TRIB
Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 04/09/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3360/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI UDINE composto dai Signori Magistrati:
▪ dott.ssa Annamaria ANTONINI Presidente
▪ dott. Fabio LUONGO Giudice rel.
▪ dott.ssa Marta DIAMANTE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta all'intestato n. di R.G. promossa con ricorso depositato il
13.11.2023
DA
(Cod. Fisc. ) e da Parte_1 C.F._1 Pt_2
(Cod. Fisc. entrambi con l'avv. dom. Maurizio
[...] C.F._2
Pellegrini, come da procura in calce al ricorso;
- ricorrenti -
CONTRO
(Cod. Fisc. ), con l'avv. dom. Controparte_1 C.F._3
difeso Manuela Pasut, giusta mandato in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore del 14.1.2025;
- resistente -
E CON l'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO - in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Udine;
- convenuto necessario - pagina 1 di 22 OGGETTO: ricorso per interdizione.
Causa rimessa al collegio ex art. art. 473-bis 28 cod. proc. civ. all'udienza del
8.5.2025 sulle seguenti:
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
NEL MERITO: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, dichiarare l'interdizione del convenuto, con tutti gli adempimenti successivi previsti dalla legge o che, in via alternativa, gli venga nominato e affiancato un Amministratore di
Sostegno, munito di ampio mandato, sia in ordine alle cure mediche di cui abbisogna, sia per poter disporre, chiedere e attuare tutte le CP_1 attività di supporto, anche di natura socio-economica, necessarie all'amministrato per essere economicamente autosufficiente sia in un prossimo futuro che in vecchiaia.
CONCLUSIONI DEL RESISTENTE
NEL MERITO: Accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande avversarie in ordine alla richiesta interdizione o di nomina di un amministratore di sostegno e, per l'effetto, rigettare l'avverso ricorso e tutte le domande ivi contenute.
Spese e competenze di causa integralmente rifuse.
FATTO E DIRITTO
Con l'epigrafato ricorso, i coniugi e Parte_1 Parte_2 hanno adito il Tribunale in intestazione per sentir inizialmente dichiarare, in principalità, l'interdizione del figlio , salvo poi Controparte_1
concludere, in via alternativa, per la nomina di un amministratore di sostegno comunque munito di ampio mandato, sia in ordine alle necessarie cure mediche, sia con riferimento alla gestione degli interessi di natura socio- economica del convenuto. A sostegno della loro domanda, i predetti ricorrenti hanno quindi dedotto, nell'ordine: a) che, a decorrere dal 2008 circa,
pagina 2 di 22 aveva iniziato a manifestare una serie di preoccupanti CP_1
problematiche di tipo psico-comportamentale, con evidenze paranoiche in stato depressivo esistenziale ovvero, in termini più corretti, una forma di schizofrenia in esordio adolescenziale;
b) che, nel corso del tempo, la malattia era inesorabilmente progredita, evolvendosi in schizofrenia paranoica;
c) che, infatti, alle classiche manifestazioni dissociative dalla realtà e dalla socialità, si era aggiunta una forma di violenta prepotenza, sia verbale che fisica, soprattutto verso i suoi familiari;
d) che vani erano stati i tentativi di cura ed i comunque disposti o tentati TSO, anche a seguito delle rovinose aggressioni di contro il padre, con conseguente frattura, per quest'ultimo, di tre CP_1 costole in uno dei reiterati episodi psicotici ed ulteriore rottura dell'incisivo superiore a causa di un pugno sferrato in un altro frangente al genitore, senza contare i tentativi di picchiare madre e sorella, costrette -in taluni casi- ad asserragliarsi in casa per sfuggire alla furia del giovane;
e) che , CP_1
purtroppo, aveva ampiamente dimostrato di non essere in alcun modo consapevole della sua malattia, farneticando sino a diventare pericoloso non appena gli si parlava di possibili cure ed accanendosi contro chiunque tentasse di aiutarlo;
f) che, vittima delle sue reazioni incontrollate, oltre ai genitori ed alla sorella, da lui presumibilmente odiata perché brava nello sport e negli studi universitari, era stata anche una ragazza conosciuta tra il 2019 ed il
2020 sui social e di cui egli si era innamorato, ma che poi fu presa di mira con sms minacciosi e telefonate offensive quando quest'ultima, spaventata da certi atteggiamenti di , aveva deciso di interrompere la relazione CP_1
affettiva; g) che, dopo la fine di maggio 2023, le aggressioni avevano iniziato a manifestarsi pure nelle vie cittadine, poiché la malattia aveva rotto l'ultima barriera della “riservatezza” ed il ragazzo era divenuto violento anche in pubblico ed anche con estranei;
h) che poche e scarsamente efficaci erano state le misure predisposte del CSM di PALMANOVA per controllare ed alleviare la situazione;
i) che, ad oggi, si rifiuta di convivere con chiunque, CP_1
pagina 3 di 22 rimanendo da solo a nel periodo invernale ed a Per_1 Parte_3
d'estate, in tutto e per tutto mantenuto economicamente dal padre,
[...]
non avendo egli mai né lavorato, né portato a termine gli studi universitari;
l) che, quindi, nell'impossibilità di curare il figlio e nel perenne timore delle reazioni incontrollate di quest'ultimo, essi ricorrenti si erano alla fine risolti -a tutela del ragazzo e di tutti coloro che lo avrebbero potuto frequentare- a promuovere il procedimento di interdizione in oggetto, nella speranza che, esperiti gli accertamenti del caso, il nominando Tutore, da individuarsi tra i medici specialisti del settore, potesse far ricoverare in una CP_1
struttura protetta ove curarlo, anche attraverso l'assunzione di tutte le medicine necessarie per riportarlo ad una “normalità” accettabile e/o quantomeno non pericolosa.
