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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 16/10/2025, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione II civile
Composta dai magistrati: dott.ssa Vincenza RANDAZZO Presidente dott. Giuseppe MINUTOLI Consigliere dott. Arturo OLIVERI Giudice ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 584 dell'anno 2021 posta in decisione con ordinanza del 28/03/2025 comunicata il 31/03/2025, vertente
TRA
nato a [...] il [...], (C.F. Parte_1
, nata a [...] il C.F._1 Parte_2
24/06/1973, (C.F. ), e C.F._2 Parte_3 nata a [...] il [...], (C.F. ), tutti C.F._3 elettivamente domiciliati in Messina Via Camiciotti n. 71, presso lo studio dell'Avv. Francesco Olivo che li rappresenta e difende in virtù di mandato in atti
APPELLANTI
E
nato a [...] il [...], Controparte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, C.F._4 dall'Avv. Elena Florio ed elettivamente domiciliato presso il suo lo studio in Messina Via Luciano Manara n. 22
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_2
) elettivamente domiciliato in Messina, Via Dei C.F._5 Verdi n. 55, presso lo studio dell'Avv. che lo Controparte_1 rappresenta e difende giusta procura in atti nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_3
) e nata a [...] C.F._6 Controparte_4
(ME) il 26.10.1966 (C.F. ) rappresentati e difesi, C.F._7 unitamente e disgiuntamente tra di essi, dagli Avv.ti Pietro Speziale e Valeria Febbraro ed elettivamente domiciliati presso lo studio di questi ultimi in Messina, Via Luciano Manara n. 22
APPELLATI
OGGETTO: scioglimento di comunione, appello a sentenza n. 1171/2021 pronunziata dal Tribunale di Messina nel procedimento R.G. 6160/2010 in data 07/06/2021.
Conclusioni rese in modalità cartolare: i procuratori delle parti chiedono la decisione della causa
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 10/10/2010 Controparte_1 citava in giudizio , , Parte_1 Parte_3 Parte_2
, e esponendo Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 che in data 08/021996 era morto, senza lasciare testamento, lo zio paterno (nato il [...]) al quale erano succeduti il fratello CP_5
, nonché esso attore e la propria sorella (in CP_2 Controparte_4 luogo del loro padre rinunziante ) e e CP_3 Controparte_1 Parte_3
(in luogo del padre rinunziante ), cui si
[...] Parte_1 devolvevano i beni appartenuti al de cuius, con le seguenti quote: 1/6 ciascuno ad esso attore, a , a ed Controparte_4 Controparte_1
a , 2/6 a . Parte_3 Controparte_2
I beni formanti l'asse ereditario erano costituiti da: 1) appartamento al piano s1 e un appartamento al p.t., sito nel Comune di Venetico e identificato al foglio n.1, part. n.310, sub.1; 2) appartamento al piano terra identificato al foglio n.1, part. n.310, sub. n.2; 3) autorimessa sito al PT del medesimo fabbricato identificato in catasto al foglio 1 part. 310 sub. 3; 4) una quota indivisa pari a 1/4 del terreno di cui al foglio n.1, particella pag. 2/12 n.606; 5) una quota indivisa pari a 1/4 del piccolo manufatto individuato in Catasto al foglio n.1, particella n.672.
Aggiungeva l'attore che i fratelli ( , , ed il Pt_3 CP_3 Pt_1 CP_2 defunto risultavano comproprietari dei rimanenti tre quarti dei CP_5 terreni indicati con i numeri di particelle 606 e 672 e che, quindi, a seguito della successione, su detti beni spettavano le seguenti quote: 1/24 ciascuno a , , e 6/24 ciascuno ad Controparte_1 Parte_3 CP_4 Pt_2 Pt_1
e , 8/24 a . CP_3 CP_2
L'attore concludeva, pertanto, chiedendo che fosse disposto lo scioglimento di dette comunioni.
Nell'instaurato giudizio R.G. 6160/2010 si costituiva , il Controparte_2 quale aderiva alla domanda di scioglimento del fabbricato ma si opponeva a quella relativa al terreno, in quanto da considerarsi pertinenza del fabbricato;
chiedeva di chiamare in causa rispetto al Parte_1 quale spiegava domanda ex art. 1168 c.c. per ottenere la immediata reintegra nel compossesso del terreno in questione (partt. 606 e 672) nonché la sua condanna al risarcimento dei danni da illecita occupazione;
chiedeva, altresì, che si procedesse allo scioglimento della comunione del fabbricato con attribuzione di quote a ciascun condividente e che, nel caso in cui fosse stata accertata la indivisibilità dello stesso, fosse a lui interamente attribuito.
Si costituivano anche , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, rilevando che l'attore non aveva voluto raggiungere un accordo
[...] di divisione bonaria dei beni, ed altresì che non tutte le parti erano proprietarie dei beni indicati nell'atto di citazione, pertanto, lo scioglimento doveva essere compiuto tenendo distinte le due comunioni. Chiedevano, una attribuzione congiunta delle quote loro spettanti.
Si costituivano e associandosi alla Controparte_3 Controparte_4 domanda di scioglimento delle comunioni svolta dall'attore e rilevavano che relativamente al fabbricato, attesa la indivisibilità dello stesso, era necessario disporre la vendita mentre in ordine al terreno chiedevano che fosse disposta l'assegnazione della quota confinante con altra già di proprietà. Aggiungevano che sulla particella n. 606 La Parte_1 aveva realizzato, senza chiedere ai comunisti il consenso, una fontana e pag. 3/12 chiedevano che, ove la stessa fosse stata di ostacolo alla divisione, il predetto fosse condannato a rimuovere il manufatto.
Nel corso del giudizio rinunziava alla domanda cautelare. Controparte_2
La causa era istruita mediante TU affidata all'IN. e, Persona_1 dopo essere stata assunta a sentenza, con ordinanza del 26/04/2019 veniva rimessa sul ruolo al fine di sottoporre alle parti la questione rilevabile d'ufficio della impossibilità di procedere congiuntamente allo scioglimento di comunioni aventi titoli diversi, in quanto parte di natura successoria e parte ordinaria;
alla successiva udienza del 24/06/2019 tutti i procuratori dichiaravano la volontà dei propri assistiti di procedere a contemporanea divisione.
Stante il mancato accordo su una divisione bonaria, con provvedimento del 24/10/2019 veniva disposto nuovo richiamo del TU;
depositata ulteriore integrazione di consulenza, la causa veniva assunta in decisione all'udienza del 28/10/2020 con termini x art. 190 c.p.c.
