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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/11/2025, n. 1754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1754 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 12208/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa AN ET Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. AN AR Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 12208/2025 R.G. promosso da
) (avv. GUSBERTI FAZIA) Parte_1 C.F._1
e
) (avv. GUSBERTI FAZIA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da successive modifiche esposte con note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 8/9/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1) pronunciare la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la casa
[...] Parte_2
coniugale, in proprietà esclusiva del sig. , rimarrà nella disponibilità dello stesso, essendosi Parte_2 la moglie e la figlia minore già trasferite presso l'immobile sito in TT (BS) Via Parte_1
Unità d'Italia n. 40, acquistato dalla sig.ra nel quale madre e figlia hanno stabilito la propria Pt_1
residenza; 3) affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione Persona_1 prevalente e residenza anagrafica presso la madre nell'immobile che quest'ultima ha acquistato in
TT (BS) Via Unità d'Italia n. 40. Quanto al diritto di visita del padre, egli potrà vedere e tenere con sé la figlia minore quando lo desideri, previo accordo con la moglie e comunque indicativamente nei seguenti termini: a settimane alterne: una settimana due pomeriggi dall'uscita da scuola fino a dopo cena,
1 nonché dal sabato alla domenica con inclusione del pernottamento la notte di sabato, l'altra settimana 3 pomeriggi infrasettimanali, dall'uscita da scuola fino a dopo cena. Quanto, invece, al periodo delle festività di Natale, la minore trascorrerà, ad anni alterni, con il padre i giorni dal 25 dicembre al 28 dicembre, mentre per quanto riguarda le festività Pasquali, la figlia potrà trascorrere il periodo compreso dal
Giovedì Santo alla Notte Santa con un genitore e dalla domenica di Pasqua fino al Lunedì dell'Angelo con l'altro, sempre ad anni alterni. Per quanto riguarda le vacanze estive il padre, oltre al normale calendario, essendo la madre impegnata sul lavoro, terrà con sé la figlia tutti i pomeriggi fino all'uscita dal lavoro della madre. Il padre potrà altresì tenere con sé la figlia minore, durante il periodo estivo, per una settimana consecutiva e così pure la madre. Per le vacanze estive di quest'anno (2025) i coniugi concordano che trascorreranno insieme anche con la figlia, un periodo di vacanza dal 19 al 21 settembre
2025 e, sin da ora il padre presta il proprio consenso a che la moglie trascorra ulteriori 4 giorni di vacanza unitamente alla figlia. Per il futuro, ai fini dell'organizzazione dei periodi di vacanze estive, i coniugi concorderanno entro la fine di maggio di ogni anno il periodo che trascorreranno con la figlia. Durante i periodi di vacanza sarà sospeso l'ordinario regime di visita e dovrà essere consentito al genitore che non ha con sé la figlia di sentirla telefonicamente anche più volte al giorno. trascorrerà con entrambi i Per_1
genitori il giorno del suo compleanno. 4) I genitori assumeranno, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute della figlia, tenendo conto dei bisogni, delle capacità, delle inclinazioni naturali ed aspirazioni della medesima, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé. 5) Il sig. corrisponderà alla sig.ra un assegno mensile di € 400,00 Pt_2 Pt_1
(quattrocento/00) per il mantenimento della figlia, annualmente rivalutabile, da versare entro e non oltre il 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente della moglie allo stesso già noto. Ad integrazione della predetta somma il Sig. si obbliga altresì a pagare, in ragione del 50%, le spese Pt_2 della retta della scuola dell'infanzia frequentata dalla figlia, nonché il 50% dei costi che si renderanno necessari per l'acquisto dei capi di vestiario e calzature per la figlia minore;
tale ultima spesa entro il limite di € 1200,00 annui a carico del padre. 6) I coniugi contribuiranno in ragione del 50% cadauno nelle spese straordinarie riguardanti la figlia minore, con la precisazione che le stesse saranno in ogni caso: a) da documentare;
b) da corrispondere al genitore che le ha anticipate entro 15 gg. dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario. Spese per la salute: spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) trattamenti sanitari non erogati dal SSN ma prescritti dal medico curante;
III) tickets sanitari;
spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure termali e fisioterapiche;
II) trattamenti sanitari erogati anche dal SSN;
III) farmaci particolari, VI) cure dentistiche;
ortodontiche, oculistiche;
