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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 29/05/2025, n. 892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 892 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
SENTENZA
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 119/2023 R.G.; sul ricorso depositato il 14/01/2023; proposto da (difeso dall'avv. Pierpaolo Albanese); Parte_1 nei confronti di in persona del legale rappresentate p.t. (difesa dall'avv. Francesco Controparte_1
Mortelliti); viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
così definitivamente provvede:
“ Accoglie parzialmente la domanda e,per l'effetto, dichiara illegittimo il licenziamento impugnato.
Dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento con condanna della parte resistente al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 24 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto , oltre interessi e rivalutazione dalla presente decisione al soddisfo .
Rigetta nel resto
Compensa a metà le spese di giudizio e condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente della restante parte che liquida complessivamente in 4800,00 Euro per compensi professionali, oltre spese forfettarie al 15 % nonché oltre iva e cpa se dovute, con distrazione a favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte opponente chiedeva di:
1. “In via preliminare, accertare e dichiarare l'inefficacia del licenziamento intimato dalla CP_1
[... nei confronti del ricorrente in data 30.06.2022 per il mancato esperimento del tentativo
1 obbligatorio di conciliazione ex art 7 legge n. 604/66 e, per l'effetto, disporre la reintegra del dipendente nel posto di lavoro alle dipendenze della con conseguente condanna al Controparte_1
pagamento delle retribuzioni e contribuzioni previdenziali ed assistenziali dalla data del recesso fino alla reintegra oltre al pagamento della indennità risarcitoria nella misura massima prevista dalla legge o, comunque, nella misura ritenuta congrua, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
2. Nel merito - in via principale, accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia del licenziamento intimato dalla nei confronti del ricorrente in data 30.06.2022 per CP_1 manifesta insussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della legge n. 604/66 nonché per violazione dell'art. 2103 c.c. in relazione all'obbligo di repechage del ricorrente, e per l'effetto, ordinare la reintegra del dipendente nel posto di lavoro e nelle proprie mansioni o in altre analoghe alle dipendenze della con conseguente condanna al pagamento delle retribuzioni e Controparte_1
contribuzioni previdenziali ed assistenziali dalla data del recesso fino alla reintegra oltre l'applicazione della tutela indennitaria nella misura massima consentita dalla legge o, comunque, nella misura ritenuta congrua da calcolarsi sulla base dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
- in via subordinata, accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia del licenziamento intimato dalla nei confronti del ricorrente in data 30.06.2022 per CP_1 insussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della legge n. 604/66 nonché per violazione dell'art. 2013 c.c. in relazione all'obbligo di repechage del ricorrente con conseguente condanna al risarcimento del danno ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 D.Lgs n. 23/2015 nella misura massima massima consentita o, comunque, nella misura ritenta congrua da calcolarsi sulla base dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria”.
Tanto premesso, nel merito, deduceva l'illegittimità del licenziamento subito per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, per violazione degli artt. 3 della L.
604/1966 e dell'art. 2103 c.c. nonché per violazione dell'obbligo di repechage del lavoratore.
Si costituiva la resistente società evidenziando, in via preliminare, la presenza di un Controparte_1 accordo conciliativo, successivo all'instaurazione del presente giudizio.
Nel merito deduceva l'infondatezza del primo motivo di ricorso afferente al mancato tentativo di conciliazione previsto dall' art. 7 della L. 604/1966 nonché della violazione degli artt. 3 L.
604/1966 e 2103 c.c.
2 Eccepiva, altresì, l'infondatezza della asserita insussistenza delle ragioni tecniche/organizzative poste a sostegno del recesso nonché l'insussistenza della violazione dell'obbligo di repechage.
Concludeva, dunque, chiedendo il rigetto della domanda.
***
Rimessa la causa in decisione, la domanda va accolta parzialmente .
1. La domanda concerne la contestazione ad un licenziamento intimato al ricorrente , dipendente della società ricorrente inquadrato nella qualifica di operaio saldatore , intimato il
30.6.2022 .per motivo oggettivo motivato per la ultimazione della lavorazione di saldatura per la
HI e la mancanza di ulteriori commesse, che aveva determinato la soppressione del reparto saldatura ove lavorava il ricorrente insieme ad altri ed eccedenza rispetto alle esigenze produttive
.Inoltre la società comunicava che non era stata possibile il ricorso ad ammortizzatori sociali né la ricollocazione in altra posizione di lavoro anche se di livello inferiore .
2.TRANSAZIONE
La società ha opposto la domanda facendo valere in primis il raggiungimento il 18.1.2023 dinanzi all'Ispettorato del lavoro di un accordo conciliativo.
L'eccezione è priva di effetti sul contenzioso odierno. Nel verbale di conciliazione infatti non è stato posto come oggetto il licenziamento in esame qui ma solo il diritto alle voci retributive tra cui il tfr e l'indennità di preavviso .
Nessuna espressa volontà del lavoratore di rinunciare all'imougnativa del licenziamento è dato rilevare .
Né la definizione e accettazione delle modalità di pagamento del TFR assumono effetto univoco di transigere anche su licenziamento .
Tanto più che, comunque , la validità del licenziamento può essere impugnata e il lavoratore può ottenere solo la statuizione della illegittimità del licenziamento e la tutela indennitaria che è ben compatibile con la cessazione del rapporto di lavoro e la definizione delle parti sul tfr e la indennità di mancato preavviso .
L'eccezione in esame è dunque priva di fondamento e va disattesa
3.OMESSO TENTATIVO DI CONCILIAZIONE
IL motivo addotto dal ricorrente come primo motivo di invalidità del licenziamento è privo di fondamento .
