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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 17/02/2026, n. 1558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1558 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1558/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
11/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
ITRI OLGA MARIA, Relatore
RUSSO GUARRO FRANCO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 762/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5502/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 5 e pubblicata il 02/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202400001066000 TRIBUTI VARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2023 0002486682 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2023 0002486682 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2023 0002486682 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2023 0007034180 RITENUTE 2018 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2023 0007034180 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2023 0007034180 IRAP 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2023 0017241439 IRAP 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2023 0018600148 IVA-ALTRO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2023 0020558206 RITENUTE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante: accoglimento dell'appello con vittoria di spese.
Appellato: rigetto dell'appello con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ricorreva nei confronti della Agenzia delle Entrate-Riscossione per sentir dichiarare l'annullamento della comunicazione preventiva d'ipoteca n. 10076202400001066000, notificata in data
25.5.2024, con la quale gli veniva contestato l'omesso versamento degli importi indicati nelle cartelle n.
10020230002486682000, n. 1002023000703418000 n. 1002023001724143900, n. 1002023001860014800
e n. 10020230020558206000 a titolo IVA - anni 2017, 2018 e 2021 -, IRAP - anni 2018 e 2019 -, IRPEF - anni 2018 e 2019 -, sanzioni ed interessi, per complessivi euro 23.910,00. Deduceva l' illegittimità dell'atto impugnato, stante: a) la violazione dell'art. 50, comma 2, d.P.R. 602/1973 in ragione della omessa notifica della prodromica intimazione di pagamento (avente un'efficacia temporale di 180 giorni) prevista nell'ipotesi
- verificatasi nel caso di specie - in cui sia decorso più di un anno dalla notifica delle cartelle di pagamento;
b) l' omessa notifica delle prodromiche cartelle di pagamento;
c) l'omessa notifica dell'invito al contraddittorio;
d) la prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, la quale, deduceva la legittimità del proprio operato. Produceva, altresì, la documentazione inerente alle notifiche delle prodromiche cartelle di pagamento (segnatamente: la notifica a mezzo pec in data 6.4.2023 della cartella n.
10020230002486682000; la notifica a mezzo pec in data 21.5.2023 della cartella n.
10020230007034180000; la notifica a mezzo pec in data 6.8.2023 della cartella n. 10020230017241439000; la notifica a mezzo pec in data 13.8.2023 della cartella n. 10020230018600148000; la notifica a mezzo pec in data 7.10.2023 della cartella n. 10020230020558206000).
Il ricorrente depositava memoria nella quale deduceva: “ l'infondatezza della notifica delle sottostanti cartelle di pagamento, non essendo stati depositati i necessari files con estensione ML esseldo l'indirizzo pec del destinatario non valido né è stata dada la prola dell'invio di una seconda pec. . Aggiungeva poi che mancava la prova della notifica dell'invito al contraddittorio, necessario trattandosi di iva.
Con la sentenza impugnata, il primo giudice rigettava il ricorso, condannando il ricorrente alle spese, liquidate in € 1700,00. Riteneva in primo luogo infondata l'eccepita violazione dell'art. 50, comma 2, d.P.R. 602/1973, in ragione della circostanza che la comunicazione preventiva era intervenuta. Riteneva poi destituita di fondamento “ l' eccepita nullità dell'atto impugnato sollevata in ordine alla omessa notifica delle cartelle di pagamento ad esso prodromiche. Invero, poiché dalla documentazione prodotta dalla Agenzia delle Entrate- Riscossione si evince che i crediti erariali vennero fatti valere notificando al ricorrente, a mezzo pec, in data
6.4.2023, la cartella n. 10020230002486682000, in data 21.5.2023, la cartella n. 10020230007034180000, in data 6.8.2023, la cartella n. 10020230017241439000, in data 13.8.2023, la cartella n. 10020230018600148000, in data 7.10.2023, la cartella n. 10020230020558206000”. Rigettava infine l'eccezione di prescrizione rilevando che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata era stata notificata a distanza di non più di dieci anni dalla notifica dei richiamati atti ad essa prodromici. Avverso la decisione ha proposto appello il contribuente, censurandola per omessa pronuncia in ordine all'omissione da parte dell'amministrazione del contraddittorio preventivo e perché erroneamente non aver accolto i motivi di ricorso.
Si è costituita l'ADER replicando ai motivi d'appello e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza odierna, sentite la relatrice e i difensori delle parti, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non merita di essere accolto, dovendosi confermare la sentenza di primo grado integrandosene la motivazione nei termini che seguono.
Non è in primo luogo fondata l'eccezione di illegittimità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 50 D.P.
R. 602/1973. Infatti, a seguito della risalente sentenza delle Sezioni Unite n. 19667 del 2014., la natura cautelare e non esecutiva del vincolo immobiliare apposto dall'agente della riscossione è diventato principio indiscusso. Il corollario fondamentale di questa conclusione è l'inapplicabilità all'iscrizione ipotecaria della previsione dell'Articolo 50 D.P.R. 602/1973 (quella relativa alla messa in mora annuale).
Passando all'altro motivo di gravame, si evidenzia che indiscutibile è l'obbligatorietà della notificazione del preavviso d'iscrizione ipotecaria sia per i tributi armonizzati sia per gli altri proprio al fine di garantire il contraddittorio preventivo (v. Cass.,ordinanza n. 18032/2024 ). Essendo intervenuta tale notificazione, come bene ha precisato il primo giudice, è stato garantito il diritto di difesa del contribuente.
Quanto all'assunta nullità della notificazione degli atti prodromici, si osserva che, a monte di quanto rilevato dalla Corte di primo grado, le censure, così come formulate, non sono ammissibili. L'ADER, costituendosi in primo grado, ha depositato documentazione relativa alla notificazione delle cartelle. Orbene, a seguito di detto deposito, il ricorrente avrebbe dovuto proporre motivi aggiunti ex art. 32 Dlgs.n. 546/1992. per contestare la validità delle predette notifiche.
E' noto, infatti, che il thema decidendum rimane fissato dai motivi dedotti nel ricorso introduttivo, salva l'eccezionale ipotesi dei motivi aggiunti ( da proporre peraltro con le stesse forme del ricorso ), mentre le memorie sono consentite al solo scopo di chiarire le tesi difensive anche sulla base delle deduzioni della controparte. Nel giudizio tributario, infatti, è inammissibile la deduzione, nella memoria ex art. 32 del d.lgs.
n. 546 del 1992, di un nuovo motivo di illegittimità dell'avviso di accertamento ... in quanto il contenzioso tributario ha un oggetto rigidamente delimitato dai motivi di impugnazione avverso l'atto impositivo dedotti col ricorso introduttivo, i quali costituiscono la "causa petendi" entro i cui confini si chiede l'annullamento dell'atto e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dall'art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 546 del
1992 (Cass. n. 19616 del 24/07/2018; n. 31605 del 4/12/2019). "Il comma 2 dell'art. 24, D. Lgs. 546/1992 consente la proposizione di "motivi aggiunti" solo nel primo grado del processo avanti alle Commissioni tributarie alla stretta condizione che essa sia «resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti ...entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito» ( così, tra le tante, 14165/2021 ). Sul punto, il giudice della monofilachia ( v. Cass.
18877/2020 ) ha precisato che “in materia di contenzioso tributario, la proposizione della mera "eccezione di inesistenza" della notifica non può far ritenere acquisito al thema decidendum l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ravvisandosi una relazione di continenza tra l'inesistenza e i vizi di nullità di tale procedimento, altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto (Cass. 5 aprile 2013, n. 8398);- il deposito in giudizio degli avvisi di ricevimento avrebbe potuto legittimare il contribuente ad introdurre nel processo "nuovi motivi" di ricorso, notificando una "memoria integrativa dei motivi", come previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 2 e 3, mentre la contestazione
è avvenuta soltanto nell'ambito delle memorie illustrative depositate in primo grado ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32. Allo stesso modo deve dirsi per la contestazione in merito alle modalità con cui sarebbe avvenuta la notifica della cartella di pagamento. Le doglianze, pertanto, introducendo nuove eccezioni di merito, sono inammissibi.” Negli stessi termini v. da ult. Cass.n. 16797/2025.
Da tale impostazione discende che le notificazioni delle cartelle non possono essere più contestate con conseguente definitività della pretesa tributaria. Non può quindi eccepirsi la prescrizione ( rectius decadenza ) del tributo o delle sanzioni, eccezione che si sarebbero dovute far valere con l'impugnazione della cartella, mentre la prescrizione, il cui dies a quo decorre dalla notificazione delle cartelle, non può ritenersi maturata in quanto le cartelle devono ritenersi ritualmente notificate nel 2023.
In definitiva l'appello deve essere rigettato. Le spese del grado vengono compensate in considerazione che la questione relativa alla necessità di depositare motivi aggiunti per contestare la produzione documentale solo di recente è stata definita in sede di legittimità.
P.Q.M.
rigetta l'appello, compensa le spese del grado.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
11/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
ITRI OLGA MARIA, Relatore
RUSSO GUARRO FRANCO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 762/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5502/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 5 e pubblicata il 02/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202400001066000 TRIBUTI VARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2023 0002486682 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2023 0002486682 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2023 0002486682 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2023 0007034180 RITENUTE 2018 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2023 0007034180 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2023 0007034180 IRAP 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2023 0017241439 IRAP 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2023 0018600148 IVA-ALTRO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2023 0020558206 RITENUTE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante: accoglimento dell'appello con vittoria di spese.
Appellato: rigetto dell'appello con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ricorreva nei confronti della Agenzia delle Entrate-Riscossione per sentir dichiarare l'annullamento della comunicazione preventiva d'ipoteca n. 10076202400001066000, notificata in data
25.5.2024, con la quale gli veniva contestato l'omesso versamento degli importi indicati nelle cartelle n.
10020230002486682000, n. 1002023000703418000 n. 1002023001724143900, n. 1002023001860014800
e n. 10020230020558206000 a titolo IVA - anni 2017, 2018 e 2021 -, IRAP - anni 2018 e 2019 -, IRPEF - anni 2018 e 2019 -, sanzioni ed interessi, per complessivi euro 23.910,00. Deduceva l' illegittimità dell'atto impugnato, stante: a) la violazione dell'art. 50, comma 2, d.P.R. 602/1973 in ragione della omessa notifica della prodromica intimazione di pagamento (avente un'efficacia temporale di 180 giorni) prevista nell'ipotesi
- verificatasi nel caso di specie - in cui sia decorso più di un anno dalla notifica delle cartelle di pagamento;
b) l' omessa notifica delle prodromiche cartelle di pagamento;
c) l'omessa notifica dell'invito al contraddittorio;
d) la prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, la quale, deduceva la legittimità del proprio operato. Produceva, altresì, la documentazione inerente alle notifiche delle prodromiche cartelle di pagamento (segnatamente: la notifica a mezzo pec in data 6.4.2023 della cartella n.
10020230002486682000; la notifica a mezzo pec in data 21.5.2023 della cartella n.
10020230007034180000; la notifica a mezzo pec in data 6.8.2023 della cartella n. 10020230017241439000; la notifica a mezzo pec in data 13.8.2023 della cartella n. 10020230018600148000; la notifica a mezzo pec in data 7.10.2023 della cartella n. 10020230020558206000).
Il ricorrente depositava memoria nella quale deduceva: “ l'infondatezza della notifica delle sottostanti cartelle di pagamento, non essendo stati depositati i necessari files con estensione ML esseldo l'indirizzo pec del destinatario non valido né è stata dada la prola dell'invio di una seconda pec. . Aggiungeva poi che mancava la prova della notifica dell'invito al contraddittorio, necessario trattandosi di iva.
Con la sentenza impugnata, il primo giudice rigettava il ricorso, condannando il ricorrente alle spese, liquidate in € 1700,00. Riteneva in primo luogo infondata l'eccepita violazione dell'art. 50, comma 2, d.P.R. 602/1973, in ragione della circostanza che la comunicazione preventiva era intervenuta. Riteneva poi destituita di fondamento “ l' eccepita nullità dell'atto impugnato sollevata in ordine alla omessa notifica delle cartelle di pagamento ad esso prodromiche. Invero, poiché dalla documentazione prodotta dalla Agenzia delle Entrate- Riscossione si evince che i crediti erariali vennero fatti valere notificando al ricorrente, a mezzo pec, in data
6.4.2023, la cartella n. 10020230002486682000, in data 21.5.2023, la cartella n. 10020230007034180000, in data 6.8.2023, la cartella n. 10020230017241439000, in data 13.8.2023, la cartella n. 10020230018600148000, in data 7.10.2023, la cartella n. 10020230020558206000”. Rigettava infine l'eccezione di prescrizione rilevando che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata era stata notificata a distanza di non più di dieci anni dalla notifica dei richiamati atti ad essa prodromici. Avverso la decisione ha proposto appello il contribuente, censurandola per omessa pronuncia in ordine all'omissione da parte dell'amministrazione del contraddittorio preventivo e perché erroneamente non aver accolto i motivi di ricorso.
Si è costituita l'ADER replicando ai motivi d'appello e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza odierna, sentite la relatrice e i difensori delle parti, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non merita di essere accolto, dovendosi confermare la sentenza di primo grado integrandosene la motivazione nei termini che seguono.
