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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/03/2025, n. 1170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1170 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott.ssa Gabriella Giammona Presidente rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15847/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso l'avv. Giuseppa Tropia, rappresentante e difensore
e
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato presso l'avv. Venera Miccichè, rappresentante e difensore;
ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione e divorzio congiunti ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte congiunte depositate telematicamente il
21/2/2025, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19/12/2023, le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione alle condizioni concordate, nonché la pronuncia del divorzio.
Con sentenza n. 3158/2024 del 29/5/2024, pubblicata il 3/6/2024, il Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi ed ha omologato le condizioni dell'accordo.
1 Con ordinanza emessa in pari data, il giudizio è stato rimesso sul ruolo e rinviato per il tempo necessario alla trattazione della domanda di divorzio.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 12/3/2025 e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda, ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale (7/5/2024);
• la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 3158/2024, emessa da questo
Tribunale in data 29/5/2024, pubblicata il 3/6/2024 e passata in giudicato (cf. attestazione di cancelleria del 17/1/2025);
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, già omologate con la sentenza di separazione, che di seguito si riportano testualmente:
“1° Autorizzare i coniugi a vivere separatamente, fermo restando i reciproci obblighi di legge e di rispetto.
- 2° La casa coniugale, sita in Palermo, via Ausonia n. 21, in comproprietà dei coniugi, identificata al Catasto del Comune di Palermo, al foglio 30 particella 1056 sub 5 Zona censuaria 4, Categoria A/2 classe 8 Cons. vani 8,5 rendita 658,48, sarà trasferita a titolo gratuito alla figlia SO
, mentre il diritto di abitazione del medesimo immobile resta assegnato e riservato alla
[...] signora , con tutti gli arredi ivi contenuti. La superiore condizione è da considerarsi Parte_1 come patto finalizzato al raggiungimento della volontà conciliativa di separazione e, pertanto, le parti si obbligano reciprocamente alla stipula del relativo rogito e precisamente il dott. Controparte_1 trasferirà la sua quota di proprietà alla figlia riservando il diritto di abitazione a favore SO della signora e lo stesso farà la signora riservandosi il diritto di abitazione sulla Pt_1 Pt_1 propria quota trasferita alla figlia. Il relativo rogito sarà stipulato nel termine di tre mesi dalla definizione del presente procedimento, davanti ad un Notaio di comune scelta delle parti, con spese dell'atto a carico del dott. . CP_1
- 3° il dott. corrisponderà alla signora a titolo di assegno di Controparte_1 Parte_1
2 mantenimento, la somma di € 600,00 mensili;
il pagamento sarà effettuato entro il giorno 5 di ciascun mese, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso e avverrà a mezzo bonifico bancario su conto corrente che la Signora comunicherà; detto assegno verrà rivalutato annualmente Pt_1 sulla base delle variazioni degli indici ISTAT, con decorrenza dall'anno successivo alla data di deposito del presente ricorso.
- 4° Il dott. si obbliga altresì, a favore della signora al pagamento delle spese CP_1 Pt_1 straordinarie relative alla casa coniugale di via Ausonia 21, ivi comprese quelle deliberate dal condominio a titolo straordinario. Restano, inoltre, a carico del dott. , quale condizione CP_1 espressa per il raggiungimento del presente accordo di separazione, le spese delle utenze dell'energia elettrica dell'abitazione e della TARI. Il dott. si obbliga, altresì, a corrispondere alla signora CP_1 una somma pari al solo aumento dell'IRPEF conseguente alla percezione dell'assegno di Pt_1 mantenimento. Detto aggravio sarà comunicato dalla al momento della Parte_2 determinazione delle imposte annuali risultanti dalla propria dichiarazione dei redditi.
- 5° Resta concordato tra le parti che, mentre gli arredi della casa sono assegnati alla signora
il dott. potrà prelevare i soli effetti personali ancora rimasti e, in particolare, le Pt_1 CP_1 fotografie e le raccolte epistolari della sua famiglia di origine. Le parti dichiarano di non aver null'altro in comune e di avere regolato ogni reciproco rapporto”.
Le condizioni sopra riportate non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole.
La domanda deve, pertanto, essere accolta.
Le spese del giudizio, infine, devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il 6/10/1984 da , nata a [...] il [...] Parte_1
e , nato a [...] il [...], alle condizioni concordate dalle Controparte_1
parti e riportate in parte motiva;
b) dispone che questa sentenza al passaggio in giudicato, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00 (atto di matrimonio trascritto nel registro
3 dello stato civile del comune di Palermo al n. 466, parte II, serie A dell'anno 1984);
c) compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Ci-vile del
Tribunale, il 13 marzo 2025.
Il Presidente rel. ed est.
