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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 13/05/2025, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 1732 2024
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
), con l'avv. BORROMETI FABIO;
C.F._1
attore contro
(c.f. ), contumace;
Controparte_1 P.IVA_1
convenuto avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale;
emessa a seguito di discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno concluso come da rispettive note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato chiedeva di Parte_1
accertare la responsabilità del per aver fornito a potenziali Controparte_1
acquirenti informazioni ritenute fuorvianti circa la regolarità urbanistica-catastale di un immobile di sua proprietà, che egli aveva messo in vendita, il che ne avrebbe determinato una svalutazione con conseguente perdita di chances di conclusione dell'affare. Conseguentemente, chiedeva la condanna dell'Ente convenuto al risarcimento di tutti i danni patiti, quantificati in una somma non inferiore ad €
51.000,00 oltre interessi legali dalla data della domanda, o in quella minore o maggiore somma risultante all'esito del presente giudizio.
Il è rimasto contumace. CP_1
***
La domanda è infondata.
Nel caso in esame l'attore ha prodotto un contratto di Parte_1
conferimento incarico ad agenzia immobiliare per la vendita di un immobile di sua proprietà sito in – Frazione di Scoglitti, Viale Riviera Gela n. 207, al CP_1
prezzo di € 200.000,00; nonché documentazione volta ad ottenere la regolarità urbanistica del predetto immobile messo in vendita. L'attore ha altresì dedotto di aver fatto mettere in vendita l'immobile di sua proprietà al prezzo stimato e che, pur essendoci soggetti interessati all'acquisto, questi si sarebbero poi ritirati in quanto il per il tramite dei suoi tecnici, avrebbe fornito Controparte_1
informazioni fuorvianti circa la regolarità urbanistica-catastale dell'immobile e la presenza di abusi edilizi.
L'attore ha quindi convenuto il chiedendo il risarcimento di un Controparte_1
danno cagionato dall'Ente nei suoi confronti non inferiore ad € 51.000,00, formulando in giudizio due diverse domande. Nello specifico l'attore ha richiesto il risarcimento del danno derivante dalla perdita di chances per la mancata vendita dell'immobile di sua proprietà ad € 200.000,00, nonché per una presunta svalutazione che avrebbe subito il bene, dovuta al fatto che il Comune di Vittoria avrebbe fornito ai soggetti interessati all'acquisto dell'immobile informazioni fuorvianti ed errate sulla regolarità urbanistica-catastale dell'immobile.
Le domande sono entrambe infondate per mancanza di prova, ed ancor prima di specifica allegazione, in ordine al pregiudizio subito dall'attore. In particolare, in ordine alla svalutazione dell'immobile, la condotta addebitata al non è nemmeno in astratto idonea a determinare una Controparte_1
diminuzione del valore di mercato del bene, non incidendo sulle sue caratteristiche oggettive ma solo sulla percezione di queste da parte di alcuni specifici soggetti
(coloro ai quali l'Ente avrebbe riferito delle irregolarità); in ordine alla chance la cui perdita genera un danno risarcibile, questa non può avere ad oggetto semplicemente la vendita, perché la mancata vendita a prezzo di mercato, di per sé, non genera alcuna perdita patrimoniale (sotto forma di danno emergente o lucro cessante), perché ad essa corrisponde la permanenza del bene immobile nel patrimonio del venditore, con conseguente invarianza del patrimonio.
Nella vicenda delineata dall'attore, un pregiudizio in capo allo stesso si sarebbe potuto ravvisare, ad esempio, ove la vendita dell'immobile fosse poi effettivamente avvenuta ad un prezzo inferiore rispetto all'importo di € 200.000,00, in ragione delle informazioni fornite all'acquirente dal ovvero se la perdita di uno CP_1
specifico affare già avviato a trattativa avesse impedito all'attore di ottenere un altro vantaggio (ad es. reimpiegare il prezzo ottenuto nell'acquisto di altro bene che nel frattempo sia stato ceduto ad altri).
La domanda va quindi rigettata. La contumacia del Comune vittorioso esonera dalla pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale rigetta la domanda.
Ragusa, 13/05/2025.
Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 1732 2024
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
), con l'avv. BORROMETI FABIO;
C.F._1
attore contro
(c.f. ), contumace;
Controparte_1 P.IVA_1
convenuto avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale;
emessa a seguito di discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno concluso come da rispettive note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato chiedeva di Parte_1
accertare la responsabilità del per aver fornito a potenziali Controparte_1
acquirenti informazioni ritenute fuorvianti circa la regolarità urbanistica-catastale di un immobile di sua proprietà, che egli aveva messo in vendita, il che ne avrebbe determinato una svalutazione con conseguente perdita di chances di conclusione dell'affare. Conseguentemente, chiedeva la condanna dell'Ente convenuto al risarcimento di tutti i danni patiti, quantificati in una somma non inferiore ad €
51.000,00 oltre interessi legali dalla data della domanda, o in quella minore o maggiore somma risultante all'esito del presente giudizio.
Il è rimasto contumace. CP_1
***
La domanda è infondata.
Nel caso in esame l'attore ha prodotto un contratto di Parte_1
conferimento incarico ad agenzia immobiliare per la vendita di un immobile di sua proprietà sito in – Frazione di Scoglitti, Viale Riviera Gela n. 207, al CP_1
prezzo di € 200.000,00; nonché documentazione volta ad ottenere la regolarità urbanistica del predetto immobile messo in vendita. L'attore ha altresì dedotto di aver fatto mettere in vendita l'immobile di sua proprietà al prezzo stimato e che, pur essendoci soggetti interessati all'acquisto, questi si sarebbero poi ritirati in quanto il per il tramite dei suoi tecnici, avrebbe fornito Controparte_1
informazioni fuorvianti circa la regolarità urbanistica-catastale dell'immobile e la presenza di abusi edilizi.
L'attore ha quindi convenuto il chiedendo il risarcimento di un Controparte_1
danno cagionato dall'Ente nei suoi confronti non inferiore ad € 51.000,00, formulando in giudizio due diverse domande. Nello specifico l'attore ha richiesto il risarcimento del danno derivante dalla perdita di chances per la mancata vendita dell'immobile di sua proprietà ad € 200.000,00, nonché per una presunta svalutazione che avrebbe subito il bene, dovuta al fatto che il Comune di Vittoria avrebbe fornito ai soggetti interessati all'acquisto dell'immobile informazioni fuorvianti ed errate sulla regolarità urbanistica-catastale dell'immobile.
Le domande sono entrambe infondate per mancanza di prova, ed ancor prima di specifica allegazione, in ordine al pregiudizio subito dall'attore. In particolare, in ordine alla svalutazione dell'immobile, la condotta addebitata al non è nemmeno in astratto idonea a determinare una Controparte_1
diminuzione del valore di mercato del bene, non incidendo sulle sue caratteristiche oggettive ma solo sulla percezione di queste da parte di alcuni specifici soggetti
(coloro ai quali l'Ente avrebbe riferito delle irregolarità); in ordine alla chance la cui perdita genera un danno risarcibile, questa non può avere ad oggetto semplicemente la vendita, perché la mancata vendita a prezzo di mercato, di per sé, non genera alcuna perdita patrimoniale (sotto forma di danno emergente o lucro cessante), perché ad essa corrisponde la permanenza del bene immobile nel patrimonio del venditore, con conseguente invarianza del patrimonio.
Nella vicenda delineata dall'attore, un pregiudizio in capo allo stesso si sarebbe potuto ravvisare, ad esempio, ove la vendita dell'immobile fosse poi effettivamente avvenuta ad un prezzo inferiore rispetto all'importo di € 200.000,00, in ragione delle informazioni fornite all'acquirente dal ovvero se la perdita di uno CP_1
specifico affare già avviato a trattativa avesse impedito all'attore di ottenere un altro vantaggio (ad es. reimpiegare il prezzo ottenuto nell'acquisto di altro bene che nel frattempo sia stato ceduto ad altri).
La domanda va quindi rigettata. La contumacia del Comune vittorioso esonera dalla pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale rigetta la domanda.
Ragusa, 13/05/2025.
Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)