Con sentenza del 07/06/2021 il Giudice ha così deciso;
“1) dichiara aperta la successione di (nato il [...] a [...] e deceduto in CP_5 data 8.2.1996) e dispone lo scioglimento della comunione venutasi a creare con il decesso dello stesso assegnando: - a l'intero piano Controparte_2 seminterrato del fabbricato con annesso terreno in catasto del Comune di Venetico foglio n. 1, particella n. 310 sub 3 di mq. 244 così come individuato nell'allegato F dell'elaborato depositato dal TU ing. Per_1 in data 15.7.2020 avente un valore di € 235.724,00; - a
[...] [...]
e l'appartamento al piano terra CP_4 Controparte_1 del fabbricato con annesso terreno in catasto del Comune di Venetico foglio n. 1, particella n. 310 sub 1 e 2 di mq 152,01 indicato come
“appartamento n. 2” e così come individuato nell'allegato E dell'elaborato depositato dal TU IN. in data 15.7.2020, avente Persona_1 valore di € 127.324,08; - a e Parte_2 Parte_3
l'appartamento al piano terra del fabbricato con annesso terreno in catasto del Comune di Venetico foglio n. 1, particella n. 310 sub 1 e 2 di mq 140,26 indicato come “appartamento n. 1” e così come individuato nell'allegato D dell'elaborato depositato dal ctu ing. in Persona_1 data 15.7.2020, avente valore di € 120.180,20 nonché la quota di ¼ del pag. 4/12 terreno sito nel Comune di Venetico in catasto al foglio n. 1, particella n. 606 e fabbricato foglio n.1 particella 672 individuato come lotti 4 e 5 nell'allegato G dell'elaborato depositato dal ctu ing. in Persona_1 data 15.7.2020 avente un valore di € 110.235,00. -condannando Parte_2
e in solido versare a un conguaglio di € 32.592,88
[...] Parte_3
e un conguaglio di € 37.901,67 in favore di Controparte_2 [...]
e , somme da maggiorarsi di CP_4 Controparte_1 interessi legali dal passaggio in giudicato della presente sentenza fino al soddisfo;
2) dispone lo scioglimento della comunione esistente sulla quota di ¾ del terreno sito nel Comune di Venetico in catasto al foglio n. 1, particella n. 606 e fabbricato foglio n.1, particella 672 così assegnando: - a una porzione di mq. 258,50 del terreno sito nel Comune Parte_1 di Venetico in catasto al foglio n. 1, particella n. 606 e fabbricato foglio n.1, particella 672 individuato come lotto 8 nell'allegato G dell'elaborato depositato dal ctu ing. in data 15.7.2020 avente un Persona_1 valore di € 110.235,00; - a una porzione di mq. 517,00 del Controparte_3 terreno sito nel Comune di Venetico in catasto al foglio n. 1, particella n. 606 e fabbricato foglio n.1, particella 672 individuato come lotti 6 e 7 nell'allegato G dell'elaborato depositato dal ctu ing. in Persona_1 data 15.7.2020 avente un valore di € 220.470,00;- condannando CP_3
a versare a un conguaglio di € 110.235,00 somma
[...] Controparte_2 da maggiorarsi di interessi legali dal passaggio in giudicato della presente sentenza fino al soddisfo;
3) spese compensate;
4) pone le spese di ctu, come liquidate per anticipazione, a carico nella misura di : 1/3 CP_2
, 1/3 in solido fra , e
[...] Parte_1 Parte_3 Parte_2
1/3 in solido fra , e
[...] Controparte_3 Controparte_4 [...]
. 5) dispone che il Conservatore dei Registri Controparte_1
Immobiliari provveda alla trascrizione della presente sentenza”.
Avverso la suddetta sentenza , e Parte_1 Parte_2 [...]
hanno proposto impugnazione;
nell'instaurato giudizio in Parte_3 secondo grado si sono costituiti , Controparte_1 CP_2
, e proponendo le
[...] Controparte_3 Controparte_4 rispettive difese.
La causa è stata istruita con richiamo del TU, IN. , Persona_1 che ha provveduto al deposito di nuovo elaborato peritale sulla base delle pag. 5/12 indicazioni ricevute da questa Corte. Quindi, è stata assunta in decisione - con ordinanza del 28/03/2025- assegnando i termini di rito per conclusionali e repliche.
Motivi della decisione Con Con il proprio atto di appello , e Parte_1 Parte_2 [...]
rilevano l'erroneità della valutazione dei beni oggetto sia Parte_3 della comunione ereditaria sia di quella ordinaria evidenziando:
1. disomogeneità dei valori unitari di mercato utilizzati dal TU per le sue valutazioni;
2. incoerenze in ordine al valore assoluto attribuito ai cespiti, in quanto, la valutazione dell'edificio risulta sottostimata ed incompatibile con l'attuale mercato edilizio e con la reale consistenza dell'edificio di pregio costituente la villa (Fg. 1 p 310 sub 1,2,3), mentre la valutazione del terreno (particella 606) viene decisamente sovrastimata rispetto alle valutazioni recepite dall'Ufficio Registro di Milazzo.
3. La mancata inclusione -nella stima della massa ereditaria- del valore del terreno circostante l'appartamento di cui al fg. 1 part. 310 sub 3 assegnato a (con conseguente forte sperequazione Controparte_2 nell'attribuzione di quote ai singoli comunisti a beneficio del comunista assegnatario del suddetto appartamento);
4. La mancata specificazione del necessario intervento di adeguamento sismico sull'immobile di cui al fg. 1 part. 310 da effettuarsi in caso di edificazione in sopraelevazione, nonché della tipologia di lavori da svolgere e dei costi di realizzazione.
5. L'arbitraria decisione della C.T.U. di prevedere la demolizione del fabbricato della particella 672, considerato irregolare e come tale privo di valore (valutato solo per il terreno su cui sorge) così gravando la massa dei costi di demolizione, laddove non vi sono evidenze che il manufatto sia irregolare, né che i comunisti siano concordi sulla demolizione, scelta che, peraltro, ha comportato un vantaggio economico per l'assegnatario del terreno su cui sorge il fabbricato ed uno svantaggio economico per gli appellanti.
pag. 6/12 Gli appellanti, ancora, contestano l'illogicità e la contraddittorietà della sentenza nella parte in cui -dopo avere premesso che la ripartizione dei cespiti avrebbe dovuto tenere conto, ove possibile, dei rilievi e delle richieste delle parti e limitare i conguagli in denaro, e nonostante le specifiche indicazioni del TU su come assegnare i lotti della particella 606- ha statuito in modo difforme, operando incoerenti assegnazioni di lotti di terreno, che non tengono conto dei rilievi e delle richieste degli appellanti, sia prevedendo elevati conguagli in denaro.