Costituitosi in giudizio, ha insistito, di contro, Controparte_1 per il rigetto della domanda attorea, eccependone l'infondatezza in fatto ed in diritto. Sosteneva, infatti, il resistente: 1) di essere un ragazzo assolutamente capace di intende e di volere;
2) che ciò era desumibile anche dal fatto che da anni, ormai, gli era stato concesso di vivere da solo nell'abitazione familiare di
, con l'assegnazione in custodia dell'immobile anche per lunghi periodi;
Per_1
3) che il procedimento di interdizione era stato instaurato unicamente per una visione distorta dei fatti da parte dei suoi genitori;
4) che l'esordio delle sue problematiche, nel 2008, nulla aveva a che fare con la schizofrenia, diagnosi invero sempre effettuata dal padre, tra l'altro anche suo medico di base;
5) che era stato lui stesso, in via del tutto spontanea, a farsi ricoverare per
2/3 settimane presso l'Azienda ospedaliero-universitaria “Santa Maria alle
Scotte” di SIENA, proprio al fine di ottenere il parere di un medico al di fuori delle conoscenze paterne e che, a seguito del ricovero, i farmaci assunti in precedenza gli erano stati gradualmente tolti, in quanto non necessari;
6) che alcuna violenza era stata da lui usata contro i familiari, essendosi egli semmai limitato a reagire alla continue offese e provocazioni provenienti soprattutto da pagina 4 di 22 padre;
7) che erano stati i genitori, invero, a disattendere gli accordi presi
-anche con la mediazione del CSM di PALMANOVA- circa la disponibilità dell'immobile a nel periodo estivo e della casa a in Per_1 Parte_3
quello invernale, unitamente al versamento di una somma mensile per il suo sostentamento e per il pagamento delle tasse universitarie, essendo lui venuto a sapere solo per caso che il padre aveva sospeso il saldo di queste ultime;
8) che, diversamente da quanto affermato in ricorso, egli aveva sostenuto vari esami e svolto svariate attività lavorative;
9) di non nutrire alcun odio nei confronti dei suoi genitori, essendo unicamente amareggiato nel constatare come questi ultimi avessero sempre invocato una sua patologia mentale da addomesticare con psicofarmaci ed interventi sanitari quando, in realtà, erano stati -più semplicemente- incapaci di accettarlo e comprenderlo per quello che lui era, ritenendolo non adeguato al modello famigliare che identificava la
“performance” scolastica e sportiva come unico paradigma di successo;
10) che ciò era attestato anche dagli operatori del CSM, i quali sottolineavano come lui, di fatto, non rispecchiasse il tipo di figlio ideale, ciò determinando l'atteggiamento denigratorio dei ricorrenti nei suoi confronti;
11) che tutti i
TSO subiti negli anni erano sempre stati indotti dal padre, con abuso del ruolo di suo medico curante;
12) che alcun atteggiamento offensivo e/o minaccioso era stato da lui tenuto in pubblico o con persone diverse dai suoi familiari.
