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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 20/10/2025, n. 1557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1557 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1956/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari - dr.ssa Manuela Esposito -, nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA
TRA
, corrente in Corigliano-Rossano (Cs) alla via B. Telesio s.n.c., Parte_1
P.I. in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'assistenza e difesa P.IVA_1 dell'avv. Giovanni Bruno;
E
in persona del suo Controparte_1
Presidente p.t. anche quale mandatario della Controparte_2
con l'assistenza e difesa dell'avv. Umberto Ferrato;
[...]
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato in data 3.6.2019, parte ricorrente conveniva in giudizio l' e la CP_3
proponendo opposizione avverso gli avvisi di addebito n. 334 2019 00007533 CP_2
28 000, notificato il 23.4.2019 per € 58.668,39 in inerenza a contributi dovuti dal 4.2016 al
6.2018 a seguito di rettifica DM10, n. 334 2019 00007643 45 000, notificato il 24.4.2019 per € 696,72 in inerenza a contributi dovuti dall'1.2015 al 2.2015 e n. 334 2016 00002707
89 000, asseritamente notificato in data 13.4.2016 per € 18.722,33 in inerenza a contributi dovuti dal 6.2012 al 3.2015.
In particolare, evidenziava l'insussistenza delle pretese ed il difetto di motivazione degli atti impugnati che dovevano ritenersi prescritti, stante il decorso del termine previsto per il recupero degli indebiti.
Pertanto, previa richiesta di sospensiva, chiedeva dichiararsi la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza degli avvisi di addebito impugnati.
Si costituivano in giudizio l' e la , contestando con varie argomentazioni CP_3 CP_2 la domanda del ricorrente. In particolare, evidenziavano che non poteva ritenersi maturato il termine di prescrizione, chiedendo il rigetto della domanda promossa con condanna alle spese di lite.
La controversia è stata istruita mediante acquisizione di documenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato, e pertanto va rigettato sulla scorta dei seguenti motivi.
In tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio di quaranta giorni previsto dall'art. 24 del D.Lgs. n.
46 del 1999, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile.
Trattasi di una perentorietà finalizzata a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale, in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo (Cass. 14692/2007,
17978/2008, 2835/2009, 8931/2011, Cassazione civile, sez. lav., 15/03/2016, n. 5060).
Ciò preliminarmente premesso, nel caso di specie è inammissibile l'opposizione proposta in data 3.6.2019 rispetto all'avviso di addebito n. 334 2016 00002707 89 000, poiché tardiva rispetto al prefato atto, risultato notificato in data 13.4.2016 (vedasi attestazione compulsata in atti da parte del resistente), non trovando fondamento né l'iniziale tesi del difetto di notifica sostenuto dalla parte né tantomeno la successivamente eccepita irregolarità della stessa per sottoscrizione ad opera di soggetto non riconducibile al ricorrente, dovendosi riconoscere fede fino a querela di falso alle attestazioni compiute dall'agente postale, dacché la notificazione a mezzo posta è attività legittimamente delegata all'agente postale che gode della stessa forza certificatoria della relata di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario (cfr. Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza n. 2486/18). Ulteriormente, poi, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale “nel caso di notifica della cartella esattoriale a mezzo del servizio postale, ai fini del perfezionamento è sufficiente che la spedizione sia avvenuta con la consegna del plico al domicilio del destinatario, non essendo necessario nessun altro adempimento ad opera dell'agente postale oltre a quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
di conseguenza la notifica è valida anche se, come avvenuto nel caso sottoposto all'esame degli Ermellini, nell'avviso di ricevimento non sono riportate le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, (adempimento non previsto da alcuna norma e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, in quanto la relazione tra la persona cui
l'atto è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile con la querela di falso, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata” (Corte di
Cassazione con l'ordinanza n. 14941/2020, pubblicata il 14 luglio 2020).
Viceversa, tempestiva risulta l'opposizione rispetto alle pretese contributive di cui gli avvisi di addebito n. 334 2019 00007533 28 000 e n. 334 2019 00007643 45 000, siccome proposta nel rispetto del termine perentorio di quaranta giorni dalle relative notifiche (avvenute in data 24.4.2019) degli stessi, stante il deposito del ricorso in data 3.6.2019.
In inerenza a questi ultimi, premesso la inammissibilità sullo scrutinio del difetto di motivazione essendo decorsi più di venti giorni dalla data delle notifiche del 24.4.2019; è infondata l'eccezione prescrittiva quinquennale, non essendo decorso il termine prescrizionale previsto ex lege né per l'avviso di addebito n. 334 2019 00007533 28 000
(inerente contributi dovuti dal 4.2016 al 6.2018), notificato il 23.4.2019 e né per il n. 334
2019 00007643 45 000 (inerente contributi dovuti dall'1.2015 al 2.2015), notificato il
24.4.2019.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa Manuela Esposito, quale Giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta le domande;
- condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in complessivi €
1.500,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso spese forfettario del 15%, iva e cpa, come per legge.