Il ricorrente ha anzianità lavorativa dal 2018 per cui il suo rapporto di lavoro ai fini della disciplina del licenziamento soggiace alla regolamentazione del d.lgs 23 del 2015.
3 Orbene per tale tipo di rapporti stipulati dopo il dlgs cit. il tentativo di conciliazione non è obbligatorio giusta previsione espressa dell'art 3 dlgs 23 del 2015 per cui la omissione non è motivo di ilegittimità.
4.MERITO
In ordine al merito dell'impugnativa del licenziamento va detto che il ricorrente nega la sussistenza delle esigenze economico- produttive .
Il motivo è infondato .
In primo luogo il giudice non può sindacare nel merito la valutazione economica del datore quanto all'apprezzamento dell'andamento della impresa e le prospettive di profitto o di riduzione dei costi
Nel caso di specie risulta comunque confermato dai testi assunti in giudizio la soppressione del reparto saldatura ove lavorava il ricorrente , per cui l'esubero sussiste .
Diverso discorso richiede la verifica del rispetto dell'obbligo di repechage .
Il ricorrente lamenta, da un lato, che benchè altri saldatori fossero stati licenziati tuttavia uno dei suoi colleghi di reparto saldatura , il sig , era stato mantenuto in servizio venendo adibito Pt_2
ad altra lavorazione .
LA società resistente non ha negato tale circostanza ed a fronte della difesa della società di aver preferito il in quanto avente la stessa anzianità di servizio ma con maggiore carico di Pt_2
famiglia, il ricorrente ha obiettato che pure lui aveva moglie( disoccupata) e figli tutti a suo carico .
La società sostiene in memoria che < La conclusione della commessa ha portato alla chiusura totale del reparto di saldatura all'interno dell'impianto HI, divenuto superfluo, con il conseguente licenziamento di quattro saldatori sui cinque ivi addetti , tra cui il sig. . (– all. 11 Pt_1
– all.12 – all. 13 - all. 14) Questi quattro lavoratori ( , , Persona_1 Persona_2 [...]
non potevano essere ricollocati come saldatori nell'intera Per_3 Parte_1
organizzazione di , anche presso le alte unità produttive dislocate nel territorio nazionale, CP_1
poiché non vi erano né posizioni aperte né esigenze né per tali qualifiche e mansioni né per mansioni inferiori, della medesima categoria. In ogni caso, si evidenzia che le competenze del personale addetto negli altri reparti sono comunque iperspecializzate e diverse rispetto a CP_1
quelle di un saldatore del comparto ferroviario, privo di altre competenze. (all.15) .
In ogni caso, allorquando il reparto di saldatura fu chiuso, nel giugno 2022, sempre CP_1
presso HI Rail di Reggio Calabria aveva bisogno di un solo addetto nel reparto di discatura
(piccolo
4 reparto di poche unità aperto per via della assegnazione di un' ulteriore commessa nel 2020), per via del fatto che un dipendente di quel reparto ( all. 16) sarebbe stato Persona_4
assente per parecchio tempo poiché sia era gravemente infortunato in un incidente stradale. Questa posizione presso il reparto di discatura, proprio in virtù del corretto esercizio dell'obbligo di repechage da parte di , è stata assegnata al collega del sig. , saldatore che CP_1 Pt_1 Pt_2
dunque non fu licenziato, bensì ricollocato (all.17) in base a criteri oggettivi e soggettivi legati all'anzianità di servizio, alla situazione familiare ed, in caso di parità, in virtù della discrezionalità del datore di lavoro. Infatti, pur avendo la stessa anzianità di servizio del sig. , il sig. Pt_1 Pt_2
aveva, oltre ai due figli, anche la moglie a carico. (all.18)>
Il motivo di impugnativa in esame è fondato.
In effetti il ricorrente documenta lo stato di famiglia e dimostra la presenza nel suo nucleo familiare della moglie e di due figli. La moglie inoltre dal febbraio 2022 risulta disoccupata e soprattutto dalla certificazione dei redditi anno 2021 e 2022 rilasciata dalla stessa resistente emerge che la moglie ed i figli sono a carico del ricorrente .
La società non adduce altri profili tenuti in considerazione e deposita la griglia di scelta che evidenzia solo l'anzianità di servizio , la data di nascita e il carico di famiglia
Va rammentato che < 5.1.– Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo resta, ancora oggi, disciplinato dalla seconda parte dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966; esso – determinato «da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa» – si configura ogni qual volta il licenziamento sia motivato da esigenze aziendali, in riferimento a ragioni economiche relative all'impresa o a situazioni che, pur facendo capo al lavoratore, attengono a vicende personali che possono incidere sul regolare funzionamento dell'azienda; la sua connotazione “economica” presuppone che la soppressione di un determinato posto di lavoro sia necessitata da una scelta organizzativa correlata all'attività produttiva, con la precisazione che la ragione produttiva e organizzativa non si identifica con la soppressione del posto di lavoro, ma ne deve costituire la causa giustificatrice.
Le scelte gestionali dell'azienda, in quanto espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost., sono rimesse alle valutazioni del datore di lavoro, e al giudice spetta esclusivamente la verifica della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore, in quanto
«[i]l vaglio della genuinità della decisione imprenditoriale garantisce che il licenziamento rappresenti pur sempre una extrema ratio e non il frutto di un insindacabile arbitrio» (sentenza n.
59 del 2021).
Il controllo opera sull'effettività e concreta esistenza della ragione organizzativa e/o produttiva, ma non deve sconfinare in un sindacato di congruità e di opportunità, precluso tra l'altro, dall'art. 30,
5 comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro).
