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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 25/11/2025, n. 1262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1262 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 6275/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Daniela Ronzani Presidente relatore-estensore
Dott. Susanna Menegazzi Giudice
Dott. Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 23/10/2025 da:
Parte_1
con l'avv. MUSSATO ERICA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. COLUCCI MASSIMO
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno adito congiuntamente l'intestato tribunale per ottenere la regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali tra questi e il figlio minore nato in data [...] dalla relazione more uxorio intrattenuta tra le parti e oramai cessata.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in data 19.11.2025
hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) viene affidato ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre Per_1
nell'immobile da essa preso in locazione sito in Via Cal Morganella 23 int. 3 a Paese (TV),
presso cui la Sig.ra si trasferirà a decorrere dal 31.10.2025. fisserà la Pt_1 Per_1
residenza presso la casa della madre;
2) Si dà atto che, una volta che la madre uscirà dalla casa familiare con , questi starà Per_1
con il padre tutti i lunedì e tutti i mercoledì dall'uscita di scuola fino al mattino successivo con accompagnamento a scuola nonché due fine settimana alternati, dal venerdì
pomeriggio, al termine dell'attività sportiva fino al lunedì mattina, quando verrà portato a scuola dal padre;
3) Si dà atto che starà con i genitori equamente nei periodi di vacanza scolastica;
per Per_1
quanto possibile verrà seguito il calendario settimanale, ma la gestione di nei giorni Per_1
di chiusura della scuola durante l'anno dovrà permettere ad entrambi di adempiere ai propri impegni lavorativi ed essere quindi equamente ripartito;
4) Si dà atto che, durante le vacanze natalizie, starà 1 settimana con ciascun genitore, Per_1
dividendo il periodo tra il 24 dicembre e il 30 dicembre e il 31 dicembre e il 6 gennaio, da alternarsi ad ogni anno;
5) Si dà atto che durante le vacanze pasquali, starà in pari giorni con ciascun genitore, Per_1 alternando Pasqua e Lunedì dell'Angelo con ciascuno;
6) Si dà atto che, durante il periodo estivo, previo accordo dei genitori, frequenterà i Per_1
centri estivi quotidianamente ad esclusione delle due settimane in cui trascorrerà le vacanze con il padre il quale provvederà a comunicare alla Sig.ra entro il 30 maggio di Pt_1
ciascun anno il proprio piano ferie. Entrambi i genitori, quando porteranno il figlio in vacanza,
dovranno comunicare all'altro il luogo di permanenza e permettere di avere contatti telefonici quotidiani con lui;
7) Il sig. orrisponderà alla sig.ra la somma di € 60,00= mensili a titolo di Pt_2 Pt_1
concorso al mantenimento di , somma da versarsi entro il giorno 12 di ciascun mese, Per_1
mediante bonifico bancario. La somma è soggetta a rivalutazione ISTAT;
8) Si dà atto che le parti concordano che l'assegno unico pari ad € 160,00 continuerà ad essere percepito integralmente dalla sig.ra Pt_1
9) Si dà atto che i genitori condivideranno inoltre le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la cura, l'educazione e l'istruzione di , da individuarsi secondo il Per_1
Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso, cui le parti si richiamano e che si impegnano ad utilizzare quale schema di distinzione e identificazione delle spese. Le parti convengono che le spese straordinarie saranno ripartite al 50% a carico del padre ed al 50 % a carico della madre;
10) Si dà atto che le condizioni sopra esposte dovranno ritenersi operative a partire dall'uscita dalla casa familiare della sig.ra con . Da quel momento, la sig.ra Pt_1 Per_1
cesserà di corrispondere la propria rata di mutuo mensile, di cui si farà integrale Pt_1
carico il sig. che continuerà a risiedere stabilmente nella casa familiare;
Pt_3
Il sig. inoltre, si impegna a richiedere entro il 15 novembre prossimo – e comunque Pt_3
entro i tempi di evasione della pratica ad opera della Banca - la surroga del mutuo, da cui verrà esclusa la sig.ra la quale, anche a fronte degli impegni assunti dalle parti al Pt_1
punto 11), dovrà essere liberata dagli obblighi su di lei gravanti in ragione del mutuo fondiario attualmente contratto per l'acquisto della casa familiare cointestata, come meglio specificato al punto 13 successivo.
11) Si dà atto che, al fine di definire tutte le questioni conseguenti alla separazione della coppia nonché di prevenire l'insorgenza di controversie future, le parti hanno deciso di dare un nuovo assetto al patrimonio familiare come da disposizioni che seguono.
Le parti convengono che, con il presente atto, la sig.ra si impegna a cedere Parte_1
e trasferire al sig. che accetta, la propria quota di ½ di proprietà Parte_2
dell'immobile sito a Paese (TV) in vicolo Piave 3/3, a fronte del pagamento della somma complessiva di € 25.000,00= alle seguenti scadenze: € 5.000,00= alla sottoscrizione del presente ricorso ed il residuo importo di € 20.000.00= in quattro rate trimestrali dell'importo di € 5.000,00= ciascuna, la prima delle quali decorsi tre mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso.
12) Si dà atto che il Sig. a decorrere dalla data della surroga del mutuo Parte_2
che i Sig.ri si impegnano a richiedere, ovvero, in ogni caso dalla data in Pt_2 Pt_1
cui la Sig.ra andrà ad abitare nella nuova abitazione ovverosia dal 31.10.2025, Pt_1
provvederà a pagare in via esclusiva il mutuo fondiario già acceso presso Banca Monte
Paschi di Siena, relativo all'acquisto dell'immobile di Vicolo Piave 3/3 a Paese (TV) e ciò fino a che l'intestazione del mutuo non verrà modificata con esclusione della sig.ra Pt_1
13) Si dà atto che le parti si impegnano a formalizzare il passaggio della quota di proprietà
dalla sig.ra al sig. nonché la liberazione definitiva della sig.ra Pt_1 Pt_2 Pt_1
dalle obbligazioni connesse al mutuo fondiario entro il 31.12.2025 presso notaio dott.
di Castelfranco Veneto (TV); Persona_2
14) Si dà atto che le parti inoltre concordano che ogni spesa relativa al passaggio della quota di immobile dalla sig.ra al sig. nonché alla liberazione dal mutuo fondiario Pt_1 Pt_2
cointestato, rimane a carico integrale del sig. Pt_2
15) Le spese del presente procedimento si intendono interamente compensate tra le parti. Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 25/11/2025.
Il Presidente rel-est
Dott. Daniela Ronzani