Castrovillari, 20.10.2025
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Manuela Esposito Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Nilo Rizzo – Funzionario addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari - dr.ssa Manuela Esposito -, nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA
TRA
, corrente in Corigliano-Rossano (Cs) alla via B. Telesio s.n.c., Parte_1
P.I. in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'assistenza e difesa P.IVA_1 dell'avv. Giovanni Bruno;
E
in persona del suo Controparte_1
Presidente p.t. anche quale mandatario della Controparte_2
con l'assistenza e difesa dell'avv. Umberto Ferrato;
[...]
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato in data 3.6.2019, parte ricorrente conveniva in giudizio l' e la CP_3
proponendo opposizione avverso gli avvisi di addebito n. 334 2019 00007533 CP_2
28 000, notificato il 23.4.2019 per € 58.668,39 in inerenza a contributi dovuti dal 4.2016 al
6.2018 a seguito di rettifica DM10, n. 334 2019 00007643 45 000, notificato il 24.4.2019 per € 696,72 in inerenza a contributi dovuti dall'1.2015 al 2.2015 e n. 334 2016 00002707
89 000, asseritamente notificato in data 13.4.2016 per € 18.722,33 in inerenza a contributi dovuti dal 6.2012 al 3.2015.
In particolare, evidenziava l'insussistenza delle pretese ed il difetto di motivazione degli atti impugnati che dovevano ritenersi prescritti, stante il decorso del termine previsto per il recupero degli indebiti.
Pertanto, previa richiesta di sospensiva, chiedeva dichiararsi la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza degli avvisi di addebito impugnati.
Si costituivano in giudizio l' e la , contestando con varie argomentazioni CP_3 CP_2 la domanda del ricorrente. In particolare, evidenziavano che non poteva ritenersi maturato il termine di prescrizione, chiedendo il rigetto della domanda promossa con condanna alle spese di lite.
La controversia è stata istruita mediante acquisizione di documenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato, e pertanto va rigettato sulla scorta dei seguenti motivi.
In tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio di quaranta giorni previsto dall'art. 24 del D.Lgs. n.
46 del 1999, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile.
Trattasi di una perentorietà finalizzata a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale, in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo (Cass. 14692/2007,
17978/2008, 2835/2009, 8931/2011, Cassazione civile, sez. lav., 15/03/2016, n. 5060).
Ciò preliminarmente premesso, nel caso di specie è inammissibile l'opposizione proposta in data 3.6.2019 rispetto all'avviso di addebito n. 334 2016 00002707 89 000, poiché tardiva rispetto al prefato atto, risultato notificato in data 13.4.2016 (vedasi attestazione compulsata in atti da parte del resistente), non trovando fondamento né l'iniziale tesi del difetto di notifica sostenuto dalla parte né tantomeno la successivamente eccepita irregolarità della stessa per sottoscrizione ad opera di soggetto non riconducibile al ricorrente, dovendosi riconoscere fede fino a querela di falso alle attestazioni compiute dall'agente postale, dacché la notificazione a mezzo posta è attività legittimamente delegata all'agente postale che gode della stessa forza certificatoria della relata di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario (cfr. Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza n. 2486/18). Ulteriormente, poi, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale “nel caso di notifica della cartella esattoriale a mezzo del servizio postale, ai fini del perfezionamento è sufficiente che la spedizione sia avvenuta con la consegna del plico al domicilio del destinatario, non essendo necessario nessun altro adempimento ad opera dell'agente postale oltre a quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
di conseguenza la notifica è valida anche se, come avvenuto nel caso sottoposto all'esame degli Ermellini, nell'avviso di ricevimento non sono riportate le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, (adempimento non previsto da alcuna norma e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, in quanto la relazione tra la persona cui
l'atto è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile con la querela di falso, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata” (Corte di
Cassazione con l'ordinanza n. 14941/2020, pubblicata il 14 luglio 2020).
Viceversa, tempestiva risulta l'opposizione rispetto alle pretese contributive di cui gli avvisi di addebito n. 334 2019 00007533 28 000 e n. 334 2019 00007643 45 000, siccome proposta nel rispetto del termine perentorio di quaranta giorni dalle relative notifiche (avvenute in data 24.4.2019) degli stessi, stante il deposito del ricorso in data 3.6.2019.
In inerenza a questi ultimi, premesso la inammissibilità sullo scrutinio del difetto di motivazione essendo decorsi più di venti giorni dalla data delle notifiche del 24.4.2019; è infondata l'eccezione prescrittiva quinquennale, non essendo decorso il termine prescrizionale previsto ex lege né per l'avviso di addebito n. 334 2019 00007533 28 000
(inerente contributi dovuti dal 4.2016 al 6.2018), notificato il 23.4.2019 e né per il n. 334
2019 00007643 45 000 (inerente contributi dovuti dall'1.2015 al 2.2015), notificato il
24.4.2019.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa Manuela Esposito, quale Giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta le domande;
- condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in complessivi €
1.500,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso spese forfettario del 15%, iva e cpa, come per legge.
Castrovillari, 20.10.2025
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Manuela Esposito Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Nilo Rizzo – Funzionario addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.