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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 29/01/2026, n. 1005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1005 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1005/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
SERRAO D'AQUINO PASQUALE, Relatore
UCCI PASQUALE, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 490/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
So.g.e.t. Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 Conte - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8084/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
20 e pubblicata il 24/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 254434 DEL 2023 IMU 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 254434 DEL 2023 IMU 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 254434 DEL 2023 TASI 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 404831200005122656
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2020-0039421 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2020-0040603
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 404831210003128088
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 166/2026 depositato il
16/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. La genesi della controversia e il giudizio di primo grado
Il ricorrente ha impugnato l'Intimazione di pagamento n. 254434, emessa dalla concessionaria SO.G.E.T.
S.p.A. in data 26.04.2023 e notificata in data 17.05.2023.
Con tale atto, l'Agente della Riscossione intimava il pagamento di una somma complessiva a titolo di tributi locali (IMU, TARI, TASI) afferenti a diverse annualità d'imposta, specificamente comprese tra il 2012 e il 2021.
L'intimazione fondava la propria pretesa su una pluralità di atti prodromici (ingiunzioni fiscali e avvisi di accertamento esecutivi) che l'Ente assumeva essere stati regolarmente notificati e divenuti definitivi per mancata impugnazione.
Il contribuente, ritenendo illegittima la pretesa, impugnava tempestivamente l'atto innanzi alla Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli (R.G.R. 15144/2023), eccependo:
Inesistenza giuridica o nullità della notifica degli atti presupposti.
Il ricorrente deduceva di non aver mai ricevuto la notifica degli atti indicati nell'intimazione (ingiunzioni nn.
207128/2018, 207129/2018, 187145/2019, 43276/2021, ecc. e avvisi di accertamento specificati in atti), contestando radicalmente la prova della loro conoscenza legale e, conseguentemente, l'interruzione dei termini prescrizionali.
Carenza di legittimazione attiva della SO.G.E.T. S.p.A.:
Eccepiva il difetto di potere della società appellante ad agire per la riscossione dei crediti del Comune di
Castellammare di Stabia, stante l'intervenuta scadenza del contratto di concessione (Rep. n. 51 del
26.05.2016) e l'assenza di valide proroghe approvate dal Consiglio Comunale, in violazione delle norme del
TUEL (Testo Unico Enti Locali).
Violazione della normativa emergenziale COVID-19.
Lamentava la violazione dell'art. 68 del D.L. 18/2020 (Decreto Cura Italia) per la notifica di atti in periodi di sospensione legale.
Decadenza e Prescrizione.
Deduceva l'intervenuto decorso del termine decadenziale per l'esercizio del potere impositivo ex art. 1, commi 161 e 163, Legge n. 296/2006, nonché la prescrizione quinquennale dei crediti, non essendo intervenuti atti interruttivi validi nel quinquennio antecedente la notifica dell'intimazione.
Difetto di motivazione.
Censurava l'atto per mancata allegazione dei titoli esecutivi e per l'oscurità dei calcoli degli interessi applicati.
La SO.G.E.T. S.p.A. si costituiva nel giudizio di prime cure, sostenendo la piena legittimità del proprio operato, affermando di aver correttamente notificato tutti gli atti prodromici (producendo copie di relate e distinte) e rivendicando la propria legittimazione ad agire in virtù delle clausole contrattuali di ultrattività per il recupero dei crediti affidati durante la vigenza della concessione.
1.2. La decisione di primo grado (Sentenza n. 8084/20/2024)
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli accoglieva integralmente il ricorso del contribuente.
Il Giudice di prime cure, applicando il principio della "ragione più liquida", fondava la decisione sull'assorbente rilievo della mancata prova della notifica degli atti presupposti.
In motivazione, la Corte rilevava che: le contestazioni del ricorrente in ordine alle anomalie delle notifiche erano fondate e specifiche. L'Agente della Riscossione non aveva fornito una prova rigorosa del perfezionamento del procedimento notificatorio, limitandosi a produzioni documentali giudicate insufficienti o inidonee (copie non conformi, assenza di avvisi di ricevimento completi).
l'omissione della notifica dell'atto presupposto determina la nullità derivata dell'atto consequenziale
(Intimazione di pagamento), pregiudicando il diritto di difesa del contribuente, secondo il consolidato insegnamento delle Sezioni Unite (Sent. n. 40543/2021). Conseguentemente, l'atto impugnato veniva annullato. Le spese di lite venivano compensate in ragione della sussistenza di un "principio di prova" fornito dalla resistente e della complessità fattuale.