La verifica di effettività della ragione d'impresa posta a giustificazione della soppressione del posto di lavoro non interferisce con la discrezionalità delle scelte datoriali, ma costituisce un accertamento in concreto sulla veridicità e autenticità della ragione addotta dall'imprenditore.
5.2.– Inoltre, secondo una nozione più restrittiva divenuta diritto vivente (a partire da Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 7 dicembre 2016, n. 25201), ai fini della legittimità del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l'andamento economico negativo dell'azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare, essendo sufficiente che le ragioni inerenti all'attività produttiva e all'organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività, determinino un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di un'individuata posizione lavorativa (ex plurimis, Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 12 gennaio 2023, n. 752).
In definitiva, il fatto posto a base del recesso si deve identificare con la decisione economica organizzativa con la quale il datore di lavoro intende giustificare l'interruzione del contratto di lavoro, sicché costituiscono elementi fondamentali del giustificato motivo, sia la soppressione di un posto di lavoro, sia il nesso causale tra la soppressione del posto e il lavoratore licenziato;
prive di rilievo sono, invece, le ragioni economiche o produttive che sono a monte della soppressione del posto occupato dal lavoratore licenziato e che quindi non possono essere oggetto di sindacato del giudice.
5.3.– La legittimità del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo resta anche condizionata dalla necessità che il datore di lavoro dimostri l'impossibilità di collocare il dipendente da licenziare in un posto di lavoro diverso da quello soppresso.
L'onere di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse (cosiddetto repêchage), sebbene non costituisca un requisito espresso a livello normativo, è stato elaborato dalla giurisprudenza sulla base del principio generale secondo cui il recesso datoriale deve rappresentare sempre una scelta necessitata e trova la sua giustificazione sia nella tutela costituzionale del lavoro, che nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale (ex multis, Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanze 30 gennaio 2024, n. 2739 e 13 novembre 2023, n. 31561, nonché Corte di
6 cassazione, sezione lavoro, sentenza 24 settembre 2019, n. 23789).> cosi Corte Costituzionale n.
128 del 2024.
Nel caso in esame , da un lato, è comprovata la soppressione del reparto saldatura ( v. deposizione del teste e anche teste ) ma dall'altra è ammesso che il fosse un Tes_1 Tes_2 Pt_2
saldatore che è stato mantenuto in servizio per la discatura per cui poteva lo stesso ricorrente essere ricollocato avendo la stessa anzianità di servizio , moglie e due figli a carico.
Il ricorrente è di età anche più anziano del per cui a parità di condizioni come visto , Pt_2
l'anzianità di età appare un criterio di correttezza e buona fede per stabilire la priorità di scelta essendo notorio che il lavoratore più anziano possa aver maggiori difficoltà a conseguire un nuovo lavoro e il recesso è meno gravoso per la persona più giovane di età che ha più ampie chance di trovare altro impiego
Parte resistente infine , sul punto , non ha offerto alcun altro criterio né valutazione in relazione alla perfomance né alla discrezionalità sicchè è rimasta una circostanza addotta ma priva di ogni compiuta esposizione di riscontro né il teste ha spiegato in cosa fosse consistita la Tes_2
valutazione .
Il teste riferisce del resto che < Non ricordo se il ricorrente, una volta chiuso il reparto di Tes_1 saldatura, sia stato ricollocato presso altri reparti. D'altra parte, un saldatore è stato ricollocato presso il reparto di molatura fiancate/carpenteria, il sig. non so per quale motivo sia stata Pt_2
effettuata questa valutazione, in ogni caso è stato ricoperto quel posto poiché in quel reparto era venuta a mancare una risorsa per un incidente. Dopo la chiusura del reparto di saldatura, non abbiamo mai assunto altri saldatori, probabilmente dei verniciatori ma non dei saldatori>
Ad avviso del decidente pertanto sussiste già un motivo di invalidità del licenziamento perché risulta viziato nella scelta del personale da mantenere in servizio e quindi viziato per ciò che concerne la fase della ricollocazione ad altre mansioni del ricorrente licenziato.
Inoltre lo stesso ricorrente sostiene in ricorso che < (…), è emblematica la politica aziendale adottata dall'azienda resistente che, a dispetto della dichiarata previsione pessimistica circa future commesse acquisibili, nel periodo successivo al 30.06.2022 (data del licenziamento del sig.
[...]
), ha ritenuto di procedere all'assunzione di almeno sei unità lavorative nel medesimo Pt_1
livello ed inquadramento professionale del ricorrente (due capi squadra, un verniciatore, tre operai discatori/carpentieri), assegnandoli tutti allo stabilimento HI di Reggio Calabria.
In aggiunta, l' ha stabilizzato ulteriori decine di lavoratori addetti alle lavorazioni di Controparte_1 verniciatura ed allestimento all'interno dello stabilimento HI (categorie entrambe rientranti nel medesimo inquadramento degli operai saldatori) attraverso la trasformazione dei relativi contratti a tempo indeterminato.>.
7 La resistente doveva quindi offrire prova specifica che il ricorrente non potesse essere ricollocato in altra area lavorativa per carenza di competenza professionale a svolgere altre mansioni e per assenza di posti vacanti utili , tenuto pur in considerazione del novellato art 2103 c.c.
Invece la difesa della società non trova idoneo e convincente riscontro.
E' stata assunta la prova testimoniale che non ha fornito sul punto specifico e inequivoco riscontro delle impossibilità di ricollocazione del ricorrente ad altre attività .
