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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 24/11/2025, n. 1217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1217 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. FEDERICA SACCHETTO Presidente rel.
Dott. LUISA BETTIO Giudice
Dott. FEDERICA DI PAOLO Giudice sentito il Giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 10009/2025 R.V.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. Controparte_1 C.F._1
AG IA e RA NI
e da
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_2 C.F._2 dell'avv. ZORZATO MICHELE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Conclusioni congiunte delle parti:
a. Affidare congiuntamente il minore ad entrambi i genitori, con Persona_1 residenza anagrafica presso l'abitazione della madre in Maserà (PD) ed inserimento nel di lei stato famiglia;
b. prendere atto dell'accordo dei genitori di mantenere per l'anno scolastico
2025/2026 (classe IV elementare) e per l'anno scolastico 2026/2027 (classe V elementare) l'iscrizione di presso la scuola primaria “Anna Persona_1
Frank”, con sede in Noventa DO (PD);
c. prendere atto dell'accordo dei genitori di iscrivere il minore – Persona_1
a decorrere dalla classe prima (compresa) presso un istituto secondario di primo pagina 1 di 4 grado (scuola media) che dovrà essere collocato a, circa, metà strada tra i Comuni
(all'interno della provincia di Padova) in cui i ricorrenti risiederanno quando il figlio dovrà frequentare, appunto, la scuola media;
d. disporre dal mese di settembre 2025 (incluso) il collocamento paritetico di presso entrambi i genitori – a settimane alterne - regolandone Persona_1
l'esercizio come segue:
L sarà collocato presso la madre o il padre a settimane alterne;
Persona_1 ciascun genitore, nella settimana di propria competenza, si occuperà di accompagnare il minore a scuola e di prelevarlo e garantirà la fruizione da parte dello stesso delle attività extrascolastiche e ludico – ricreative che saranno concordate all'inizio di ogni anno scolastico;
il cambio del turno di responsabilità tra i genitori avverrà ogni lunedì, dopo la scuola, quando il minore resterà collocato presso il genitore di riferimento sino al lunedì successivo (weekend compreso). I ricorrenti si impegnano a portare e/o prelevare il minore a/da scuola, ove possibile, personalmente;
qualora avessero un impedimento si impegnano a comunicare all'altro genitore il nominativo della persona incaricata in propria vece, prestando, sin d'ora, il consenso che possano essere delegati per l'incombente i rispettivi partner ( quanto alla signora e quanto al Controparte_3 CP_1 CP_4 signor ), i nonni e/o gli zii, ogni altra diversa persona esclusa in assenza di Per_1 autorizzazione ad hoc. Qualora nella settimana di propria competenza uno dei genitori fosse impossibilitato ad occuparsi, in tutto o in parte, del minore sarà tenuto ad informare l'altro genitore con congruo anticipo (almeno di sette giorni) e tramite l'applicativo google calendar affinché quest'ultimo, se disponibile, possa organizzarsi per la migliore gestione di e dei suoi impegni. Per_1
quanto alle festività: trascorrerà con ciascuno dei suoi genitori Persona_1
7 (sette) giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno il giorno di Natale e quello di Capodanno (Natale 2025 con la mamma e Capodanno
2025/2026 con il papà); tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e quello di PA (Pasqua 2026 con la mamma e PA 2026 con il papà); in occasione del compleanno dei genitori e della festa della mamma e del papà il minore trascorrerà la giornata con il genitore festeggiato con previsione anche di eventuale pernotto;
per le vacanze estive i genitori si comunicheranno reciprocamente entro il mese di Giugno di ogni anno il pagina 2 di 4 rispettivo piano ferie, in modo tale che il figlio possa trascorre (e questo dall'estate del 2026 in poi) almeno due settimane di vacanza ininterrotta con un genitore e due settimane di vacanza ininterrotta con l'altro genitore;
e. porre a carico di ciascun genitore l'obbligo di provvedere al mantenimento ordinario diretto del minore nei periodi di collocamento di Persona_1 rispettiva competenza;
f. porre a carico di entrambi i genitori l'obbligo di concorrere nella misura del 50% nelle spese straordinarie (tra cui quelle mediche, scolastiche, sportive e ludiche), così come disciplinate secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Padova;
le spese straordinarie sostenute da ciascun genitore saranno reciprocamente comunicate dall'uno all'altro a mezzo whatsapp e/o posta elettronica ordinaria con cadenza mensile (entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui sono maturate) al fine di regolare i rispettivi conguagli dare/avere;
g. disporre che l'AUU sia fruito da entrambi i genitori in misura paritetica (50% ciascuno). A tal riguardo i ricorrenti si impegnano a presentare ogni anno, nei termini, il rispettivo modello ISEE ai fini del calcolo dell'AUU e questo in ogni caso e, dunque, anche nell'ipotesi in cui il proprio reddito fosse tale da determinare l'AUU nella misura minima di legge. In caso di inadempimento ciascun genitore potrà ricorrere ai sensi dell'art.473 bis 39 c.p.c.
