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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 11/11/2024, n. 1533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1533 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1122/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, in persona del Giudice istruttore dott. Giuseppe Campagna, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.1122 dell'anno 2022 R.G.A.C. riservata in decisione all'udienza del 09 aprile 2024, svoltasi mediante trattazione scritta, vertente
TRA
(cod. fisc.: ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Roberto Fiorino, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via San Giorgio Extra n.3/C ha eletto domicilio.
-attore-
CONTRO
(cod. fisc.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Nevio CP_1 CodiceFiscale_2
Bongiorno, giusta procura in atti, presso il cui studio in Catania, alla via Gabriele
D'Annunzio n.48 ha eletto domicilio
-convenuta-
NONCHE'
(cod. fisc.: ), in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Attinà, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria alla via Treviso n.4 ha eletto domicilio
-convenuta-
pagina 1 di 9 NONCHE'
(cod. fisc.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_3 CodiceFiscale_3
Alessandro Mario Travia, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria alla via Magna Grecia n.1/G ha eletto domicilio.
-convenuto-
NONCHE'
(cod. fisc.: ) Controparte_4 CodiceFiscale_4
-convenuto contumace-
Conclusioni delle parti
All'udienza del 09.04.2024, svoltasi in modalità cartolare, i procuratori delle parti insistevano nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, negli atti e verbali di causa.
IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c. come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato il 06.04.2022 conveniva in giudizio Parte_1
davanti a questo Tribunale la società e i tre arbitri, Controparte_2 CP_3
, e perché venisse dichiarata la nullità del lodo e
[...] CP_1 Controparte_4
conseguentemente venisse accertato e statuito che i danni contrattuali ammontano a complessivi € 20.115,58, condannando per l'effetto la società assicuratrice al pagamento della somma residua di € 14.481,75, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, con il favore delle spese e competenze di causa.
Dopo aver premesso di avere assicurato l'appartamento di sua proprietà anche per i danni da acqua condotta, avendo stipulato in data 10.09.2018 una polizza con la
[...]
l'attore assumeva di avere comunicato alla predetta compagnia di Controparte_2
assicurazioni di avere constatato il 02.01.2019 una perdita d'acqua nel vano doccia del bagno antistante la cucina e di avere attivato il procedimento previsto dalle condizioni pagina 2 di 9 contrattuali per la liquidazione del danno, all'esito del quale l'ing. Controparte_3
nominato terzo perito dal Tribunale, quantificava i danni riscontrati in complessivi €
5.633,83, sebbene il proprio perito, , si fosse rifiutato di sottoscrivere il Controparte_4
verbale avendone denunciato l'erroneità.
Insisteva nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in premessa.
Si costituiva il quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, CP_1
atteso che egli si era limitato a svolgere il ruolo di perito incaricato dalla società assicuratrice e che pertanto risultava estraneo alla vicenda contrattuale che involgeva esclusivamente i due contraenti.
Si costituiva il quale deduceva l'infondatezza delle ragioni di Controparte_3
doglianza, avendo egli espletato l'incarico conferito dal Tribunale con diligenza e professionalità.
Si costituiva la società la quale deduceva l'assoluta Controparte_2
infondatezza della domanda, rilevando che la perizia contrattuale era valida anche nel caso in cui uno dei periti si fosse rifiutato di sottoscriverla, e che non ricorreva nella specie alcuna ipotesi di dolo, errore o violenza né tantomeno di violazioni di patti contrattuali, atteso che nella vicenda in questione si era registrata soltanto una contestazione della quantificazione dei danni.
Benchè ritualmente citato, rimaneva contumace. Controparte_4
Rigettate le richieste istruttorie articolate da parte attrice non risultando conducenti, all'udienza del 09.04.2024, svoltasi con modalità cartolare, la causa, sulle conclusioni nei termini integralmente riportati in epigrafe, veniva riservata per la decisione con l'assegnazione del termine perentorio di giorni sessanta per il deposito in cancelleria di comparse conclusionali e di ulteriore termine perentorio di giorni venti per le eventuali repliche.