1.3. L'appello della SO.G.E.T. S.p.A. e le controdeduzioni dell'appellato.
Avverso tale pronuncia ha interposto appello la SO.G.E.T. S.p.A. in data 20.12.2024, iscritto al R.G.A. n.
490/2025. L'appellante censura la sentenza di primo grado deducendo:
Erronea valutazione delle prove.
La Corte di primo grado avrebbe errato nel ritenere non provate le notifiche, non avendo adeguatamente vagliato la documentazione prodotta (relate, estratti di cronologico).
Validità della legittimazione.
Ribadisce la piena legittimità ad agire sulla base del contratto originario e delle successive determinazioni dirigenziali di proroga, nonché del "Protocollo d'Intesa" del 2023. Unitamente all'atto di appello, la OG ha depositato nuova documentazione (copie di avvisi di ricevimento e attestazioni) volta a sanare le carenze probatorie rilevate dal primo giudice, invocando la facoltà di produzione documentale in appello.
Si è costituito in giudizio il Sig. Resistente_1, con atto di controdeduzioni depositato il 06.06.2025. La difesa dell'appellato ha svolto una difesa con la quale:
In via pregiudiziale.
Ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi (art. 53 D.Lgs. 546/92) e, soprattutto,
l'inammissibilità della produzione di nuovi documenti in appello ai sensi del novellato art. 58 D.Lgs. 546/92
(Riforma 2024), sostenendo che tali documenti avrebbero dovuto essere prodotti in primo grado a pena di decadenza.
Riproposizione delle eccezioni assorbite (Art. 56).
L'appellato ha riproposto espressamente tutte le questioni non esaminate dal primo giudice, con particolare vigore sulla carenza di legittimazione attiva della OG (scadenza del contratto il 26.05.2021 e inefficacia delle proroghe dirigenziali), sulla prescrizione dei crediti e sulla nullità per vizi di notifica anche alla luce dei nuovi documenti (che si assumono comunque inidonei).
Infine, ha formulato istanza ex art. 96 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La prima questione che il Collegio è chiamato a risolvere, stante la sua natura pregiudiziale rispetto all'esame del merito probatorio, concerne l'eccezione di inammissibilità della documentazione prodotta dalla SO.G.E. T. S.p.A. unitamente all'atto di appello. L'appellato sostiene che, in virtù della riforma del processo tributario
(D.Lgs. n. 220/2023), viga un divieto assoluto di produrre nuovi documenti in secondo grado, salvo la dimostrazione di non aver potuto produrli nel grado precedente per causa non imputabile.
La questione impone una attenta disamina del regime intertemporale della norma e della recentissima giurisprudenza costituzionale che ha investito proprio l'art. 58 del D.Lgs. 546/92.
L'art. 58, comma 1, del D.Lgs. 546/1992, nella formulazione introdotta dal D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220
(in vigore dal 4 gennaio 2024), stabilisce testualmente:"Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile."
Tale norma ha introdotto una preclusione istruttoria rigida, allineando il processo tributario al rito civile d'appello (art. 345 c.p.c.), superando il precedente regime che, al contrario, consentiva ampiamente la produzione di documenti in appello. Tuttavia, l'applicazione di tale preclusione ai giudizi pendenti o instaurati prima della riforma ha sollevato dubbi di costituzionalità, risolti dalla Corte Costituzionale con la Sentenza
n. 36 depositata il 27 marzo 2025.
La Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 58, comma 2 (nel testo novellato), nella parte in cui prevede il divieto di produzione di nuovi documenti in appello per i giudizi instaurati in primo grado in data antecedente all'entrata in vigore della riforma (04.01.2024). La Corte Costituzionale ha sancito che il principio del "giusto processo" (art. 111 Cost.) e la tutela dell'affidamento processuale impongono che le nuove e più rigide preclusioni non possano operare retroattivamente a danno di parti che, nel momento in cui hanno introdotto il giudizio di primo grado, confidavano nel previgente regime di ammissibilità delle prove in appello.
Nel caso di specie, come risulta dagli atti , il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è stato iscritto al
Registro Generale Ricorsi (R.G.R.) n. 15144/2023. Il giudizio è stato dunque incardinato nell'anno 2023, in un momento storico in cui la parte (sia il ricorrente che il resistente) legittimamente confidava nella possibilità di integrare la prova documentale nel grado successivo.
Ne consegue che l'eccezione di inammissibilità documentale sollevata dall'appellato deve essere rigettata.