spese per l'istruzione: spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV)
2 trasporto pubblico;
spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola,
Spese per la custodia di prole minorenne: Spese che non richiedono il preventivo accordo: I) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese per il divertimento Spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze. I genitori concordano che la spesa per l'iscrizione al corso di ginnastica artistica e la pertinente attrezzatura verrà suddiviso in ragione del 50% cadauno. 7) Le detrazioni fiscali per le spese straordinarie per la figlia per le quali i genitori concorreranno in ragione del 50% cadauno, saranno al 50% tra i coniugi se usufruibili;
8) disporre che l'Assegno Unico per i figli erogato dall' sia percepito in via esclusiva CP_1
dalla sig.ra con obbligo a carico del padre di sottoscrivere e consegnare alla moglie tutta Parte_1 la documentazione necessaria al fine dell'erogazione in favore di quest'ultima del predetto assegno;
9) nessuna statuizione in punto contributo nel mantenimento dei coniugi essendo gli stessi economicamente autosufficienti godendo entrambi di un proprio reddito derivante da attività lavorativa;
10) Il conto corrente SS AD cointestato tra le parti n. C0100000158459 sul quale è appoggiato il pagamento di un'utenza domestica e della polizza vita del sig. verrà dai coniugi chiuso ed il residuo attivo Pt_2
suddiviso tra gli stessi. 11) I coniugi rilasciano reciproco assenso per il rilascio del passaporto e di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio. 12) I coniugi dichiarano sin da ora di rinunciare alla comparizione personale all'udienza che verrà fissata, non essendo loro intenzione riconciliarsi. 13) I coniugi dichiarano sin da ora di rinunciare all'appello dell'emananda sentenza se pronunciata in conformità delle conclusioni rassegnate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 27/6/2021, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Ostiano (CR) (atto n. 2, parte II, serie A, anno 2021), con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione è nata la figlia (n. 17/5/2022). Per_1
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge e all'interesse della figlia minore. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto altresì che le parti hanno espressamente rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d)
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 25/09/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
AN ET AN AR
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa AN ET Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. AN AR Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 12208/2025 R.G. promosso da
) (avv. GUSBERTI FAZIA) Parte_1 C.F._1
e
) (avv. GUSBERTI FAZIA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da successive modifiche esposte con note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 8/9/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1) pronunciare la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la casa
[...] Parte_2
coniugale, in proprietà esclusiva del sig. , rimarrà nella disponibilità dello stesso, essendosi Parte_2 la moglie e la figlia minore già trasferite presso l'immobile sito in TT (BS) Via Parte_1
Unità d'Italia n. 40, acquistato dalla sig.ra nel quale madre e figlia hanno stabilito la propria Pt_1
residenza; 3) affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione Persona_1 prevalente e residenza anagrafica presso la madre nell'immobile che quest'ultima ha acquistato in
TT (BS) Via Unità d'Italia n. 40. Quanto al diritto di visita del padre, egli potrà vedere e tenere con sé la figlia minore quando lo desideri, previo accordo con la moglie e comunque indicativamente nei seguenti termini: a settimane alterne: una settimana due pomeriggi dall'uscita da scuola fino a dopo cena,
1 nonché dal sabato alla domenica con inclusione del pernottamento la notte di sabato, l'altra settimana 3 pomeriggi infrasettimanali, dall'uscita da scuola fino a dopo cena. Quanto, invece, al periodo delle festività di Natale, la minore trascorrerà, ad anni alterni, con il padre i giorni dal 25 dicembre al 28 dicembre, mentre per quanto riguarda le festività Pasquali, la figlia potrà trascorrere il periodo compreso dal
Giovedì Santo alla Notte Santa con un genitore e dalla domenica di Pasqua fino al Lunedì dell'Angelo con l'altro, sempre ad anni alterni. Per quanto riguarda le vacanze estive il padre, oltre al normale calendario, essendo la madre impegnata sul lavoro, terrà con sé la figlia tutti i pomeriggi fino all'uscita dal lavoro della madre. Il padre potrà altresì tenere con sé la figlia minore, durante il periodo estivo, per una settimana consecutiva e così pure la madre. Per le vacanze estive di quest'anno (2025) i coniugi concordano che trascorreranno insieme anche con la figlia, un periodo di vacanza dal 19 al 21 settembre
