Art. 1. Campo di applicazione e durata 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto, che recepisce l'accordo intercompartimentale per il triennio 1988-90 di cui in premessa, si applicano a tutti i comparti di contrattazione collettiva di cui all' art. 5 della legge 29 marzo 1983, n. 93 , ed al decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 . 2. Le disposizioni del presente decreto si riferiscono al periodo 1o gennaio 1988-31 dicembre 1990.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo aggiornato della legge 29 marzo 1983, n. 93 (Legge-quadro sul pubblico impiego), con le modifiche di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 426 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1985. Si trascrive il testo degli articoli 1, 5, 6, 12 e 26 di detta legge:
"Art. 1 (Ambito di applicazione della legge). - Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
Le amministrazioni dello Stato, anche, ad ordinamento autonomo, delle regioni a statuto ordinario, delle provincie, dei comuni e di tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali si attengono ad esse ciascuna secondo il proprio ordinamento.
I principi desumibili dalle disposizioni della presente legge costituiscono, altresi', per le regioni a statuto speciale e per le provincie autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica".
"Art. 5 (Comparti). - I pubblici dipendenti sono raggruppati in un numero limitato di comparti di contrattazione collettiva. Per ciascun comparto le delegazioni di cui agli articoli seguenti provvedono alla stipulazione di un solo accordo, salvo quanto previsto dal successivo articolo 12. La determinazione del numero dei comparti e la composizione degli stessi sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica, a seguito di delibera del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli accordi dallo stesso definiti con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sentite le regioni e previa comunicazione al Parlamento.
Eventuali variazioni nel numero e nella composizione dei comparti sono disposte con il medesimo procedimento previsto nel comma precedente. Il comparto comprende, nel rispetto delle autonomie costituzionalmente garantite, i dipendenti di piu' settori della pubblica amministrazione omogenei o affini". "Art. 6 (Accordi sindacali per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo). - Per gli accordi riguardanti i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, la delegazione e' composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. La delegazione e' integrata dai Ministri competenti in relazione alle amministrazioni comprese nei comparti. I Ministri, anche in ordine alle disposizioni degli articoli seguenti, possono delegare sottosegretari in base alle norme vigenti. La delegazione sindacale e' composta dai rappresentanti delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per ogni singolo comparto e delle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale. Le delegazioni, che iniziano le trattative almeno otto mesi prima della scadenza dei precedenti accordi, debbono formulare una ipotesi di accordo entro quattro mesi dall'inizio delle trattative. Nel corso delle trattative la delegazione governativa riferisce al Consiglio dei Ministri. Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo o che dichiarino di non partecipare alle trattative possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri che compongono la delegazione le loro osservazioni.
Il Consiglio dei Ministri, entro il termine di trenta giorni dalla formulazione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilita' finanziarie come determinate dal successivo articolo 15, esaminate anche le osservazioni di cui al comma precedente, ne autorizza la sottoscrizione; in caso di determinazione negativa le parti devono formulare entro il termine di sessanta giorni una nuova ipotesi di accordo, sulla quale delibera nuovamente il Consiglio dei Ministri.
Entro il termine di sessanta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri, sono recepite ad emanate le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo".
"Art. 12 (Accordi sindacali intercompartimentali). - Fermo restando quanto disposto dal precedente articolo 2, al fine di pervenire alla omogeneizzazione delle posizioni giurdiche dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, sono disciplinate mediante accordo unico per tutti i comparti specifiche materie concordate tra le parti. In particolare: le aspettative, i congedi e i permessi, ivi compresi quelli per malattia e maternita', le ferie, il regime retributivo di attivita' per qualifiche funzionali uguali o assimilate, i criteri per i trasferimenti e la mobilita', i trattamenti di missione e di trasferimento nonche' i criteri per la eventuale concessione di particolari trattamenti economici integrativi, rigorosamente collegati a specifici requisiti e contenuti delle prestazioni di lavoro.
La delegazione della pubblica amministrazione per la contrattazione relativa all'accordo intercompartimentale e' composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da un rappresentante per ogni regione designato dalle stesse, da cinque rappresentanti delle associazioni di enti locali territoriali e da cinque rappresentanti degli enti pubblici non economici designati secondo quanto disposto dall'articolo 7.
La delegazione delle oerganizzazioni sindacali e' composta da tre rappresentanti per ogni confederazione maggiormente rappresentativa su base nazionale.
Si applicano le regole procedimentali di cui al precedente articolo 6 e di cui all'ultimo comma dei precedenti articoli 8 e 10".