La documentazione prodotta dalla OG in appello è processualmente ammissibile e deve essere valutata da questa Corte. Tuttavia, come si vedrà nel prosieguo l'ammissibilità formale del documento non ne implica automaticamente la rilevanza o la sufficienza probatoria ai fini della dimostrazione della notifica, né sana le carenze strutturali della pretesa impositiva.
Superata la questione preliminare istruttoria, il Collegio deve esaminare le eccezioni di merito riproposte dall'appellato. Tra queste, assume carattere logico-giuridico prioritario ed assorbente l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della SO.G.E.T. S.p.A.. L'appellato deduce che, alla data di emissione e notifica dell'intimazione impugnata (aprile-maggio 2023), la OG era priva del potere di agire per conto del
Comune di Castellammare di Stabia, essendo il contratto di concessione scaduto e non validamente rinnovato.
La causa può essere decisa secondo il criterio della decisione più liquida.
Dall'esame della documentazione amministrativa versata in atti emerge la seguente cronologia dei rapporti tra Ente e Concessionario:
Contratto originario. Il rapporto di concessione è stato regolato dal Contratto Rep. n. 51 stipulato il 26.05.2016 , avente durata quinquennale. La scadenza naturale del rapporto era fissata al 26.05.2021. Prima Proroga (Covid-19). Con Determinazione Dirigenziale n. 35 del 24.05.2021, il contratto è stato prorogato fino al 29.08.2022, invocando la normativa emergenziale.
Seconda Proroga ("Tecnica"): Con Determinazione n. 82 del 2022 , è stata disposta un'ulteriore proroga tecnica dal 01.09.2022 "fino al subentro del nuovo aggiudicatario", fissando un termine previsionale al
31.12.2022.
Nuovo affidamento. In data 17.01.2023, il servizio di accertamento e riscossione è stato aggiudicato e affidato alla società Municipia S.p.A., subentrata nella gestione delle entrate comunali.
Atto impugnato.L'Intimazione di pagamento n. 254434 è stata emessa dalla OG il 26.04.2023 e notificata il 17.05.2023.
Osserva la Corte che, come evidenziato in altre sentenze, che si richiamano (es. Sentenza n. 6442/2025 CGTR Campania), è destituita di fondamento l'eccezione del difetto di potere della Società_1 emettere l'atto. Invero, Il contratto di appalto stipulato tra il comune e la So.GE.T, S.p.A. aveva una durata quinquennale, con scadenza al 8.6.2021. La prima determina – n. 35 – di proroga è stata assunta, prima della scadenza, il 25 maggio 2021 per il perdurare della emergenza epidemiologica e dei provvedimenti di sospensione dell'attività di riscossione, ai sensi degli artt. 165, comma 6 e 175 del d.lgs. n. 50 del 2016, con estensione del contratto fino al 20 agosto 2022, agli stessi patti e alle condizioni contrattuali vigenti. Con la stessa determina è stato affidato alla OG anche il servizio di gestione del Canone Unico Patrimoniale e di gestione e accertamento dell'imposta di soggiorno. È stata poi indetta la nuova procedura di affidamento quinquennale del servizio di riscossione e, nelle more, prorogato il servizio con determina n. 82 del 31 agosto
2022, fino al 31 dicembre 2022 e comunque sino al subentro del nuovo concessionario. Il 17 gennaio 2023
MUNICIPIA S.p.a. si è aggiudicato l'appalto e la determinazione esecutiva risulta datata 15 marzo '23, con consegna urgente del servizio alla nuova aggiudicataria in data 2 maggio 2023. Il 21 aprile 2023, infine, hanno avuto inizio le procedure di passaggio delle banche dati da OG a MUNICIPIA S.p.a. Osserva il collegio che tali proroghe non necessitavano di delibera di Giunta o consiliare, in quanto aventi ad oggetto la prosecuzione del servizio assegnato alle medesime condizioni, fino al subentro del nuovo concessionario.
In tal senso deve evidenziarsi come l'emergenza epidemiologica abbia determinato l'estensione cronologica della durata del contratto in assenza di modifiche ulteriori. Quanto alla legittimità della proroga, deve osservarsi come l'ANAC (Servizio di gestione e riscossione tributi – concessione - richiesta parere. Funz.