Così ricostruiti, in estrema sintesi, gli elementi essenziali della res litigiosa ed udita la relazione del giudice relatore, la domanda attorea
-valutata sulla base delle evidenze documentali in atti e della disposta CTU medico legale, in esito all'esame dell'interdicendo, comunque preliminarmente svolto in presenza presso il suo domicilio a (v. verbali di udienza del Per_1
24.1.2024 e del 2.2.20241)- va accolta nei soli limiti e per le ragioni di seguito esposte. Merita osservare sin da subito, peraltro, come la causa al vaglio
lasciano utilizzare e custodire la casa dove mi trovo per circa nove mesi all'anno, poi
d'estate loro vengono qua ed io mi sposto a . Si è trattato di un accordo Parte_3 che io stesso ho caldeggiato, anche per mancanza al momento di alternative. Ritengo di dover precisare che mio padre, in quanto medico di famiglia, ha utilizzato la sua posizione professionale in maniera abusante in una serie di episodi nel corso degli anni;
del resto, anche alle forze dell'ordine, io ho sempre spiegato la distorsione dei fatti, rappresentando il mio punto di vista, anche fattuale. Sono tanti gli episodi occorsi negli anni, che è persino difficile sintetizzarli in un verbale. Gli episodi di violenza di cui mi si accusa, risalgono a molti anni fa, non si sono più ripetuti, sono episodi in cui io mi sono difeso da attacchi verbali pesanti, ingiurie e offese, come legittima difesa. L'intervento del dott. (collega del padre - N.d.R.) era Per_2 finalizzato ad una mediazione;
il clima, nei quattro episodi in cui l'ho incontrato, è sempre stato disteso e la finalità era quella di ricucire i rapporti con mio padre. Queste
«persone» non hanno avuto la benché minima intenzione, nel corso degli ultimi mesi, di risolvere pacificamente e direttamente la questione. Gli armadi di cui mi si parla, sono stati colpiti accidentalmente (il riferimento è alla documentazione fotografica sub
3 nel fascicolo attoreo, che ritrae le ante di un armadio gravemente danneggiate -
N.d.R.). Quanto al discorso della malattia di cui mi si parla, preciso che io non ho mai avuto problemi a relazionarmi con altre persone e le varie realtà, oltretutto, intorno al
2013, sono anche andato autonomamente da professionisti a SIENA, su indicazione di mio padre. Si trattava di persone valide e fuori dalla nostra realtà più vicina;
questi professionisti avevano versioni e visioni molto diverse da quelle di chi lavorava in azienda sanitaria. Da tre anni sono iscritto all'Università Unicusano, 2 anni fa ho fatto una abilitazione di assicuratore. Non ho avuto alcuna offerta di apprendistato seria, per cui ho preferito proseguire con l'Università, anche se, attualmente, sto cercando lavoro. Nego che quello riferito dal dott. a verbale sia vero;
io, con lui, non Per_2 ho mai perso alcun controllo e le persone presenti potranno confermarlo. Nel momento in cui lui, dal mio punto di vista, mi ha insultato, appellandomi come «schizofrenico bipolare», ho semplicemente detto: «Se questo è quello che pensi, il discorso si chiude qui.» Preciso ancora una volta che io ho esclusivamente ricevuto copia del verbale di udienza dell'11 e del 24 gennaio;
non ho ricevuto mai la copia del ricorso, anche perché non sono più ad abitare a . Sono assolutamente disponibile a Parte_3 sottopormi a qualsiasi consulenza medico-legale, purché sia una persona valida ed estranea totalmente al contesto di mio padre dr. e del dott. ed CP_1 Per_2 altri come loro eventualmente implicati in questo tipo di azioni.”. pagina 6 di 22 imponga di esaminare, in sequenza, una serie di complesse questioni tra loro strettamente collegate e riassumibili: I) nella verifica circa l'effettiva sussistenza, in capo ad , di una infermità tale da Controparte_1
pregiudicare, in lui, la concreta possibilità di provvedere in autonomia ai propri interessi o, comunque, quale grado di compromissione sia riscontrabile nel resistente;
II) nella individuazione -in caso di risposta positiva al succitato problema- della misura giuridica più idonea a proteggerlo, anche in relazione ai suoi comportamenti eteroaggressivi, per le evidenti ricadute anche a danno dello stesso autore di tali contegni2; III) nella definizione, in concreto, degli spazi applicativi di tale intervento, alla luce del rifiuto manifestato dal predetto resistente rispetto ad ogni misura protettiva e in considerazione del fatto che la stessa soluzione prospettata dai genitori parrebbe implicare -invocando essi il “pragmatismo del diritto applicato” (v. così, a pag. 4 della comparsa conclusionale attorea)- una decisione in grado di “… imporre ad di CP_1
curarsi e, se necessario, anche … il ricovero presso una struttura …” (v., così,
a pag. 1 della nota di precisazione delle conclusioni) contro la sua volontà.
Procedendo con ordine, occorre allora muovere -trattandosi di elemento comunque dirimente ai fini del decidere- dalla consulenza medico legale disposta in corso di causa ed esaminare, quindi, gli esiti del predetto elaborato peritale (invero non contestato, sotto il profilo metodologico), che il nominato
CTU dott. , specialista in psichiatria, ha depositato il 30.1.2025 Persona_3
nel fascicolo telematico, avvalendosi anche del contributo, quale ausiliaria, della prof.ssa per la somministrazione dei relativi test. Persona_4
Nel rammentare come, nel corso di lunghi e dolorosi anni, siano state formulate diverse diagnosi per , dal “disturbo narcisistico primario” CP_1 2 Si è dato atto, da parte dei ricorrenti, della contestuale pendenza, in sede penale del procedimento n. R.G.N.R. 6419/2023 a carico di per i reati di Controparte_1 cui agli artt.li 81 cpv, 571 - 56, 582 - 585 comma 1 e 2 c.p., art. 576 comma 1 n 5 e
577 comma 2 c.p. ai danni dei familiari (v., in tal senso, a pag. 2 della nota di precisazione delle conclusioni). pagina 7 di 22 allo “scompenso psicotico acuto”, dalla “riacutizzazione psicotica” al “disturbo bipolare”, sino a ricomprendere una chiara tendenza alla “interpretatività con ideazione persecutoria” (v. pag. 27 della CTU), per poi ulteriormente descrivere il resistente quale “… personalità con caratteristiche fortemente disarmoniche, in cui emergono tratti di tipo narcisistico e paranoide che determinano uno stato di deficienza psichica e di vulnerabilità che, secondo
(1999), potrebbe esser inquadrato nel sottotipo paranoide narcisistico” Pt_4
(v., così, la valutazione della dott.ssa , a pag. 27, ibidem), il dott. Per_4 ER
è quindi pervenuto ad una “… diagnosi principale … (di) Disturbo Paranoide di
Personalità.3” (v. pag. 28, ibidem, con sottolineatura aggiunta - N.d.R.).
