CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pordenone, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pordenone |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 4/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PORDENONE Sezione 2, riunita in udienza il
29/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
APPIERTO GAETANO, Presidente
PICCIN RODOLFO, LA
PETRUCCO-TOFFOLO FRANCESCO, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 26/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale PO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - PO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09120240003223147000 IRPEF-ALTRO 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il
02/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullarsi il porvvedimneto impugnato, con vittoria di spese
Resistente/Appellato: Ag. Entrate - SS - PO: rigettarsi il ricorso, con vittoria di spese
Terzo chiamato: Ag. Entrate Direzione Provinciale PO: : rigettarsi il ricorso, con vittoria di spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è tradivo: infatti, l'atto impugnato, notificato con raccomandata AR n. 8087-4 spedita il 17 ottobre 2024, è stato ritirato personalmente da Ricorrente_1 il 24 ottobre 2024 (cfr. doc, n. 3 di AdER): il termine per impugnare scadeva pertanto lunedì 23 dicembre 2024.
All'inammissibilità del ricorso ex art. 21 d. lgs. n. 546/1992, consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in favore dele controparti, per ciascuna di esse liquidate come in dispositivo a tenore dalla vigente tariffa di cui al DM n. 55/2014
Le spese vanno quantificate applicando il valore medio per le fasi di studio e introduttiva, ridotti del 20% ex art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. 546/1992, per l'importo complessivo indicato in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di PO dichiara inammissibile il ricorso proposto da Ricorrente_1 e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore della parte resistente e della parte intervenuta, che liquida a favore di ciascuna di esse in euro 1.246,00 per onorari, oltre al rimborso forfetario del 15% per le spese generali. PO, il 26 novembre 2025
Il presidente dott. Gaetano Appierto
Il relatore dott. Rodolfo Piccin
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PORDENONE Sezione 2, riunita in udienza il
29/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
APPIERTO GAETANO, Presidente
PICCIN RODOLFO, LA
PETRUCCO-TOFFOLO FRANCESCO, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 26/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale PO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - PO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09120240003223147000 IRPEF-ALTRO 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il
02/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullarsi il porvvedimneto impugnato, con vittoria di spese
Resistente/Appellato: Ag. Entrate - SS - PO: rigettarsi il ricorso, con vittoria di spese
Terzo chiamato: Ag. Entrate Direzione Provinciale PO: : rigettarsi il ricorso, con vittoria di spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è tradivo: infatti, l'atto impugnato, notificato con raccomandata AR n. 8087-4 spedita il 17 ottobre 2024, è stato ritirato personalmente da Ricorrente_1 il 24 ottobre 2024 (cfr. doc, n. 3 di AdER): il termine per impugnare scadeva pertanto lunedì 23 dicembre 2024.
All'inammissibilità del ricorso ex art. 21 d. lgs. n. 546/1992, consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in favore dele controparti, per ciascuna di esse liquidate come in dispositivo a tenore dalla vigente tariffa di cui al DM n. 55/2014
Le spese vanno quantificate applicando il valore medio per le fasi di studio e introduttiva, ridotti del 20% ex art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. 546/1992, per l'importo complessivo indicato in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di PO dichiara inammissibile il ricorso proposto da Ricorrente_1 e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore della parte resistente e della parte intervenuta, che liquida a favore di ciascuna di esse in euro 1.246,00 per onorari, oltre al rimborso forfetario del 15% per le spese generali. PO, il 26 novembre 2025
Il presidente dott. Gaetano Appierto
Il relatore dott. Rodolfo Piccin