Cons. 48/2022, 27 settembre 2022), richiesta di un parere in ordine alla proroga del servizio di concessione, pur non esprimendosi, per ragioni istituzionali, in ordine ai casi concreti e rimettendo alle singole amministrazioni la valutazione del caso per caso, ha evidenziato il disfavore per le proroghe fissato dall'art. 175, comma 1, lett. a), ultimo periodo del d.lgs. cit., che stabilisce che le modifiche al rapporto contrattuale in corso di esecuzione, eventualmente fissate negli atti di gara, «... non possono prevedere la proroga della durata della concessione»; - nondimeno, ha chiarito che la proroga può costituire una ipotesi eccezionale ed avere una durata limitata al tempo strettamente necessario per l'espletamento della nuova gara, al fine di garantire la continuità del servizio, allorché la proroga scaturisca — ex multis parere AG33/2013,
Comunicato del Presidente dell'Autorità del 4 novembre 2015 — da cause determinate da fattori che comunque non coinvolgono la responsabilità dell'amministrazione aggiudicatrice, dovendo comunque la proroga, nella sua accezione tecnica, avere carattere di temporaneità e di strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale ad un altro. Una volta scaduto un contratto, quindi,
l'amministrazione, qualora abbia ancora necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazione, deve effettuare una nuova gara e la proroga del rapporto contrattuale deve necessariamente avvenire alle stesse condizioni alle quali il contratto era stato stipulato e considerando il contenuto dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, che avevano consentito all'appaltatore di aggiudicarsi la gara. La proroga del contratto è, infatti, per sua natura inidonea ad innovare l'originario equilibrio sinallagmatico del rapporto negoziale. La proroga del termine finale di un appalto pubblico, pertanto, sposta solo in avanti la scadenza conclusiva del rapporto, il quale resta regolato dalla sua fonte originaria (Consiglio di Stato, sez. III, 05.03.2018 n. 1337), in linea con quanto affermato nell'art. 106, comma 11, del d.lgs. cit. a tenore del quale «La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”. Ebbene, nel caso in esame, l'emergenza epidemica ha certamente costituito un fattore non attribuibile alla stazione appaltante, risultando per altro indispensabile favorire un passaggio di consegne complesso dal momento in cui la procedura di nuova aggiudicazione, conclusa con esecutività il 2 maggio 2023, avrebbe determinato il verificarsi di termini di decadenza nell'esercizio dell'azione di riscossione, essendo la sospensione del decorso dei termini di decadenza prevista dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 e non anche oltre (cfr. art. 68, comma 1, d.l. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27). In tal senso, stante la complessità del passaggio di consegne, attestato dalla documentazione allegata dal Comune, emerge anche come razionale e logico, perché nell'interesse dell'efficienza dell'azione amministrativa, l'affidamento dell'incarico a OG di completare la riscossione sulle iscrizioni a ruolo già 'trattate', per evitare un ulteriore pericolo di prescrizione del credito tributario. In tal senso la coesistenza dei due concessionari ha un ambito transitorio e limitato, sempre nell'interesse della amministrazione e della continuità della fondamentale funzione di riscossione.
Alla luce di tali rilievi, va confermato il potere riscossivo di OG. Relativamente alla notifica delle intimazioni di pagamento, come è noto, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante – in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (Cost., articoli 24 e 111, comma 2) della L. 20 novembre 1982, n. 890, articolo 8 – esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa
(così Cass., Sez. U. civ., 15 aprile 2021, n. 10012) Con l'ordinanza n.27635 del 24/10/2024, la Cassazione ha sottolineato che la notifica a mezzo del servizio postale, in caso di irreperibilità temporanea del destinatario, si perfeziona, a seguito della effettiva ricezione della CAD;
il che può avvenire o mediante consegna effettiva della raccomandata a mani del destinatario (o di persona legittimata a riceverla), oppure mediante consegna
“legale” ovvero con il deposito della raccomandata presso il punto di deposito, intendendosi perfezionata la consegna (in caso di mancato ritiro del plico) una volta maturato il tempo di compiuta giacenza della raccomandata previsto dalla norma.
Ciò premesso la riproposizione dei motivi dell'appellato appare del tutto generica a fronte del deposito anche in appello della documentazione relativa agli atti presupposti e risulta inidonea a contestare la validità delle notifiche allegata e supportata dai relativi atti
L'appello va quindi accolto.
La produzione della documentazione in appello da parte del concessionario e il contrasto di giurisprudenza in ordine alla persistente legittimazione della OG giustificano la compensazione delle spese di lite (con conseguente rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. dell'appellato).
P.Q.M.