Gli appellanti inoltre rilevano come abbia errato il giudice di prime cure statuendo, in contrasto con le conclusioni del TU, di assegnare i lotti 6 e 7 -di cui all'allegato G alla prefata perizia- a , in luogo di Controparte_3 assegnare il lotto n.7 a (proprietario e frontista), Parte_1 rilevando che tale scelta contraddice quanto stabilito dal medesimo giudice nella ordinanza di nomina del TU ed ha privato gli odierni appellanti di buona parte del terreno sito di fronte l'abitazione, della particella 469, di proprietà di . Parte_1
Gli appellanti rilevano altresì, che l'assegnazione dei lotti, statuita dal giudice di prime cure, risulta sperequata ai danni di e Parte_2
, per avere loro attribuito, congiuntamente, due lotti di terreno Parte_3 della particella 606 (lotti 4 e 5 di cui all'allegato G alla TU del 15/07/2020) che, per la loro forma (irregolare e spigolosa) e per la loro posizione (su una cunetta a ridosso del transito della condotta fognaria), non hanno quel valore di Euro 426,44/mq attribuito dalla TU al fondo de quo;
sostengono, infatti, che a causa dei frazionamenti, a cui è stato sottoposto il fondo per effetto della divisione, si sono venute a creare zone più pregiate -assegnate a e zone di consistente minor Controparte_3 valore, assegnate agli appellanti.
In considerazione delle censure suddette la Corte ha disposto il richiamo del TU IN. , che ha prodotto un elaborato peritale Persona_1 convincente che si fa proprio senza riserva alcuna, essendo che le conclusioni ivi contenute sono formulate in maniera completa, esaustiva e ben articolata, tanto da potersi ritenere che la valutazione e le determinazioni del consulente siano corrispondenti alle reali condizioni di quanto oggetto di perizia.
pag. 7/12 Tale elaborato individua esattamente sia la massa ereditaria da dividere, sia l'oggetto della comunione ordinaria, correttamente determinando le relative quote.
In particolare:
-Quanto alla massa ereditaria, essa è composta da: immobile con annesso terreno individuato in catasto al Comune di Venetico foglio n. 1, particella 310, subb.1, 2, 3, valore di mercato pari ad Euro 388.049; - area edificabile pari ad Euro 147.108; a detrarre coso per l'allacciamento alla rete fognaria comunale Euro 7.500; quota di un quarto (gli altri tre quarti formano la massa della comunione ordinaria) dei beni individuati in catasto del Comune di Venetico foglio n. 1, particella n. 606 e fabbricato foglio n.1, particella 672.
-Il suo valore complessivo ammonta ad € 671.783,00.
- quanto alla comunione ordinaria, instauratasi prima della morte del de Con cuius, essa comprende per intero i beni individuati in CP_5 catasto del Comune di Venetico al foglio n. 1, particella n. 606 (Terreno) e particella 672 (fabbricato).
- quanto alle quote esse vanno formate come segue:
a) per la comunione ereditaria: due sesti della massa in favore di CP_2
e un sesto della massa cadauno in favore di
[...] Controparte_1
, di di e di
[...] Controparte_4 Controparte_1 Parte_3
;
[...]
b) per la comunione ordinaria: un terzo cadauno in favore di CP_2
, e;
il restante terzo alla
[...] Controparte_3 Parte_1 comunione ereditaria.
Il TU al fine di predisporre un progetto divisionale che preveda la formazione di lotti che siano il più possibile omogenei, oltre che per ridurre al minimo il valore dei conguagli, ha ipotizzato di suddividere il fabbricato in quattro unità indipendenti, dividendo in due appartamenti sia il piano seminterrato che il piano terra, detraendo di conseguenza dal valore dalla massa le spese necessarie per la divisione del fabbricato in quattro distinti appartamenti, stimate pari al 20% del valore delle porzioni ottenute;
ha previsto, poi, di dividere il giardino in due porzioni distinte ed il terreno di pag. 8/12 Venetico in quattro porzioni di pari estensione, di cui una pari ad 1/4 dell'intero da comprendere nella comunione ereditaria, costituendo la restante parte oggetto della comunione ordinaria.
Il TU ha quindi provveduto al calcolo del valore di ogni singola porzione per come sopra suddivisa, individuandone il corrispondente valore finale per poi formare i singoli lotti;
atteso che la massa complessiva, al netto delle spese per la suddivisione di si è detto, ammonta ad Euro 609.498,00, ne consegue che la quota di due sesti in favore di la ammonta CP_2 ad Euro 203.166,00, mentre quella di un terzo ciascuno -per
[...]
, e Controparte_1 Controparte_4 Controparte_1 [...] ammonta ad Euro 101.583,00. Parte_3
Per quanto sopra il TU ha formato:
- una prima quota (Lotto 1), ossia quella di 2/6, comprendente: l'appartamento piano seminterrato n. 1 (valore € 84.077,00), il garage (valore € 10.944,00), la n. 1 del giardino (valore € 3.610,00), la potenzialità edificatoria (¼- valore €o 36.777,00) e la particella 606 (mq 1119 porzione n. 6 (valore € 67.704,00); quindi un totale di € 203.112,00 con conguaglio a favore di € 53,00;
- una seconda quota (lotto 2), di 1/6, comprendente: l'appartamento piano terra 1 (valore € 90.735,00), la potenzialità edificatoria (1/12 -mq 33,33- valore € 12.252,00); quindi un totale di € 102.988,00 con conguaglio a sfavore di € 1.405,00;
- una terza quota (Lotto 3), di 1/6, comprendente: l'appartamento piano terra 2 (valore € 73.754,00), la potenzialità edificatoria (1/6- valore € 24.516,00); quindi un totale di € 98.269, con conguaglio a favore di € 3.314,00;
- una quarta quota (Lotto 4), di 1/6, comprendente: l'appartamento piano seminterrato n. 2 (valore € 39.469,00), la porzione n.2 del giardino (valore
€ 2.128,00), la potenzialità edificatoria (1/4 -mq 100- valore € 36.800,00), la particella 606 (mq 38) porzione n. 3 (valore € 23.178,00); quindi un totale di € 101.575,00 con conguaglio a favore di € 8,00;
- una quinta quota (Lotto 5), di 1/6, comprendente: la particella 606 (mq 109,50) porzione n. 5 (valore € 66.790,00), la potenzialità edificatoria (1/4
pag. 9/12 -mq 100- € 36.764,00); quindi un totale di € 103.554,00 con conguaglio a sfavore di € 1.971,00.
L'individuazione in mappa dei suddetti lotti con le rispettive porzioni e suddivisioni, è contenuto nelle tavole allegate con le lettere C, D ed E rev 1 alla relazione peritale dell'IN. del 26/07/2024 Persona_1 depositata in atti di questo giudizio.
Stante il valore delle quote, la prima (Lotto 1) -avente valore maggiore e cioè doppio rispetto alle altre- può essere assegnata a , Controparte_2 avente diritto a 2/6 della massa ereditaria, la seconda (Lotto 2) a
[...]
la terza Lotto 3) a , la quarta CP_4 Controparte_1
(Lotto 4) a e la quinta (Lotto 5) a . Parte_2 Parte_3
In ragione di quanto sopra circa i conguagli, va disposto a carico di
[...]
il versamento di €uro 1.971,00 in favore di Parte_3 [...]
, ed a carico di il versamento di € Controparte_1 Controparte_4
1.343,00 in favore di , di € 53,00 in favore di Controparte_1 [...]
e di € 8,00 in favore di . CP_2 Parte_2
Il TU ha provveduto, inoltre a predisporre un progetto di divisione dei beni della comunione ordinaria beni, per la cui rappresentazione grafica si rimanda all'elaborato allegato E della relazione peritale del 26/07/2024, nel quale la quota di terreno pari a tre quarti dell'intero (mq 1.034 x ¾ = mq 775,50) -oggetto di comunione ordinaria tra i condividenti , Controparte_3
e è stata suddivisa in tre Controparte_2 Parte_1 appezzamenti di terreno di uguale estensione ( mq 258,50 ciascuno) e pari valore e cioè:
- prima quota (Lotto 6), 1/4 particella 606 (mq 258,50), Porzione n. 1, valore € 157.673,00;
- seconda quota (Lotto 7), 1/4 particella 606 (mq 258,50), Porzione n. 2, valore € 157.673,00;
- terza quota (Lotto 8), 1/4 particella 606 (mq 258,50), Porzione n. 4, valore Euro 157.673,00.
Tenendo conto della suddetta divisione nonché della opportunità di attribuire quote di terreno confinanti con le rispettive abitazioni, può essere assegnata a la prima quota (Lotto n.6), a Parte_1 Pt_3
pag. 10/12 la seconda quota (lotto n.7), poiché confinanti con le loro proprietà CP_3 ed a la terza quota (lotto n. 8) senza alcun reciproco Controparte_2 conguaglio.
Sarà cura ed onere dei comunisti procede con successiva regolarizzazione catastale degli immobili al momento suddivisi solo potenzialmente sulla base degli elaborati grafici sopra indicati.
L'appello va quindi parzialmente accolto e l'impugnata sentenza va riformata.
Spese e compensi del giudizio, liquidati come da dispositivo sulla scorta del D.M. Ministero della Giustizia n.55 del 10/03/2014 e dello scaglione per cause del valore dichiarato seguono la soccombenza, ma stante il parziale accoglimento dell'appello vanno poste in favore di parte appellante quanto ad un quarto, compensandosi fra tutte le parti i restanti tre quarti.
P. Q. M
.
La Corte di Appello di Messina, Sezione II civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 Parte_2
e avverso la sentenza n. 1171/2021 pronunziata dal Parte_3
Tribunale di Messina nel procedimento R.G. 6160/2010 in data 07/06/2021, così provvede:
- In parziale accoglimento dell'appello e conseguente parziale riforma dell'impugnata sentenza: a) approva il progetto divisionale della comunione ereditaria redatto dal TU IN. del Persona_1
26/07/2025 e meglio individuato negli elaborati grafici allegati C. D, E ed E rev. 1 allegati agli atti della relazione di TU;
b) assegna a CP_2
i beni indicati come prima quota (Lotto 1), a
[...] Controparte_4
i beni indicati come seconda quota (Lotto 2), a
[...] Parte_4
i beni indicati come terza quota (Lotto 3), a i beni
[...] Parte_2 indicati come quarta quota (Lotto 4), a i beni indicati Parte_3 come quinta quota (Lotto 5), il tutto alle pagine 16 e 17 della relazione del TU IN. , e per come riportati sopra in motivazione e Persona_1 meglio individuati negli elaborati grafici allegati alla suddetta relazione di TU;
c) condanna al versamento di € 1971,00 a titolo di Parte_3 conguaglio in favore di e Controparte_1 Controparte_4 Con al versamento a titolo di conguaglio di € 1.343,00 in favore di
[...]
pag. 11/12 , di € 53,00 in favore di e di € 8,00 Controparte_1 Controparte_2 in favore di d) approva il progetto divisionale della Parte_2 comunione ordinaria redatto dal TU IN. del Persona_1
26/07/2025 e meglio individuato negli elaborati grafici allegati C. D, E ed E rev. 1 allegati agli atti della relazione di TU;
e) assegna a Parte_1
la prima quota (Lotto n.6), a la seconda quota
[...] Controparte_3
(lotto n.7) ed a la terza quota (lotto n. 8), per come Controparte_2 individuate negli elaborati grafici di cui al capo d); f) autorizza l'Ufficio di pubblicità Immobiliare competente per territorio, in persona del responsabile p.t., alla trascrizione della presente sentenza nei limiti e nelle forme in cui risulti possibile ai sensi di legge;
-Condanna gli appellati, in solido fra loro, al rimborso in favore di parte appellante di un quarto di spese e compensi del giudizio, liquidando tale quota, in complessivi € 3.200, di cui € 200,00 per spese ed € 3.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A.
-Dichiara compensati fra le parti i restanti tre quarti delle spese del grado;
-Pone le spese di TU in pari misura a carico delle singole parti.