Il teste ha sì riferito che Tes_1
preparatoria, quindi il personale che non sia competente e non riesca a preparare in maniera adeguata il supporto rende vano tutto il resto, quindi un operaio che non sia specializzato in verniciatura non può effettuare neppure l'attività preparatoria >
Tuttavia il teste ha pure riferito < Che io sappia alcuni miei colleghi del reparto di Tes_3
verniciatura, ma anche saldatura e allestimento hanno avuto la conversione del contratto da tempo determinato a indeterminato. Il reparto di saldatura presso lo stabilimento HI di Reggio
Pt_ Calabria è ancora oggi aperto, non ha mai chiuso, ad esempio prima ho riconosciuto il sig. che a tutt'oggi lavora presso il II reparto saldatura, dove lavorano i saldocarpentieri. Il sig.
i cui mi si chiede lavora presso il reparto allestimento, non so prima dove lavorasse. Parte_4
ADR: confermo il capo 6).
ADR: il reparto di saldatura e quello di carpenteria/discatura sono la stessa cosa. Che io sappia alcuni dipendenti che prima lavoravano presso il reparto allestimento sono passati presso questo reparto.
ADR: Dal 30 giugno 2022 ad oggi sono state assunte una 30ina di persone nei reparti allestimento, verniciatura ed impiegatizio. Posso dire che subito dopo che sono stati licenziati loro (cioè il ricorrente) l' ha avuto un boom di assunzioni tra cui ricordo il sig. un CP_1 Pt_5 Per_5
verniciatore di nome;
il sig. ; il sig. si tratta di tutte nuove assunzioni. Per_6 CP_2 Per_7
ADR: che io sappia due saldatori sono stati ricollocati qualche mese prima del CP_1
licenziamento del ricorrente presso il reparto allestimento, ma non ricordo i loro nomi. >.
Il capo confermato dal teste riporta < 6) “Vero che, in data successiva al 30.06.2022, Tes_3
l' ha assunto i sigg.ri e con le mansioni di capo-squadra Controparte_1 Tes_4 Tes_5
ed il sig. con le mansioni di verniciatore presso lo stabilimento HI di Reggio Testimone_6
Calabria?”>.
8 Il teste ha poi riferito che ADR: Che io sappia nel 2022, fino alla fine del 2022 non sono Tes_2
stati assunti discatori e, che io sappia, neppure allestitori;
non so se sono stati assunti carpentieri, sicuramente non avevamo commesse specifiche che richiedessero queste figure.
ADR: astrattamente posso dire che le mansioni di discatore, carpentiere e allestitore, sono meno specializzate e qualificanti di quelle del saldatore ma in ogni caso credo compatibili. >.
Orbene in relazione a quanto riferito dai testi in sostanza non emerge in modo netto e certo che non vi fossero stati movimenti di personale e assunzioni su posizioni di lavoro alle quali il ricorrente non potesse essere adibito , per la sua qualifica , anche ai sensi del novellato art 2103 c.c.
, come discatore o allestitore ad esempio figure compatibili con il profilo di saldatore
In conclusione deve ritenersi che non sussiste un comprovato rispetto dell'obbligo di repechage del ricorrente da parte del datore, con l'effetto che il licenziamento è illegittimo .
TUTELA RIMEDIALE
Occorre ancora una volta richiamare la decisione della Corte costituzionale n. 128 del 2024.
In detta decisione la Corte ha analizzato la disciplina del dlgs 23 del 2015 per ciò che concerne la tutela nell'ipotesi di licenziamento risultante illegittimo per insussistenza del fatto sui cui è fondato il recesso rispetto alla ipotesi di mancata prova della attuazione dell'obbligo di repechage .
La Corte , spiegate le ragioni di differenziazione delle due ipotesi , ha concluso che La violazione dell'obbligo di repêchage attiva la tutela indennitaria di cui al comma 1 dell'art. 3 del d.lgs. n. 23 del 2015.> diversamente, quindi, dalla tutela reintegratoria applicabile all'ipotesi di insussistenza del fatto come posto a base del licenziamento.
L'art 3 comma 1 cit dispone infine , < Art. 3
Licenziamento per giustificato motivo e giusta causa
1. Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata
a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità>.
I criteri di individuazione della misura dell'indennizzo devono realizzare un adeguato contemperamento degli interessi in conflitto.
La Corte costituzionale con sentenza n. 194 del 2018 ha dettato i criteri di commisurazione dell'indennizzo in concreto stabilendo che < Nel rispetto dei limiti, minimo e massimo,
9 dell'intervallo in cui va quantificata l'indennità spettante al lavoratore illegittimamente licenziato, il giudice terrà conto innanzi tutto dell'anzianità di servizio – criterio che è prescritto dall'art. 1, comma 7, lett. c) della legge n. 184 del 2013 e che ispira il disegno riformatore del d.lgs. n.23 del
2015 – nonché degli altri criteri già prima richiamati, desumibili in chiave sistematica dalla evoluzione della disciplina limitativa dei licenziamenti (numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell'attività economica, comportamento e condizioni delle parti).>.
Ciò posto nel caso del ricorrente può rilevarsi :
l'anzianità di servizio è ridotta ( sei anni circa ) ,; il numero di dipendenti al 30.6.2022 era elevato
( 300 come da visura camerale ) ;
le attività economiche diffuse in varie Regioni dimostrano una elevata dimensione economica dell'impresa ; quanto al comportamento della società , che pure ha offerto una soluzione conciliativa però presso unità produttiva ben distante , rientra in una situazione di media gravità ; le condizioni delle parti ( la società appare di consistenza finanziaria notevole laddove il ricorrente ha modesto livello retributivo , carico familiare e con perdita della retribuzione ) .
Alla luce dei predetti rilievi stimasi proporzionato un indennizzo di 24 mensilità.
5. SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio compensate parzialmente e nel resto poste a carico della parte resistente ricorrente per la prevalente fondatezza della domanda e liquidate ex dm 55 /14 e succ mod. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria 29.5.2025.
