TRIB
Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/09/2025, n. 2452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2452 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Lucia
Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta a ruolo con il n. 1516/2019 di R.G. avente ad oggetto: assicurazione contro i danni
TRA
(CF: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Feliciana Sodano, in forza di procura in calce all'atto di citazione, elettivamente domiciliata come in atti
ATTORE E
Controparte_1
[...]
CONVENUTA CONTUMACE
NONCHE'
in p.l.r.p.t., rappresentata e Controparte_2
difesa dall'Avv. Domenico Napolitano con comparsa di costituzione e risposta, giusta procura in atti, domiciliato come in atti
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da note di trattazione per l'udienza del 29.05.2025 e da scritti conclusionali depositati in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore conveniva in Parte_1
giudizio la in LCA nonché la Controparte_3 Controparte_2
, Impresa F.G.V.S., al fine di sentir accertare, previa declaratoria di inadempimento
[...]
contrattuale, la responsabilità della società e, per l'effetto, condannarla, anche in CP_1
una alla Impresa F.G.V.S., al pagamento del Controparte_2
risarcimento/indennizzo in favore dell'istante, della somma di euro 12.000,00 quale indennità prevista dalla polizza assicurativa stipulata per l'evento furto, oltre euro
2.000,00 per fermo tecnico per mancato godimento del veicolo nonché interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento fino all'effettivo soddisfo.
Nel dettaglio, l'attore deduceva che tra le ore 18.10 circa del giorno 30.08.2010 e le ore
18.26 circa del giorno 30.08.2010, in Afragola (NA) all'interno del parcheggio del
Centro Commerciale “Le Porte di Napoli” si verificava il furto totale ad opera di ignoti del furgone Iveco tg.BM695KX di sua proprietà; che, preso atto del furto in data
30.08.2010, aveva denunciato l'evento presso la Stazione dei Carabinieri di Castello di Cisterna sporgendo denuncia;
che, contattata la compagnia assicurativa, onde attivare la procedura per la liquidazione dell'indennizzo, inviava la relativa documentazione attestante la proprietà del veicolo, la denuncia all'Autorità competente, n.2 chiavi, copia della polizza rca, certificato cronologico PRA, copia certificato VIASAT, certificato di installazione, attivazione e collaudo dell'antifurto in convenzione, non ricevendo alcun riscontro.
Si costituiva in giudizio la sola società convenuta che eccepiva propria carenza CP_2
di legittimazione passiva poiché con D.M. 28.07.201 in Gazzetta Ufficiale n. 185 del
10.08.2011, il Ministro della Sviluppo Economico aveva disposto la liquidazione coatta amministrativa della Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazione , con CP_1
revoca dall'esercitare l'attività di assicurazione.
La convenuta precisava che l'IVASS non aveva provveduto a designare ex art. 286 del codice delle assicurazioni la società alla liquidazione dei danni per Controparte_2
i sinistri di cui all'art. 283 comma 1, lettere a), b),c) e d), secondo quando previsto dal regolamento adottato dal Ministro delle attività produttive.
Pertanto, la Società nella qualità di Impresa designata per la CP_2 Controparte_2
Regione Campania alla gestione dei sinistri a carico del F.G.V.S., eccepiva la prpria estraneità al rapporto giuridico dedotto in giudizio e insisteva per il rigetto della domanda con vittoria di spese e competenze di causa. Articolate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa, istruita documentalmente,
veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 29.05.2025.
In via preliminare va osservato che qualsiasi credito nei confronti di un'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa dev'essere fatto valere in sede concorsuale, nell'ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore, mentre il giudice può conoscerne in sede ordinaria solo in un momento successivo, sulle opposizioni od impugnazioni dello stato passivo formato in detta sede, così
determinandosi una situazione di improponibilità, o, se proposta, di improseguibilità della domanda, che concerne sia le domande di condanna che quelle di mero accertamento del credito;
ne consegue che la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria diventa improcedibile in virtù di norme inderogabilmente poste a tutela del principio della par condicio creditorum (cfr.: Cassazione civile, sez. III, 21/11/2008, n.
27679; Cassazione civile 09 marzo 2010 n. 5662 sez. III;
Cass. 15 maggio 2001 n. 6659;
Cass. 3 aprile 1986 n. 2308).
Ancora, l'art. 249 del codice delle assicurazioni, rubricato dell'impresa, dei creditori ...», nel disciplinare tali effetti nel caso in cui l'impresa è posta in liquidazione coatta, dispone: “dalla data di emanazione del provvedimento che dispone la
liquidazione coatta nei confronti dell'impresa non può essere promossa o proseguita alcuna azione né, può essere parimenti promosso o proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni
civili di qualsiasi natura è competente esclusivamente il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede legale. Dalla data del provvedimento di liquidazione si producono gli effetti previsti dalle disposizioni
del titolo II, capo III, sezione Il e IV ... della legge fallimentare”, vale a dire le regole sul cosiddetto concorso dei creditori a termini delle quali i crediti devono essere acce1tati
dinanzi agli organi da detta legge indicati, nel rispetto delle norme sulla formazione dello stato passivo dell'impresa in liquidazione.
Dunque, in ragione di quanto sopra detto, deve dichiararsi l'improseguibilità dell'azione proposta nei confronti della in liquidazione Controparte_3
coatta amministrazione.
Parimenti improcedibile è la domanda proposta nei confronti delle Controparte_2
citata in giudizio quale impresa designata dal fondo vittime della strada, poiché, ai sensi dell'art. 283 d.lgs. 209/2005, soltanto nell'ipotesi del risarcimento dei danni derivanti da un incidente stradale, qualora l'impresa di assicurazione sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, opera la copertura del Parte_2
nei limiti dei massimali di legge e sempre che il sinistro si sia verificato nel
[...]
termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina del commissario liquidatore (cfr: cfr.: Cassazione civile, sez. III, 05/12/2011, n. 26000). Infatti, nella fattispecie in esame, il credito azionata dal sig. non rientra nei Parte_1
crediti relativi a danni da circolazione, bensì da garanzia contrattuale diretta (polizza furto).
Le spese di lite del giudizio devono essere integralmente compensate in ragione della natura in rito della presente pronuncia
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Lucia
Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n.
1516/2019 di R.G., così provvede:
- dichiara improseguibile la domanda proposta da nei confronti Parte_1
della in LCA;
Controparte_3
- dichiara improponibile la domanda dallo stesso proposto nei confronti della
[...]
Impresa F.G.V.S.; CP_2
- Compensa integralmente le spese processuali del giudizio per le ragioni sopra esposte.
Così deciso in Nola, lì 19.09.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura