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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 17/10/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2760/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
Sezione Civile
Il Tribunale civile di Macerata in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati: dott. AO DA Presidente dott.ssa ES NU Giudice (rel.) dott.ssa Silvia Grasselli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2760/2023 R.G. promossa con ricorso depositato il 1.12.2023 e vertente
TRA
(c.f. ), rappr. e dif. dall'avv. Giovanna Parte_1 C.F._1
Matteucci, in virtù di procura allegata al ricorso, elett. dom. presso lo studio del difensore, in Macerata;
ricorrente
CONTRO
(c.f. ), nato a [...] il [...], ivi Controparte_1 C.F._2 residente in [...]; convenuto contumace e con l'intervento del P.M. in sede
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione di udienza del 23.1.2025.
FATTO E DIRITTO
La stesura della presente sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della L. 69/09; è dunque omesso lo svolgimento del processo (che sarà se del caso richiamato dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi).
pagina 1 di 6 ha proposto ricorso per la declaratoria di scioglimento del Parte_1 matrimonio civile contratto con a Tolentino il 1° luglio 2018, da cui non Controparte_1 sono nati figli, chiedendo di porre a carico del marito l'obbligo di corrisponderle la somma di € 300,00 mensili a titolo di assegno divorzile.
A sostegno della propria domanda, la ha dedotto di essere stata costretta al Parte_1 prepensionamento e di avere quindi dovuto rinunciare a conseguire la pensione di anzianità, percependo invece un più esiguo assegno di invalidità, a causa della condotta tenuta durante il matrimonio dal marito, la cui tossicodipendenza, che sfociava eccessi d'ira, con danneggiamenti a cose e minacce alla moglie, avrebbe indotto la medesima ricorrente in uno stato di depressione, tanto da necessitare di un periodo di ricovero dapprima presso l'ospedale di Macerata (fino al 2.8.2022) e poi (fino al 12.10.2022) presso la Casa di Cura Villa San Giuseppe delle Suore Ospedaliere di Ascoli Piceno.
Ha inoltre evidenziato di aver contribuito alle esigenze familiari durante il matrimonio mettendo a disposizione la casa di sua esclusiva proprietà e, comunque, di non disporre di redditi adeguati, percependo il solo assegno di invalidità pari ad € 797,41 euro, inferiore sia alla retribuzione lavorativa di cui fruiva in precedenza, sia alla pensione di circa € 1.300,00 di cui il marito risulterebbe disporre.
Non essendo state ammesse le richieste istruttorie formulate dalla ricorrente, l'istruttoria si è compendiata nella sola acquisizione dei documenti prodotti.
Sussistono, in primo luogo, i presupposti della pronuncia di divorzio.
Va premesso che viene in rilievo un matrimonio civile (come ben si evince dall'estratto del Registro degli atti di matrimonio), dovendo quindi essere emessa una pronuncia di scioglimento del matrimonio.
La separazione personale dei coniugi è stata omologata con decreto emesso dal Tribunale di Macerata il 16.1.2023, essendo quindi ampiamente trascorso, al momento della presentazione del presente ricorso (1.12.2023), il periodo di sei mesi di ininterrotta separazione, decorrente dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente in sede di procedimento di separazione, richiesto dall'art. 3, comma 1 lett. B n. 2 L. 898/1970 in caso di separazione consensuale a seguito della modifica normativa apportata dalla L. 55/2015.