“Egli presenta poi -prosegue il CTU-, come ben emerso anche dai test effettuati, dei tratti narcisistici, essendo evidente la mancanza di empatia,
l'arroganza e la superbia ed un modello di grandiosità relativo a sé stesso.” (v. ibidem, pag. 29, con sottolineatura aggiunta - N.d.R.). Eloquentemente, il medesimo CTU ha contestualizzato la diagnosi in termini non suscettibili di fraintendimento, anche alla luce dell'oggettivo percorso di vita di . CP_1 3 “Secondo il DSM 5 TR (APA, 2022), i criteri diagnostici sono:
A. Diffidenza e sospettosità pervasive nei confronti degli altri, tanto che le loro motivazioni vengono interpretate come malevole, che iniziano nella prima età adulta e sono presenti in svariati contesti, come indicato da quattro (o più) dei seguenti elementi:
1. Sospetta, senza fondamento, di essere sfruttato/a, danneggiato/a o ingannato/a dagli altri;
2. Dubita, senza giustificazione, della lealtà o affidabilità di amici o colleghi;
3. È riluttante a confidarsi con gli altri a causa del timore ingiustificato che le informazioni possano essere usate in modo maligno contro di lui o lei;
4. Legge significati nascosti umilianti o minacciosi in osservazioni o eventi benevoli;
5. Porta costantemente rancore (cioè non dimentica gli insulti, le ingiurie o le offese);
6. Percepisce attacchi al proprio ruolo o reputazione non evidenti agli altri ed è pronto/a a reagire con rabbia o a contrattaccare;
7. Sospetta in modo ricorrente, senza giustificazione, della fedeltà del coniuge o del partner sessuale.
B. Il disturbo non si manifesta esclusivamente durante il decorso della schizofrenia, del disturbo bipolare o depressivo con caratteristiche psicotiche o di un altro disturbo psicotico, e non è attribuibile agli effetti fisiologici di un'altra condizione medica” pagina 8 di 22 “Tema ricorrente nella (sua) storia clinica … è il rapporto conflittuale con i genitori. Mai, durante i nostri colloqui, è riuscito a porsi in modo anche solo lontanamente critico nei loro confronti e verso le loro scelte. Anche a proposito della scelta di suggerirgli un rientro a domicilio dopo due anni trascorsi a
TRENTO senza riuscire a dare un esame, non riesce a vederne le possibili motivazioni. Non perché queste debbano essere necessariamente valide ma, a parere dello scrivente, appare significativo come non riesca a porre CP_1
una critica nei confronti del fatto che ha trascorso due anni dedicandosi al basket e, evidentemente, non allo studio. Nella sua struttura di pensiero, i genitori diventano quindi la causa del suo abbandono della facoltà di legge.
Quando lo racconta, infatti, emerge come egli sarebbe stato proprio sul punto di ingranare con gli esami (dopo due anni senza averne dato uno), ma la scelta insindacabile e priva di empatia e comprensione delle sue necessità dei genitori lo hanno costretto a desistere. Questo mi porta -è sempre il dott.
a parlare- a quella che ritengo una importante valutazione. Il dottor ER
(medico del CSM di PALMANOVA, dove il resistente è stato ospite ad Per_5 intervalli irregolari e discontinui - N.d.R.) segnala che «Il genitore chiede ad
dei prodotti che il figlio non intende concedere, perché ha sempre CP_1
pensato (anche sbagliando) che i genitori non l'abbiano aiutato, considerato, stimato», parlando subito dopo dell'inefficacia di una relazione basata sul do ut des ed evidenziando come egli «di fatto non è mai riuscito a concludere un bel nulla». Mi domando, quindi, quanto il signor Controparte_1 non voglia concedere o quanto, piuttosto, non riesca a concedere.
(enfasi nell'originale di testo dell'elaborato peritale – N.d.R.). L'impressione emersa dai colloqui non è quella di un uomo che non vuole, ma di un uomo che non riesce (sottolineatura aggiunta - N.d.R.). E, non riuscendo, si protegge dal peso del fallimento proiettandolo e interpretandolo come colpa delle scelte malevole di altri, nel suo caso i genitori. Tali interpretazioni, iniziate nel periodo del liceo, hanno portato ad una crisi profonda dell'ambito
pagina 9 di 22 familiare, con una escalation di conflittualità evidente nell'intensificarsi delle richieste di aiuto dei genitori e nella speculare progressiva chiusura ed isolamento di . Tale conflittualità mi porta, quindi, ad un'analisi CP_1
sulla considerazione del dottor riguardo il concetto di pericolosità Per_5
sociale. Affermare che il signor è sempre stato visto Controparte_1
aggressivo verbalmente, senza mai arrivare all'atto, non pare una motivazione sufficiente per ritenerlo non pericoloso socialmente. Il fatto che egli riesca a controllare, in un ambiente neutrale come l'ambulatorio, dimostra solamente che egli sa controllarsi in alcuni contesti. Ma in altri, vissuti come più prevaricanti o non rispettosi delle sue scelte, come pare essere il contesto familiare, quale potrà essere, nel tempo la risposta di ? Visto anche CP_1
che lo stesso dottor sottolinea, poco prima, come le persone Per_5
portatrici della diagnosi da lui posta di Disturbo narcisistico primario «possono rispondere con la rabbia o il disprezzo o possono brutalmente contrattaccare».