La domanda è infondata e non merita accoglimento per le ragioni qui di seguito enunciate.
pagina 3 di 9 Va premesso che non è in contestazione tra le parti la sussistenza e l'operatività della polizza n.1236406823 stipulata tra l'odierno attore e la società Controparte_2
in data 10.09.2018, avente ad oggetto l'indennizzabilità anche dei danni da acqua condotta, che all'art.
8.7 delle condizioni generali contrattuali prevede espressamente che: “I Periti devono: a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 8.2
“Obblighi in caso di sinistro”; d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 8.8 “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno”; e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art.8.4
“Procedura per la valutazione del danno” lettera b), i risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla;
il rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria”.
La Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che nel caso in cui le parti di un contratto di assicurazione affidino ad un terzo l'incarico di esprimere una valutazione tecnica sull'entità delle conseguenze di un evento, al quale è collegata l'erogazione pagina 4 di 9 dell'indennizzo, impegnandosi a considerare tale valutazione come reciprocamente vincolante ed escludendo dai poteri del terzo la soluzione delle questioni attinenti alla validità ed efficacia della garanzia assicurativa, il relativo patto esula sia dall'arbitraggio che dall'arbitrato (rituale od irrituale) ed integra piuttosto una perizia contrattuale, atteso che viene negozialmente conferito al terzo, non già il compito di definire le contestazioni insorte o che possono insorgere tra le parti in ordine al rapporto giuridico, ma la semplice formulazione di un apprezzamento tecnico che esse si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro determinazione volitiva;
pertanto non sono applicabili le norme relative all'arbitrato, restando impugnabile la perizia contrattuale per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale (errore, dolo, violenza, incapacità delle parti) (Cass. n.28511/2018).
I giudici di legittimità hanno poi affermato che in caso di perizia contrattuale, la decisione dei periti è impugnabile soltanto attraverso le tipiche azioni di annullamento e di risoluzione per inadempimento dei contratti, con la conseguenza che eventuali errori
“in procedendo” o “in iudicando”, comprensivi della violazione dei principi della collegialità e del contraddittorio, rilevano soltanto se siano sfociati in cause di invalidità
(incapacità o vizi del consenso) o di risoluzione della perizia stessa (tra le tante, Cass.
n.18318/2019; Cass. n.5678/2005; anche, con riferimento, in particolare, alla necessità di far valere solo con azione di annullamento il vizio di “errore determinante”, Cass. ord.
n.18906/2017).
La Corte ha dunque chiarito che nella assicurazione contro i danni, la clausola di polizza che devolve a terzi l'accertamento o il rilievo, tramite perizia contrattuale, di dati tecnici
-come nella specie la misura dell'indennizzo- non impedisce alle parti di agire in giudizio per la soluzione di controversie implicanti questioni giuridiche inerenti l'esistenza, la validità o l'efficacia del contratto (Cass. n.2996/2016).
Ciò significa che, conformemente all'orientamento giurisprudenziale di legittimità, la previsione di una perizia contrattuale avente ad oggetto la stima del danno non impedisca alle parti di investire il giudice delle questioni concernenti: a) l'accertamento pagina 5 di 9 dell'esistenza del diritto all'indennizzo (così Cass. n.3961/2012); b) la sussistenza della mala fede o colpa dell'assicurato nella descrizione del rischio, ai fini di cui agli artt.1892
e 1893 c.c. (così Cass. n.12880/2003); c) la validità e l'operatività della garanzia assicurativa (così Cass. n.14909/2002).
