Articolo 1 della Legge 4 febbraio 1958, n. 27
Articolo 2
Versione
8 marzo 1958
Art. 1.
L'assegnazione annua di lire 5.000.000, prevista dalla legge 27 dicembre 1953, n. 956 , per il funzionamento della Discoteca di Stato e per il conseguimento delle sue finalita', e' elevata a lire 26.000.000, a decorrere dall'esercizio finanziario 1958-59.
Entrata in vigore il 8 marzo 1958