Ordinanza cautelare 17 luglio 2023
Sentenza 9 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 09/05/2026, n. 1033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1033 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01033/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00411/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 411 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
IN HT s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marcello Clarich e Carlo Emanuele Gallo, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Ministero delle Imprese e del Made in Italy , in persona del Ministro pro tempore , anche per la Direzione Generale per la riconversione industriale e le grandi filiere produttive - Divisione II - Amministrazione straordinaria grandi imprese in stato di insolvenza, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege , avente sede a Torino, in via dell’Arsenale n. 21;
Blutec s.p.a. in Amministrazione Straordinaria, in persona dei Commissari Straordinari pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Teodora Marocco, Luca Jeantet, Biagio, Daniele Fraudatario, Paola Vallino ed Emanuele Albesano, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
nei confronti
Deltats s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Mauro Rotunno, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
Per quanto riguarda sia il ricorso introduttivo, sia il ricorso per motivi aggiunti:
- del provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy Direzione Generale per la riconversione industriale e le grandi filiere produttive Divisione II - Amministrazione straordinaria grandi imprese in stato di insolvenza, con protocollo “mimit.AOO_PIT.REGISTRO UFFICIALE.U.0063639.07-03-2023”, avente a oggetto « Blutec S.p.A. in Amministrazione Straordinaria - istanza di autorizzazione ad aggiudicare in via definitiva la vendita del ramo BU HT ed a stipulare l’atto di cessione », con il quale « si autorizza l’aggiudicazione in via definitiva del ramo BU HT, secondo le condizioni ed i termini individuati nell’istanza di riferimento e nei relativi allegati, in favore della DeltAts S.r.l., e, conseguentemente, a concludere con la stessa il contratto di cessione, rimanendo in attesa dell’informativa sulla stipula » ;
- del « Parere del Comitato di Sorveglianza relativo all’istanza dei Commissari straordinari in merito alla cessione del ramo HT », della « Determinazione dei Commissari straordinari in merito all’esame delle offerte e all’attribuzione dei punteggi» del 30/01/2023, della « Istanza dei Commissari straordinari per l’autorizzazione al perfezionamento dell’atto di cessione del ramo d’azienda HT di Blutec S.p.A. in A.S. a favore di DeltAts S.r.l. » del 01/02/2023, della « Richiesta di chiarimenti del MIMIT inviata ai Commissari straordinari in merito all’istanza di autorizzazione » del 27/02/2023, dei « Chiarimenti dei Commissari straordinari in merito all’istanza di autorizzazione » dei commissari di Blutec con la quale è stato comunicato che il MISE ha autorizzato la cessione del ramo d’azienda denominato “HT” in favore di altro soggetto;
- di tutti gli atti richiamati negli atti sopra impugnati e di tutti gli atti presupposti, connessi e/o comunque consequenziali a quelli impugnati, ancorché non conosciuti e/o non trasmessi;
E per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato.
Nonché per l’accoglimento dell’istanza ex art. 116 c.p.a. avverso la nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy Direzione Generale per la riconversione industriale e le grandi filiere produttive Divisione II - Amministrazione straordinaria grandi imprese in stato di insolvenza, con protocollo “mimit.AOO_PIT.REGISTRO UFFICIALE.U.0139436.07-04-2023”, avente a oggetto « BLUTEC S.P.A. IN A.S. – Istanza di accesso agli atti RABUGINO LIGHTING S.r.l. – Accoglimento » , con la quale è stata accolta solo parzialmente l’istanza di accesso agli atti della IN HT S.r.l. del 08/03/2023 e la nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy Direzione Generale per la riconversione industriale e le grandi filiere produttive Divisione II - Amministrazione straordinaria grandi imprese in stato di insolvenza, con protocollo “mimit.AOO_PIT.REGISTRO UFFICIALE.U.0146101.14-04-2023”, avente a oggetto « BLUTEC S.P.A. IN A.S. – Istanza di accesso agli atti RABUGINO LIGHTING S.r.l. – Invio documentazione », trasmessa a mezzo PEC il 14/04/2023, con la quale sono stati esibiti solo parte dei documenti richiesti e con oscuramenti e per il conseguente accertamento del diritto della ricorrente all’accesso agli atti richiesti con l’istanza del 08/03/2023.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy , di Blutec s.p.a. in Amministrazione Straordinaria e di Deltats s.r.l.;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c), 84 e 85 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis c.p.a.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 8 maggio 2026 il dott. Giovanni Francesco Perilongo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che, con ricorso notificato in data 08/05/2023 e con successivo ricorso per motivi aggiunti notificato in data 29/05/2023, IN HT s.r.l. è insorta avverso le determinazioni – meglio individuate in epigrafe – a mezzo delle quali il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha autorizzato la Blutec s.p.a. in Amministrazione straordinaria ad aggiudicare in via definitiva la cessione del proprio ramo aziendale “BU HT” in favore della Deltats s.r.l.;
Considerato che, con ordinanza del 12/07/2023 n. 257, il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare proposta dalla società ricorrente;
Considerato ancora che, in vista dell’udienza di discussione, la IN HT s.r.l. ha rinunciato al ricorso ex art. 84 c.p.a. e ha chiesto l’integrale compensazione delle spese di lite;
Considerato infine che l’Amministrazione resistente e le controinteressate non si sono opposte alla rinuncia e hanno aderito all’istanza attorea di compensazione dei costi del giudizio;
Osservato che l’atto di rinuncia risulta conforme alle formalità di legge, in quanto sottoscritto personalmente dal rappresentate legale della IN HT s.r.l. e notificato alle parti costituite entro il termine previsto dagli artt. 84, co. 3 e 119, co. 2 c.p.a., di talché sussistono i presupposti per la pronuncia estintiva ex art. 35, co. 2 c.p.a.;
Preso atto dell’accordo delle parti in ordine alla compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando:
- dichiara estinto il ricorso ex art. 35, co. 2 lett. c) c.p.a.;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2026 con l’intervento dei magistrati:
OS PE, Presidente
Alessandro Cappadonia, Primo Referendario
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Francesco Perilongo | OS PE |
IL SEGRETARIO