è sicuramente dotato di autocontrollo ma, di fronte alla sofferenza CP_1
delle interpretazioni paranoidi, tale autocontrollo non sempre è al sicuro. A parere dello scrivente (CTU - N.d.R.), il vero problema per il signor sono, infatti, proprio le interpretazioni paranoidi. Controparte_1
Queste, nello stillicidio della sofferenza e tensione quotidiana che generano, divengono pericolose se non curate proprio per un principio che può essere ben espresso dal detto: «gutta cavat lapidem, non vi sed saepe cadendo». Da qui, la necessità che egli possa assumere, con regolarità, una terapia con neurolettici (sottolineatura aggiunta - N.d.R.), come spesso in passato ha assunto, garantendo anche lunghi periodi di discreto compenso psicopatologico generale. Stiamo, infatti, parlando di un ragazzo che, all'inizio del percorso universitario, è riuscito ad ambientarsi ad uno stile di vita completamente diverso da quello conosciuto, riuscendo a trovare un suo equilibrio. Tale equilibrio è stato interrotto dalle errate aspettative, proprie e dei genitori, relativamente alle sue possibilità di studio. Come precedentemente spiegato,
pagina 10 di 22 non sembra non voler concedere, ma proprio non riuscire in certi CP_1
ambiti. E questo non è un problema. Il mondo è pieno di persone che vivono una vita felice senza una laurea e con un lavoro che, stesso e la CP_1
sua famiglia, definirebbero come «semplice». deve essere aiutato, CP_1
con un percorso mirato, a comprendere questo passaggio (sottolineatura aggiunta - N.d.R.). Egli può, dopo aver accettato un'adeguata terapia farmacologica, comprendere quali sono le sue vere risorse e quali sono quei limiti che lo mettono a rischio di fare dei passi indietro da un punto di vista del suo compenso psicopatologico generale in primis. Una volta riuscito in questo, dovrà essere accompagnato in un inserimento lavorativo (sottolineatura aggiunta - N.d.R.), che gli permetta di raggiungere un'autonomia economica, almeno parziale, dai genitori, andando quindi a ridurre le sue richieste economiche nei loro confronti. (sottolineatura aggiunta - N.d.R.). Anche i genitori dovrebbero, a mio parere, intraprendere un percorso di sostegno psicoterapeutico. Non posso, ovviamente, affermarlo per una conoscenza diretta, ma basandomi sulla lettura delle due lettere dei colleghi4 e dal racconto dello stesso . Non è facile, infatti, accettare le difficoltà CP_1
psichiatriche di un figlio, con le limitazioni che tali difficoltà comportano. La sofferenza psichiatrica viene spesso definita come un male oscuro proprio perché non facilmente visibile agli occhi della popolazione generale. E, quindi, non facilmente comprensibile. Non siamo di fronte ad una frattura ossea, di fronte alla quale nessuno si sognerebbe di richiedere uno sforzo fisico all'arto coinvolto se non adeguatamente curato. In psichiatria, non esiste un'evidenza chiara a tutti. Come non esiste, per il paziente, quello stimolo doloroso che protegge l'arto infortunato. Proviamo ad immaginare se le persone che hanno un arto fratturato non avessero lo stimolo doloroso a proteggerle. La tentazione di riutilizzare l'arto troppo presto sarebbe enorme. Così come, in 4 Trattasi delle relazioni a firma della dott.ssa del 23.11.2023 ed a Persona_6 firma del dott. in atti. Persona_7 pagina 11 di 22 psichiatria, siamo pieni di «posso farcela da solo» e di «dovresti impegnarti di più». Mi domando sempre con stupore come mai, a chi ha un arto fratturato, nessuno chieda di «impegnarsi di più» o di curarlo «facendocela da solo». …”
(v., in questo senso, da pag. 29 a pag. 32 della CTU).
I rilievi che precedono, misurati e pienamente condivisibili, impongono talune puntualizzazioni, a partire dal riferimento al “percorso di sostegno psicoterapeutico” suggerito dall'ausiliario del giudice ai genitori del resistente.