La volontà della ricorrente di addivenire alla pronuncia di scioglimento del matrimonio e la sua affermazione in ordine all'assenza di una riconciliazione successiva all'intervenuta separazione consensuale, in alcun modo contrastata dal convenuto, non costituitosi in giudizio, consente di ritenere dimostrata l'oggettiva impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Deve essere pertanto pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto in data 1.7.2018 da e . Parte_1 Controparte_1
Considerato che dal matrimonio non sono nati figli, né si pongono quindi questioni circa l'assegnazione della casa coniugale, di esclusiva proprietà della ricorrente, occorre in tal sede statuire soltanto sulla domanda di assegno divorzile proposta dalla Parte_1
pagina 2 di 6 Occorre sul punto richiamare l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi a seguito del noto revirement giurisprudenziale operato dalla Suprema Corte (Sez. Un., sent. n. 18287 dell'11.7.2018; in senso conforme, ex multis, CASS., sent. n. 21234/2019; ord. n. 5603/2020; ord. n. 29920/2022; ord. n. 27945/2023), secondo cui l'assegno periodico di divorzio di cui all'art. 5, comma 6, della L. n. 898 del 1970 (come sostituito dall'art. 10 della l. n. 74 del 1987) ha natura oltre che assistenziale, anche perequativo- compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e costituisce un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
in altri termini, l'assegno divorzile ha una funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi finalizzata non già alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, bensì al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi, con la conseguenza che il giudizio sull'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante o sull'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
Le Sezioni Unite, pertanto, abbandonati sia ogni automatismo fondato, da un lato, sul pregresso tenore di vita o, dall'altro lato, sull'autosufficienza del coniuge istante, che la concezione bifasica del procedimento di determinazione dell'assegno divorzile fondata sulla distinzione fra criteri attributivi e criteri determinativi, hanno ritenuto che l'assegno divorzile, di natura composita (assistenziale e perequativa/compensativa) e non meramente assistenziale, vada riconosciuto in applicazione del principio di solidarietà post coniugale, ispirato ai parametri costituzionali di cui agli artt. 2 e 29 Cost., tenendo conto dei criteri equiordinati previsti dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, e preferendo ad un criterio assoluto e astratto che valorizzi l'adeguatezza o l'inadeguatezza dei mezzi una visione che propenda per la causa concreta e la contestualizzi nella specifica vicenda familiare, tramite la valorizzazione dell'intera storia coniugale nel suo completo evolversi e la realizzazione di una prognosi futura che consideri le condizioni (di età, salute, etc.) dell'avente diritto.
“In questa prospettiva il giudice, nello stabilire se e in quale misura debba essere riconosciuto l'assegno divorzile richiesto, è tenuto, una volta comparate le condizioni economico patrimoniali delle parti e ove riscontri l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente e l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, ad accertare rigorosamente le cause di una simile situazione alla luce dei parametri indicati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, verificando in particolare se la sperequazione sia la conseguenza del contributo fornito dal richiedente alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso e alla durata del matrimonio. La quantificazione dell'assegno andrà poi compiuta non tenendo a parametro il pregresso tenore di vita o l'autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato a un simile contributo” (CASS., ord. n. 3661/2020).
pagina 3 di 6 Deve, quindi, essere riconosciuto il diritto all'assegno divorzile, in primo luogo, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente, anche ove non possano essere valutati gli altri criteri, ancorché equiordinati, previsti nella norma, in virtù del rilievo primario dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che informano i modelli relazionali familiari;
ma può presentarsi anche la diversa situazione della conservazione di una condizione economico patrimoniale adeguata per entrambi gli ex coniugi, che determina un livello reddituale autonomo anche dopo lo scioglimento del vincolo: in questo secondo caso, come chiarito anche di recente dalla Suprema Corte (cfr. sent. n. 24795/2024; ord. n. 4328/2024), “occorre verificare, in primo luogo, se il divorzio abbia comunque prodotto, alla luce dell'esame comparativo delle condizioni economico patrimoniali delle parti, uno squilibrio effettivo e di non modesta entità. Ove tale rilevante disparità sia accertata, è necessario verificare se sia casualmente riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti la coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi, non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo esplicito intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare
- che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio”.
E' stato altresì evidenziato, con specifico riferimento all'aspetto compensativo e perequativo, che l'assegno di divorzio “deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale” (CASS., sent. n. 35434/2023).
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, deve senza dubbio escludersi che venga in rilievo il profilo strettamente assistenziale dell'assegno divorzile, posto che la ricorrente ha bensì dovuto rinunciare alla propria attività lavorativa a causa delle proprie precarie condizioni di salute, ma percepisce un assegno ordinario di invalidità da cui ricava un importo di circa € 837,00 al mese, oltre a disporre di un'abitazione di proprietà.