Ciò posto, e acclarato che gli errori “in procedendo o in iudicando”, comprensivi anche dei principi della collegialità e del contraddittorio, denunciati dall'attore non sono affatto di per sé solo rilevanti se non nella misura in cui essi si risolvano in cause di invalidità e, cioè, incapacità e vizi del consenso o di risoluzione, va detto che per ciò che concerne i motivi di impugnativa attinenti all'annullabilità della perizia contrattuale per presunti vizi del consenso, la differenza ontologica esistente tra la figura dell'errore, in cui la falsa rappresentazione della realtà che inficia il processo di formazione della volontà è endogena alla volontà stessa, e quella del dolo, in cui essa è esogena, in quanto riconducibile alla condotta dell'altro contraente, non impedisce la coeva deduzione di entrambi i vizi a sostegno della domanda di annullamento del contratto, ma impone l'adozione di distinte modalità nella disamina delle emergenze probatorie acquisite, nel senso che, mentre nel caso dell'errore l'accertamento deve essere condotto con riferimento alla condotta della parte che ne è vittima, verificando se il vizio abbia inciso sul processo formativo della sua volontà, dando origine ad una falsa rappresentazione che l'ha indotta a concludere il contratto, nel caso del dolo occorre accertare la condotta tenuta dal deceptor e le conseguenze da essa prodotte sul deceptus, verificando se la condotta commissiva od omissiva del primo abbia procurato la falsa rappresentazione della realtà che ha determinato il secondo alla contrattazione, inducendo nel processo formativo della sua volontà un errore avente carattere essenziale, ferma restando la possibilità per il deceptor di provare che la controparte era a conoscenza dei fatti addebitati alla sua condotta maliziosa o che avrebbe potuto conoscerli usando la normale diligenza.
Ebbene, nella vicenda qui scrutinata l'istante non deduce in cosa sarebbe consistita la falsa rappresentazione della realtà che avrebbe inficiato il processo di formazione della pagina 6 di 9 volontà dei periti e tantomeno se tale distorta formazione della volontà possa essere dipesa dalla condotta di una delle parti.
Ed invero nella perizia contrattuale, l'errore essenziale che rileva come causa di annullamento della determinazione arbitrale, va ricollegato al processo di formazione della volontà degli arbitri, inficiato o deviato da un'alterata percezione o da una falsa rappresentazione della realtà, rimanendo esclusa la possibilità di fare valere errori di giudizio o di interpretazione della legge.
Più particolarmente, l'errore, deducibile come causa di annullamento della determinazione arbitrale, deve presentare, a norma dell'art.1428 c.c., i requisiti dell'essenzialità e della riconoscibilità e vertere su taluno degli elementi indicati nell'art.1429 c.c. che le parti abbiano prospettato agli arbitri;
ciò si verifica solo quando l'errore venga ad inficiare la formazione della volontà degli arbitri, cioè nel caso in cui essi abbiano avuto una falsa rappresentazione della realtà, omettendo di considerare taluni elementi della controversia, supponendone altri inesistenti o ritenendo pacifici fatti contestati e viceversa, a nulla valendo obiettare che vi è discordanza tra l'attività svolta dal terzo perito e quella richiesta dalle parti, non costituendo la discordanza un errore.
Al di là che per le assorbenti questioni di diritto innanzi riportate, ed in particolare per essere insussistente una sia pur astratta ipotesi di vizio del consenso sussumibile nell'errore essenziale ed a fortiori nel dolo o nella violenza, la denunciata nullità e/o nullità della perizia contrattuale appare in tutta evidenza priva di pregio giuridico, laddove emerge chiaramente che le vere e malcelate ragioni di censura riguardano esclusivamente la discordanza in ordine all'esatto ammontare dei danni riconosciuti, poiché a differenza di quanto dedotto e presupposto dall'attore non corrisponde al vero che non siano stati rispettati i principi di forma che governano la perizia contrattuale, da quello della maggioranza, essendo stato l'atto -seppur erroneamente indicato come arbitrato- sottoscritto dal perito nominato dal Tribunale e dal perito della compagnia di assicurazione, e non assumendo alcun rilievo decisivo la mancata sottoscrizione del pagina 7 di 9 perito del anche alla luce della chiara e inequivoca previsione contrattuale “…. Pt_1
è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla” (art.
