TRIB
Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 26/05/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1960/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania Deiana Presidente
Dott.ssa Elisabetta Carta Giudice rel.
Dott.ssa Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 6 agosto 2024 da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Sassari, via Roma n. Parte_1 C.F._1
136 presso lo studio dell'Avv. Gloria Giorico (C.F. ) che la rappresenta e C.F._2
difende per delega resa su documento separato ed allegato al ricorso introduttivo,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. elettivamente domiciliato in Sassari, via Controparte_1 C.F._3
Manno n. 41, presso lo studio dell'Avv. Marco Salaris (C.F. ) che lo rappresenta C.F._4
e difende per delega resa su documento separato e allegato alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 25 febbraio 2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6 agosto 2024, ha convenuto in giudizio davanti Parte_1 all'intestato Tribunale per ottenere la pronuncia di separazione personale dal Controparte_1
coniuge con cui ebbe a contrarre matrimonio civile in Sassari in data 15 maggio 1982, in regime di pagina 1 di 4 comunione dei beni, atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del predetto Comune (Anno 1982 N.
31 Parte I).
Premesso che dall'unione coniugale erano nati tre figli: (Sassari, 14.07.1983), (Sassari Per_1 Per_2
8.12.1986) e (Sassari 11.06.1999), maggiorenni ed economicamente indipendenti - di cui i Per_3
primi due avevano costituito nuclei familiari autonomi, mentre viveva ancora coi genitori - Per_3
ha dedotto che dopo le nozze la convivenza tra i coniugi era divenuta intollerabile a causa di un'insanabile incompatibilità di caratteri e che per questo motivo, di comune accordo col marito, aveva lasciato la casa coniugale per trasferirsi in un monolocale sito in Sassari, via Porcheddu n. 1, per il quale versava un canone di locazione di € 400,00 mensili oltre a sostenere le spese per il condominio e le utenze.
Cont Ha rappresentato che la casa familiare dove continuavano ad abitare il figlio e il era di Per_3 proprietà dell' ed era stata concessa in locazione al marito dietro pagamento di un canone CP_2
annuale di € 430,00 con contratto registrato in data 10.01.2012.
Quanto alle sue condizioni economiche, ha riferito di non svolgere attività lavorativa perché invalida, in quanto non vedente e con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta e che, in ragione di tale condizione, accertata dall'INPS con verbale del 15.06.2017, percepiva una pensione lorda complessiva Cont di € 1.703,48 mentre, per contro, il non aveva un'occupazione stabile e prestava varie attività lavorative in nero così da poter essere economicamente indipendente.
Ha aggiunto che il figlio svolgeva attività lavorativa stagionale e nei periodi di Per_3
disoccupazione ed in cui non percepiva la NASPI necessitava ancora del supporto dei genitori.
Ha infine riferito di essere formalmente proprietaria di un'autovettura Mercedes classe C, di fatto usata, però, esclusivamente dal resistente per la sua attività lavorativa.
Ha concluso chiedendo: Voglia il Tribunale adito - ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta;
- pronunciare la separazione dei coniugi e mandando al Parte_1 Controparte_1 competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione dell'emananda sentenza;
- disporre che entrambi i genitori provvedano in via diretta al mantenimento del figlio nei periodi in cui Per_3
lo stesso non svolga attività lavorativa e/o non percepisca la Naspi. In tali periodi ciascun genitore provvederà, in prima persona ed a giorni alterni, a soddisfare le esigenze del figlio il quale dovrà necessariamente mantenere la residenza presso il padre e lì pernottare;
- con vittoria di compensi professionali e spese.
In data 25.01.2025 si è costituito il resistente precisando che nel frattempo i coniugi avevano appianato i loro contrasti e raggiunto un'intesa sulle condizioni della separazione.
pagina 2 di 4 Ha quindi concluso chiedendo: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis: 1) In via principale, pronunciare la separazione dei coniugi e mandando al competente Controparte_1 Parte_1
Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione dell'emananda sentenza;
2) Disporre che entrambi i coniugi, in qualità di genitori, provvedano al mantenimento in via diretta, nei periodi in cui il figlio
non svolga attività lavorativa e/o non abbia nessuna fonte di guadagno alcuna. Ciascun Per_3
genitore provvederà per le proprie possibilità in modo equo e alternato a soddisfare le esigenze primarie del figlio che rimarrà a vivere con il padre c/o la residenza dello stesso;
3) Con spese compensate in quanto sia il resistente che il ricorrente sono richiedenti il patrocinio a Spese dello
Stato.