ACCOGLIE l'appello;
COMPENSA le spese del doppio grado di giudizio.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
SERRAO D'AQUINO PASQUALE, Relatore
UCCI PASQUALE, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 490/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
So.g.e.t. Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 Conte - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8084/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
20 e pubblicata il 24/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 254434 DEL 2023 IMU 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 254434 DEL 2023 IMU 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 254434 DEL 2023 TASI 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 404831200005122656
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2020-0039421 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2020-0040603
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 404831210003128088
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 166/2026 depositato il
16/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. La genesi della controversia e il giudizio di primo grado
Il ricorrente ha impugnato l'Intimazione di pagamento n. 254434, emessa dalla concessionaria SO.G.E.T.
S.p.A. in data 26.04.2023 e notificata in data 17.05.2023.
Con tale atto, l'Agente della Riscossione intimava il pagamento di una somma complessiva a titolo di tributi locali (IMU, TARI, TASI) afferenti a diverse annualità d'imposta, specificamente comprese tra il 2012 e il 2021.
L'intimazione fondava la propria pretesa su una pluralità di atti prodromici (ingiunzioni fiscali e avvisi di accertamento esecutivi) che l'Ente assumeva essere stati regolarmente notificati e divenuti definitivi per mancata impugnazione.
Il contribuente, ritenendo illegittima la pretesa, impugnava tempestivamente l'atto innanzi alla Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli (R.G.R. 15144/2023), eccependo:
Inesistenza giuridica o nullità della notifica degli atti presupposti.
Il ricorrente deduceva di non aver mai ricevuto la notifica degli atti indicati nell'intimazione (ingiunzioni nn.
207128/2018, 207129/2018, 187145/2019, 43276/2021, ecc. e avvisi di accertamento specificati in atti), contestando radicalmente la prova della loro conoscenza legale e, conseguentemente, l'interruzione dei termini prescrizionali.
Carenza di legittimazione attiva della SO.G.E.T. S.p.A.:
Eccepiva il difetto di potere della società appellante ad agire per la riscossione dei crediti del Comune di
Castellammare di Stabia, stante l'intervenuta scadenza del contratto di concessione (Rep. n. 51 del
26.05.2016) e l'assenza di valide proroghe approvate dal Consiglio Comunale, in violazione delle norme del
TUEL (Testo Unico Enti Locali).
Violazione della normativa emergenziale COVID-19.
Lamentava la violazione dell'art. 68 del D.L. 18/2020 (Decreto Cura Italia) per la notifica di atti in periodi di sospensione legale.
Decadenza e Prescrizione.
Deduceva l'intervenuto decorso del termine decadenziale per l'esercizio del potere impositivo ex art. 1, commi 161 e 163, Legge n. 296/2006, nonché la prescrizione quinquennale dei crediti, non essendo intervenuti atti interruttivi validi nel quinquennio antecedente la notifica dell'intimazione.
Difetto di motivazione.
Censurava l'atto per mancata allegazione dei titoli esecutivi e per l'oscurità dei calcoli degli interessi applicati.
La SO.G.E.T. S.p.A. si costituiva nel giudizio di prime cure, sostenendo la piena legittimità del proprio operato, affermando di aver correttamente notificato tutti gli atti prodromici (producendo copie di relate e distinte) e rivendicando la propria legittimazione ad agire in virtù delle clausole contrattuali di ultrattività per il recupero dei crediti affidati durante la vigenza della concessione.
1.2. La decisione di primo grado (Sentenza n. 8084/20/2024)
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli accoglieva integralmente il ricorso del contribuente.
Il Giudice di prime cure, applicando il principio della "ragione più liquida", fondava la decisione sull'assorbente rilievo della mancata prova della notifica degli atti presupposti.
In motivazione, la Corte rilevava che: le contestazioni del ricorrente in ordine alle anomalie delle notifiche erano fondate e specifiche. L'Agente della Riscossione non aveva fornito una prova rigorosa del perfezionamento del procedimento notificatorio, limitandosi a produzioni documentali giudicate insufficienti o inidonee (copie non conformi, assenza di avvisi di ricevimento completi).
l'omissione della notifica dell'atto presupposto determina la nullità derivata dell'atto consequenziale
(Intimazione di pagamento), pregiudicando il diritto di difesa del contribuente, secondo il consolidato insegnamento delle Sezioni Unite (Sent. n. 40543/2021). Conseguentemente, l'atto impugnato veniva annullato. Le spese di lite venivano compensate in ragione della sussistenza di un "principio di prova" fornito dalla resistente e della complessità fattuale.