8.7 comma 3).
Deve poi osservarsi che contrariamente a quanto asserito dall'attore, nella perizia si dà contezza dell'operatività delle clausole contrattuali (“acqua condotta” e “ricerca e riparazione del guasto”), anche di natura accessoria, sicchè ciò di cui potrebbe astrattamente dolersi l'assicurato concerne solo la quantificazione del danno, risultata inferiore alle sue aspettative.
D'altra parte, qualora, come nella vicenda in esame, l'esistenza e l'entità del danno siano determinate in sede di perizia contrattuale, i risultati della perizia, che le parti si sono impegnate ad accettare come diretta espressione della loro volontà, vincolano il giudice, non consentendogli di disporre c.t.u. sul punto e di tenerne conto, ove l'abbia ugualmente disposta, essendo esclusa, giova rimarcarlo, la possibilità di sindacare la validità della perizia, con la sottoscrizione da parte dei contraenti della clausola che devolve ai periti la determinazione dell'indennizzo assicurativo con inevitabile rinuncia alla giurisdizione in relazione alle controversie sul quantum dell'indennizzo.
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte attrice e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico dott.
Giuseppe Campagna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, di , di e di Controparte_3 CP_1
, con atto di citazione del 06.04.2022, ogni altra istanza, eccezione e Controparte_4
deduzione disattese, così provvede:
-rigetta la domanda per le ragioni di cui in parte motiva;
-condanna al pagamento delle spese processuali del presente giudizio Parte_1
che liquida, in favore di ciascuna parte costituita, in complessivi € 2.500,00, oltre Iva,
Cpa e rimborso forfettario come per legge;
pagina 8 di 9 -sentenza provvisoriamente esecutiva per legge;
Così deciso in Reggio Calabria il 09.11.2024
Il Giudice
dott. Giuseppe Campagna
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, in persona del Giudice istruttore dott. Giuseppe Campagna, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.1122 dell'anno 2022 R.G.A.C. riservata in decisione all'udienza del 09 aprile 2024, svoltasi mediante trattazione scritta, vertente
TRA
(cod. fisc.: ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Roberto Fiorino, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via San Giorgio Extra n.3/C ha eletto domicilio.
-attore-
CONTRO
(cod. fisc.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Nevio CP_1 CodiceFiscale_2
Bongiorno, giusta procura in atti, presso il cui studio in Catania, alla via Gabriele
D'Annunzio n.48 ha eletto domicilio
-convenuta-
NONCHE'
(cod. fisc.: ), in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Attinà, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria alla via Treviso n.4 ha eletto domicilio
-convenuta-
pagina 1 di 9 NONCHE'
(cod. fisc.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_3 CodiceFiscale_3
Alessandro Mario Travia, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria alla via Magna Grecia n.1/G ha eletto domicilio.
-convenuto-
NONCHE'
(cod. fisc.: ) Controparte_4 CodiceFiscale_4
-convenuto contumace-
Conclusioni delle parti
All'udienza del 09.04.2024, svoltasi in modalità cartolare, i procuratori delle parti insistevano nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, negli atti e verbali di causa.
IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c. come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato il 06.04.2022 conveniva in giudizio Parte_1
davanti a questo Tribunale la società e i tre arbitri, Controparte_2 CP_3
, e perché venisse dichiarata la nullità del lodo e
[...] CP_1 Controparte_4
conseguentemente venisse accertato e statuito che i danni contrattuali ammontano a complessivi € 20.115,58, condannando per l'effetto la società assicuratrice al pagamento della somma residua di € 14.481,75, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, con il favore delle spese e competenze di causa.