Il Tribunale, invero, non ha titolo per avallare un simile suggerimento, che esula, a ben vedere, dallo stretto perimetro delle sue competenze, invero definite dalla sola domanda attorea e dalle difese del resistente. Tuttavia, lungi dall'entrare del merito della distruttiva e paralizzante spirale di recriminazioni reciproche che pare aver assorbito, in questi anni, la famiglia , CP_1
potrà semmai unicamente osservarsi, a tal riguardo, che se, in linea di massima, non è lecito pretendere da un figlio la perfezione, altrettanto indebito è avanzare analoga pretesa nei confronti dei propri genitori, specie laddove questi ultimi, di fatto, vengono eletti a bersaglio esclusivo di tutte le proprie mancate realizzazioni professionali ed esistenziali -è il caso, appunto, di ma, al tempo stesso, continuano ad essere oggetto di pressanti CP_1
e violente rivendicazioni anche di tipo economico, dato che il resistente, a
36 anni compiuti, dipende ancor oggi in tutto e per tutto -la circostanza non è seriamente contestabile- dalle risorse di quelli che lui ritiene essere l'unica fonte dei suoi mali. Fermo questo, si impone -inevitabilmente- un cambio di passo, proprio a partire dalle motivate conclusioni del CTU, il quale ha affermato in termini chiari “… che il signor si trov(a) Controparte_1
in una condizione di abituale infermità di mente, ma non tale da renderlo incapace di provvedere ai propri interessi …” (v., così, pag. 32 dell'elaborato peritale, con sottolineatura aggiunta - N.d.R.).
Siffatta conclusione va letta unitamente alla constatazione -più volte ribadita dall'ausiliario- che deve essere comunque aiutato, anche CP_1
pagina 12 di 22 attraverso un'adeguata terapia farmacologica, a superare l'attuale e protratta situazione di stallo in cui versa e dalla quale, all'evidenza, non riesce ad uscire da solo, al fine di potersi auspicabilmente interrogare, nel prossimo futuro, su quali siano le sue vere risorse, per essere poi in grado di realizzare un autonomo progetto di vita, non più guardando a ciò che ritiene di non aver avuto dai familiari, ma concentrandosi, semmai, su quanto potrebbe ottenere da se stesso. Su queste basi, così, si giustifica appieno la soluzione suggerita dal dott. , secondo cui, nel caso si specie, la misura migliore da attuare ER
-comunque scartata l'interdizione, in difetto dei relativi presupposti, rinvenibili in uno stato di infermità di mente connotata da concorrenti profili di abitualità, attualità e gravità- è quella dell'Amministrazione di Sostegno, sulla quale, in subordine, paiono convenire gli stessi ricorrenti, nel fermo rifiuto, invece, del resistente, ritenutosi “… in grado di provvedere a se stesso” (v., così, a pag. 5 della sua comparsa conclusionale), prospettando al contempo, la difesa del resistente medesimo, la manifesta inutilità di “… un percorso fondato sulla coartazione …” (v. pag. 8, ibidem), anche alla luce dei fallimentari precorsi terapeutici pregressi, dichiaratamente aggravati dalla “illegittima -ed unilaterale- imposizione (da parte - del padre della propria figura in CP_2
qualità di medico di medicina generale di .” (v. pag. 9, ibidem). CP_1
Occorre, allora, uscire dall'equivoco in cui -a vario titolo- risultano essere incorse le parti, facendo maggiore chiarezza sul punto.
Nello specifico, va sin da subito precisato come sia del tutto fuorviante
-oltre che oggettivamente scollegata dalla realtà- la tesi difensiva del resistente, laddove quest'ultima ha preteso di desumere dall'elaborato peritale del dott. il riconoscimento di una presunta capacità di di ER CP_1 provvedere in autonomia ai propri interessi, omettendo di por mente, invece, alla univoca constatazione che il resistente versa comunque in una condizione di abituale infermità di mente, pur se -come dianzi anticipato- di gravità non tale da giustificare la misura di più restrittiva dell'interdizione. Se su ciò si pagina 13 di 22 conviene, occorrerà parimenti convenire sul fatto che, in linea generale, il dissenso del diretto interessato all'amministrazione di sostegno in tanto è destinato ad assumere rilevanza, in quanto provenga da persona “pienamente lucida” e davvero in grado di autodeterminarsi (v., così, Cass civ. - Sez. 1,
Sentenza n. 22602 del 27/09/2017), non già laddove detto dissenso, invece, costituisca esso stesso palese estrinsecazione della patologia da cui l'interessato medesimo risulti afflitto, tanto da renderlo -proprio per questo-
“… inconsapevole del bisogno di essere aiutato e, per tale ragione, riluttante all'ingerenza di altri nella propria quotidianità …” (ibidem). E tale situazione è proprio quella in cui versa, attualmente, , il quale non Controparte_1
è -per riprendere le illuminanti parole del CTU- “… un uomo che non vuole, ma
… un uomo che non riesce.” (v. a pag. 30 dell'elaborato peritale).
