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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 15/01/2026, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 440/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 05/12/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
SIRCHIA GIOVANNI, Giudice
in data 05/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7063/2022 spedito il 06/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Carini - Corso Umberto I N. 1 90044 Carini PA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1517/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 12
e pubblicata il 09/05/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2802 TARI 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.7063/2022 RGA, il sig. Ricorrente_1 ha proposto appello per la riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo n.1517/2022, che ha rigettato il ricorso avverso l'avviso di accertamento n.2802 emesso dal Comune di Carini, a titolo di TARI per l'anno d'imposta 2014.
La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso, ritenendo destituite di fondamento le doglianza di parte ricorrente.
L'appellante ha censurato la sentenza impugnata, lamentando, in particolare il difetto di motivazione.
Si è costituito in giudizio il Comune di Carini per resistere all'appello.
Nelle more del giudizio, l'appellante ha comunicato di avere definito la controversia con atto di adesione del
22/06/2023, pertanto, rinunciava al ricorso e chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio.
All'udienza del 5 dicembre 2024, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che sussistono i presupposti e le condizioni di ammissibilità della intercorsa rinuncia che, quindi, appare idonea per la definizione della controversia.
Pertanto, visti gli artt.44 e 46 D.Lgs. 546/92, la Corte, a seguito della sopravvenuta carenza di interesse di parte ricorrente alla prosecuzione del ricorso, conseguentemente, deve dichiarare l'estinzione del giudizio.
In considerazione della peculiarità della controversia, sussistono i presupposti di legge per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia – sezione 8^ - dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso;
spese compensate.
Palermo, 05/12/2024
IL RELATORE IL PRESIDENTE
US ET US La GR
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 05/12/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
SIRCHIA GIOVANNI, Giudice
in data 05/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7063/2022 spedito il 06/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Carini - Corso Umberto I N. 1 90044 Carini PA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1517/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 12
e pubblicata il 09/05/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2802 TARI 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.7063/2022 RGA, il sig. Ricorrente_1 ha proposto appello per la riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo n.1517/2022, che ha rigettato il ricorso avverso l'avviso di accertamento n.2802 emesso dal Comune di Carini, a titolo di TARI per l'anno d'imposta 2014.
La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso, ritenendo destituite di fondamento le doglianza di parte ricorrente.
L'appellante ha censurato la sentenza impugnata, lamentando, in particolare il difetto di motivazione.
Si è costituito in giudizio il Comune di Carini per resistere all'appello.
Nelle more del giudizio, l'appellante ha comunicato di avere definito la controversia con atto di adesione del
22/06/2023, pertanto, rinunciava al ricorso e chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio.
All'udienza del 5 dicembre 2024, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che sussistono i presupposti e le condizioni di ammissibilità della intercorsa rinuncia che, quindi, appare idonea per la definizione della controversia.
Pertanto, visti gli artt.44 e 46 D.Lgs. 546/92, la Corte, a seguito della sopravvenuta carenza di interesse di parte ricorrente alla prosecuzione del ricorso, conseguentemente, deve dichiarare l'estinzione del giudizio.
In considerazione della peculiarità della controversia, sussistono i presupposti di legge per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia – sezione 8^ - dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso;
spese compensate.
Palermo, 05/12/2024
IL RELATORE IL PRESIDENTE
US ET US La GR