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
SENTENZA
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 119/2023 R.G.; sul ricorso depositato il 14/01/2023; proposto da (difeso dall'avv. Pierpaolo Albanese); Parte_1 nei confronti di in persona del legale rappresentate p.t. (difesa dall'avv. Francesco Controparte_1
Mortelliti); viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
così definitivamente provvede:
“ Accoglie parzialmente la domanda e,per l'effetto, dichiara illegittimo il licenziamento impugnato.
Dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento con condanna della parte resistente al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 24 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto , oltre interessi e rivalutazione dalla presente decisione al soddisfo .
Rigetta nel resto
Compensa a metà le spese di giudizio e condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente della restante parte che liquida complessivamente in 4800,00 Euro per compensi professionali, oltre spese forfettarie al 15 % nonché oltre iva e cpa se dovute, con distrazione a favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte opponente chiedeva di:
1. “In via preliminare, accertare e dichiarare l'inefficacia del licenziamento intimato dalla CP_1
[... nei confronti del ricorrente in data 30.06.2022 per il mancato esperimento del tentativo
1 obbligatorio di conciliazione ex art 7 legge n. 604/66 e, per l'effetto, disporre la reintegra del dipendente nel posto di lavoro alle dipendenze della con conseguente condanna al Controparte_1
pagamento delle retribuzioni e contribuzioni previdenziali ed assistenziali dalla data del recesso fino alla reintegra oltre al pagamento della indennità risarcitoria nella misura massima prevista dalla legge o, comunque, nella misura ritenuta congrua, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
2. Nel merito - in via principale, accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia del licenziamento intimato dalla nei confronti del ricorrente in data 30.06.2022 per CP_1 manifesta insussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della legge n. 604/66 nonché per violazione dell'art. 2103 c.c. in relazione all'obbligo di repechage del ricorrente, e per l'effetto, ordinare la reintegra del dipendente nel posto di lavoro e nelle proprie mansioni o in altre analoghe alle dipendenze della con conseguente condanna al pagamento delle retribuzioni e Controparte_1
contribuzioni previdenziali ed assistenziali dalla data del recesso fino alla reintegra oltre l'applicazione della tutela indennitaria nella misura massima consentita dalla legge o, comunque, nella misura ritenuta congrua da calcolarsi sulla base dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
- in via subordinata, accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia del licenziamento intimato dalla nei confronti del ricorrente in data 30.06.2022 per CP_1 insussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della legge n. 604/66 nonché per violazione dell'art. 2013 c.c. in relazione all'obbligo di repechage del ricorrente con conseguente condanna al risarcimento del danno ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 D.Lgs n. 23/2015 nella misura massima massima consentita o, comunque, nella misura ritenta congrua da calcolarsi sulla base dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria”.
Tanto premesso, nel merito, deduceva l'illegittimità del licenziamento subito per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, per violazione degli artt. 3 della L.
604/1966 e dell'art. 2103 c.c. nonché per violazione dell'obbligo di repechage del lavoratore.
Si costituiva la resistente società evidenziando, in via preliminare, la presenza di un Controparte_1 accordo conciliativo, successivo all'instaurazione del presente giudizio.
Nel merito deduceva l'infondatezza del primo motivo di ricorso afferente al mancato tentativo di conciliazione previsto dall' art. 7 della L. 604/1966 nonché della violazione degli artt. 3 L.
604/1966 e 2103 c.c.
2 Eccepiva, altresì, l'infondatezza della asserita insussistenza delle ragioni tecniche/organizzative poste a sostegno del recesso nonché l'insussistenza della violazione dell'obbligo di repechage.
Concludeva, dunque, chiedendo il rigetto della domanda.
***
Rimessa la causa in decisione, la domanda va accolta parzialmente .
1. La domanda concerne la contestazione ad un licenziamento intimato al ricorrente , dipendente della società ricorrente inquadrato nella qualifica di operaio saldatore , intimato il
30.6.2022 .per motivo oggettivo motivato per la ultimazione della lavorazione di saldatura per la
HI e la mancanza di ulteriori commesse, che aveva determinato la soppressione del reparto saldatura ove lavorava il ricorrente insieme ad altri ed eccedenza rispetto alle esigenze produttive
.Inoltre la società comunicava che non era stata possibile il ricorso ad ammortizzatori sociali né la ricollocazione in altra posizione di lavoro anche se di livello inferiore .
2.TRANSAZIONE
La società ha opposto la domanda facendo valere in primis il raggiungimento il 18.1.2023 dinanzi all'Ispettorato del lavoro di un accordo conciliativo.
L'eccezione è priva di effetti sul contenzioso odierno. Nel verbale di conciliazione infatti non è stato posto come oggetto il licenziamento in esame qui ma solo il diritto alle voci retributive tra cui il tfr e l'indennità di preavviso .
Nessuna espressa volontà del lavoratore di rinunciare all'imougnativa del licenziamento è dato rilevare .
Né la definizione e accettazione delle modalità di pagamento del TFR assumono effetto univoco di transigere anche su licenziamento .
Tanto più che, comunque , la validità del licenziamento può essere impugnata e il lavoratore può ottenere solo la statuizione della illegittimità del licenziamento e la tutela indennitaria che è ben compatibile con la cessazione del rapporto di lavoro e la definizione delle parti sul tfr e la indennità di mancato preavviso .
L'eccezione in esame è dunque priva di fondamento e va disattesa
3.OMESSO TENTATIVO DI CONCILIAZIONE
IL motivo addotto dal ricorrente come primo motivo di invalidità del licenziamento è privo di fondamento .