Del resto, è la stessa corte di legittimità ad aver convincentemente affermato “… che il soggetto fragile che non riesca a organizzare la propria vita sociale e lavorativa in maniera adeguata e, di conseguenza, si trovi esposto a tenere comportamenti che, nel contesto complessivo di tutte le circostanze, possono considerarsi condotte poco dignitose, se non anche dannose per la sua salute psicofisica, (è considerabile - N.d.R.), secondo le circostanze del caso e il prudente apprezzamento del giudice, persona non in grado di gestire adeguatamente i propri interessi e quindi (virtualmente destinataria di una -
N.d.R.) amministrazione di sostegno ex art 404 cod. civ., con la finalità non già di sanzionare la persona (medesima - N.d.R.) o di limitarne ingiustificatamente la libertà, ma di promuoverla verso una organizzazione di vita connotata da benessere morale materiale …“ (v., così, Cass civ. - Sez. 1,
Ordinanza n. 6553 del 12/03/2025, punto 4.4 in motivazione). “Deve (altresì -
N.d.R.) ricordarsi -prosegue la Corte- che l'amministrazione di sostegno è uno strumento volto a proteggere la persona in tutto o in parte priva di autonomia, in ragione di disabilità o menomazione di qualunque tipo e gravità, senza mortificarla e senza limitarne la capacità di agire se non -e nella misura in cui-
pagina 14 di 22 è strettamente indispensabile;
la legge chiama il giudice all'impegnativo compito di adeguare la misura alla situazione concreta della persona e di variarla nel tempo, così da assicurare all'amministrato la massima tutela possibile con il minor sacrificio della sua capacità di autodeterminazione …”
(v., ibidem, punto 4.5. in motivazione). Con l'Amministrazione di sostegno, in altri termini, “… l'ordinamento mostra una maggiore sensibilità alla condizione delle persone fragili o con disabilità, è più attento ai loro bisogni e allo stesso tempo più rispettoso della loro autonomia e della loro dignità di quanto non fosse in passato, quando il codice civile si limitava a stabilire una netta distinzione tra soggetti capaci e soggetti incapaci, ricollegando all'una o all'altra qualificazione rigide conseguenze predeterminate. Nell'assolvere a questi compiti di protezione della persona, non è la gravità della malattia o menomazione che deve orientare il giudice, ma piuttosto la idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa …”
(ibidem, punto 4.6., in motivazione). In tal senso, “… l'amministrazione di sostegno può essere configurata come una misura di mero supporto, che non tocca in alcun modo la capacità di agire, oppure possono essere estese al beneficiario dell'amministrazione taluni effetti limitazioni o decadenze previste da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, secondo quanto dispone
l'art. 411 ultimo comma cod. civ., ed in tal caso la misura avrà caratteristiche affini alla tutela (amministrazione sostituiva) o alla curatela (amministrazione di assistenza) ovvero anche caratteristiche miste …“ (ibidem).
E così, proprio “sulla base di questi principi, può dirsi che tratti distintivi di questa misura di protezione sono il divieto di limitare la capacità dell'interessato se non quando e nella misura in cui ciò è strettamente necessario e la flessibilità, posto che la misura non soggiace ad una disciplina legale predeterminata in ogni suo aspetto, e la normativa lascia ampi spazi di regolamentazione e di adattamento della misura al caso concreto (il c.d.
pagina 15 di 22 vestito su misura). Il giudice verifica, da un lato, le competenze della persona
e cioè le sue capacità e abilità, e, dall'altro, le sue carenze, muovendo dal presupposto che la persona potrebbe essere in grado di autodeterminarsi e di esercitare con sufficiente avvedutezza taluni diritti, ovvero operare in taluni ambiti della vita sociale ed economica, mentre potrebbe non essere abile e competente in altri settori. In esito a tale verifica il giudice, oltre a decidere
l'an della misura, deve anche definire e perimetrare i compiti e i poteri dell'amministratore, in termini direttamente proporzionati all'incidenza degli accertati deficit sulla capacità del beneficiario di provvedere ai suoi interessi, di modo che la misura risulti specifica e funzionale agli obiettivi individuali di tutela, altrimenti implicando un'ingiustificata limitazione della capacità di agire della persona …” (ibidem, punto 4.7, in motivazione).
Se, dunque, non è ragionevolmente sostenibile, da un lato, un modello di amministrazione di sostegno improntato all'acritica accettazione di ogni volontà della persona beneficiaria, anche e soprattutto laddove tale volontà costituisca palese estrinsecazione della patologia del soggetto -poiché siffatta impostazione finirebbe, all'evidenza, svuotare di significato l'istituto-, occorre parimenti evitare di indulgere, dall'altro lato, a non meno fuorvianti approcci di tipo paternalistico, tanto da trasformare in maniera surrettizia la fattispecie di cui agli artt. 404 e segg. cod. civ. -pur nell'ottica protettiva del beneficiato- in altra e diversa misura fortemente limitativa della liberà e dei diritti della persona, ad esempio l'interdizione o il trattamento sanitario obbligatorio, ma in difetto dei presupposti legali e delle connesse garanzie procedurali.
Si giunge, allora, al problema centrale dell'amministrazione di sostegno
-invero sollevato anche nel caso di specie-, che è quello della corretta individuazione dei limiti alla capacità del beneficiando, perché tale profilo impone di esaminare più da vicino la richiesta dei ricorrenti -già dianzi rammentata- di munire il nominando AdS di “… tutti i requisiti e le capacità per imporre ad di curarsi” (v. a pag. 1 della nota di precisazione delle CP_1
pagina 16 di 22 conclusioni attoree), rappresentando il resistente -in tesi attorea- “… un pericolo per chiunque si scontri con lui …” (v., così, a pag. 3 della comparsa conclusionale di replicata dei predetti ricorrenti).