Gabriella Giammona
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott.ssa Gabriella Giammona Presidente rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15847/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso l'avv. Giuseppa Tropia, rappresentante e difensore
e
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato presso l'avv. Venera Miccichè, rappresentante e difensore;
ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione e divorzio congiunti ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte congiunte depositate telematicamente il
21/2/2025, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19/12/2023, le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione alle condizioni concordate, nonché la pronuncia del divorzio.
Con sentenza n. 3158/2024 del 29/5/2024, pubblicata il 3/6/2024, il Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi ed ha omologato le condizioni dell'accordo.
1 Con ordinanza emessa in pari data, il giudizio è stato rimesso sul ruolo e rinviato per il tempo necessario alla trattazione della domanda di divorzio.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 12/3/2025 e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda, ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale (7/5/2024);
• la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 3158/2024, emessa da questo
Tribunale in data 29/5/2024, pubblicata il 3/6/2024 e passata in giudicato (cf. attestazione di cancelleria del 17/1/2025);
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, già omologate con la sentenza di separazione, che di seguito si riportano testualmente:
“1° Autorizzare i coniugi a vivere separatamente, fermo restando i reciproci obblighi di legge e di rispetto.
- 2° La casa coniugale, sita in Palermo, via Ausonia n. 21, in comproprietà dei coniugi, identificata al Catasto del Comune di Palermo, al foglio 30 particella 1056 sub 5 Zona censuaria 4, Categoria A/2 classe 8 Cons. vani 8,5 rendita 658,48, sarà trasferita a titolo gratuito alla figlia SO
, mentre il diritto di abitazione del medesimo immobile resta assegnato e riservato alla
[...] signora , con tutti gli arredi ivi contenuti. La superiore condizione è da considerarsi Parte_1 come patto finalizzato al raggiungimento della volontà conciliativa di separazione e, pertanto, le parti si obbligano reciprocamente alla stipula del relativo rogito e precisamente il dott. Controparte_1 trasferirà la sua quota di proprietà alla figlia riservando il diritto di abitazione a favore SO della signora e lo stesso farà la signora riservandosi il diritto di abitazione sulla Pt_1 Pt_1 propria quota trasferita alla figlia. Il relativo rogito sarà stipulato nel termine di tre mesi dalla definizione del presente procedimento, davanti ad un Notaio di comune scelta delle parti, con spese dell'atto a carico del dott. . CP_1
- 3° il dott. corrisponderà alla signora a titolo di assegno di Controparte_1 Parte_1
2 mantenimento, la somma di € 600,00 mensili;
il pagamento sarà effettuato entro il giorno 5 di ciascun mese, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso e avverrà a mezzo bonifico bancario su conto corrente che la Signora comunicherà; detto assegno verrà rivalutato annualmente Pt_1 sulla base delle variazioni degli indici ISTAT, con decorrenza dall'anno successivo alla data di deposito del presente ricorso.
- 4° Il dott. si obbliga altresì, a favore della signora al pagamento delle spese CP_1 Pt_1 straordinarie relative alla casa coniugale di via Ausonia 21, ivi comprese quelle deliberate dal condominio a titolo straordinario. Restano, inoltre, a carico del dott. , quale condizione CP_1 espressa per il raggiungimento del presente accordo di separazione, le spese delle utenze dell'energia elettrica dell'abitazione e della TARI. Il dott. si obbliga, altresì, a corrispondere alla signora CP_1 una somma pari al solo aumento dell'IRPEF conseguente alla percezione dell'assegno di Pt_1 mantenimento. Detto aggravio sarà comunicato dalla al momento della Parte_2 determinazione delle imposte annuali risultanti dalla propria dichiarazione dei redditi.
- 5° Resta concordato tra le parti che, mentre gli arredi della casa sono assegnati alla signora
il dott. potrà prelevare i soli effetti personali ancora rimasti e, in particolare, le Pt_1 CP_1 fotografie e le raccolte epistolari della sua famiglia di origine. Le parti dichiarano di non aver null'altro in comune e di avere regolato ogni reciproco rapporto”.
Le condizioni sopra riportate non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole.
La domanda deve, pertanto, essere accolta.
Le spese del giudizio, infine, devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il 6/10/1984 da , nata a [...] il [...] Parte_1
e , nato a [...] il [...], alle condizioni concordate dalle Controparte_1
parti e riportate in parte motiva;
b) dispone che questa sentenza al passaggio in giudicato, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00 (atto di matrimonio trascritto nel registro
3 dello stato civile del comune di Palermo al n. 466, parte II, serie A dell'anno 1984);
c) compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Ci-vile del
Tribunale, il 13 marzo 2025.
Il Presidente rel. ed est.
Gabriella Giammona
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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