All'udienza del 25.02.2025 le parti, presenti personalmente, hanno confermato di aver raggiunto un accordo, dal seguente tenore: “pronunciare la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1
mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione dell'emananda
[...]
sentenza; - disporre che entrambi i genitori provvedano in via diretta al mantenimento del figlio
nei periodi in cui lo stesso non svolga attività lavorativa e/o non percepisca la Naspi. In Per_3
tali periodi ciascun genitore provvederà, in prima persona ed a giorni alterni, a soddisfare le esigenze del figlio il quale dovrà necessariamente mantenere la residenza presso il padre e lì pernottare;
il
Cont signor si impegna a rottamare l'autovettura Mercedes targata BF 991 JR entro l'aprile del 2025.
Spese compensate.
La causa è stata pertanto rimessa al Collegio per la decisione.
****
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la convivenza è cessata ormai da tempo e non è ipotizzabile una sua ripresa.
Quanto ai provvedimenti accessori ritiene questo Collegio che l'accordo raggiunto dalle parti, come riportato all'udienza del 25 febbraio 2025, debba trovare accoglimento, avendo le stesse regolato i reciproci rapporti patrimoniali e non essendo in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla osta, pertanto, a che lo stesso sia recepito dal Tribunale.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara la separazione personale tra i coniugi (C.F. Parte_1
) nata a [...] il [...] e ivi residente in [...], e C.F._1
(C.F. nato a [...] il [...], ivi Controparte_1 C.F._3
residente in [...], che hanno contratto matrimonio civile in Sassari in data 15
pagina 3 di 4 maggio 1982 (Atto N. 31 parte I anno 1982) alle condizioni dell'accordo come riportato all'udienza del 25.02.2025, da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari per l'annotazione della presente sentenza.
2. Spese interamente compensate
Così deciso in Sassari nella Camera di consiglio del 22 maggio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania Deiana Presidente
Dott.ssa Elisabetta Carta Giudice rel.
Dott.ssa Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 6 agosto 2024 da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Sassari, via Roma n. Parte_1 C.F._1
136 presso lo studio dell'Avv. Gloria Giorico (C.F. ) che la rappresenta e C.F._2
difende per delega resa su documento separato ed allegato al ricorso introduttivo,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. elettivamente domiciliato in Sassari, via Controparte_1 C.F._3
Manno n. 41, presso lo studio dell'Avv. Marco Salaris (C.F. ) che lo rappresenta C.F._4
e difende per delega resa su documento separato e allegato alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 25 febbraio 2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6 agosto 2024, ha convenuto in giudizio davanti Parte_1 all'intestato Tribunale per ottenere la pronuncia di separazione personale dal Controparte_1
coniuge con cui ebbe a contrarre matrimonio civile in Sassari in data 15 maggio 1982, in regime di pagina 1 di 4 comunione dei beni, atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del predetto Comune (Anno 1982 N.
31 Parte I).
Premesso che dall'unione coniugale erano nati tre figli: (Sassari, 14.07.1983), (Sassari Per_1 Per_2
8.12.1986) e (Sassari 11.06.1999), maggiorenni ed economicamente indipendenti - di cui i Per_3
primi due avevano costituito nuclei familiari autonomi, mentre viveva ancora coi genitori - Per_3
ha dedotto che dopo le nozze la convivenza tra i coniugi era divenuta intollerabile a causa di un'insanabile incompatibilità di caratteri e che per questo motivo, di comune accordo col marito, aveva lasciato la casa coniugale per trasferirsi in un monolocale sito in Sassari, via Porcheddu n. 1, per il quale versava un canone di locazione di € 400,00 mensili oltre a sostenere le spese per il condominio e le utenze.
Cont Ha rappresentato che la casa familiare dove continuavano ad abitare il figlio e il era di Per_3 proprietà dell' ed era stata concessa in locazione al marito dietro pagamento di un canone CP_2
annuale di € 430,00 con contratto registrato in data 10.01.2012.