Messina, camera di consiglio del 11/09/2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Arturo Oliveri Dott.ssa Vincenza Randazzo
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione II civile
Composta dai magistrati: dott.ssa Vincenza RANDAZZO Presidente dott. Giuseppe MINUTOLI Consigliere dott. Arturo OLIVERI Giudice ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 584 dell'anno 2021 posta in decisione con ordinanza del 28/03/2025 comunicata il 31/03/2025, vertente
TRA
nato a [...] il [...], (C.F. Parte_1
, nata a [...] il C.F._1 Parte_2
24/06/1973, (C.F. ), e C.F._2 Parte_3 nata a [...] il [...], (C.F. ), tutti C.F._3 elettivamente domiciliati in Messina Via Camiciotti n. 71, presso lo studio dell'Avv. Francesco Olivo che li rappresenta e difende in virtù di mandato in atti
APPELLANTI
E
nato a [...] il [...], Controparte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, C.F._4 dall'Avv. Elena Florio ed elettivamente domiciliato presso il suo lo studio in Messina Via Luciano Manara n. 22
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_2
) elettivamente domiciliato in Messina, Via Dei C.F._5 Verdi n. 55, presso lo studio dell'Avv. che lo Controparte_1 rappresenta e difende giusta procura in atti nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_3
) e nata a [...] C.F._6 Controparte_4
(ME) il 26.10.1966 (C.F. ) rappresentati e difesi, C.F._7 unitamente e disgiuntamente tra di essi, dagli Avv.ti Pietro Speziale e Valeria Febbraro ed elettivamente domiciliati presso lo studio di questi ultimi in Messina, Via Luciano Manara n. 22
APPELLATI
OGGETTO: scioglimento di comunione, appello a sentenza n. 1171/2021 pronunziata dal Tribunale di Messina nel procedimento R.G. 6160/2010 in data 07/06/2021.
Conclusioni rese in modalità cartolare: i procuratori delle parti chiedono la decisione della causa
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 10/10/2010 Controparte_1 citava in giudizio , , Parte_1 Parte_3 Parte_2
, e esponendo Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 che in data 08/021996 era morto, senza lasciare testamento, lo zio paterno (nato il [...]) al quale erano succeduti il fratello CP_5
, nonché esso attore e la propria sorella (in CP_2 Controparte_4 luogo del loro padre rinunziante ) e e CP_3 Controparte_1 Parte_3
(in luogo del padre rinunziante ), cui si
[...] Parte_1 devolvevano i beni appartenuti al de cuius, con le seguenti quote: 1/6 ciascuno ad esso attore, a , a ed Controparte_4 Controparte_1
a , 2/6 a . Parte_3 Controparte_2
I beni formanti l'asse ereditario erano costituiti da: 1) appartamento al piano s1 e un appartamento al p.t., sito nel Comune di Venetico e identificato al foglio n.1, part. n.310, sub.1; 2) appartamento al piano terra identificato al foglio n.1, part. n.310, sub. n.2; 3) autorimessa sito al PT del medesimo fabbricato identificato in catasto al foglio 1 part. 310 sub. 3; 4) una quota indivisa pari a 1/4 del terreno di cui al foglio n.1, particella pag. 2/12 n.606; 5) una quota indivisa pari a 1/4 del piccolo manufatto individuato in Catasto al foglio n.1, particella n.672.
Aggiungeva l'attore che i fratelli ( , , ed il Pt_3 CP_3 Pt_1 CP_2 defunto risultavano comproprietari dei rimanenti tre quarti dei CP_5 terreni indicati con i numeri di particelle 606 e 672 e che, quindi, a seguito della successione, su detti beni spettavano le seguenti quote: 1/24 ciascuno a , , e 6/24 ciascuno ad Controparte_1 Parte_3 CP_4 Pt_2 Pt_1
e , 8/24 a . CP_3 CP_2
L'attore concludeva, pertanto, chiedendo che fosse disposto lo scioglimento di dette comunioni.
Nell'instaurato giudizio R.G. 6160/2010 si costituiva , il Controparte_2 quale aderiva alla domanda di scioglimento del fabbricato ma si opponeva a quella relativa al terreno, in quanto da considerarsi pertinenza del fabbricato;
chiedeva di chiamare in causa rispetto al Parte_1 quale spiegava domanda ex art. 1168 c.c. per ottenere la immediata reintegra nel compossesso del terreno in questione (partt. 606 e 672) nonché la sua condanna al risarcimento dei danni da illecita occupazione;
chiedeva, altresì, che si procedesse allo scioglimento della comunione del fabbricato con attribuzione di quote a ciascun condividente e che, nel caso in cui fosse stata accertata la indivisibilità dello stesso, fosse a lui interamente attribuito.
Si costituivano anche , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, rilevando che l'attore non aveva voluto raggiungere un accordo
[...] di divisione bonaria dei beni, ed altresì che non tutte le parti erano proprietarie dei beni indicati nell'atto di citazione, pertanto, lo scioglimento doveva essere compiuto tenendo distinte le due comunioni. Chiedevano, una attribuzione congiunta delle quote loro spettanti.
Si costituivano e associandosi alla Controparte_3 Controparte_4 domanda di scioglimento delle comunioni svolta dall'attore e rilevavano che relativamente al fabbricato, attesa la indivisibilità dello stesso, era necessario disporre la vendita mentre in ordine al terreno chiedevano che fosse disposta l'assegnazione della quota confinante con altra già di proprietà. Aggiungevano che sulla particella n. 606 La Parte_1 aveva realizzato, senza chiedere ai comunisti il consenso, una fontana e pag. 3/12 chiedevano che, ove la stessa fosse stata di ostacolo alla divisione, il predetto fosse condannato a rimuovere il manufatto.
Nel corso del giudizio rinunziava alla domanda cautelare. Controparte_2
La causa era istruita mediante TU affidata all'IN. e, Persona_1 dopo essere stata assunta a sentenza, con ordinanza del 26/04/2019 veniva rimessa sul ruolo al fine di sottoporre alle parti la questione rilevabile d'ufficio della impossibilità di procedere congiuntamente allo scioglimento di comunioni aventi titoli diversi, in quanto parte di natura successoria e parte ordinaria;
alla successiva udienza del 24/06/2019 tutti i procuratori dichiaravano la volontà dei propri assistiti di procedere a contemporanea divisione.
Stante il mancato accordo su una divisione bonaria, con provvedimento del 24/10/2019 veniva disposto nuovo richiamo del TU;
depositata ulteriore integrazione di consulenza, la causa veniva assunta in decisione all'udienza del 28/10/2020 con termini x art. 190 c.p.c.