Dopo aver premesso di avere assicurato l'appartamento di sua proprietà anche per i danni da acqua condotta, avendo stipulato in data 10.09.2018 una polizza con la
[...]
l'attore assumeva di avere comunicato alla predetta compagnia di Controparte_2
assicurazioni di avere constatato il 02.01.2019 una perdita d'acqua nel vano doccia del bagno antistante la cucina e di avere attivato il procedimento previsto dalle condizioni pagina 2 di 9 contrattuali per la liquidazione del danno, all'esito del quale l'ing. Controparte_3
nominato terzo perito dal Tribunale, quantificava i danni riscontrati in complessivi €
5.633,83, sebbene il proprio perito, , si fosse rifiutato di sottoscrivere il Controparte_4
verbale avendone denunciato l'erroneità.
Insisteva nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in premessa.
Si costituiva il quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, CP_1
atteso che egli si era limitato a svolgere il ruolo di perito incaricato dalla società assicuratrice e che pertanto risultava estraneo alla vicenda contrattuale che involgeva esclusivamente i due contraenti.
Si costituiva il quale deduceva l'infondatezza delle ragioni di Controparte_3
doglianza, avendo egli espletato l'incarico conferito dal Tribunale con diligenza e professionalità.
Si costituiva la società la quale deduceva l'assoluta Controparte_2
infondatezza della domanda, rilevando che la perizia contrattuale era valida anche nel caso in cui uno dei periti si fosse rifiutato di sottoscriverla, e che non ricorreva nella specie alcuna ipotesi di dolo, errore o violenza né tantomeno di violazioni di patti contrattuali, atteso che nella vicenda in questione si era registrata soltanto una contestazione della quantificazione dei danni.
Benchè ritualmente citato, rimaneva contumace. Controparte_4
Rigettate le richieste istruttorie articolate da parte attrice non risultando conducenti, all'udienza del 09.04.2024, svoltasi con modalità cartolare, la causa, sulle conclusioni nei termini integralmente riportati in epigrafe, veniva riservata per la decisione con l'assegnazione del termine perentorio di giorni sessanta per il deposito in cancelleria di comparse conclusionali e di ulteriore termine perentorio di giorni venti per le eventuali repliche.
La domanda è infondata e non merita accoglimento per le ragioni qui di seguito enunciate.
pagina 3 di 9 Va premesso che non è in contestazione tra le parti la sussistenza e l'operatività della polizza n.1236406823 stipulata tra l'odierno attore e la società Controparte_2
in data 10.09.2018, avente ad oggetto l'indennizzabilità anche dei danni da acqua condotta, che all'art.
8.7 delle condizioni generali contrattuali prevede espressamente che: “I Periti devono: a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 8.2
“Obblighi in caso di sinistro”; d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 8.8 “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno”; e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art.8.4
“Procedura per la valutazione del danno” lettera b), i risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla;
il rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria”.
La Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che nel caso in cui le parti di un contratto di assicurazione affidino ad un terzo l'incarico di esprimere una valutazione tecnica sull'entità delle conseguenze di un evento, al quale è collegata l'erogazione pagina 4 di 9 dell'indennizzo, impegnandosi a considerare tale valutazione come reciprocamente vincolante ed escludendo dai poteri del terzo la soluzione delle questioni attinenti alla validità ed efficacia della garanzia assicurativa, il relativo patto esula sia dall'arbitraggio che dall'arbitrato (rituale od irrituale) ed integra piuttosto una perizia contrattuale, atteso che viene negozialmente conferito al terzo, non già il compito di definire le contestazioni insorte o che possono insorgere tra le parti in ordine al rapporto giuridico, ma la semplice formulazione di un apprezzamento tecnico che esse si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro determinazione volitiva;
pertanto non sono applicabili le norme relative all'arbitrato, restando impugnabile la perizia contrattuale per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale (errore, dolo, violenza, incapacità delle parti) (Cass. n.28511/2018).