Il ricorrente ha anzianità lavorativa dal 2018 per cui il suo rapporto di lavoro ai fini della disciplina del licenziamento soggiace alla regolamentazione del d.lgs 23 del 2015.
3 Orbene per tale tipo di rapporti stipulati dopo il dlgs cit. il tentativo di conciliazione non è obbligatorio giusta previsione espressa dell'art 3 dlgs 23 del 2015 per cui la omissione non è motivo di ilegittimità.
4.MERITO
In ordine al merito dell'impugnativa del licenziamento va detto che il ricorrente nega la sussistenza delle esigenze economico- produttive .
Il motivo è infondato .
In primo luogo il giudice non può sindacare nel merito la valutazione economica del datore quanto all'apprezzamento dell'andamento della impresa e le prospettive di profitto o di riduzione dei costi
Nel caso di specie risulta comunque confermato dai testi assunti in giudizio la soppressione del reparto saldatura ove lavorava il ricorrente , per cui l'esubero sussiste .
Diverso discorso richiede la verifica del rispetto dell'obbligo di repechage .
Il ricorrente lamenta, da un lato, che benchè altri saldatori fossero stati licenziati tuttavia uno dei suoi colleghi di reparto saldatura , il sig , era stato mantenuto in servizio venendo adibito Pt_2
ad altra lavorazione .
LA società resistente non ha negato tale circostanza ed a fronte della difesa della società di aver preferito il in quanto avente la stessa anzianità di servizio ma con maggiore carico di Pt_2
famiglia, il ricorrente ha obiettato che pure lui aveva moglie( disoccupata) e figli tutti a suo carico .
La società sostiene in memoria che < La conclusione della commessa ha portato alla chiusura totale del reparto di saldatura all'interno dell'impianto HI, divenuto superfluo, con il conseguente licenziamento di quattro saldatori sui cinque ivi addetti , tra cui il sig. . (– all. 11 Pt_1
– all.12 – all. 13 - all. 14) Questi quattro lavoratori ( , , Persona_1 Persona_2 [...]
non potevano essere ricollocati come saldatori nell'intera Per_3 Parte_1
organizzazione di , anche presso le alte unità produttive dislocate nel territorio nazionale, CP_1
poiché non vi erano né posizioni aperte né esigenze né per tali qualifiche e mansioni né per mansioni inferiori, della medesima categoria. In ogni caso, si evidenzia che le competenze del personale addetto negli altri reparti sono comunque iperspecializzate e diverse rispetto a CP_1
quelle di un saldatore del comparto ferroviario, privo di altre competenze. (all.15) .
In ogni caso, allorquando il reparto di saldatura fu chiuso, nel giugno 2022, sempre CP_1
presso HI Rail di Reggio Calabria aveva bisogno di un solo addetto nel reparto di discatura
(piccolo
4 reparto di poche unità aperto per via della assegnazione di un' ulteriore commessa nel 2020), per via del fatto che un dipendente di quel reparto ( all. 16) sarebbe stato Persona_4
assente per parecchio tempo poiché sia era gravemente infortunato in un incidente stradale. Questa posizione presso il reparto di discatura, proprio in virtù del corretto esercizio dell'obbligo di repechage da parte di , è stata assegnata al collega del sig. , saldatore che CP_1 Pt_1 Pt_2
dunque non fu licenziato, bensì ricollocato (all.17) in base a criteri oggettivi e soggettivi legati all'anzianità di servizio, alla situazione familiare ed, in caso di parità, in virtù della discrezionalità del datore di lavoro. Infatti, pur avendo la stessa anzianità di servizio del sig. , il sig. Pt_1 Pt_2
aveva, oltre ai due figli, anche la moglie a carico. (all.18)>
Il motivo di impugnativa in esame è fondato.
In effetti il ricorrente documenta lo stato di famiglia e dimostra la presenza nel suo nucleo familiare della moglie e di due figli. La moglie inoltre dal febbraio 2022 risulta disoccupata e soprattutto dalla certificazione dei redditi anno 2021 e 2022 rilasciata dalla stessa resistente emerge che la moglie ed i figli sono a carico del ricorrente .
La società non adduce altri profili tenuti in considerazione e deposita la griglia di scelta che evidenzia solo l'anzianità di servizio , la data di nascita e il carico di famiglia
Va rammentato che < 5.1.– Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo resta, ancora oggi, disciplinato dalla seconda parte dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966; esso – determinato «da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa» – si configura ogni qual volta il licenziamento sia motivato da esigenze aziendali, in riferimento a ragioni economiche relative all'impresa o a situazioni che, pur facendo capo al lavoratore, attengono a vicende personali che possono incidere sul regolare funzionamento dell'azienda; la sua connotazione “economica” presuppone che la soppressione di un determinato posto di lavoro sia necessitata da una scelta organizzativa correlata all'attività produttiva, con la precisazione che la ragione produttiva e organizzativa non si identifica con la soppressione del posto di lavoro, ma ne deve costituire la causa giustificatrice.
Le scelte gestionali dell'azienda, in quanto espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost., sono rimesse alle valutazioni del datore di lavoro, e al giudice spetta esclusivamente la verifica della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore, in quanto
«[i]l vaglio della genuinità della decisione imprenditoriale garantisce che il licenziamento rappresenti pur sempre una extrema ratio e non il frutto di un insindacabile arbitrio» (sentenza n.
59 del 2021).
Il controllo opera sull'effettività e concreta esistenza della ragione organizzativa e/o produttiva, ma non deve sconfinare in un sindacato di congruità e di opportunità, precluso tra l'altro, dall'art. 30,
5 comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro).