1.3. L'appello della SO.G.E.T. S.p.A. e le controdeduzioni dell'appellato.
Avverso tale pronuncia ha interposto appello la SO.G.E.T. S.p.A. in data 20.12.2024, iscritto al R.G.A. n.
490/2025. L'appellante censura la sentenza di primo grado deducendo:
Erronea valutazione delle prove.
La Corte di primo grado avrebbe errato nel ritenere non provate le notifiche, non avendo adeguatamente vagliato la documentazione prodotta (relate, estratti di cronologico).
Validità della legittimazione.
Ribadisce la piena legittimità ad agire sulla base del contratto originario e delle successive determinazioni dirigenziali di proroga, nonché del "Protocollo d'Intesa" del 2023. Unitamente all'atto di appello, la OG ha depositato nuova documentazione (copie di avvisi di ricevimento e attestazioni) volta a sanare le carenze probatorie rilevate dal primo giudice, invocando la facoltà di produzione documentale in appello.
Si è costituito in giudizio il Sig. Resistente_1, con atto di controdeduzioni depositato il 06.06.2025. La difesa dell'appellato ha svolto una difesa con la quale:
In via pregiudiziale.
Ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi (art. 53 D.Lgs. 546/92) e, soprattutto,
l'inammissibilità della produzione di nuovi documenti in appello ai sensi del novellato art. 58 D.Lgs. 546/92
(Riforma 2024), sostenendo che tali documenti avrebbero dovuto essere prodotti in primo grado a pena di decadenza.
Riproposizione delle eccezioni assorbite (Art. 56).
L'appellato ha riproposto espressamente tutte le questioni non esaminate dal primo giudice, con particolare vigore sulla carenza di legittimazione attiva della OG (scadenza del contratto il 26.05.2021 e inefficacia delle proroghe dirigenziali), sulla prescrizione dei crediti e sulla nullità per vizi di notifica anche alla luce dei nuovi documenti (che si assumono comunque inidonei).
Infine, ha formulato istanza ex art. 96 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La prima questione che il Collegio è chiamato a risolvere, stante la sua natura pregiudiziale rispetto all'esame del merito probatorio, concerne l'eccezione di inammissibilità della documentazione prodotta dalla SO.G.E. T. S.p.A. unitamente all'atto di appello. L'appellato sostiene che, in virtù della riforma del processo tributario
(D.Lgs. n. 220/2023), viga un divieto assoluto di produrre nuovi documenti in secondo grado, salvo la dimostrazione di non aver potuto produrli nel grado precedente per causa non imputabile.
La questione impone una attenta disamina del regime intertemporale della norma e della recentissima giurisprudenza costituzionale che ha investito proprio l'art. 58 del D.Lgs. 546/92.
L'art. 58, comma 1, del D.Lgs. 546/1992, nella formulazione introdotta dal D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220
(in vigore dal 4 gennaio 2024), stabilisce testualmente:"Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile."
Tale norma ha introdotto una preclusione istruttoria rigida, allineando il processo tributario al rito civile d'appello (art. 345 c.p.c.), superando il precedente regime che, al contrario, consentiva ampiamente la produzione di documenti in appello. Tuttavia, l'applicazione di tale preclusione ai giudizi pendenti o instaurati prima della riforma ha sollevato dubbi di costituzionalità, risolti dalla Corte Costituzionale con la Sentenza
n. 36 depositata il 27 marzo 2025.
La Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 58, comma 2 (nel testo novellato), nella parte in cui prevede il divieto di produzione di nuovi documenti in appello per i giudizi instaurati in primo grado in data antecedente all'entrata in vigore della riforma (04.01.2024). La Corte Costituzionale ha sancito che il principio del "giusto processo" (art. 111 Cost.) e la tutela dell'affidamento processuale impongono che le nuove e più rigide preclusioni non possano operare retroattivamente a danno di parti che, nel momento in cui hanno introdotto il giudizio di primo grado, confidavano nel previgente regime di ammissibilità delle prove in appello.
Nel caso di specie, come risulta dagli atti , il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è stato iscritto al
Registro Generale Ricorsi (R.G.R.) n. 15144/2023. Il giudizio è stato dunque incardinato nell'anno 2023, in un momento storico in cui la parte (sia il ricorrente che il resistente) legittimamente confidava nella possibilità di integrare la prova documentale nel grado successivo.
Ne consegue che l'eccezione di inammissibilità documentale sollevata dall'appellato deve essere rigettata.