Con sentenza del 07/06/2021 il Giudice ha così deciso;
“1) dichiara aperta la successione di (nato il [...] a [...] e deceduto in CP_5 data 8.2.1996) e dispone lo scioglimento della comunione venutasi a creare con il decesso dello stesso assegnando: - a l'intero piano Controparte_2 seminterrato del fabbricato con annesso terreno in catasto del Comune di Venetico foglio n. 1, particella n. 310 sub 3 di mq. 244 così come individuato nell'allegato F dell'elaborato depositato dal TU ing. Per_1 in data 15.7.2020 avente un valore di € 235.724,00; - a
[...] [...]
e l'appartamento al piano terra CP_4 Controparte_1 del fabbricato con annesso terreno in catasto del Comune di Venetico foglio n. 1, particella n. 310 sub 1 e 2 di mq 152,01 indicato come
“appartamento n. 2” e così come individuato nell'allegato E dell'elaborato depositato dal TU IN. in data 15.7.2020, avente Persona_1 valore di € 127.324,08; - a e Parte_2 Parte_3
l'appartamento al piano terra del fabbricato con annesso terreno in catasto del Comune di Venetico foglio n. 1, particella n. 310 sub 1 e 2 di mq 140,26 indicato come “appartamento n. 1” e così come individuato nell'allegato D dell'elaborato depositato dal ctu ing. in Persona_1 data 15.7.2020, avente valore di € 120.180,20 nonché la quota di ¼ del pag. 4/12 terreno sito nel Comune di Venetico in catasto al foglio n. 1, particella n. 606 e fabbricato foglio n.1 particella 672 individuato come lotti 4 e 5 nell'allegato G dell'elaborato depositato dal ctu ing. in Persona_1 data 15.7.2020 avente un valore di € 110.235,00. -condannando Parte_2
e in solido versare a un conguaglio di € 32.592,88
[...] Parte_3
e un conguaglio di € 37.901,67 in favore di Controparte_2 [...]
e , somme da maggiorarsi di CP_4 Controparte_1 interessi legali dal passaggio in giudicato della presente sentenza fino al soddisfo;
2) dispone lo scioglimento della comunione esistente sulla quota di ¾ del terreno sito nel Comune di Venetico in catasto al foglio n. 1, particella n. 606 e fabbricato foglio n.1, particella 672 così assegnando: - a una porzione di mq. 258,50 del terreno sito nel Comune Parte_1 di Venetico in catasto al foglio n. 1, particella n. 606 e fabbricato foglio n.1, particella 672 individuato come lotto 8 nell'allegato G dell'elaborato depositato dal ctu ing. in data 15.7.2020 avente un Persona_1 valore di € 110.235,00; - a una porzione di mq. 517,00 del Controparte_3 terreno sito nel Comune di Venetico in catasto al foglio n. 1, particella n. 606 e fabbricato foglio n.1, particella 672 individuato come lotti 6 e 7 nell'allegato G dell'elaborato depositato dal ctu ing. in Persona_1 data 15.7.2020 avente un valore di € 220.470,00;- condannando CP_3
a versare a un conguaglio di € 110.235,00 somma
[...] Controparte_2 da maggiorarsi di interessi legali dal passaggio in giudicato della presente sentenza fino al soddisfo;
3) spese compensate;
4) pone le spese di ctu, come liquidate per anticipazione, a carico nella misura di : 1/3 CP_2
, 1/3 in solido fra , e
[...] Parte_1 Parte_3 Parte_2
1/3 in solido fra , e
[...] Controparte_3 Controparte_4 [...]
. 5) dispone che il Conservatore dei Registri Controparte_1
Immobiliari provveda alla trascrizione della presente sentenza”.
Avverso la suddetta sentenza , e Parte_1 Parte_2 [...]
hanno proposto impugnazione;
nell'instaurato giudizio in Parte_3 secondo grado si sono costituiti , Controparte_1 CP_2
, e proponendo le
[...] Controparte_3 Controparte_4 rispettive difese.
La causa è stata istruita con richiamo del TU, IN. , Persona_1 che ha provveduto al deposito di nuovo elaborato peritale sulla base delle pag. 5/12 indicazioni ricevute da questa Corte. Quindi, è stata assunta in decisione - con ordinanza del 28/03/2025- assegnando i termini di rito per conclusionali e repliche.
Motivi della decisione Con Con il proprio atto di appello , e Parte_1 Parte_2 [...]
rilevano l'erroneità della valutazione dei beni oggetto sia Parte_3 della comunione ereditaria sia di quella ordinaria evidenziando:
1. disomogeneità dei valori unitari di mercato utilizzati dal TU per le sue valutazioni;
2. incoerenze in ordine al valore assoluto attribuito ai cespiti, in quanto, la valutazione dell'edificio risulta sottostimata ed incompatibile con l'attuale mercato edilizio e con la reale consistenza dell'edificio di pregio costituente la villa (Fg. 1 p 310 sub 1,2,3), mentre la valutazione del terreno (particella 606) viene decisamente sovrastimata rispetto alle valutazioni recepite dall'Ufficio Registro di Milazzo.
3. La mancata inclusione -nella stima della massa ereditaria- del valore del terreno circostante l'appartamento di cui al fg. 1 part. 310 sub 3 assegnato a (con conseguente forte sperequazione Controparte_2 nell'attribuzione di quote ai singoli comunisti a beneficio del comunista assegnatario del suddetto appartamento);
4. La mancata specificazione del necessario intervento di adeguamento sismico sull'immobile di cui al fg. 1 part. 310 da effettuarsi in caso di edificazione in sopraelevazione, nonché della tipologia di lavori da svolgere e dei costi di realizzazione.
5. L'arbitraria decisione della C.T.U. di prevedere la demolizione del fabbricato della particella 672, considerato irregolare e come tale privo di valore (valutato solo per il terreno su cui sorge) così gravando la massa dei costi di demolizione, laddove non vi sono evidenze che il manufatto sia irregolare, né che i comunisti siano concordi sulla demolizione, scelta che, peraltro, ha comportato un vantaggio economico per l'assegnatario del terreno su cui sorge il fabbricato ed uno svantaggio economico per gli appellanti.
pag. 6/12 Gli appellanti, ancora, contestano l'illogicità e la contraddittorietà della sentenza nella parte in cui -dopo avere premesso che la ripartizione dei cespiti avrebbe dovuto tenere conto, ove possibile, dei rilievi e delle richieste delle parti e limitare i conguagli in denaro, e nonostante le specifiche indicazioni del TU su come assegnare i lotti della particella 606- ha statuito in modo difforme, operando incoerenti assegnazioni di lotti di terreno, che non tengono conto dei rilievi e delle richieste degli appellanti, sia prevedendo elevati conguagli in denaro.