I giudici di legittimità hanno poi affermato che in caso di perizia contrattuale, la decisione dei periti è impugnabile soltanto attraverso le tipiche azioni di annullamento e di risoluzione per inadempimento dei contratti, con la conseguenza che eventuali errori
“in procedendo” o “in iudicando”, comprensivi della violazione dei principi della collegialità e del contraddittorio, rilevano soltanto se siano sfociati in cause di invalidità
(incapacità o vizi del consenso) o di risoluzione della perizia stessa (tra le tante, Cass.
n.18318/2019; Cass. n.5678/2005; anche, con riferimento, in particolare, alla necessità di far valere solo con azione di annullamento il vizio di “errore determinante”, Cass. ord.
n.18906/2017).
La Corte ha dunque chiarito che nella assicurazione contro i danni, la clausola di polizza che devolve a terzi l'accertamento o il rilievo, tramite perizia contrattuale, di dati tecnici
-come nella specie la misura dell'indennizzo- non impedisce alle parti di agire in giudizio per la soluzione di controversie implicanti questioni giuridiche inerenti l'esistenza, la validità o l'efficacia del contratto (Cass. n.2996/2016).
Ciò significa che, conformemente all'orientamento giurisprudenziale di legittimità, la previsione di una perizia contrattuale avente ad oggetto la stima del danno non impedisca alle parti di investire il giudice delle questioni concernenti: a) l'accertamento pagina 5 di 9 dell'esistenza del diritto all'indennizzo (così Cass. n.3961/2012); b) la sussistenza della mala fede o colpa dell'assicurato nella descrizione del rischio, ai fini di cui agli artt.1892
e 1893 c.c. (così Cass. n.12880/2003); c) la validità e l'operatività della garanzia assicurativa (così Cass. n.14909/2002).
Ciò posto, e acclarato che gli errori “in procedendo o in iudicando”, comprensivi anche dei principi della collegialità e del contraddittorio, denunciati dall'attore non sono affatto di per sé solo rilevanti se non nella misura in cui essi si risolvano in cause di invalidità e, cioè, incapacità e vizi del consenso o di risoluzione, va detto che per ciò che concerne i motivi di impugnativa attinenti all'annullabilità della perizia contrattuale per presunti vizi del consenso, la differenza ontologica esistente tra la figura dell'errore, in cui la falsa rappresentazione della realtà che inficia il processo di formazione della volontà è endogena alla volontà stessa, e quella del dolo, in cui essa è esogena, in quanto riconducibile alla condotta dell'altro contraente, non impedisce la coeva deduzione di entrambi i vizi a sostegno della domanda di annullamento del contratto, ma impone l'adozione di distinte modalità nella disamina delle emergenze probatorie acquisite, nel senso che, mentre nel caso dell'errore l'accertamento deve essere condotto con riferimento alla condotta della parte che ne è vittima, verificando se il vizio abbia inciso sul processo formativo della sua volontà, dando origine ad una falsa rappresentazione che l'ha indotta a concludere il contratto, nel caso del dolo occorre accertare la condotta tenuta dal deceptor e le conseguenze da essa prodotte sul deceptus, verificando se la condotta commissiva od omissiva del primo abbia procurato la falsa rappresentazione della realtà che ha determinato il secondo alla contrattazione, inducendo nel processo formativo della sua volontà un errore avente carattere essenziale, ferma restando la possibilità per il deceptor di provare che la controparte era a conoscenza dei fatti addebitati alla sua condotta maliziosa o che avrebbe potuto conoscerli usando la normale diligenza.
Ebbene, nella vicenda qui scrutinata l'istante non deduce in cosa sarebbe consistita la falsa rappresentazione della realtà che avrebbe inficiato il processo di formazione della pagina 6 di 9 volontà dei periti e tantomeno se tale distorta formazione della volontà possa essere dipesa dalla condotta di una delle parti.
