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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 17/07/2025, n. 1594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1594 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
N. 4088/2025 R.G.V.G.
OGGETTO:
DIVORZIO CONGIUNTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Quinta Sezione Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
DOTT. ERNESTO D'AMICO PRESIDENTE – RELATORE
DOTT.SSA ANTONELLA GUERRA GIUDICE
DOTT. MASSIMO VACCARI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/1970 con ricorso depositato in data
27/03/2025
DA nata a [...] il [...], Parte_1 nato a [...] il [...], Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco LONARDI del Foro di Verona, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Pt_1
celebrato il 12/10/1996 e trascritto nel Registro
[...] Parte_2 degli atti di matrimonio del Comune di San Martino Buon Albergo (VR) (atto n. 50 - parte II - serie A - anno 1996), ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
2) I coniugi sono comproprietari in regime di comunione ordinaria del seguente immobile
- abitazione familiare - sito a Lavagno (VR), via M. Rumor, n. 7/B, contraddistinto al
NCEU del Comune di Lavagno (VR) FG. 8 m.n. 661 sub 2 cat. A/2 cl. 5 v. 7 e m.n.
661 sub 9 cat. C/6 cl.
4. Tale bene è pervenuto alle parti a mezzo atto di compravendita del 07/12/2005 n. 48465 Rep. e n. 14804 Racc., a ministero del Notaio
1 di Verona, registrato a Verona 2 il 28/12/2005 al n. 19356 Persona_1
Serie 4T e trascritto all'Agenzia delle Entrate Ufficio di pubblicità immobiliare di
Verona il 28/12/2005 ai n. 57956 R.G. e n. 35581 R.P.
Dare atto che in relazione a tale bene immobile, che costituiva nel complesso l'abitazione familiare con accessori e pertinenze, le parti, nell'ambito del riassetto patrimoniale della famiglia, assumono la seguente determinazione patrimoniale. nato a [...] il [...], si impegna ad attribuire e quindi Parte_2
a trasferire a nata a [...] il [...], che si impegna ad Parte_1 accettare ed acquistare, il 50% di proprietà dei beni immobili di cui sopra.
Il trasferimento della quota di comproprietà, pari al 50%, sulle unità immobiliari succitate verrà effettuato ed accettato senza un corrispettivo in danaro, ma senza spirito di liberalità, rientrando nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi all'atto del presente divorzio, precisando, inoltre, le parti che il detto trasferimento viene dalle stesse ritenuto, previa dichiarazione di equità da parte del
Tribunale, a titolo di liquidazione, in un'unica soluzione, dei diritti di Parte_1 ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della L. n. 898/1970; le parti riconoscono che l'attribuzione della porzione del 50% dell'immobile che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, di mantenimento ed anche risarcitoria, quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della L. n. 898/1970, di Parte_1 avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale.
La proprietà dell'immobile verrà trasferita con le accessioni, pertinenze, diritti che le competono.
3) Stante la non autosufficienza economica della figlia i coniugi Persona_2 chiedono di dichiarare tenuto a corrispondere a Parte_2 Pt_1 una somma mensile di € 200,00 (euro duecento//00) a titolo di
[...] mantenimento da versarsi entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza di divorzio.
I signori e inoltre, si assumono l'obbligo di Parte_2 Parte_1 sostenere nella misura del 50% le spese mediche straordinarie, cioè quelle non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, le spese scolastiche (spesa mensile di iscrizione, libri di testo, tasse, mensa e gite) e le spese ricreative (a titolo esemplificativo, frequenza a corsi o ad attività sportive) riguardanti la figlia
[...] preventivamente concordate e sulla base di idonea documentazione Per_2 giustificativa.
2 Entrambe le parti dichiarano di avere perfetta e reciproca conoscenza delle rispettive condizioni economiche e patrimoniali, come esplicitate nella trattazione che precede.
Dichiarano, altresì, che la situazione reddituale, patrimoniale ed economica sopra descritta corrisponde all'assetto esistente all'atto della sottoscrizione del presente ricorso, assumendosi la responsabilità, ciascuno per quanto di propria competenza, per eventuali omissioni per documenti non tempestivamente e lealmente esibiti ai loro difensori.
Dichiarano, inoltre, di essere stati edotti dal proprio difensore circa le normative in essere introdotte con la Riforma Cartabia quanto a reciproca trasparenza e di non ritenere necessarie le produzioni degli estratti di conto corrente attesi gli accordi economici raggiunti;
esonerano, pertanto, i rispettivi difensori da ogni responsabilità
a riguardo, avendo compiuta rappresentazione delle reciproche condizioni reddituali;
rinunciano e si esonerano reciprocamente dalla produzione di documentazione ulteriore rispetto a quella allegata in atti.
Dichiarano, in ogni caso, di essere sin d'ora disponibili, a seguito di eventuale disposizione del Giudice, alla produzione dei documenti da cui si ricavano i dati patrimoniali sopra descritti.
4) Con l'esatto adempimento delle condizioni che precedono, tutti i pregressi rapporti economici e finanziari tra le parti si intenderanno definiti, e i coniugi dichiarano di avere risolto, con reciproca soddisfazione, ogni eventuale ulteriore questione tra loro pendente, anche connessa al matrimonio e/o alla convivenza coniugale e di non avere alcuna altra reciproca pretesa per alcun titolo, ragione o causa.
