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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 01/08/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO Sezione prima
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Mirco Lombardi Presidente dott. Dario Colasanti Giudice rel. dott. Alessandro Colnaghi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la separazione personale dei coniugi e lo scioglimento del matrimonio, iscritto al numero di ruolo generale 1838/2023, promosso da:
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
15.12.1952 e residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Allegra parte ricorrente contro
(c.f. ), nata a RO C.F._2
Guadalajara, Jalisco (Messico) il 25.10.1958 e residente in [...], Jalisco
(Messico), Calle Turquesa n. 3359, Colonia Verde Valle, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Allegra, parte resistente con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Lecco
CONCLUSIONI CONGIUNTE “1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile, celebrato in Merate (LC) in data 24.02.1996, iscritto nei registri dello stato civile del Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Merate dell'anno 1996, parte I, numero 1, Ufficio 1, tra i signori e , ordinando al competente Parte_1 RO
Ufficiale dello Stato Civile di procedere alla relativa annotazione a margine dell'atto di matrimonio.
2) Stabilire che nulla è dovuto a titolo di assegno di divorzio dalle parti.
3) Con spese integralmente compensate” (cfr. note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 5.6.2025).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1) Oggetto del giudizio. e Parte_1 CP_1
hanno contratto matrimonio civile in data 24.2.1996 a Merate CP_1
(LC), reg. atti di matrimonio del predetto Comune, Anno 1996, Numero 1, Parte I,
Serie Ufficio 1, scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione coniugale è nato, a Lecco in data 12.10.1982, il figlio ER
, oggi maggiorenne, economicamente autosufficiente e residente in
[...]
Messico, come la madre.
Con ricorso per separazione personale e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c. depositato in data 13.10.2024, Pt_1
ha richiesto la pronuncia di separazione personale dalla moglie e,
[...]
decorsi i termini previsti dall'art. 3 L. 898/1970, lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio.
In data 27.11.2024 si è costituita in giudizio RO
, rappresentata e difesa dal medesimo legale del marito, manifestando la
[...]
volontà di prestare acquiescenza alle domande attoree.
All'udienza del 18.12.2024, davanti al Giudice relatore, è comparso il ricorrente, munito del proprio difensore, insistendo per l'accoglimento delle domande congiunte di separazione e di divorzio, precisando che l'assenza della moglie, che aveva
2 rilasciato procura al medesimo legale del marito, era dovuta al fatto che la stessa fosse all'estero.
Attesa la consensualizzazione del ricorso, con sentenza n. 84/2025, pubbl. il
19.2.2025, il Tribunale di Lecco ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, alle condizioni concordate dagli stessi e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo del Giudice relatore per la prosecuzione del giudizio, assegnando alle parti nuovo termine per il deposito di note scritte, con scadenza successiva al decorso del termine di sei mesi per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3, n. 2, lett.
b), l. n. 898/1970.
I coniugi hanno depositato quindi note scritte nel nuovo termine assegnato, chiedendo la pronuncia di sentenza di divorzio alle medesime condizioni pattuite in sede di separazione.
2) Accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio. La domanda congiunta dei coniugi diretta a ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio è fondata, pertanto deve essere accolta. Risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b), l. n.
898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione. La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita. Sussistono quindi i presupposti di legge per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Considerata, poi, la maggiore età e l'indipendenza economica del figlio, nonché la reciproca rinuncia dei coniugi ad un assegno divorzile, deve essere pronunziato lo scioglimento del matrimonio delle parti alle condizioni dalle stesse richieste, di cui alle note scritte depositate in data 5.6.2025, sottoscritte da entrambe le parti.
3 3) Spese di lite. Le spese del presente procedimento devono intendersi integralmente compensate tra le parti, tenuto conto della natura del giudizio, della consensualizzazione del ricorso e della comune richiesta delle parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto con ricorso da nei confronti di Parte_1 [...]
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o RO
assorbita,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile da e Parte_1
, in data 24.2.1996 in Merate (LC), RO
matrimonio iscritto nel reg. atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune, Anno 1996, Numero 1, Parte I, Serie Ufficio 1;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile presso il Comune competente di provvedere alle annotazioni e agli adempimenti di legge;
DICHIARA che nulla è dovuto dai coniugi a titolo di assegno divorzile, essendo gli stessi economicamente autonomi;
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecco, nella Camera di Consiglio del 28.7.2025.
Il Giudice Relatore
Il Presidente
Dario Colasanti
Mirco Lombardi
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