Ad escludere che la ricorrente sia priva di concreta autosufficienza economica soccorre, poi, il dato dirimente relativo al fatto che in sede di accordo di separazione consensuale datato 12.1.2023, data successiva al prepensionamento della ella, pur Parte_1 disponendo già del solo assegno di invalidità (peraltro di importo inferiore a quello che percepisce dal gennaio del 2024, elevatosi ad € 837,00 mensili), si era dichiarata autosufficiente, rinunciando espressamente all'assegno di mantenimento, il che consente di presumere che l'entrata di cui la ricorrente fruiva a quel tempo fosse dalla medesima ritenuta idonea a consentirle di disporre di mezzi di sostentamento adeguati, conclusione da affermarsi viepiù all'attualità, essendo nel frattempo l'importo dell'assegno – come detto – aumentato.
pagina 4 di 6 Escluso, quindi, il profilo assistenziale dell'assegno, ritiene il Tribunale che non ricorra neppure la finalità compensativa dell'assegno divorzile, posto che, quand'anche si volesse ritenere sussistente un significativo squilibrio tra le condizioni economico-reddituali delle parti (circostanza invero non adeguatamente emersa nel corso del procedimento, avendo la ricorrente dedotto la disponibilità da parte del di un reddito da pensione di € CP_1 1.300,00 mensili, somma che, tenuto conto dell'indisponibilità da parte del convenuto di un'abitazione di proprietà, non determina uno squilibrio significativamente apprezzabile nelle rispettive condizioni economiche delle parti), dovrebbe in ogni caso escludersi che esso sia da attribuirsi a scelte compiute dai coniugi in costanza di matrimonio che abbiano determinato un sacrificio delle aspettative professionali della ovvero la rinuncia Parte_1 della medesima a concrete occasioni lavorative: è infatti dirimente la circostanza per cui la ricorrente abbia continuato a svolgere la propria attività lavorativa in costanza di matrimonio, non avendo le scelte di conduzione della vita familiare compiute durante il rapporto di coniugio in alcun modo inciso sulla sua realizzazione professionale.
Peraltro, il fatto, su cui la ha incentrato la richiesta di assegno divorzile, che ella Parte_1 sia andata in prepensionamento, con conseguente rinuncia ai redditi da lavoro e al conseguimento della pensione di anzianità, a causa di una problematica di salute dalla stessa asserita come eziologicamente connessa alle condotte violente perpetrate dal marito nel corso del matrimonio, è rimasto totalmente indimostrato, non avendo la ricorrente neppure formulato richieste istruttorie per provarlo.
Né sussistono elementi valorizzabili ai fini della funzione perequativa dell'assegno divorzile.
E' infatti totalmente inconferente il fatto, dedotto dalla ricorrente, che la stessa abbia messo a disposizione della famiglia la casa di sua esclusiva proprietà, non venendo in rilievo un contributo fornito alla vita familiare ed alla formazione del patrimonio del coniuge o comune a detrimento del proprio, considerato che l'immobile è comunque definitivamente rimasto nella disponibilità della come componente positiva del suo patrimonio, Parte_1 di tal che, in assenza di un apporto dalla stessa fornito alla formazione del patrimonio familiare e, di conseguenza, di una perdita (di tempo spendibile nel lavoro o di risorse economiche) dalla medesima sopportata per contribuire alle esigenze della famiglia, non vi è alcunché da perequare e riequilibrare mediante il riconoscimento di un assegno divorzile.
La domanda di assegno divorzile proposta dalla va, quindi, respinta, in assenza di Parte_1 qualsiasi presupposto di riconoscimento del predetto assegno.
In ordine alle spese di lite, che andrebbero regolamentate secondo il principio di soccombenza, nulla va disposto, stante la contumacia del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2760/2023 R.G., disattesa ogni diversa istanza e deduzione, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Tolentino il 1.7.2018 da Parte_1
nata a [...] il [...], e nato a [...]