5) Spese compensate.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
Risulta in atti la presenza di prole maggiorenne non economicamente autosufficiente alla data di deposito del ricorso. Risulta, altresì, che dal momento della separazione la convivenza non è più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il Pubblico Ministero, la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n. 898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
3 I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale. Il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole. Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può venire trasfusa nella sentenza, atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione;
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, a cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in camera di consiglio in data 16/07/2025
Il Presidente
Ernesto d'Amico
4
N. 4088/2025 R.G.V.G.
OGGETTO:
DIVORZIO CONGIUNTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Quinta Sezione Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
DOTT. ERNESTO D'AMICO PRESIDENTE – RELATORE
DOTT.SSA ANTONELLA GUERRA GIUDICE
DOTT. MASSIMO VACCARI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/1970 con ricorso depositato in data
27/03/2025
DA nata a [...] il [...], Parte_1 nato a [...] il [...], Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco LONARDI del Foro di Verona, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Pt_1
celebrato il 12/10/1996 e trascritto nel Registro
[...] Parte_2 degli atti di matrimonio del Comune di San Martino Buon Albergo (VR) (atto n. 50 - parte II - serie A - anno 1996), ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
2) I coniugi sono comproprietari in regime di comunione ordinaria del seguente immobile
- abitazione familiare - sito a Lavagno (VR), via M. Rumor, n. 7/B, contraddistinto al
NCEU del Comune di Lavagno (VR) FG. 8 m.n. 661 sub 2 cat. A/2 cl. 5 v. 7 e m.n.
661 sub 9 cat. C/6 cl.
4. Tale bene è pervenuto alle parti a mezzo atto di compravendita del 07/12/2005 n. 48465 Rep. e n. 14804 Racc., a ministero del Notaio
1 di Verona, registrato a Verona 2 il 28/12/2005 al n. 19356 Persona_1
Serie 4T e trascritto all'Agenzia delle Entrate Ufficio di pubblicità immobiliare di
Verona il 28/12/2005 ai n. 57956 R.G. e n. 35581 R.P.
Dare atto che in relazione a tale bene immobile, che costituiva nel complesso l'abitazione familiare con accessori e pertinenze, le parti, nell'ambito del riassetto patrimoniale della famiglia, assumono la seguente determinazione patrimoniale. nato a [...] il [...], si impegna ad attribuire e quindi Parte_2
a trasferire a nata a [...] il [...], che si impegna ad Parte_1 accettare ed acquistare, il 50% di proprietà dei beni immobili di cui sopra.
Il trasferimento della quota di comproprietà, pari al 50%, sulle unità immobiliari succitate verrà effettuato ed accettato senza un corrispettivo in danaro, ma senza spirito di liberalità, rientrando nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi all'atto del presente divorzio, precisando, inoltre, le parti che il detto trasferimento viene dalle stesse ritenuto, previa dichiarazione di equità da parte del
Tribunale, a titolo di liquidazione, in un'unica soluzione, dei diritti di Parte_1 ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della L. n. 898/1970; le parti riconoscono che l'attribuzione della porzione del 50% dell'immobile che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, di mantenimento ed anche risarcitoria, quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della L. n. 898/1970, di Parte_1 avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale.
La proprietà dell'immobile verrà trasferita con le accessioni, pertinenze, diritti che le competono.
3) Stante la non autosufficienza economica della figlia i coniugi Persona_2 chiedono di dichiarare tenuto a corrispondere a Parte_2 Pt_1 una somma mensile di € 200,00 (euro duecento//00) a titolo di
[...] mantenimento da versarsi entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza di divorzio.
I signori e inoltre, si assumono l'obbligo di Parte_2 Parte_1 sostenere nella misura del 50% le spese mediche straordinarie, cioè quelle non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, le spese scolastiche (spesa mensile di iscrizione, libri di testo, tasse, mensa e gite) e le spese ricreative (a titolo esemplificativo, frequenza a corsi o ad attività sportive) riguardanti la figlia
[...] preventivamente concordate e sulla base di idonea documentazione Per_2 giustificativa.
2 Entrambe le parti dichiarano di avere perfetta e reciproca conoscenza delle rispettive condizioni economiche e patrimoniali, come esplicitate nella trattazione che precede.
Dichiarano, altresì, che la situazione reddituale, patrimoniale ed economica sopra descritta corrisponde all'assetto esistente all'atto della sottoscrizione del presente ricorso, assumendosi la responsabilità, ciascuno per quanto di propria competenza, per eventuali omissioni per documenti non tempestivamente e lealmente esibiti ai loro difensori.
Dichiarano, inoltre, di essere stati edotti dal proprio difensore circa le normative in essere introdotte con la Riforma Cartabia quanto a reciproca trasparenza e di non ritenere necessarie le produzioni degli estratti di conto corrente attesi gli accordi economici raggiunti;
esonerano, pertanto, i rispettivi difensori da ogni responsabilità
a riguardo, avendo compiuta rappresentazione delle reciproche condizioni reddituali;
rinunciano e si esonerano reciprocamente dalla produzione di documentazione ulteriore rispetto a quella allegata in atti.
Dichiarano, in ogni caso, di essere sin d'ora disponibili, a seguito di eventuale disposizione del Giudice, alla produzione dei documenti da cui si ricavano i dati patrimoniali sopra descritti.
4) Con l'esatto adempimento delle condizioni che precedono, tutti i pregressi rapporti economici e finanziari tra le parti si intenderanno definiti, e i coniugi dichiarano di avere risolto, con reciproca soddisfazione, ogni eventuale ulteriore questione tra loro pendente, anche connessa al matrimonio e/o alla convivenza coniugale e di non avere alcuna altra reciproca pretesa per alcun titolo, ragione o causa.
5) Spese compensate.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
Risulta in atti la presenza di prole maggiorenne non economicamente autosufficiente alla data di deposito del ricorso. Risulta, altresì, che dal momento della separazione la convivenza non è più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il Pubblico Ministero, la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n. 898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
3 I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale. Il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole. Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può venire trasfusa nella sentenza, atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione;
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, a cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in camera di consiglio in data 16/07/2025
Il Presidente
Ernesto d'Amico
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