2025 e, sin da ora il padre presta il proprio consenso a che la moglie trascorra ulteriori 4 giorni di vacanza unitamente alla figlia. Per il futuro, ai fini dell'organizzazione dei periodi di vacanze estive, i coniugi concorderanno entro la fine di maggio di ogni anno il periodo che trascorreranno con la figlia. Durante i periodi di vacanza sarà sospeso l'ordinario regime di visita e dovrà essere consentito al genitore che non ha con sé la figlia di sentirla telefonicamente anche più volte al giorno. trascorrerà con entrambi i Per_1
genitori il giorno del suo compleanno. 4) I genitori assumeranno, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute della figlia, tenendo conto dei bisogni, delle capacità, delle inclinazioni naturali ed aspirazioni della medesima, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé. 5) Il sig. corrisponderà alla sig.ra un assegno mensile di € 400,00 Pt_2 Pt_1
(quattrocento/00) per il mantenimento della figlia, annualmente rivalutabile, da versare entro e non oltre il 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente della moglie allo stesso già noto. Ad integrazione della predetta somma il Sig. si obbliga altresì a pagare, in ragione del 50%, le spese Pt_2 della retta della scuola dell'infanzia frequentata dalla figlia, nonché il 50% dei costi che si renderanno necessari per l'acquisto dei capi di vestiario e calzature per la figlia minore;
tale ultima spesa entro il limite di € 1200,00 annui a carico del padre. 6) I coniugi contribuiranno in ragione del 50% cadauno nelle spese straordinarie riguardanti la figlia minore, con la precisazione che le stesse saranno in ogni caso: a) da documentare;
b) da corrispondere al genitore che le ha anticipate entro 15 gg. dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario. Spese per la salute: spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) trattamenti sanitari non erogati dal SSN ma prescritti dal medico curante;
III) tickets sanitari;
spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure termali e fisioterapiche;
II) trattamenti sanitari erogati anche dal SSN;
III) farmaci particolari, VI) cure dentistiche;
ortodontiche, oculistiche;
spese per l'istruzione: spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV)
2 trasporto pubblico;
spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola,
Spese per la custodia di prole minorenne: Spese che non richiedono il preventivo accordo: I) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese per il divertimento Spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze. I genitori concordano che la spesa per l'iscrizione al corso di ginnastica artistica e la pertinente attrezzatura verrà suddiviso in ragione del 50% cadauno. 7) Le detrazioni fiscali per le spese straordinarie per la figlia per le quali i genitori concorreranno in ragione del 50% cadauno, saranno al 50% tra i coniugi se usufruibili;
8) disporre che l'Assegno Unico per i figli erogato dall' sia percepito in via esclusiva CP_1
dalla sig.ra con obbligo a carico del padre di sottoscrivere e consegnare alla moglie tutta Parte_1 la documentazione necessaria al fine dell'erogazione in favore di quest'ultima del predetto assegno;
9) nessuna statuizione in punto contributo nel mantenimento dei coniugi essendo gli stessi economicamente autosufficienti godendo entrambi di un proprio reddito derivante da attività lavorativa;
10) Il conto corrente SS AD cointestato tra le parti n. C0100000158459 sul quale è appoggiato il pagamento di un'utenza domestica e della polizza vita del sig. verrà dai coniugi chiuso ed il residuo attivo Pt_2
suddiviso tra gli stessi. 11) I coniugi rilasciano reciproco assenso per il rilascio del passaporto e di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio. 12) I coniugi dichiarano sin da ora di rinunciare alla comparizione personale all'udienza che verrà fissata, non essendo loro intenzione riconciliarsi. 13) I coniugi dichiarano sin da ora di rinunciare all'appello dell'emananda sentenza se pronunciata in conformità delle conclusioni rassegnate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 27/6/2021, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Ostiano (CR) (atto n. 2, parte II, serie A, anno 2021), con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione è nata la figlia (n. 17/5/2022). Per_1
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge e all'interesse della figlia minore. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto altresì che le parti hanno espressamente rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d)
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 25/09/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
AN ET AN AR
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