[...] Controparte_1 (MC) il 10.6.1965, atto n. 14, parte I, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Tolentino;
- rigetta la domanda di assegno divorzile proposta dalla ricorrente;
- nulla sulle spese di lite.
pagina 5 di 6 Così deciso in Macerata, nella camera di consiglio del 16.10.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
ES NU AO DA
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
Sezione Civile
Il Tribunale civile di Macerata in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati: dott. AO DA Presidente dott.ssa ES NU Giudice (rel.) dott.ssa Silvia Grasselli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2760/2023 R.G. promossa con ricorso depositato il 1.12.2023 e vertente
TRA
(c.f. ), rappr. e dif. dall'avv. Giovanna Parte_1 C.F._1
Matteucci, in virtù di procura allegata al ricorso, elett. dom. presso lo studio del difensore, in Macerata;
ricorrente
CONTRO
(c.f. ), nato a [...] il [...], ivi Controparte_1 C.F._2 residente in [...]; convenuto contumace e con l'intervento del P.M. in sede
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione di udienza del 23.1.2025.
FATTO E DIRITTO
La stesura della presente sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della L. 69/09; è dunque omesso lo svolgimento del processo (che sarà se del caso richiamato dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi).
pagina 1 di 6 ha proposto ricorso per la declaratoria di scioglimento del Parte_1 matrimonio civile contratto con a Tolentino il 1° luglio 2018, da cui non Controparte_1 sono nati figli, chiedendo di porre a carico del marito l'obbligo di corrisponderle la somma di € 300,00 mensili a titolo di assegno divorzile.
A sostegno della propria domanda, la ha dedotto di essere stata costretta al Parte_1 prepensionamento e di avere quindi dovuto rinunciare a conseguire la pensione di anzianità, percependo invece un più esiguo assegno di invalidità, a causa della condotta tenuta durante il matrimonio dal marito, la cui tossicodipendenza, che sfociava eccessi d'ira, con danneggiamenti a cose e minacce alla moglie, avrebbe indotto la medesima ricorrente in uno stato di depressione, tanto da necessitare di un periodo di ricovero dapprima presso l'ospedale di Macerata (fino al 2.8.2022) e poi (fino al 12.10.2022) presso la Casa di Cura Villa San Giuseppe delle Suore Ospedaliere di Ascoli Piceno.
Ha inoltre evidenziato di aver contribuito alle esigenze familiari durante il matrimonio mettendo a disposizione la casa di sua esclusiva proprietà e, comunque, di non disporre di redditi adeguati, percependo il solo assegno di invalidità pari ad € 797,41 euro, inferiore sia alla retribuzione lavorativa di cui fruiva in precedenza, sia alla pensione di circa € 1.300,00 di cui il marito risulterebbe disporre.
Non essendo state ammesse le richieste istruttorie formulate dalla ricorrente, l'istruttoria si è compendiata nella sola acquisizione dei documenti prodotti.
Sussistono, in primo luogo, i presupposti della pronuncia di divorzio.
Va premesso che viene in rilievo un matrimonio civile (come ben si evince dall'estratto del Registro degli atti di matrimonio), dovendo quindi essere emessa una pronuncia di scioglimento del matrimonio.
La separazione personale dei coniugi è stata omologata con decreto emesso dal Tribunale di Macerata il 16.1.2023, essendo quindi ampiamente trascorso, al momento della presentazione del presente ricorso (1.12.2023), il periodo di sei mesi di ininterrotta separazione, decorrente dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente in sede di procedimento di separazione, richiesto dall'art. 3, comma 1 lett. B n. 2 L. 898/1970 in caso di separazione consensuale a seguito della modifica normativa apportata dalla L. 55/2015.