h. I genitori prestano sin d'ora il loro consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto, consentendo altresì che il figlio possa essere inserito nel proprio passaporto.
i. competenze e spese di lite integralmente compensate.
Conclusioni del P.M.: Parere favorevole
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 2.10.2025, e Controparte_1 CP_2
, premesso che dalla loro unione non matrimoniale era nato il figlio ,
[...] Per_1 in data 31.10.2016, che la convivenza era cessata da tempo e che era necessario provvede alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, chiedevano la pronuncia di sentenza in conformità alle condizioni indicate in ricorso.
pagina 3 di 4 All'udienza cartolare fissata ai sensi dell'art.473-bis 51, comma 2 c.p.c., le parti confermavano le condizioni concordate, come riportate in epigrafe.
Osserva il Tribunale che le condizioni di affidamento e mantenimento del figlio concordate dai genitori non appaiono in contrasto con l'interesse morale e materiale del minore e va pertanto preso atto degli accordi intervenuti.
Stante la natura del procedimento, le spese vano compensate, come richiesto anche dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) prende atto degli accordi intervenuti fra le parti e provvede in ordine alla regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di
[...]
in conformità alle condizioni indicate in epigrafe;
Per_1
2) compensa le spese.
Padova, così deciso in camera di consiglio il 18.11.2025
Il Presidente est. dott. Federica Sacchetto
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. FEDERICA SACCHETTO Presidente rel.
Dott. LUISA BETTIO Giudice
Dott. FEDERICA DI PAOLO Giudice sentito il Giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 10009/2025 R.V.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. Controparte_1 C.F._1
AG IA e RA NI
e da
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_2 C.F._2 dell'avv. ZORZATO MICHELE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Conclusioni congiunte delle parti:
a. Affidare congiuntamente il minore ad entrambi i genitori, con Persona_1 residenza anagrafica presso l'abitazione della madre in Maserà (PD) ed inserimento nel di lei stato famiglia;
b. prendere atto dell'accordo dei genitori di mantenere per l'anno scolastico
2025/2026 (classe IV elementare) e per l'anno scolastico 2026/2027 (classe V elementare) l'iscrizione di presso la scuola primaria “Anna Persona_1
Frank”, con sede in Noventa DO (PD);
c. prendere atto dell'accordo dei genitori di iscrivere il minore – Persona_1
a decorrere dalla classe prima (compresa) presso un istituto secondario di primo pagina 1 di 4 grado (scuola media) che dovrà essere collocato a, circa, metà strada tra i Comuni
(all'interno della provincia di Padova) in cui i ricorrenti risiederanno quando il figlio dovrà frequentare, appunto, la scuola media;
d. disporre dal mese di settembre 2025 (incluso) il collocamento paritetico di presso entrambi i genitori – a settimane alterne - regolandone Persona_1
l'esercizio come segue:
L sarà collocato presso la madre o il padre a settimane alterne;
Persona_1 ciascun genitore, nella settimana di propria competenza, si occuperà di accompagnare il minore a scuola e di prelevarlo e garantirà la fruizione da parte dello stesso delle attività extrascolastiche e ludico – ricreative che saranno concordate all'inizio di ogni anno scolastico;
il cambio del turno di responsabilità tra i genitori avverrà ogni lunedì, dopo la scuola, quando il minore resterà collocato presso il genitore di riferimento sino al lunedì successivo (weekend compreso). I ricorrenti si impegnano a portare e/o prelevare il minore a/da scuola, ove possibile, personalmente;
