Articolo 13 della Legge 27 novembre 1980, n. 815
Articolo 12Articolo 14
Versione
25 dicembre 1980
Art. 13. Anticipato ammortamento del mutuo, scioglimento e cessazione dell'impresa, risoluzione del contratto

In caso di anticipato ammortamento volontario totale di un finanziamento concesso ai sensi della presente legge o di cessazione definitiva dell'attivita' ovvero di fallimento di una impresa mutuataria, la erogazione del contributo cessa rispettivamente a partire dalla data di anticipato ammortamento, di cessazione o dichiarazione del fallimento.
In caso di anticipato ammortamento volontario parziale di un finanziamento, l'entita' del contributo erogato e' limitata alla parte residua.
Qualora intervenga la cessazione temporanea dell'attivita' dell'impresa, per i casi previsti dall' articolo 19 della legge 6 giugno 1974, n. 298 , l'erogazione del contributo e' sospesa con provvedimento del Ministro dei trasporti.
Nell'ipotesi di cui all'articolo precedente, in caso di cessazione definitiva dell'attivita' ovvero di fallimento dell'impresa locataria, o comunque di risoluzione del contratto, la societa' locatrice provvede alla restituzione della parte di contributo non ancora utilizzato in conto canoni.
Il contributo in conto interessi cessa nel caso in cui l'operatore, senza esplicita autorizzazione, distolga dall'uso previsto nel provvedimento di concessione delle agevolazioni, i macchinari e gli impianti nei cinque anni successivi alla data di erogazione del credito agevolato, o destini ad altro uso le opere murarie nei dieci anni successivi alla data di erogazione del credito agevolato.
Il contributo in conto interessi cessa altresi' nel caso in cui la cooperativa o il consorzio vengano sciolti o posti in liquidazione.
Qualora la singola impresa associata receda da uno dei suddetti organismi associativi prima del totale ammortamento del mutuo e continui ad esercitare l'attivita' di autotrasporto potra' ammortizzare la parte residua del mutuo usufruendo del contributo in conto interessi previsto dall'articolo 4, primo comma, lettera a), della presente legge.
Entrata in vigore il 25 dicembre 1980
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