"Art. 26 (Disposizioni speciali). - La presente legge si applica anche ai dipendenti degli istituti autonomi case popolari, della Cassa per il Mezzogiorno e delle camere di commercio.
Restano disciplinati dalle rispettive normative di settore il personale militare e quello della carriera diplomatica e della polizia di Stato.
Restano ugualmente disciplinati dalle leggi speciali che li riguardano gli ordinamenti giuridici ed economici dei magistrati ordinari e amministrativi, degli avvocati e procuratori dello Stato, nonche' dei dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita' nelle materie contemplate nell' articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 .
Sino all'entrata in vigore della legge di riforma della dirigenza, resta disciplinato dalle vigenti disposizioni il trattamento economico e normativo dei dirigenti dello Stato ed assimilati nonche' dei dirigenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 ".
- Il D.P.R. n. 68/1986 reca disposizioni concernenti la determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva, di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, ed e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 66 del 20 marzo 1986.
- Il D.P.R. n. 13/1986 reca norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-87 ed e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 27 del 3 febbraio 1986.
- Si trascrive il testo dei commi 9 , 10 e 11 dell'art. 1 della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988):
"9. Ai fini di quanto disposto dall' art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93 , la spesa per gli anni 1989 e 1990, relativa ai rinnovi contrattuali per il triennio 1988-1991 del personale delle amministrazioni statali, compreso quello delle aziende autonome, resta determinata rispettivamente in lire 600 miliardi e in lire 1.000 miliardi; tali somme, comprensive delle disponibilita' occorrenti per l'adeguamento delle retribuzioni del personale militare e dei Corpi di polizia, sono iscritte in apposito fondo da istituite nello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio relative alla ripartizione del fondo stesso.
10. Ai sensi di quanto previsto dal predetto art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93 , le regioni, le provincie ed i comuni, nonche' gli enti pubblici non economici provvedono ad iscrivere nei bilanci relativi agli anni 1989 e 1990 le ricorse occorrenti al finanziamento dei rinnovi contrattuali.
11. L'incremento della spesa complessiva derivante dagli aumenti dei trattamenti economici del personale determinati con i criteri di cui all' art. 6, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , non deve annualmente superare, per le amministrazioni e gli enti a cui si applica la predetta norma, il tasso di inflazione programmato in sede di relazione previsionale e programmatica".
Nota all'art. 1:
Il testo dell'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, e' stato riportato nelle note alle premesse.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo aggiornato della legge 29 marzo 1983, n. 93 (Legge-quadro sul pubblico impiego), con le modifiche di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 426 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1985. Si trascrive il testo degli articoli 1, 5, 6, 12 e 26 di detta legge:
"Art. 1 (Ambito di applicazione della legge). - Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
Le amministrazioni dello Stato, anche, ad ordinamento autonomo, delle regioni a statuto ordinario, delle provincie, dei comuni e di tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali si attengono ad esse ciascuna secondo il proprio ordinamento.
I principi desumibili dalle disposizioni della presente legge costituiscono, altresi', per le regioni a statuto speciale e per le provincie autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica".
"Art. 5 (Comparti). - I pubblici dipendenti sono raggruppati in un numero limitato di comparti di contrattazione collettiva. Per ciascun comparto le delegazioni di cui agli articoli seguenti provvedono alla stipulazione di un solo accordo, salvo quanto previsto dal successivo articolo 12. La determinazione del numero dei comparti e la composizione degli stessi sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica, a seguito di delibera del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli accordi dallo stesso definiti con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sentite le regioni e previa comunicazione al Parlamento.
Eventuali variazioni nel numero e nella composizione dei comparti sono disposte con il medesimo procedimento previsto nel comma precedente. Il comparto comprende, nel rispetto delle autonomie costituzionalmente garantite, i dipendenti di piu' settori della pubblica amministrazione omogenei o affini". "Art. 6 (Accordi sindacali per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo). - Per gli accordi riguardanti i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, la delegazione e' composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. La delegazione e' integrata dai Ministri competenti in relazione alle amministrazioni comprese nei comparti. I Ministri, anche in ordine alle disposizioni degli articoli seguenti, possono delegare sottosegretari in base alle norme vigenti. La delegazione sindacale e' composta dai rappresentanti delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per ogni singolo comparto e delle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale. Le delegazioni, che iniziano le trattative almeno otto mesi prima della scadenza dei precedenti accordi, debbono formulare una ipotesi di accordo entro quattro mesi dall'inizio delle trattative. Nel corso delle trattative la delegazione governativa riferisce al Consiglio dei Ministri. Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo o che dichiarino di non partecipare alle trattative possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri che compongono la delegazione le loro osservazioni.
