TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 26/03/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
n. R.G. 2289 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott.ssa GIOVANNI SPAGNOLI Giudice dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2289 /2023 promossa da:
(C.F.: ), nato in [...] il Parte_1 C.F._1
26/01/1979, residente in [...], ivi elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore Avv. Mauro Chinnici;
[...]
(C.F.: , nata in [...] il Parte_2 C.F._2
05/08/1982, residente in [...]ed ivi elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore Avv. Francesco Ortu;
RICORRENTI
P.M.;
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti concludono per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio civile alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
FATTO E DIRITTO
1. Con domanda depositata in data 23/11/2023, e Parte_1 Parte_2
, premesso di aver contratto matrimonio a L'Aquila in data 11.05.2005 e che
[...] dall'unione matrimoniale nasceva una figlia, , il 05.09.2005 (dunque Persona_1
maggiorenne), chiedevano pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e, prevista l'impossibilità di una riconciliazione, anche lo scioglimento del matrimonio.
2. Esponevano che non vi era possibilità di riconciliazione e indicavano le condizioni.
3. I coniugi rinunciavano a comparire personalmente all'udienza del 14/02/2024 e, tramite deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., insistevano nella loro domanda, indicando compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti patrimoniali, recepite nella sentenza parziale di separazione personale, passata in giudicato (sentenza definitiva parziale n. 229/2024, pubblicata in data 10.04.2024, emessa dal Tribunale di L'Aquila nel procedimento avente RG n. 2289/2023).
4. Con separata ordinanza veniva fissata l'udienza dell'11.12.2024 per la trattazione della domanda ulteriore.
5. Le parti dichiaravano sin nel ricorso di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale con il deposito di note scritte ed altresì di non volersi riconciliare.
6. Le parti, tramite deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., insistevano nella loro domanda e dichiaravano che non vi era stata tra loro alcuna riconciliazione né riavvicinamento. Confermavano la volontà di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni tutte esposte nel ricorso introduttivo, ad eccezione di quanto richiesto a titolo di condizione al punto n. 6, chiedendo che il punto 6 che recita:
“Il mantenimento della figlia maggiorenne dei coniugi, Sig.na Parte_3
, sarà a carico di entrambe le parti ed il Sig. si impegna a versare
[...] Pt_1 mensilmente l'importo di € 250,00, con decorrenza dal mese di Gennaio 2024, presso il conto corrente personale della figlia di cui già conosce le coordinate che di seguito vengono riportate nuovamente (IT63 F0303203600010000882453)”venga modificato come segue: “Il mantenimento della figlia maggiorenne dei coniugi, Sig.na
[...]
sarà fiscalmente a totale carico della madre Sig.ra Parte_3 Parte_2
ed il Sig. si impegna a versare mensilmente l'importo di €uro 250,00,
[...] Pt_1
con decorrenza dal mese di Gennaio 2024, presso il conto corrente personale della figlia di cui già conosce le coordinate che di seguito vengono riportate nuovamente
([...])”.
7. La domanda va accolta. Sussistono i presupposti per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, essendosi constatata l'impossibilità di una riconciliazione ed essendo trascorso il periodo di Legge dalla separazione (6 mesi dopo l'omologa della separazione consensuale).
8. Le condizioni concordate appaiono adeguate e possono essere recepite.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara lo scioglimento del matrimonio tra
e contratto l'11.05.2005 in L'Aquila Parte_1 Parte_2
(AQ), trascritto nei registri dello Stato Civile dello stesso Comune (n. 13 - Parte 1 – Vol.
1- Uff.
1- Anno 2005), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di L'Aquila di procedere alla relativa trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito;
2) conferma la sentenza di omologa della separazione consensuale, cui si fa integrale richiamo, tranne che per quanto riguarda la condizione di cui al punto n. 6, modificata come segue:
- prende atto che il mantenimento della figlia maggiorenne dei coniugi, Sig.na
[...]
sarà fiscalmente a totale carico della madre Sig.ra e Parte_3 Parte_2 che il Sig. si impegna a versare mensilmente l'importo di €uro 250,00, con Pt_1
decorrenza dal mese di Gennaio 2024, presso il conto corrente personale della figlia di cui già conosce le coordinate che di seguito vengono riportate nuovamente
([...])”.
Spese di lite compensate.