Gli appellanti inoltre rilevano come abbia errato il giudice di prime cure statuendo, in contrasto con le conclusioni del TU, di assegnare i lotti 6 e 7 -di cui all'allegato G alla prefata perizia- a , in luogo di Controparte_3 assegnare il lotto n.7 a (proprietario e frontista), Parte_1 rilevando che tale scelta contraddice quanto stabilito dal medesimo giudice nella ordinanza di nomina del TU ed ha privato gli odierni appellanti di buona parte del terreno sito di fronte l'abitazione, della particella 469, di proprietà di . Parte_1
Gli appellanti rilevano altresì, che l'assegnazione dei lotti, statuita dal giudice di prime cure, risulta sperequata ai danni di e Parte_2
, per avere loro attribuito, congiuntamente, due lotti di terreno Parte_3 della particella 606 (lotti 4 e 5 di cui all'allegato G alla TU del 15/07/2020) che, per la loro forma (irregolare e spigolosa) e per la loro posizione (su una cunetta a ridosso del transito della condotta fognaria), non hanno quel valore di Euro 426,44/mq attribuito dalla TU al fondo de quo;
sostengono, infatti, che a causa dei frazionamenti, a cui è stato sottoposto il fondo per effetto della divisione, si sono venute a creare zone più pregiate -assegnate a e zone di consistente minor Controparte_3 valore, assegnate agli appellanti.
In considerazione delle censure suddette la Corte ha disposto il richiamo del TU IN. , che ha prodotto un elaborato peritale Persona_1 convincente che si fa proprio senza riserva alcuna, essendo che le conclusioni ivi contenute sono formulate in maniera completa, esaustiva e ben articolata, tanto da potersi ritenere che la valutazione e le determinazioni del consulente siano corrispondenti alle reali condizioni di quanto oggetto di perizia.
pag. 7/12 Tale elaborato individua esattamente sia la massa ereditaria da dividere, sia l'oggetto della comunione ordinaria, correttamente determinando le relative quote.
In particolare:
-Quanto alla massa ereditaria, essa è composta da: immobile con annesso terreno individuato in catasto al Comune di Venetico foglio n. 1, particella 310, subb.1, 2, 3, valore di mercato pari ad Euro 388.049; - area edificabile pari ad Euro 147.108; a detrarre coso per l'allacciamento alla rete fognaria comunale Euro 7.500; quota di un quarto (gli altri tre quarti formano la massa della comunione ordinaria) dei beni individuati in catasto del Comune di Venetico foglio n. 1, particella n. 606 e fabbricato foglio n.1, particella 672.
-Il suo valore complessivo ammonta ad € 671.783,00.
- quanto alla comunione ordinaria, instauratasi prima della morte del de Con cuius, essa comprende per intero i beni individuati in CP_5 catasto del Comune di Venetico al foglio n. 1, particella n. 606 (Terreno) e particella 672 (fabbricato).
- quanto alle quote esse vanno formate come segue:
a) per la comunione ereditaria: due sesti della massa in favore di CP_2
e un sesto della massa cadauno in favore di
[...] Controparte_1
, di di e di
[...] Controparte_4 Controparte_1 Parte_3
;
[...]
b) per la comunione ordinaria: un terzo cadauno in favore di CP_2
, e;
il restante terzo alla
[...] Controparte_3 Parte_1 comunione ereditaria.
Il TU al fine di predisporre un progetto divisionale che preveda la formazione di lotti che siano il più possibile omogenei, oltre che per ridurre al minimo il valore dei conguagli, ha ipotizzato di suddividere il fabbricato in quattro unità indipendenti, dividendo in due appartamenti sia il piano seminterrato che il piano terra, detraendo di conseguenza dal valore dalla massa le spese necessarie per la divisione del fabbricato in quattro distinti appartamenti, stimate pari al 20% del valore delle porzioni ottenute;
ha previsto, poi, di dividere il giardino in due porzioni distinte ed il terreno di pag. 8/12 Venetico in quattro porzioni di pari estensione, di cui una pari ad 1/4 dell'intero da comprendere nella comunione ereditaria, costituendo la restante parte oggetto della comunione ordinaria.
Il TU ha quindi provveduto al calcolo del valore di ogni singola porzione per come sopra suddivisa, individuandone il corrispondente valore finale per poi formare i singoli lotti;
atteso che la massa complessiva, al netto delle spese per la suddivisione di si è detto, ammonta ad Euro 609.498,00, ne consegue che la quota di due sesti in favore di la ammonta CP_2 ad Euro 203.166,00, mentre quella di un terzo ciascuno -per
[...]
, e Controparte_1 Controparte_4 Controparte_1 [...] ammonta ad Euro 101.583,00. Parte_3
Per quanto sopra il TU ha formato:
- una prima quota (Lotto 1), ossia quella di 2/6, comprendente: l'appartamento piano seminterrato n. 1 (valore € 84.077,00), il garage (valore € 10.944,00), la n. 1 del giardino (valore € 3.610,00), la potenzialità edificatoria (¼- valore €o 36.777,00) e la particella 606 (mq 1119 porzione n. 6 (valore € 67.704,00); quindi un totale di € 203.112,00 con conguaglio a favore di € 53,00;
- una seconda quota (lotto 2), di 1/6, comprendente: l'appartamento piano terra 1 (valore € 90.735,00), la potenzialità edificatoria (1/12 -mq 33,33- valore € 12.252,00); quindi un totale di € 102.988,00 con conguaglio a sfavore di € 1.405,00;
- una terza quota (Lotto 3), di 1/6, comprendente: l'appartamento piano terra 2 (valore € 73.754,00), la potenzialità edificatoria (1/6- valore € 24.516,00); quindi un totale di € 98.269, con conguaglio a favore di € 3.314,00;
- una quarta quota (Lotto 4), di 1/6, comprendente: l'appartamento piano seminterrato n. 2 (valore € 39.469,00), la porzione n.2 del giardino (valore
€ 2.128,00), la potenzialità edificatoria (1/4 -mq 100- valore € 36.800,00), la particella 606 (mq 38) porzione n. 3 (valore € 23.178,00); quindi un totale di € 101.575,00 con conguaglio a favore di € 8,00;
- una quinta quota (Lotto 5), di 1/6, comprendente: la particella 606 (mq 109,50) porzione n. 5 (valore € 66.790,00), la potenzialità edificatoria (1/4
pag. 9/12 -mq 100- € 36.764,00); quindi un totale di € 103.554,00 con conguaglio a sfavore di € 1.971,00.