La volontà della ricorrente di addivenire alla pronuncia di scioglimento del matrimonio e la sua affermazione in ordine all'assenza di una riconciliazione successiva all'intervenuta separazione consensuale, in alcun modo contrastata dal convenuto, non costituitosi in giudizio, consente di ritenere dimostrata l'oggettiva impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Deve essere pertanto pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto in data 1.7.2018 da e . Parte_1 Controparte_1
Considerato che dal matrimonio non sono nati figli, né si pongono quindi questioni circa l'assegnazione della casa coniugale, di esclusiva proprietà della ricorrente, occorre in tal sede statuire soltanto sulla domanda di assegno divorzile proposta dalla Parte_1
pagina 2 di 6 Occorre sul punto richiamare l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi a seguito del noto revirement giurisprudenziale operato dalla Suprema Corte (Sez. Un., sent. n. 18287 dell'11.7.2018; in senso conforme, ex multis, CASS., sent. n. 21234/2019; ord. n. 5603/2020; ord. n. 29920/2022; ord. n. 27945/2023), secondo cui l'assegno periodico di divorzio di cui all'art. 5, comma 6, della L. n. 898 del 1970 (come sostituito dall'art. 10 della l. n. 74 del 1987) ha natura oltre che assistenziale, anche perequativo- compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e costituisce un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
in altri termini, l'assegno divorzile ha una funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi finalizzata non già alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, bensì al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi, con la conseguenza che il giudizio sull'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante o sull'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
Le Sezioni Unite, pertanto, abbandonati sia ogni automatismo fondato, da un lato, sul pregresso tenore di vita o, dall'altro lato, sull'autosufficienza del coniuge istante, che la concezione bifasica del procedimento di determinazione dell'assegno divorzile fondata sulla distinzione fra criteri attributivi e criteri determinativi, hanno ritenuto che l'assegno divorzile, di natura composita (assistenziale e perequativa/compensativa) e non meramente assistenziale, vada riconosciuto in applicazione del principio di solidarietà post coniugale, ispirato ai parametri costituzionali di cui agli artt. 2 e 29 Cost., tenendo conto dei criteri equiordinati previsti dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, e preferendo ad un criterio assoluto e astratto che valorizzi l'adeguatezza o l'inadeguatezza dei mezzi una visione che propenda per la causa concreta e la contestualizzi nella specifica vicenda familiare, tramite la valorizzazione dell'intera storia coniugale nel suo completo evolversi e la realizzazione di una prognosi futura che consideri le condizioni (di età, salute, etc.) dell'avente diritto.
“In questa prospettiva il giudice, nello stabilire se e in quale misura debba essere riconosciuto l'assegno divorzile richiesto, è tenuto, una volta comparate le condizioni economico patrimoniali delle parti e ove riscontri l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente e l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, ad accertare rigorosamente le cause di una simile situazione alla luce dei parametri indicati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, verificando in particolare se la sperequazione sia la conseguenza del contributo fornito dal richiedente alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso e alla durata del matrimonio. La quantificazione dell'assegno andrà poi compiuta non tenendo a parametro il pregresso tenore di vita o l'autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato a un simile contributo” (CASS., ord. n. 3661/2020).
pagina 3 di 6 Deve, quindi, essere riconosciuto il diritto all'assegno divorzile, in primo luogo, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente, anche ove non possano essere valutati gli altri criteri, ancorché equiordinati, previsti nella norma, in virtù del rilievo primario dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che informano i modelli relazionali familiari;
ma può presentarsi anche la diversa situazione della conservazione di una condizione economico patrimoniale adeguata per entrambi gli ex coniugi, che determina un livello reddituale autonomo anche dopo lo scioglimento del vincolo: in questo secondo caso, come chiarito anche di recente dalla Suprema Corte (cfr. sent. n. 24795/2024; ord. n. 4328/2024), “occorre verificare, in primo luogo, se il divorzio abbia comunque prodotto, alla luce dell'esame comparativo delle condizioni economico patrimoniali delle parti, uno squilibrio effettivo e di non modesta entità. Ove tale rilevante disparità sia accertata, è necessario verificare se sia casualmente riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti la coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi, non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo esplicito intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare
- che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio”.
E' stato altresì evidenziato, con specifico riferimento all'aspetto compensativo e perequativo, che l'assegno di divorzio “deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale” (CASS., sent. n. 35434/2023).
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, deve senza dubbio escludersi che venga in rilievo il profilo strettamente assistenziale dell'assegno divorzile, posto che la ricorrente ha bensì dovuto rinunciare alla propria attività lavorativa a causa delle proprie precarie condizioni di salute, ma percepisce un assegno ordinario di invalidità da cui ricava un importo di circa € 837,00 al mese, oltre a disporre di un'abitazione di proprietà.
