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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ravenna, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ravenna |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 11/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAVENNA Sezione 1, riunita in udienza il 30/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
VIVALDI ROBERTA, Presidente
MORETTI PIETRO, OR
D'ANIELLO CRISTINA, Giudice
in data 30/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 246/2024 depositato il 17/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ravenna - Via Magazzini Posteriori N. 28/x 48122 Ravenna RA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320249004677686000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 269/2025 depositato il
03/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente, Sig.raRicorrente_1 codice fiscale CF_Difensore_1, così come rappresentata e difesa dal nominato suo difensore, giusta procura agli atti, ricorre avverso l'avviso di intimazione n.
09320249004677686000 notificatogli, dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, Agente della Riscossione per la Provincia di Ravenna, il 16 giugno 2024, tramite il quale si chiede il pagamento del complessivo importo di €.12.576,73 di cui, alla presupposta cartella esattoriale n. 09320140000802614000.
Si eccepisce l'illeggittimità e conseguente nullità dell'atto di intimazione nonchè la insussistenza dei presunti crediti tributari intimati, dichiarando inoltre di nulla sapere della presunta cartella propedeutica all'atto impugnato.
Vengono quindi esposte le ragioni e motivazioni di merito e di diritto che giustificano e spiegano il perchè
l'avviso debba essere annullato.
Si costituisce, depositando le proprie controdeduzioni l'Ufficio convenuto che documenta, in merito alla eccezione della mancata notifica della cartella, come la stessa sia in realtà stata regolarmente notificata alla ricorrente la quale peraltro, in data 28 giugno 2023, ha espressamente richiesto di poter definire in forma agevolata diverse sue posizioni debitorie tra le quali anche la cartella in questione.
L'intervento dell'Ufficio si conclude evidenziando che tale specifico comportamento di fatto comporterebbe l'inammissibilità del ricorso ex. art. 21 e 19 D.Lgs. 546/92 e comunque che lo stesso debba essere ritenuto infondato in fatto e in diritto e quindi rigettato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, all'esame della documentazione agli atti del giudizio, ritiene che il ricorso debba essere rigettato.
Appare infatti incontrovertibile che la ricorrente, abbia presentato istanza di definizione agevolata per una serie di sue posizioni fiscali debitorie, tra cui anche quella evidenziata nella cartella e di cui si eccepisce il vizio della sua mancata notifica a sostegno della richiesta di annullamento dell'avviso di intimazione opposto.
Peraltro l'istanza di definizione agevolata richiedeva che il richiedente assumesse anche l'impegno a rinunciare ad eventuali giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi fiscali ai quali si riferisce la dichiarazione di definizione agevolata e, tra i carichi fiscali, oggetto della richiesta di definizione agevolata, vi era anche la cartella di pagamento in merito alla quale si contesta la sua notifica .
Tale comportamento di fatto smentisce " ab origine " la lamentata circostanza, della mancata notifica della cartella n. 09320140000802614000 e quindi, della sua validità, quale atto propedeutico a giustificazione dell'avviso di intimazione opposto.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con la condanna alle spese di parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese di lite che liquida in euro 700,00 oltre accessori se dovuti.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAVENNA Sezione 1, riunita in udienza il 30/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
VIVALDI ROBERTA, Presidente
MORETTI PIETRO, OR
D'ANIELLO CRISTINA, Giudice
in data 30/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 246/2024 depositato il 17/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ravenna - Via Magazzini Posteriori N. 28/x 48122 Ravenna RA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320249004677686000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 269/2025 depositato il
03/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente, Sig.raRicorrente_1 codice fiscale CF_Difensore_1, così come rappresentata e difesa dal nominato suo difensore, giusta procura agli atti, ricorre avverso l'avviso di intimazione n.
09320249004677686000 notificatogli, dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, Agente della Riscossione per la Provincia di Ravenna, il 16 giugno 2024, tramite il quale si chiede il pagamento del complessivo importo di €.12.576,73 di cui, alla presupposta cartella esattoriale n. 09320140000802614000.
Si eccepisce l'illeggittimità e conseguente nullità dell'atto di intimazione nonchè la insussistenza dei presunti crediti tributari intimati, dichiarando inoltre di nulla sapere della presunta cartella propedeutica all'atto impugnato.
Vengono quindi esposte le ragioni e motivazioni di merito e di diritto che giustificano e spiegano il perchè
l'avviso debba essere annullato.
Si costituisce, depositando le proprie controdeduzioni l'Ufficio convenuto che documenta, in merito alla eccezione della mancata notifica della cartella, come la stessa sia in realtà stata regolarmente notificata alla ricorrente la quale peraltro, in data 28 giugno 2023, ha espressamente richiesto di poter definire in forma agevolata diverse sue posizioni debitorie tra le quali anche la cartella in questione.
L'intervento dell'Ufficio si conclude evidenziando che tale specifico comportamento di fatto comporterebbe l'inammissibilità del ricorso ex. art. 21 e 19 D.Lgs. 546/92 e comunque che lo stesso debba essere ritenuto infondato in fatto e in diritto e quindi rigettato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, all'esame della documentazione agli atti del giudizio, ritiene che il ricorso debba essere rigettato.
Appare infatti incontrovertibile che la ricorrente, abbia presentato istanza di definizione agevolata per una serie di sue posizioni fiscali debitorie, tra cui anche quella evidenziata nella cartella e di cui si eccepisce il vizio della sua mancata notifica a sostegno della richiesta di annullamento dell'avviso di intimazione opposto.
Peraltro l'istanza di definizione agevolata richiedeva che il richiedente assumesse anche l'impegno a rinunciare ad eventuali giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi fiscali ai quali si riferisce la dichiarazione di definizione agevolata e, tra i carichi fiscali, oggetto della richiesta di definizione agevolata, vi era anche la cartella di pagamento in merito alla quale si contesta la sua notifica .
Tale comportamento di fatto smentisce " ab origine " la lamentata circostanza, della mancata notifica della cartella n. 09320140000802614000 e quindi, della sua validità, quale atto propedeutico a giustificazione dell'avviso di intimazione opposto.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con la condanna alle spese di parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese di lite che liquida in euro 700,00 oltre accessori se dovuti.