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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 20/11/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 1616 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2025
TRA
, nata a [...] l'[...], C.F.: Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. IANNINO C.F._1
FRANCESCO, come da procura in atti;
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. MUSUMECI C.F._2
ISIDORO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 16/05/2025 i coniugi Parte_1
1 , nata a [...] il [...], e Pt_1 [...]
, nato a [...] il [...], premesso: CP_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di FRANCAVILLA DI
SICILIA (ME) il 12/08/2009, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto
Comune al n. 9, parte 2, serie A;
- che dall'unione era nato a [...] il [...] il figlio Per_1
[...]
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 2443/2021 del 05/02/2021;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1. Affidamento condiviso del figlio con collocazione Per_1
privilegiata presso la madre;
2. Obbligo del Sig. di Controparte_1
corrispondere alla Sig.ra entro il giorno 20 di ogni mese, Parte_1
un assegno di mantenimento per il figlio di euro 300,00, rivalutabili Per_1
annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie e concordate, dietro esibizione di ricevute e fatture da parte della signora secondo le linee guida del Consiglio Nazionale Forense;
3. Pt_1
Tempi di permanenza così regolati: il padre, salvo diversi accordi tra i genitori, preleverà e terrà con se il minore ogni lunedì dalle ore 15,00 alle ore 21,00, ogni mercoledì dalle ore 15,00 alle 21,00; ogni venerdì dalle ore
2 15,00 alle 21,00 nonché, a settimane alterne, il sabato dalle ore 9,30 alle ore
21,00 e, la settimana successiva, la domenica dalle ore 9,30 alle ore 21,00;
4. Durante le festività e le vacanze dell'anno i genitori alterneranno la presenza con il figlio nelle diverse ricorrenze principali;
5. Durante il periodo estivo, i coniugi concorderanno un periodo di permanenza di 15 giorni continuativi entro il 30 maggio di ogni anno, in cui il padre rimarrà con il figlio dalle ore 9,30 alle ore 21,00 di ciascun giorno;
6. Il pernotto del minore con il padre sarà escluso sino a quando il minore manifesterà di volersi trattenere con il padre anche in orario notturno con serenità;
7. I coniugi rinunciano espressamente a qualsiasi contributo di mantenimento (assegno divorzile), essendo gli stessi economicamente autosufficienti e indipendenti”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 06/08/2025.
Alla suddetta udienza del 12/11/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il
Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 2443/2021 del 05/02/2021, e che dall'udienza di comparizione dei
3 coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 16/05/2025, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di FRANCAVILLA DI SICILIA (ME) il 12/08/2009, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 9, parte 2, serie A, tra
, nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], alle Controparte_1
condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di FRANCAVILLA
DI SICILIA (ME) di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e
4 dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 13/11/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 1616 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2025
TRA
, nata a [...] l'[...], C.F.: Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. IANNINO C.F._1
FRANCESCO, come da procura in atti;
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. MUSUMECI C.F._2
ISIDORO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 16/05/2025 i coniugi Parte_1
1 , nata a [...] il [...], e Pt_1 [...]
, nato a [...] il [...], premesso: CP_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di FRANCAVILLA DI
SICILIA (ME) il 12/08/2009, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto
Comune al n. 9, parte 2, serie A;
- che dall'unione era nato a [...] il [...] il figlio Per_1
[...]
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 2443/2021 del 05/02/2021;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1. Affidamento condiviso del figlio con collocazione Per_1
privilegiata presso la madre;
2. Obbligo del Sig. di Controparte_1
corrispondere alla Sig.ra entro il giorno 20 di ogni mese, Parte_1
un assegno di mantenimento per il figlio di euro 300,00, rivalutabili Per_1
annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie e concordate, dietro esibizione di ricevute e fatture da parte della signora secondo le linee guida del Consiglio Nazionale Forense;
3. Pt_1
Tempi di permanenza così regolati: il padre, salvo diversi accordi tra i genitori, preleverà e terrà con se il minore ogni lunedì dalle ore 15,00 alle ore 21,00, ogni mercoledì dalle ore 15,00 alle 21,00; ogni venerdì dalle ore
2 15,00 alle 21,00 nonché, a settimane alterne, il sabato dalle ore 9,30 alle ore
21,00 e, la settimana successiva, la domenica dalle ore 9,30 alle ore 21,00;
4. Durante le festività e le vacanze dell'anno i genitori alterneranno la presenza con il figlio nelle diverse ricorrenze principali;
5. Durante il periodo estivo, i coniugi concorderanno un periodo di permanenza di 15 giorni continuativi entro il 30 maggio di ogni anno, in cui il padre rimarrà con il figlio dalle ore 9,30 alle ore 21,00 di ciascun giorno;
6. Il pernotto del minore con il padre sarà escluso sino a quando il minore manifesterà di volersi trattenere con il padre anche in orario notturno con serenità;
7. I coniugi rinunciano espressamente a qualsiasi contributo di mantenimento (assegno divorzile), essendo gli stessi economicamente autosufficienti e indipendenti”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 06/08/2025.
Alla suddetta udienza del 12/11/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il
Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 2443/2021 del 05/02/2021, e che dall'udienza di comparizione dei
3 coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 16/05/2025, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di FRANCAVILLA DI SICILIA (ME) il 12/08/2009, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 9, parte 2, serie A, tra
, nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], alle Controparte_1
condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di FRANCAVILLA
DI SICILIA (ME) di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e
4 dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 13/11/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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