qualora avessero un impedimento si impegnano a comunicare all'altro genitore il nominativo della persona incaricata in propria vece, prestando, sin d'ora, il consenso che possano essere delegati per l'incombente i rispettivi partner ( quanto alla signora e quanto al Controparte_3 CP_1 CP_4 signor ), i nonni e/o gli zii, ogni altra diversa persona esclusa in assenza di Per_1 autorizzazione ad hoc. Qualora nella settimana di propria competenza uno dei genitori fosse impossibilitato ad occuparsi, in tutto o in parte, del minore sarà tenuto ad informare l'altro genitore con congruo anticipo (almeno di sette giorni) e tramite l'applicativo google calendar affinché quest'ultimo, se disponibile, possa organizzarsi per la migliore gestione di e dei suoi impegni. Per_1
quanto alle festività: trascorrerà con ciascuno dei suoi genitori Persona_1
7 (sette) giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno il giorno di Natale e quello di Capodanno (Natale 2025 con la mamma e Capodanno
2025/2026 con il papà); tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e quello di PA (Pasqua 2026 con la mamma e PA 2026 con il papà); in occasione del compleanno dei genitori e della festa della mamma e del papà il minore trascorrerà la giornata con il genitore festeggiato con previsione anche di eventuale pernotto;
per le vacanze estive i genitori si comunicheranno reciprocamente entro il mese di Giugno di ogni anno il pagina 2 di 4 rispettivo piano ferie, in modo tale che il figlio possa trascorre (e questo dall'estate del 2026 in poi) almeno due settimane di vacanza ininterrotta con un genitore e due settimane di vacanza ininterrotta con l'altro genitore;
e. porre a carico di ciascun genitore l'obbligo di provvedere al mantenimento ordinario diretto del minore nei periodi di collocamento di Persona_1 rispettiva competenza;
f. porre a carico di entrambi i genitori l'obbligo di concorrere nella misura del 50% nelle spese straordinarie (tra cui quelle mediche, scolastiche, sportive e ludiche), così come disciplinate secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Padova;
le spese straordinarie sostenute da ciascun genitore saranno reciprocamente comunicate dall'uno all'altro a mezzo whatsapp e/o posta elettronica ordinaria con cadenza mensile (entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui sono maturate) al fine di regolare i rispettivi conguagli dare/avere;
g. disporre che l'AUU sia fruito da entrambi i genitori in misura paritetica (50% ciascuno). A tal riguardo i ricorrenti si impegnano a presentare ogni anno, nei termini, il rispettivo modello ISEE ai fini del calcolo dell'AUU e questo in ogni caso e, dunque, anche nell'ipotesi in cui il proprio reddito fosse tale da determinare l'AUU nella misura minima di legge. In caso di inadempimento ciascun genitore potrà ricorrere ai sensi dell'art.473 bis 39 c.p.c.
h. I genitori prestano sin d'ora il loro consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto, consentendo altresì che il figlio possa essere inserito nel proprio passaporto.
i. competenze e spese di lite integralmente compensate.
Conclusioni del P.M.: Parere favorevole
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 2.10.2025, e Controparte_1 CP_2
, premesso che dalla loro unione non matrimoniale era nato il figlio ,
[...] Per_1 in data 31.10.2016, che la convivenza era cessata da tempo e che era necessario provvede alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, chiedevano la pronuncia di sentenza in conformità alle condizioni indicate in ricorso.
pagina 3 di 4 All'udienza cartolare fissata ai sensi dell'art.473-bis 51, comma 2 c.p.c., le parti confermavano le condizioni concordate, come riportate in epigrafe.
Osserva il Tribunale che le condizioni di affidamento e mantenimento del figlio concordate dai genitori non appaiono in contrasto con l'interesse morale e materiale del minore e va pertanto preso atto degli accordi intervenuti.
Stante la natura del procedimento, le spese vano compensate, come richiesto anche dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) prende atto degli accordi intervenuti fra le parti e provvede in ordine alla regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di
[...]
in conformità alle condizioni indicate in epigrafe;
Per_1
2) compensa le spese.
Padova, così deciso in camera di consiglio il 18.11.2025
Il Presidente est. dott. Federica Sacchetto
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