Così deciso in L'Aquila, il 19 marzo 2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elvira Buzzelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott.ssa GIOVANNI SPAGNOLI Giudice dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2289 /2023 promossa da:
(C.F.: ), nato in [...] il Parte_1 C.F._1
26/01/1979, residente in [...], ivi elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore Avv. Mauro Chinnici;
[...]
(C.F.: , nata in [...] il Parte_2 C.F._2
05/08/1982, residente in [...]ed ivi elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore Avv. Francesco Ortu;
RICORRENTI
P.M.;
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti concludono per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio civile alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
FATTO E DIRITTO
1. Con domanda depositata in data 23/11/2023, e Parte_1 Parte_2
, premesso di aver contratto matrimonio a L'Aquila in data 11.05.2005 e che
[...] dall'unione matrimoniale nasceva una figlia, , il 05.09.2005 (dunque Persona_1
maggiorenne), chiedevano pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e, prevista l'impossibilità di una riconciliazione, anche lo scioglimento del matrimonio.
2. Esponevano che non vi era possibilità di riconciliazione e indicavano le condizioni.
3. I coniugi rinunciavano a comparire personalmente all'udienza del 14/02/2024 e, tramite deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., insistevano nella loro domanda, indicando compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti patrimoniali, recepite nella sentenza parziale di separazione personale, passata in giudicato (sentenza definitiva parziale n. 229/2024, pubblicata in data 10.04.2024, emessa dal Tribunale di L'Aquila nel procedimento avente RG n. 2289/2023).
4. Con separata ordinanza veniva fissata l'udienza dell'11.12.2024 per la trattazione della domanda ulteriore.
5. Le parti dichiaravano sin nel ricorso di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale con il deposito di note scritte ed altresì di non volersi riconciliare.
6. Le parti, tramite deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., insistevano nella loro domanda e dichiaravano che non vi era stata tra loro alcuna riconciliazione né riavvicinamento. Confermavano la volontà di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni tutte esposte nel ricorso introduttivo, ad eccezione di quanto richiesto a titolo di condizione al punto n. 6, chiedendo che il punto 6 che recita:
“Il mantenimento della figlia maggiorenne dei coniugi, Sig.na Parte_3
, sarà a carico di entrambe le parti ed il Sig. si impegna a versare
[...] Pt_1 mensilmente l'importo di € 250,00, con decorrenza dal mese di Gennaio 2024, presso il conto corrente personale della figlia di cui già conosce le coordinate che di seguito vengono riportate nuovamente (IT63 F0303203600010000882453)”venga modificato come segue: “Il mantenimento della figlia maggiorenne dei coniugi, Sig.na
[...]
sarà fiscalmente a totale carico della madre Sig.ra Parte_3 Parte_2
ed il Sig. si impegna a versare mensilmente l'importo di €uro 250,00,
[...] Pt_1
con decorrenza dal mese di Gennaio 2024, presso il conto corrente personale della figlia di cui già conosce le coordinate che di seguito vengono riportate nuovamente
([...])”.
7. La domanda va accolta. Sussistono i presupposti per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, essendosi constatata l'impossibilità di una riconciliazione ed essendo trascorso il periodo di Legge dalla separazione (6 mesi dopo l'omologa della separazione consensuale).
8. Le condizioni concordate appaiono adeguate e possono essere recepite.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara lo scioglimento del matrimonio tra
e contratto l'11.05.2005 in L'Aquila Parte_1 Parte_2
(AQ), trascritto nei registri dello Stato Civile dello stesso Comune (n. 13 - Parte 1 – Vol.
1- Uff.
1- Anno 2005), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di L'Aquila di procedere alla relativa trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito;
2) conferma la sentenza di omologa della separazione consensuale, cui si fa integrale richiamo, tranne che per quanto riguarda la condizione di cui al punto n. 6, modificata come segue:
- prende atto che il mantenimento della figlia maggiorenne dei coniugi, Sig.na
[...]
sarà fiscalmente a totale carico della madre Sig.ra e Parte_3 Parte_2 che il Sig. si impegna a versare mensilmente l'importo di €uro 250,00, con Pt_1
decorrenza dal mese di Gennaio 2024, presso il conto corrente personale della figlia di cui già conosce le coordinate che di seguito vengono riportate nuovamente
([...])”.
Spese di lite compensate.
Così deciso in L'Aquila, il 19 marzo 2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elvira Buzzelli