Ed invero nella perizia contrattuale, l'errore essenziale che rileva come causa di annullamento della determinazione arbitrale, va ricollegato al processo di formazione della volontà degli arbitri, inficiato o deviato da un'alterata percezione o da una falsa rappresentazione della realtà, rimanendo esclusa la possibilità di fare valere errori di giudizio o di interpretazione della legge.
Più particolarmente, l'errore, deducibile come causa di annullamento della determinazione arbitrale, deve presentare, a norma dell'art.1428 c.c., i requisiti dell'essenzialità e della riconoscibilità e vertere su taluno degli elementi indicati nell'art.1429 c.c. che le parti abbiano prospettato agli arbitri;
ciò si verifica solo quando l'errore venga ad inficiare la formazione della volontà degli arbitri, cioè nel caso in cui essi abbiano avuto una falsa rappresentazione della realtà, omettendo di considerare taluni elementi della controversia, supponendone altri inesistenti o ritenendo pacifici fatti contestati e viceversa, a nulla valendo obiettare che vi è discordanza tra l'attività svolta dal terzo perito e quella richiesta dalle parti, non costituendo la discordanza un errore.
Al di là che per le assorbenti questioni di diritto innanzi riportate, ed in particolare per essere insussistente una sia pur astratta ipotesi di vizio del consenso sussumibile nell'errore essenziale ed a fortiori nel dolo o nella violenza, la denunciata nullità e/o nullità della perizia contrattuale appare in tutta evidenza priva di pregio giuridico, laddove emerge chiaramente che le vere e malcelate ragioni di censura riguardano esclusivamente la discordanza in ordine all'esatto ammontare dei danni riconosciuti, poiché a differenza di quanto dedotto e presupposto dall'attore non corrisponde al vero che non siano stati rispettati i principi di forma che governano la perizia contrattuale, da quello della maggioranza, essendo stato l'atto -seppur erroneamente indicato come arbitrato- sottoscritto dal perito nominato dal Tribunale e dal perito della compagnia di assicurazione, e non assumendo alcun rilievo decisivo la mancata sottoscrizione del pagina 7 di 9 perito del anche alla luce della chiara e inequivoca previsione contrattuale “…. Pt_1
è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla” (art.
8.7 comma 3).
Deve poi osservarsi che contrariamente a quanto asserito dall'attore, nella perizia si dà contezza dell'operatività delle clausole contrattuali (“acqua condotta” e “ricerca e riparazione del guasto”), anche di natura accessoria, sicchè ciò di cui potrebbe astrattamente dolersi l'assicurato concerne solo la quantificazione del danno, risultata inferiore alle sue aspettative.
D'altra parte, qualora, come nella vicenda in esame, l'esistenza e l'entità del danno siano determinate in sede di perizia contrattuale, i risultati della perizia, che le parti si sono impegnate ad accettare come diretta espressione della loro volontà, vincolano il giudice, non consentendogli di disporre c.t.u. sul punto e di tenerne conto, ove l'abbia ugualmente disposta, essendo esclusa, giova rimarcarlo, la possibilità di sindacare la validità della perizia, con la sottoscrizione da parte dei contraenti della clausola che devolve ai periti la determinazione dell'indennizzo assicurativo con inevitabile rinuncia alla giurisdizione in relazione alle controversie sul quantum dell'indennizzo.
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte attrice e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico dott.
Giuseppe Campagna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, di , di e di Controparte_3 CP_1
, con atto di citazione del 06.04.2022, ogni altra istanza, eccezione e Controparte_4
deduzione disattese, così provvede:
-rigetta la domanda per le ragioni di cui in parte motiva;
-condanna al pagamento delle spese processuali del presente giudizio Parte_1
che liquida, in favore di ciascuna parte costituita, in complessivi € 2.500,00, oltre Iva,
Cpa e rimborso forfettario come per legge;
pagina 8 di 9 -sentenza provvisoriamente esecutiva per legge;
Così deciso in Reggio Calabria il 09.11.2024
Il Giudice
dott. Giuseppe Campagna
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