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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 25/06/2025, n. 965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 965 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2522 2024
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da Parte_1
(c.f. ), con l'avv. MELFI GABRIELE;
C.F._1
ricorrente contro
(c.f. Controparte_1
) con l'avv. VIGILANTI LUCIO CORNELIO e P.IVA_1
GALEANO MANLIO;
resistente avente ad oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Pagina 1 di 4 Con ricorso depositato in data 27.09.2024, ha Parte_1
proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-00250174 notificata in data 6.08.2024 con la quale l' ha ingiunto il pagamento CP_2
della somma di € 2.153,42 dovuta a titolo di sanzione ex art. 2, co. 1 bis,
D.L. N. 463\1983, convertito con modificazioni dalla l. n. 638\1983, come sostituito dall'art. 3, comma 6 del D. Lgs. n. 8\2016, per omesso versamento delle ritenute previdenziali per l'annualità 2019 e basata sull'accertamento n. . 6500.24/09/2021.0222416 del 24.09.2021, CP_2
eccependo, tra l'altro, l'estinzione della sanzione ai sensi dell'art. 14 l.
689/1981.
Si è costituito in giudizio l' , il quale ha preliminarmente eccepito la CP_2
tardività dell'opposizione e nel merito contestato le eccezioni e deduzioni avversarie, chiedendone il rigetto.
***
L'art. 35 co. 4 l. 689/1989 prevede che l'opposizione contro l'ordinanza ingiunzione emessa per l'omissione del versamento di contributi (quali sono quelle qui opposte) deve essere proposta “nel termine di cui all'art. 22”.
Tale disposizione, come modificata dal d.lgs. 150/2011, non prevede più alcun termine, limitandosi a rinviare all'art. 6 del medesimo d.lgs. Da ciò non può certo desumersi la libera proponibilità dell'opposizione, perché
l'esistenza di un termine di decadenza risulta tuttora dall'art. 35.
Tale rinvio deve quindi essere necessariamente qualificato come rinvio fisso, ossia avente ad oggetto non la fonte, ma la disposizione com'era all'epoca in cui il rinvio fu fatto, ed insensibile alle sue successive modifiche.
L'opposizione va quindi tuttora proposta nel termine di 30 giorni dalla notificazione, previsto dall'art. 22 prima della modifica ad opera del d.lgs. 150/2011.
Pagina 2 di 4 Peraltro, l'alternativa sarebbe quella di ritenere applicabile il medesimo termine previsto dall'art. 6 co. 6 d.lgs. 150/2011 tramite un doppio rinvio.
Ciò premesso, l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI- 01-
00250174 è inammissibile.
La stessa parte ricorrente ha dedotto di avere ricevuto l'impugnato provvedimento in data 06.08.2024.
Il ricorso, depositato solo in data 27.09.2024, deve dunque ritenersi tardivo, essendo inutilmente decorso il termine di 30 giorni di cui al combinato disposto degli artt. 35 co. 4 e 22 l. 689/1981.
Non colgono nel segno, infatti, le considerazioni espresse dall'opponente circa la asserita necessità - ai fini della decorrenza del termine in esame - che la notifica dell'ordinanza ingiunzione sia stata eseguita nei confronti di tutti i soggetti obbligati solidalmente al pagamento della sanzione.
Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “l'obbligazione solidale passiva non comporta, sul piano processuale, l'inscindibilità delle cause in quanto, avendo il creditore titolo per rivalersi per l'intero nei confronti di ogni debitore, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, che può utilmente svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati, sicché, se uno solo di essi propone impugnazione (o questa sia formulata nei confronti di uno soltanto), il giudizio può proseguire senza dover integrare il contraddittorio nei confronti degli altri, non ricorrendo una delle ipotesi previste dall'articolo 331 del c.p.c.” (Cass. civ., sez. III, 27/12/2023, n.36100): pertanto, la notificazione dell'ordinanza a ciascuno dei soggetti coobbligati in solido inizia a far decorrere il termine per la relativa impugnazione, essendo irrilevante che anche gli altri soggetti abbiano ricevuto la notificazione e/o abbiano proposto l'impugnazione.
Pagina 3 di 4 Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale dichiara il ricorso inammissibile e condanna Parte_1
a rifondere all' le spese di lite, liquidate in € 600 oltre iva
[...] CP_2
cpa rimborso spese forfetario al 15%.
25/06/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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