Non è in primo luogo fondata l'eccezione di illegittimità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 50 D.P.
R. 602/1973. Infatti, a seguito della risalente sentenza delle Sezioni Unite n. 19667 del 2014., la natura cautelare e non esecutiva del vincolo immobiliare apposto dall'agente della riscossione è diventato principio indiscusso. Il corollario fondamentale di questa conclusione è l'inapplicabilità all'iscrizione ipotecaria della previsione dell'Articolo 50 D.P.R. 602/1973 (quella relativa alla messa in mora annuale).
Passando all'altro motivo di gravame, si evidenzia che indiscutibile è l'obbligatorietà della notificazione del preavviso d'iscrizione ipotecaria sia per i tributi armonizzati sia per gli altri proprio al fine di garantire il contraddittorio preventivo (v. Cass.,ordinanza n. 18032/2024 ). Essendo intervenuta tale notificazione, come bene ha precisato il primo giudice, è stato garantito il diritto di difesa del contribuente.
Quanto all'assunta nullità della notificazione degli atti prodromici, si osserva che, a monte di quanto rilevato dalla Corte di primo grado, le censure, così come formulate, non sono ammissibili. L'ADER, costituendosi in primo grado, ha depositato documentazione relativa alla notificazione delle cartelle. Orbene, a seguito di detto deposito, il ricorrente avrebbe dovuto proporre motivi aggiunti ex art. 32 Dlgs.n. 546/1992. per contestare la validità delle predette notifiche.
E' noto, infatti, che il thema decidendum rimane fissato dai motivi dedotti nel ricorso introduttivo, salva l'eccezionale ipotesi dei motivi aggiunti ( da proporre peraltro con le stesse forme del ricorso ), mentre le memorie sono consentite al solo scopo di chiarire le tesi difensive anche sulla base delle deduzioni della controparte. Nel giudizio tributario, infatti, è inammissibile la deduzione, nella memoria ex art. 32 del d.lgs.
n. 546 del 1992, di un nuovo motivo di illegittimità dell'avviso di accertamento ... in quanto il contenzioso tributario ha un oggetto rigidamente delimitato dai motivi di impugnazione avverso l'atto impositivo dedotti col ricorso introduttivo, i quali costituiscono la "causa petendi" entro i cui confini si chiede l'annullamento dell'atto e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dall'art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 546 del
1992 (Cass. n. 19616 del 24/07/2018; n. 31605 del 4/12/2019). "Il comma 2 dell'art. 24, D. Lgs. 546/1992 consente la proposizione di "motivi aggiunti" solo nel primo grado del processo avanti alle Commissioni tributarie alla stretta condizione che essa sia «resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti ...entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito» ( così, tra le tante, 14165/2021 ). Sul punto, il giudice della monofilachia ( v. Cass.
18877/2020 ) ha precisato che “in materia di contenzioso tributario, la proposizione della mera "eccezione di inesistenza" della notifica non può far ritenere acquisito al thema decidendum l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ravvisandosi una relazione di continenza tra l'inesistenza e i vizi di nullità di tale procedimento, altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto (Cass. 5 aprile 2013, n. 8398);- il deposito in giudizio degli avvisi di ricevimento avrebbe potuto legittimare il contribuente ad introdurre nel processo "nuovi motivi" di ricorso, notificando una "memoria integrativa dei motivi", come previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 2 e 3, mentre la contestazione
è avvenuta soltanto nell'ambito delle memorie illustrative depositate in primo grado ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32. Allo stesso modo deve dirsi per la contestazione in merito alle modalità con cui sarebbe avvenuta la notifica della cartella di pagamento. Le doglianze, pertanto, introducendo nuove eccezioni di merito, sono inammissibi.” Negli stessi termini v. da ult. Cass.n. 16797/2025.
Da tale impostazione discende che le notificazioni delle cartelle non possono essere più contestate con conseguente definitività della pretesa tributaria. Non può quindi eccepirsi la prescrizione ( rectius decadenza ) del tributo o delle sanzioni, eccezione che si sarebbero dovute far valere con l'impugnazione della cartella, mentre la prescrizione, il cui dies a quo decorre dalla notificazione delle cartelle, non può ritenersi maturata in quanto le cartelle devono ritenersi ritualmente notificate nel 2023.
In definitiva l'appello deve essere rigettato. Le spese del grado vengono compensate in considerazione che la questione relativa alla necessità di depositare motivi aggiunti per contestare la produzione documentale solo di recente è stata definita in sede di legittimità.
P.Q.M.
rigetta l'appello, compensa le spese del grado.