Il Consiglio dei Ministri, entro il termine di trenta giorni dalla formulazione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilita' finanziarie come determinate dal successivo articolo 15, esaminate anche le osservazioni di cui al comma precedente, ne autorizza la sottoscrizione; in caso di determinazione negativa le parti devono formulare entro il termine di sessanta giorni una nuova ipotesi di accordo, sulla quale delibera nuovamente il Consiglio dei Ministri.
Entro il termine di sessanta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri, sono recepite ad emanate le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo".
"Art. 12 (Accordi sindacali intercompartimentali). - Fermo restando quanto disposto dal precedente articolo 2, al fine di pervenire alla omogeneizzazione delle posizioni giurdiche dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, sono disciplinate mediante accordo unico per tutti i comparti specifiche materie concordate tra le parti. In particolare: le aspettative, i congedi e i permessi, ivi compresi quelli per malattia e maternita', le ferie, il regime retributivo di attivita' per qualifiche funzionali uguali o assimilate, i criteri per i trasferimenti e la mobilita', i trattamenti di missione e di trasferimento nonche' i criteri per la eventuale concessione di particolari trattamenti economici integrativi, rigorosamente collegati a specifici requisiti e contenuti delle prestazioni di lavoro.
La delegazione della pubblica amministrazione per la contrattazione relativa all'accordo intercompartimentale e' composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da un rappresentante per ogni regione designato dalle stesse, da cinque rappresentanti delle associazioni di enti locali territoriali e da cinque rappresentanti degli enti pubblici non economici designati secondo quanto disposto dall'articolo 7.
La delegazione delle oerganizzazioni sindacali e' composta da tre rappresentanti per ogni confederazione maggiormente rappresentativa su base nazionale.
Si applicano le regole procedimentali di cui al precedente articolo 6 e di cui all'ultimo comma dei precedenti articoli 8 e 10".
"Art. 26 (Disposizioni speciali). - La presente legge si applica anche ai dipendenti degli istituti autonomi case popolari, della Cassa per il Mezzogiorno e delle camere di commercio.
Restano disciplinati dalle rispettive normative di settore il personale militare e quello della carriera diplomatica e della polizia di Stato.
Restano ugualmente disciplinati dalle leggi speciali che li riguardano gli ordinamenti giuridici ed economici dei magistrati ordinari e amministrativi, degli avvocati e procuratori dello Stato, nonche' dei dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita' nelle materie contemplate nell' articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 .
Sino all'entrata in vigore della legge di riforma della dirigenza, resta disciplinato dalle vigenti disposizioni il trattamento economico e normativo dei dirigenti dello Stato ed assimilati nonche' dei dirigenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 ".
- Il D.P.R. n. 68/1986 reca disposizioni concernenti la determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva, di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, ed e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 66 del 20 marzo 1986.
- Il D.P.R. n. 13/1986 reca norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-87 ed e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 27 del 3 febbraio 1986.
- Si trascrive il testo dei commi 9 , 10 e 11 dell'art. 1 della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988):
"9. Ai fini di quanto disposto dall' art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93 , la spesa per gli anni 1989 e 1990, relativa ai rinnovi contrattuali per il triennio 1988-1991 del personale delle amministrazioni statali, compreso quello delle aziende autonome, resta determinata rispettivamente in lire 600 miliardi e in lire 1.000 miliardi; tali somme, comprensive delle disponibilita' occorrenti per l'adeguamento delle retribuzioni del personale militare e dei Corpi di polizia, sono iscritte in apposito fondo da istituite nello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio relative alla ripartizione del fondo stesso.
10. Ai sensi di quanto previsto dal predetto art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93 , le regioni, le provincie ed i comuni, nonche' gli enti pubblici non economici provvedono ad iscrivere nei bilanci relativi agli anni 1989 e 1990 le ricorse occorrenti al finanziamento dei rinnovi contrattuali.
11. L'incremento della spesa complessiva derivante dagli aumenti dei trattamenti economici del personale determinati con i criteri di cui all' art. 6, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , non deve annualmente superare, per le amministrazioni e gli enti a cui si applica la predetta norma, il tasso di inflazione programmato in sede di relazione previsionale e programmatica".
Nota all'art. 1:
Il testo dell'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, e' stato riportato nelle note alle premesse.