La documentazione prodotta dalla OG in appello è processualmente ammissibile e deve essere valutata da questa Corte. Tuttavia, come si vedrà nel prosieguo l'ammissibilità formale del documento non ne implica automaticamente la rilevanza o la sufficienza probatoria ai fini della dimostrazione della notifica, né sana le carenze strutturali della pretesa impositiva.
Superata la questione preliminare istruttoria, il Collegio deve esaminare le eccezioni di merito riproposte dall'appellato. Tra queste, assume carattere logico-giuridico prioritario ed assorbente l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della SO.G.E.T. S.p.A.. L'appellato deduce che, alla data di emissione e notifica dell'intimazione impugnata (aprile-maggio 2023), la OG era priva del potere di agire per conto del
Comune di Castellammare di Stabia, essendo il contratto di concessione scaduto e non validamente rinnovato.
La causa può essere decisa secondo il criterio della decisione più liquida.
Dall'esame della documentazione amministrativa versata in atti emerge la seguente cronologia dei rapporti tra Ente e Concessionario:
Contratto originario. Il rapporto di concessione è stato regolato dal Contratto Rep. n. 51 stipulato il 26.05.2016 , avente durata quinquennale. La scadenza naturale del rapporto era fissata al 26.05.2021. Prima Proroga (Covid-19). Con Determinazione Dirigenziale n. 35 del 24.05.2021, il contratto è stato prorogato fino al 29.08.2022, invocando la normativa emergenziale.
Seconda Proroga ("Tecnica"): Con Determinazione n. 82 del 2022 , è stata disposta un'ulteriore proroga tecnica dal 01.09.2022 "fino al subentro del nuovo aggiudicatario", fissando un termine previsionale al
31.12.2022.
Nuovo affidamento. In data 17.01.2023, il servizio di accertamento e riscossione è stato aggiudicato e affidato alla società Municipia S.p.A., subentrata nella gestione delle entrate comunali.
Atto impugnato.L'Intimazione di pagamento n. 254434 è stata emessa dalla OG il 26.04.2023 e notificata il 17.05.2023.
Osserva la Corte che, come evidenziato in altre sentenze, che si richiamano (es. Sentenza n. 6442/2025 CGTR Campania), è destituita di fondamento l'eccezione del difetto di potere della Società_1 emettere l'atto. Invero, Il contratto di appalto stipulato tra il comune e la So.GE.T, S.p.A. aveva una durata quinquennale, con scadenza al 8.6.2021. La prima determina – n. 35 – di proroga è stata assunta, prima della scadenza, il 25 maggio 2021 per il perdurare della emergenza epidemiologica e dei provvedimenti di sospensione dell'attività di riscossione, ai sensi degli artt. 165, comma 6 e 175 del d.lgs. n. 50 del 2016, con estensione del contratto fino al 20 agosto 2022, agli stessi patti e alle condizioni contrattuali vigenti. Con la stessa determina è stato affidato alla OG anche il servizio di gestione del Canone Unico Patrimoniale e di gestione e accertamento dell'imposta di soggiorno. È stata poi indetta la nuova procedura di affidamento quinquennale del servizio di riscossione e, nelle more, prorogato il servizio con determina n. 82 del 31 agosto
2022, fino al 31 dicembre 2022 e comunque sino al subentro del nuovo concessionario. Il 17 gennaio 2023
MUNICIPIA S.p.a. si è aggiudicato l'appalto e la determinazione esecutiva risulta datata 15 marzo '23, con consegna urgente del servizio alla nuova aggiudicataria in data 2 maggio 2023. Il 21 aprile 2023, infine, hanno avuto inizio le procedure di passaggio delle banche dati da OG a MUNICIPIA S.p.a. Osserva il collegio che tali proroghe non necessitavano di delibera di Giunta o consiliare, in quanto aventi ad oggetto la prosecuzione del servizio assegnato alle medesime condizioni, fino al subentro del nuovo concessionario.
In tal senso deve evidenziarsi come l'emergenza epidemiologica abbia determinato l'estensione cronologica della durata del contratto in assenza di modifiche ulteriori. Quanto alla legittimità della proroga, deve osservarsi come l'ANAC (Servizio di gestione e riscossione tributi – concessione - richiesta parere. Funz.