La verifica di effettività della ragione d'impresa posta a giustificazione della soppressione del posto di lavoro non interferisce con la discrezionalità delle scelte datoriali, ma costituisce un accertamento in concreto sulla veridicità e autenticità della ragione addotta dall'imprenditore.
5.2.– Inoltre, secondo una nozione più restrittiva divenuta diritto vivente (a partire da Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 7 dicembre 2016, n. 25201), ai fini della legittimità del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l'andamento economico negativo dell'azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare, essendo sufficiente che le ragioni inerenti all'attività produttiva e all'organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività, determinino un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di un'individuata posizione lavorativa (ex plurimis, Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 12 gennaio 2023, n. 752).
In definitiva, il fatto posto a base del recesso si deve identificare con la decisione economica organizzativa con la quale il datore di lavoro intende giustificare l'interruzione del contratto di lavoro, sicché costituiscono elementi fondamentali del giustificato motivo, sia la soppressione di un posto di lavoro, sia il nesso causale tra la soppressione del posto e il lavoratore licenziato;
prive di rilievo sono, invece, le ragioni economiche o produttive che sono a monte della soppressione del posto occupato dal lavoratore licenziato e che quindi non possono essere oggetto di sindacato del giudice.
5.3.– La legittimità del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo resta anche condizionata dalla necessità che il datore di lavoro dimostri l'impossibilità di collocare il dipendente da licenziare in un posto di lavoro diverso da quello soppresso.
L'onere di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse (cosiddetto repêchage), sebbene non costituisca un requisito espresso a livello normativo, è stato elaborato dalla giurisprudenza sulla base del principio generale secondo cui il recesso datoriale deve rappresentare sempre una scelta necessitata e trova la sua giustificazione sia nella tutela costituzionale del lavoro, che nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale (ex multis, Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanze 30 gennaio 2024, n. 2739 e 13 novembre 2023, n. 31561, nonché Corte di
6 cassazione, sezione lavoro, sentenza 24 settembre 2019, n. 23789).> cosi Corte Costituzionale n.
128 del 2024.
Nel caso in esame , da un lato, è comprovata la soppressione del reparto saldatura ( v. deposizione del teste e anche teste ) ma dall'altra è ammesso che il fosse un Tes_1 Tes_2 Pt_2
saldatore che è stato mantenuto in servizio per la discatura per cui poteva lo stesso ricorrente essere ricollocato avendo la stessa anzianità di servizio , moglie e due figli a carico.
Il ricorrente è di età anche più anziano del per cui a parità di condizioni come visto , Pt_2
l'anzianità di età appare un criterio di correttezza e buona fede per stabilire la priorità di scelta essendo notorio che il lavoratore più anziano possa aver maggiori difficoltà a conseguire un nuovo lavoro e il recesso è meno gravoso per la persona più giovane di età che ha più ampie chance di trovare altro impiego
Parte resistente infine , sul punto , non ha offerto alcun altro criterio né valutazione in relazione alla perfomance né alla discrezionalità sicchè è rimasta una circostanza addotta ma priva di ogni compiuta esposizione di riscontro né il teste ha spiegato in cosa fosse consistita la Tes_2
valutazione .
Il teste riferisce del resto che < Non ricordo se il ricorrente, una volta chiuso il reparto di Tes_1 saldatura, sia stato ricollocato presso altri reparti. D'altra parte, un saldatore è stato ricollocato presso il reparto di molatura fiancate/carpenteria, il sig. non so per quale motivo sia stata Pt_2
effettuata questa valutazione, in ogni caso è stato ricoperto quel posto poiché in quel reparto era venuta a mancare una risorsa per un incidente. Dopo la chiusura del reparto di saldatura, non abbiamo mai assunto altri saldatori, probabilmente dei verniciatori ma non dei saldatori>
Ad avviso del decidente pertanto sussiste già un motivo di invalidità del licenziamento perché risulta viziato nella scelta del personale da mantenere in servizio e quindi viziato per ciò che concerne la fase della ricollocazione ad altre mansioni del ricorrente licenziato.
Inoltre lo stesso ricorrente sostiene in ricorso che < (…), è emblematica la politica aziendale adottata dall'azienda resistente che, a dispetto della dichiarata previsione pessimistica circa future commesse acquisibili, nel periodo successivo al 30.06.2022 (data del licenziamento del sig.
[...]
), ha ritenuto di procedere all'assunzione di almeno sei unità lavorative nel medesimo Pt_1
livello ed inquadramento professionale del ricorrente (due capi squadra, un verniciatore, tre operai discatori/carpentieri), assegnandoli tutti allo stabilimento HI di Reggio Calabria.
In aggiunta, l' ha stabilizzato ulteriori decine di lavoratori addetti alle lavorazioni di Controparte_1 verniciatura ed allestimento all'interno dello stabilimento HI (categorie entrambe rientranti nel medesimo inquadramento degli operai saldatori) attraverso la trasformazione dei relativi contratti a tempo indeterminato.>.
7 La resistente doveva quindi offrire prova specifica che il ricorrente non potesse essere ricollocato in altra area lavorativa per carenza di competenza professionale a svolgere altre mansioni e per assenza di posti vacanti utili , tenuto pur in considerazione del novellato art 2103 c.c.
Invece la difesa della società non trova idoneo e convincente riscontro.
E' stata assunta la prova testimoniale che non ha fornito sul punto specifico e inequivoco riscontro delle impossibilità di ricollocazione del ricorrente ad altre attività .