Ad escludere che la ricorrente sia priva di concreta autosufficienza economica soccorre, poi, il dato dirimente relativo al fatto che in sede di accordo di separazione consensuale datato 12.1.2023, data successiva al prepensionamento della ella, pur Parte_1 disponendo già del solo assegno di invalidità (peraltro di importo inferiore a quello che percepisce dal gennaio del 2024, elevatosi ad € 837,00 mensili), si era dichiarata autosufficiente, rinunciando espressamente all'assegno di mantenimento, il che consente di presumere che l'entrata di cui la ricorrente fruiva a quel tempo fosse dalla medesima ritenuta idonea a consentirle di disporre di mezzi di sostentamento adeguati, conclusione da affermarsi viepiù all'attualità, essendo nel frattempo l'importo dell'assegno – come detto – aumentato.
pagina 4 di 6 Escluso, quindi, il profilo assistenziale dell'assegno, ritiene il Tribunale che non ricorra neppure la finalità compensativa dell'assegno divorzile, posto che, quand'anche si volesse ritenere sussistente un significativo squilibrio tra le condizioni economico-reddituali delle parti (circostanza invero non adeguatamente emersa nel corso del procedimento, avendo la ricorrente dedotto la disponibilità da parte del di un reddito da pensione di € CP_1 1.300,00 mensili, somma che, tenuto conto dell'indisponibilità da parte del convenuto di un'abitazione di proprietà, non determina uno squilibrio significativamente apprezzabile nelle rispettive condizioni economiche delle parti), dovrebbe in ogni caso escludersi che esso sia da attribuirsi a scelte compiute dai coniugi in costanza di matrimonio che abbiano determinato un sacrificio delle aspettative professionali della ovvero la rinuncia Parte_1 della medesima a concrete occasioni lavorative: è infatti dirimente la circostanza per cui la ricorrente abbia continuato a svolgere la propria attività lavorativa in costanza di matrimonio, non avendo le scelte di conduzione della vita familiare compiute durante il rapporto di coniugio in alcun modo inciso sulla sua realizzazione professionale.
Peraltro, il fatto, su cui la ha incentrato la richiesta di assegno divorzile, che ella Parte_1 sia andata in prepensionamento, con conseguente rinuncia ai redditi da lavoro e al conseguimento della pensione di anzianità, a causa di una problematica di salute dalla stessa asserita come eziologicamente connessa alle condotte violente perpetrate dal marito nel corso del matrimonio, è rimasto totalmente indimostrato, non avendo la ricorrente neppure formulato richieste istruttorie per provarlo.
Né sussistono elementi valorizzabili ai fini della funzione perequativa dell'assegno divorzile.
E' infatti totalmente inconferente il fatto, dedotto dalla ricorrente, che la stessa abbia messo a disposizione della famiglia la casa di sua esclusiva proprietà, non venendo in rilievo un contributo fornito alla vita familiare ed alla formazione del patrimonio del coniuge o comune a detrimento del proprio, considerato che l'immobile è comunque definitivamente rimasto nella disponibilità della come componente positiva del suo patrimonio, Parte_1 di tal che, in assenza di un apporto dalla stessa fornito alla formazione del patrimonio familiare e, di conseguenza, di una perdita (di tempo spendibile nel lavoro o di risorse economiche) dalla medesima sopportata per contribuire alle esigenze della famiglia, non vi è alcunché da perequare e riequilibrare mediante il riconoscimento di un assegno divorzile.
La domanda di assegno divorzile proposta dalla va, quindi, respinta, in assenza di Parte_1 qualsiasi presupposto di riconoscimento del predetto assegno.
In ordine alle spese di lite, che andrebbero regolamentate secondo il principio di soccombenza, nulla va disposto, stante la contumacia del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2760/2023 R.G., disattesa ogni diversa istanza e deduzione, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Tolentino il 1.7.2018 da Parte_1
nata a [...] il [...], e nato a [...]
[...] Controparte_1 (MC) il 10.6.1965, atto n. 14, parte I, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Tolentino;
- rigetta la domanda di assegno divorzile proposta dalla ricorrente;
- nulla sulle spese di lite.
pagina 5 di 6 Così deciso in Macerata, nella camera di consiglio del 16.10.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
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