Cons. 48/2022, 27 settembre 2022), richiesta di un parere in ordine alla proroga del servizio di concessione, pur non esprimendosi, per ragioni istituzionali, in ordine ai casi concreti e rimettendo alle singole amministrazioni la valutazione del caso per caso, ha evidenziato il disfavore per le proroghe fissato dall'art. 175, comma 1, lett. a), ultimo periodo del d.lgs. cit., che stabilisce che le modifiche al rapporto contrattuale in corso di esecuzione, eventualmente fissate negli atti di gara, «... non possono prevedere la proroga della durata della concessione»; - nondimeno, ha chiarito che la proroga può costituire una ipotesi eccezionale ed avere una durata limitata al tempo strettamente necessario per l'espletamento della nuova gara, al fine di garantire la continuità del servizio, allorché la proroga scaturisca — ex multis parere AG33/2013,
Comunicato del Presidente dell'Autorità del 4 novembre 2015 — da cause determinate da fattori che comunque non coinvolgono la responsabilità dell'amministrazione aggiudicatrice, dovendo comunque la proroga, nella sua accezione tecnica, avere carattere di temporaneità e di strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale ad un altro. Una volta scaduto un contratto, quindi,
l'amministrazione, qualora abbia ancora necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazione, deve effettuare una nuova gara e la proroga del rapporto contrattuale deve necessariamente avvenire alle stesse condizioni alle quali il contratto era stato stipulato e considerando il contenuto dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, che avevano consentito all'appaltatore di aggiudicarsi la gara. La proroga del contratto è, infatti, per sua natura inidonea ad innovare l'originario equilibrio sinallagmatico del rapporto negoziale. La proroga del termine finale di un appalto pubblico, pertanto, sposta solo in avanti la scadenza conclusiva del rapporto, il quale resta regolato dalla sua fonte originaria (Consiglio di Stato, sez. III, 05.03.2018 n. 1337), in linea con quanto affermato nell'art. 106, comma 11, del d.lgs. cit. a tenore del quale «La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”. Ebbene, nel caso in esame, l'emergenza epidemica ha certamente costituito un fattore non attribuibile alla stazione appaltante, risultando per altro indispensabile favorire un passaggio di consegne complesso dal momento in cui la procedura di nuova aggiudicazione, conclusa con esecutività il 2 maggio 2023, avrebbe determinato il verificarsi di termini di decadenza nell'esercizio dell'azione di riscossione, essendo la sospensione del decorso dei termini di decadenza prevista dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 e non anche oltre (cfr. art. 68, comma 1, d.l. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27). In tal senso, stante la complessità del passaggio di consegne, attestato dalla documentazione allegata dal Comune, emerge anche come razionale e logico, perché nell'interesse dell'efficienza dell'azione amministrativa, l'affidamento dell'incarico a OG di completare la riscossione sulle iscrizioni a ruolo già 'trattate', per evitare un ulteriore pericolo di prescrizione del credito tributario. In tal senso la coesistenza dei due concessionari ha un ambito transitorio e limitato, sempre nell'interesse della amministrazione e della continuità della fondamentale funzione di riscossione.
Alla luce di tali rilievi, va confermato il potere riscossivo di OG. Relativamente alla notifica delle intimazioni di pagamento, come è noto, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante – in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (Cost., articoli 24 e 111, comma 2) della L. 20 novembre 1982, n. 890, articolo 8 – esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa
(così Cass., Sez. U. civ., 15 aprile 2021, n. 10012) Con l'ordinanza n.27635 del 24/10/2024, la Cassazione ha sottolineato che la notifica a mezzo del servizio postale, in caso di irreperibilità temporanea del destinatario, si perfeziona, a seguito della effettiva ricezione della CAD;
il che può avvenire o mediante consegna effettiva della raccomandata a mani del destinatario (o di persona legittimata a riceverla), oppure mediante consegna
“legale” ovvero con il deposito della raccomandata presso il punto di deposito, intendendosi perfezionata la consegna (in caso di mancato ritiro del plico) una volta maturato il tempo di compiuta giacenza della raccomandata previsto dalla norma.
Ciò premesso la riproposizione dei motivi dell'appellato appare del tutto generica a fronte del deposito anche in appello della documentazione relativa agli atti presupposti e risulta inidonea a contestare la validità delle notifiche allegata e supportata dai relativi atti
L'appello va quindi accolto.
La produzione della documentazione in appello da parte del concessionario e il contrasto di giurisprudenza in ordine alla persistente legittimazione della OG giustificano la compensazione delle spese di lite (con conseguente rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. dell'appellato).
P.Q.M.
ACCOGLIE l'appello;
COMPENSA le spese del doppio grado di giudizio.