Il teste ha sì riferito che Tes_1
preparatoria, quindi il personale che non sia competente e non riesca a preparare in maniera adeguata il supporto rende vano tutto il resto, quindi un operaio che non sia specializzato in verniciatura non può effettuare neppure l'attività preparatoria >
Tuttavia il teste ha pure riferito < Che io sappia alcuni miei colleghi del reparto di Tes_3
verniciatura, ma anche saldatura e allestimento hanno avuto la conversione del contratto da tempo determinato a indeterminato. Il reparto di saldatura presso lo stabilimento HI di Reggio
Pt_ Calabria è ancora oggi aperto, non ha mai chiuso, ad esempio prima ho riconosciuto il sig. che a tutt'oggi lavora presso il II reparto saldatura, dove lavorano i saldocarpentieri. Il sig.
i cui mi si chiede lavora presso il reparto allestimento, non so prima dove lavorasse. Parte_4
ADR: confermo il capo 6).
ADR: il reparto di saldatura e quello di carpenteria/discatura sono la stessa cosa. Che io sappia alcuni dipendenti che prima lavoravano presso il reparto allestimento sono passati presso questo reparto.
ADR: Dal 30 giugno 2022 ad oggi sono state assunte una 30ina di persone nei reparti allestimento, verniciatura ed impiegatizio. Posso dire che subito dopo che sono stati licenziati loro (cioè il ricorrente) l' ha avuto un boom di assunzioni tra cui ricordo il sig. un CP_1 Pt_5 Per_5
verniciatore di nome;
il sig. ; il sig. si tratta di tutte nuove assunzioni. Per_6 CP_2 Per_7
ADR: che io sappia due saldatori sono stati ricollocati qualche mese prima del CP_1
licenziamento del ricorrente presso il reparto allestimento, ma non ricordo i loro nomi. >.
Il capo confermato dal teste riporta < 6) “Vero che, in data successiva al 30.06.2022, Tes_3
l' ha assunto i sigg.ri e con le mansioni di capo-squadra Controparte_1 Tes_4 Tes_5
ed il sig. con le mansioni di verniciatore presso lo stabilimento HI di Reggio Testimone_6
Calabria?”>.
8 Il teste ha poi riferito che ADR: Che io sappia nel 2022, fino alla fine del 2022 non sono Tes_2
stati assunti discatori e, che io sappia, neppure allestitori;
non so se sono stati assunti carpentieri, sicuramente non avevamo commesse specifiche che richiedessero queste figure.
ADR: astrattamente posso dire che le mansioni di discatore, carpentiere e allestitore, sono meno specializzate e qualificanti di quelle del saldatore ma in ogni caso credo compatibili. >.
Orbene in relazione a quanto riferito dai testi in sostanza non emerge in modo netto e certo che non vi fossero stati movimenti di personale e assunzioni su posizioni di lavoro alle quali il ricorrente non potesse essere adibito , per la sua qualifica , anche ai sensi del novellato art 2103 c.c.
, come discatore o allestitore ad esempio figure compatibili con il profilo di saldatore
In conclusione deve ritenersi che non sussiste un comprovato rispetto dell'obbligo di repechage del ricorrente da parte del datore, con l'effetto che il licenziamento è illegittimo .
TUTELA RIMEDIALE
Occorre ancora una volta richiamare la decisione della Corte costituzionale n. 128 del 2024.
In detta decisione la Corte ha analizzato la disciplina del dlgs 23 del 2015 per ciò che concerne la tutela nell'ipotesi di licenziamento risultante illegittimo per insussistenza del fatto sui cui è fondato il recesso rispetto alla ipotesi di mancata prova della attuazione dell'obbligo di repechage .
La Corte , spiegate le ragioni di differenziazione delle due ipotesi , ha concluso che La violazione dell'obbligo di repêchage attiva la tutela indennitaria di cui al comma 1 dell'art. 3 del d.lgs. n. 23 del 2015.> diversamente, quindi, dalla tutela reintegratoria applicabile all'ipotesi di insussistenza del fatto come posto a base del licenziamento.
L'art 3 comma 1 cit dispone infine , < Art. 3
Licenziamento per giustificato motivo e giusta causa
1. Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata
a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità>.
I criteri di individuazione della misura dell'indennizzo devono realizzare un adeguato contemperamento degli interessi in conflitto.
La Corte costituzionale con sentenza n. 194 del 2018 ha dettato i criteri di commisurazione dell'indennizzo in concreto stabilendo che < Nel rispetto dei limiti, minimo e massimo,
9 dell'intervallo in cui va quantificata l'indennità spettante al lavoratore illegittimamente licenziato, il giudice terrà conto innanzi tutto dell'anzianità di servizio – criterio che è prescritto dall'art. 1, comma 7, lett. c) della legge n. 184 del 2013 e che ispira il disegno riformatore del d.lgs. n.23 del
2015 – nonché degli altri criteri già prima richiamati, desumibili in chiave sistematica dalla evoluzione della disciplina limitativa dei licenziamenti (numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell'attività economica, comportamento e condizioni delle parti).>.
Ciò posto nel caso del ricorrente può rilevarsi :
l'anzianità di servizio è ridotta ( sei anni circa ) ,; il numero di dipendenti al 30.6.2022 era elevato
( 300 come da visura camerale ) ;
le attività economiche diffuse in varie Regioni dimostrano una elevata dimensione economica dell'impresa ; quanto al comportamento della società , che pure ha offerto una soluzione conciliativa però presso unità produttiva ben distante , rientra in una situazione di media gravità ; le condizioni delle parti ( la società appare di consistenza finanziaria notevole laddove il ricorrente ha modesto livello retributivo , carico familiare e con perdita della retribuzione ) .
Alla luce dei predetti rilievi stimasi proporzionato un indennizzo di 24 mensilità.
5. SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio compensate parzialmente e nel resto poste a carico della parte resistente ricorrente per la prevalente fondatezza della domanda e liquidate ex dm 55 /14 e succ mod. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria 29.5.2025.
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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