L'individuazione in mappa dei suddetti lotti con le rispettive porzioni e suddivisioni, è contenuto nelle tavole allegate con le lettere C, D ed E rev 1 alla relazione peritale dell'IN. del 26/07/2024 Persona_1 depositata in atti di questo giudizio.
Stante il valore delle quote, la prima (Lotto 1) -avente valore maggiore e cioè doppio rispetto alle altre- può essere assegnata a , Controparte_2 avente diritto a 2/6 della massa ereditaria, la seconda (Lotto 2) a
[...]
la terza Lotto 3) a , la quarta CP_4 Controparte_1
(Lotto 4) a e la quinta (Lotto 5) a . Parte_2 Parte_3
In ragione di quanto sopra circa i conguagli, va disposto a carico di
[...]
il versamento di €uro 1.971,00 in favore di Parte_3 [...]
, ed a carico di il versamento di € Controparte_1 Controparte_4
1.343,00 in favore di , di € 53,00 in favore di Controparte_1 [...]
e di € 8,00 in favore di . CP_2 Parte_2
Il TU ha provveduto, inoltre a predisporre un progetto di divisione dei beni della comunione ordinaria beni, per la cui rappresentazione grafica si rimanda all'elaborato allegato E della relazione peritale del 26/07/2024, nel quale la quota di terreno pari a tre quarti dell'intero (mq 1.034 x ¾ = mq 775,50) -oggetto di comunione ordinaria tra i condividenti , Controparte_3
e è stata suddivisa in tre Controparte_2 Parte_1 appezzamenti di terreno di uguale estensione ( mq 258,50 ciascuno) e pari valore e cioè:
- prima quota (Lotto 6), 1/4 particella 606 (mq 258,50), Porzione n. 1, valore € 157.673,00;
- seconda quota (Lotto 7), 1/4 particella 606 (mq 258,50), Porzione n. 2, valore € 157.673,00;
- terza quota (Lotto 8), 1/4 particella 606 (mq 258,50), Porzione n. 4, valore Euro 157.673,00.
Tenendo conto della suddetta divisione nonché della opportunità di attribuire quote di terreno confinanti con le rispettive abitazioni, può essere assegnata a la prima quota (Lotto n.6), a Parte_1 Pt_3
pag. 10/12 la seconda quota (lotto n.7), poiché confinanti con le loro proprietà CP_3 ed a la terza quota (lotto n. 8) senza alcun reciproco Controparte_2 conguaglio.
Sarà cura ed onere dei comunisti procede con successiva regolarizzazione catastale degli immobili al momento suddivisi solo potenzialmente sulla base degli elaborati grafici sopra indicati.
L'appello va quindi parzialmente accolto e l'impugnata sentenza va riformata.
Spese e compensi del giudizio, liquidati come da dispositivo sulla scorta del D.M. Ministero della Giustizia n.55 del 10/03/2014 e dello scaglione per cause del valore dichiarato seguono la soccombenza, ma stante il parziale accoglimento dell'appello vanno poste in favore di parte appellante quanto ad un quarto, compensandosi fra tutte le parti i restanti tre quarti.
P. Q. M
.
La Corte di Appello di Messina, Sezione II civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 Parte_2
e avverso la sentenza n. 1171/2021 pronunziata dal Parte_3
Tribunale di Messina nel procedimento R.G. 6160/2010 in data 07/06/2021, così provvede:
- In parziale accoglimento dell'appello e conseguente parziale riforma dell'impugnata sentenza: a) approva il progetto divisionale della comunione ereditaria redatto dal TU IN. del Persona_1
26/07/2025 e meglio individuato negli elaborati grafici allegati C. D, E ed E rev. 1 allegati agli atti della relazione di TU;
b) assegna a CP_2
i beni indicati come prima quota (Lotto 1), a
[...] Controparte_4
i beni indicati come seconda quota (Lotto 2), a
[...] Parte_4
i beni indicati come terza quota (Lotto 3), a i beni
[...] Parte_2 indicati come quarta quota (Lotto 4), a i beni indicati Parte_3 come quinta quota (Lotto 5), il tutto alle pagine 16 e 17 della relazione del TU IN. , e per come riportati sopra in motivazione e Persona_1 meglio individuati negli elaborati grafici allegati alla suddetta relazione di TU;
c) condanna al versamento di € 1971,00 a titolo di Parte_3 conguaglio in favore di e Controparte_1 Controparte_4 Con al versamento a titolo di conguaglio di € 1.343,00 in favore di
[...]
pag. 11/12 , di € 53,00 in favore di e di € 8,00 Controparte_1 Controparte_2 in favore di d) approva il progetto divisionale della Parte_2 comunione ordinaria redatto dal TU IN. del Persona_1
26/07/2025 e meglio individuato negli elaborati grafici allegati C. D, E ed E rev. 1 allegati agli atti della relazione di TU;
e) assegna a Parte_1
la prima quota (Lotto n.6), a la seconda quota
[...] Controparte_3
(lotto n.7) ed a la terza quota (lotto n. 8), per come Controparte_2 individuate negli elaborati grafici di cui al capo d); f) autorizza l'Ufficio di pubblicità Immobiliare competente per territorio, in persona del responsabile p.t., alla trascrizione della presente sentenza nei limiti e nelle forme in cui risulti possibile ai sensi di legge;
-Condanna gli appellati, in solido fra loro, al rimborso in favore di parte appellante di un quarto di spese e compensi del giudizio, liquidando tale quota, in complessivi € 3.200, di cui € 200,00 per spese ed € 3.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A.
-Dichiara compensati fra le parti i restanti tre quarti delle spese del grado;
-Pone le spese di TU in pari misura a carico delle singole parti.
Messina, camera di consiglio del 11/09/2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Arturo Oliveri Dott.ssa Vincenza Randazzo
pag. 12/12