Quanto alle sue condizioni economiche, ha riferito di non svolgere attività lavorativa perché invalida, in quanto non vedente e con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta e che, in ragione di tale condizione, accertata dall'INPS con verbale del 15.06.2017, percepiva una pensione lorda complessiva Cont di € 1.703,48 mentre, per contro, il non aveva un'occupazione stabile e prestava varie attività lavorative in nero così da poter essere economicamente indipendente.
Ha aggiunto che il figlio svolgeva attività lavorativa stagionale e nei periodi di Per_3
disoccupazione ed in cui non percepiva la NASPI necessitava ancora del supporto dei genitori.
Ha infine riferito di essere formalmente proprietaria di un'autovettura Mercedes classe C, di fatto usata, però, esclusivamente dal resistente per la sua attività lavorativa.
Ha concluso chiedendo: Voglia il Tribunale adito - ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta;
- pronunciare la separazione dei coniugi e mandando al Parte_1 Controparte_1 competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione dell'emananda sentenza;
- disporre che entrambi i genitori provvedano in via diretta al mantenimento del figlio nei periodi in cui Per_3
lo stesso non svolga attività lavorativa e/o non percepisca la Naspi. In tali periodi ciascun genitore provvederà, in prima persona ed a giorni alterni, a soddisfare le esigenze del figlio il quale dovrà necessariamente mantenere la residenza presso il padre e lì pernottare;
- con vittoria di compensi professionali e spese.
In data 25.01.2025 si è costituito il resistente precisando che nel frattempo i coniugi avevano appianato i loro contrasti e raggiunto un'intesa sulle condizioni della separazione.
pagina 2 di 4 Ha quindi concluso chiedendo: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis: 1) In via principale, pronunciare la separazione dei coniugi e mandando al competente Controparte_1 Parte_1
Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione dell'emananda sentenza;
2) Disporre che entrambi i coniugi, in qualità di genitori, provvedano al mantenimento in via diretta, nei periodi in cui il figlio
non svolga attività lavorativa e/o non abbia nessuna fonte di guadagno alcuna. Ciascun Per_3
genitore provvederà per le proprie possibilità in modo equo e alternato a soddisfare le esigenze primarie del figlio che rimarrà a vivere con il padre c/o la residenza dello stesso;
3) Con spese compensate in quanto sia il resistente che il ricorrente sono richiedenti il patrocinio a Spese dello
Stato.
All'udienza del 25.02.2025 le parti, presenti personalmente, hanno confermato di aver raggiunto un accordo, dal seguente tenore: “pronunciare la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1
mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione dell'emananda
[...]
sentenza; - disporre che entrambi i genitori provvedano in via diretta al mantenimento del figlio
nei periodi in cui lo stesso non svolga attività lavorativa e/o non percepisca la Naspi. In Per_3
tali periodi ciascun genitore provvederà, in prima persona ed a giorni alterni, a soddisfare le esigenze del figlio il quale dovrà necessariamente mantenere la residenza presso il padre e lì pernottare;
il
Cont signor si impegna a rottamare l'autovettura Mercedes targata BF 991 JR entro l'aprile del 2025.
Spese compensate.
La causa è stata pertanto rimessa al Collegio per la decisione.
****
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la convivenza è cessata ormai da tempo e non è ipotizzabile una sua ripresa.
Quanto ai provvedimenti accessori ritiene questo Collegio che l'accordo raggiunto dalle parti, come riportato all'udienza del 25 febbraio 2025, debba trovare accoglimento, avendo le stesse regolato i reciproci rapporti patrimoniali e non essendo in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla osta, pertanto, a che lo stesso sia recepito dal Tribunale.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara la separazione personale tra i coniugi (C.F. Parte_1
) nata a [...] il [...] e ivi residente in [...], e C.F._1
(C.F. nato a [...] il [...], ivi Controparte_1 C.F._3
residente in [...], che hanno contratto matrimonio civile in Sassari in data 15
pagina 3 di 4 maggio 1982 (Atto N. 31 parte I anno 1982) alle condizioni dell'accordo come riportato all'udienza del 25.02.2025, da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari per l'annotazione della presente sentenza.
2. Spese interamente compensate
Così deciso in Sassari nella Camera di consiglio del 22 maggio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 4 di 4