Articolo 6 della Legge 24 dicembre 1993, n. 538
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1 gennaio 1994
Art. 6.
1. L'importo dei versamenti dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per il concorso agli oneri della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, ai fini della progressiva assunzione degli oneri stessi a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell' articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88 , e' complessivamente stabilito a decorrere dall'anno 1994 in lire 1.039 miliardi, di cui lire 39 miliardi a titolo di adeguamento della quota parte di mensilita' delle pensioni erogate dal fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), ai sensi del comma 3, lettera c), del citato articolo 37. Conseguentemente, la somma di cui all' articolo 21, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67 , per l'anno 1994, resta stabilita in lire 17.469 miliardi, ivi compreso l'adeguamento per lire 685 miliardi gia' operato sull'importo relativo al predetto anno con la legge 23 dicembre 1992, n. 500 , ed e' assegnata per lire 13.070 miliardi al fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 894 miliardi alla gestione esercenti attivita' commerciali, per lire 925 miliardi alla gestione artigiani, per lire 2.516 miliardi alla gestione coltivatori diretti, per lire 3 miliardi alla gestione speciale minatori e per lire 61 miliardi all'ENPALS.
2. Il limite al complesso dei versamenti dello Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, queste ultime senza oneri di interessi, e' fissato per l'anno 1994 in lire 66.800 miliardi. Il ricorso alle anticipazioni di tesoreria e' in ogni caso consentito sino a concorrenza del predetto limite a complemento dei pagamenti di bilancio effettuati.
Note all'art. 6:
Il testo dell' art. 37 della legge n. 88/1989 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) e' il seguente:
"Art. 37 (Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali) - 1. E' istituita presso l'I.N.P.S. la "Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali".
2. Il finanziamento della gestione e' assunto dallo Stato.
3. Sono a carico della gestione:
a) le pensioni sociali di cui all' art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 133 e successive modificazioni ed integrazioni ivi comprese quelle erogate ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854 , e successive modificazioni e integrazioni;
b) l'onere delle integrazioni di cui all' art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222 ;
c) una quota parte di ciascuna mensilita' di pensione erogata dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per un importo pari a quello previsto per l'anno 1988 dall' art. 21, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67 . Tale somma e' annualmente adeguata, con la legge finanziaria, in base alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato dall'Istituto centrale di statistica;
d) gli oneri derivanti dalle agevolazioni contributive disposte per legge in favore di particolari categorie, settori o territori ivi compresi i contratti di formazione- lavoro, di solidarieta' e l'apprendistato e gli oneri relativi a trattamenti di famiglia per i quali e' previsto per legge il concorso dello Stato o a trattamenti di integrazione salariale straordinaria e a trattamenti speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, 6 agosto 1975, n. 427 e successive modificazioni ed integrazioni, o ad ogni altro trattamento similare posto per legge a carico dello Stato;
e) gli oneri derivati dai pensionamenti anticipati;
f) l'onere dei trattamenti pensionistici ai cittadini rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744 , degli assegni vitalizi di cui all' art. 11 della legge 20 marzo 1980, n. 75 , delle maggiorazioni di cui agli articoli 1 , 2 e 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140 , nonche' delle quote di pensione, afferenti ai periodi lavorativi prestati presso le Forze armate alleate e presso l'UNRRA. Sono altresi' a carico della gestione tutti gli oneri relativi agli altri interventi a carico dello Stato previsti da disposizioni di legge.
4. L'onere di cui al comma 3, lettera c), assorbe l'importo di cui all' art. 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903 , i contributi di cui all' articolo 20 della legge 3 giugno 1975, n. 160 , all' art. 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 e all' art. 11 della legge 15 aprile 1985, n. 140 .
5. L'importo dei trasferimenti da parte dello Stato ai fini della progressiva assunzione degli oneri di cui alle lettere d) ed e) del comma 3 e' stabilito annualmente con la legge finanziaria. Per l'anno 1988, alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante proporzionale utilizzazione degli stanziamenti disposti dalla legge 11 marzo 1988, n. 67 .
6. L'onere delle pensioni liquidate nella gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1989 e delle pensioni di riversibilita' derivanti dalle medesime, nonche' dalle rel- ative spese di amministrazione e' assunto progressivamente a carico dello Stato in misura annualmente stabilita con la legge finanziaria, tenendo anche conto degli eventuali apporti di solidarieta' delle altre gestioni.
7. Il bilancio della gestione e' unico e, per ciascuna forma di intervento, evidenzia l'apporto dello Stato, gli eventuali contributi dei datori di lavoro, le prestazioni o le erogazioni nonche' i costi di funzionamento.
8. Alla gestione sono attribuiti i contributi dei datori di lavoro destinati al finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e dei trattamenti speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 115, 6 agosto 1975, n. 427 , e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' quelli destinati al finanziamento dei pensionamenti anticipati".
Il testo dell' art. 21, comma 3, della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) e' il seguente: "3. Al fine di proseguire nella separazione tra previdenza e assistenza e' fissato per l'anno 1988 un contributo straordinario di lire 16.504 miliardi a carico dello Stato a favore del fondo pensioni lavoratori dipendenti per lire 12.390 miliardi e delle gestioni speciali degli artigiani, degli esercenti attivita' commerciali, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e dei minatori, rispettivamente per lire 877 miliardi, 849 miliardi, 2.385 miliardi e 3 miliardi, con riassorbimento dei finanziamenti relativi agli oneri derivanti dall'applicazione per le gestioni suddette delle disposizioni di cui all' articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903 , e succesive modificazioni e integrazioni, rispettivamente per lire 1511 miliardi, 98 miliardi, 95 miliardi, 282 miliardi, per complessive lire 1986 miliardi, del 3 giugno 1975, n. 160, per la gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, per lire 410 miliardi, nonche' del finanziamento di cui all' art. 11, legge 15 aprile 1985 n. 140 , per il fondo pensioni lavoratori dipendenti per lire 3.000 miliardi, per complessive lire 5.396 miliardi".
Per il titolo della legge n. 500/1992 si veda in nota all'art. 4.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1994