Si è tuttavia osservato, “… al riguardo, che per quanto attiene ai trattamenti sanitari, la legge italiana prevede già un procedimento partecipativo per la formazione del consenso informato che, anche nel caso di mancanza o ablazione della capacità della persona, non è demandato esclusivamente alla volontà del rappresentante, il quale deve tenere conto della opinione della persona interessata secondo quanto dispone dell'art. 3 della legge n. 219/2017, comunemente nota come legge sulle direttive anticipate di trattamento (legge DAT). L'art. 3 della legge DAT dispone infatti che (comma 4) nel caso in cui sia stato nominato un amministratore di sostegno la cui nomina preveda l'assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, il consenso informato è espresso o rifiutato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo da quest'ultimo, tenendo conto della volontà del beneficiario, in relazione al suo grado di capacità di intendere e di volere. Ed ancora che nel caso in cui il rappresentante legale della persona interdetta oppure l'amministratore di sostegno, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) di cui all'articolo 4, o il rappresentante legale della persona minore rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, la decisione è rimessa al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o dei soggetti di cui agli articoli 406 e seguenti del codice civile o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria. … Nella legislazione italiana esiste, dunque, una base normativa che consente al rappresentante di esprimere il consenso informato ai trattamenti sanitari validamente e legalmente, anche in maniera difforme rispetto alla volontà dell'interessato, purché della opinione di costui sia tenuto debito conto nei limiti in cui la sua capacità di discernimento lo consente, e si sia tenuto conto
pagina 17 di 22 della opinione dei medici che, così come i parenti, possono ricorrere al giudice tutelare ove siano di diverso avviso. … Quanto, invece, all'obbligo di risiedere in un certo luogo, offre una base legale l'art. 358 del cod. civ., il quale prevede che il minore non può abbandonare la casa o l'istituto al quale è stato destinato, senza il permesso del tutore e qualora se ne allontani senza permesso, il tutore ha diritto di richiamarvelo, ricorrendo, se è necessario, al giudice tutelare. La disposizione normativa è estesa ex lege all'interdetto (art.
424 cod. civ.) e quindi costituisce uno di quegli «effetti limitazioni o decadenze previste da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato» che il giudice tutelare potrebbe estendere anche al beneficiario di amministrazione di sostegno. … Tuttavia, né l'art. 358 cod. civ., né l'art. 3 della legge DAT consentono di imporre, con l'uso dei mezzi coercitivi, limitazioni della libertà personale. … Vi è differenza tra la decisione che il rappresentante di una persona minus habens può legittimamente adottare nell'interesse di questa persona, e la esecuzione della decisione. Il rappresentante può decidere ai sensi dell'art. 358 cod. civ. il luogo dove la persona risiede, e può esprimere il consenso informato ai trattamenti sanitari, nei termini previsti dall'art. 3 della legge DAT, ma per attuare queste decisioni occorre la collaborazione volontaria del diretto interessato;
l'attuazione della decisione non può farsi ricorrendo a mezzi coercitivi, alla forza fisica o ad altre misure che siano lesive della dignità della persona. L'applicazione della contenzione fisica e della privazione della libertà personale nel nostro ordinamento è consentita solo se una norma di legge espressamente lo preveda. Vero è che il minore (e quindi anche l'interdetto) ha il dovere di non abbandonare il luogo ove il tutore lo ha collocato per la sua cura ed educazione, ma nel caso in cui si allontani la norma autorizza il tutore soltanto a richiamarlo ricorrendo al giudice tutelare.
Richiamare una persona in un determinato luogo non significa ricondurvela con la forza;
significa piuttosto che il giudice tutelare, anche ricorrendo all'assistenza degli organi della pubblica amministrazione i cui scopi
pagina 18 di 22 corrispondono alle sue funzioni (art. 344 cod. civ.), rintraccia la persona e ne predispone il rientro al luogo di residenza stabilito. Analogamente, esprimere il consenso informato ai trattamenti sanitari non significa che ove la persona opponga resistenza all'esecuzione del trattamento si possa ricorrere a una misura coercitiva per praticarglielo comunque. Deve piuttosto ricorrersi a strumenti di moral suasion, tra i quali potrebbe invero annoverarsi anche la gestione delle risorse economiche …” (v., così, sempre Cass civ. - Sez. 1,
Ordinanza n. 6553 del 12/03/2025, da punto 8 a punto 9.1. in motivazione, con sottolineature aggiunte – N.d.R.).
I rilievi che precedono consentono, quindi, di meglio delineare il progetto di intervento suggerito dal CTU nel suo elaborato peritale nell'ambito della prospettata -e qui condivisa- necessità di disporre, per CP_1
, la misura dell'amministrazione di sostegno, permettendo al
[...] contempo di superare, da un lato, il rischio di una impostazione fortemente
“costrittiva” invero auspicata dai ricorrenti, e di sgombrare il campo, dall'altro lato, rispetto agli infondati timori del resistente di subire “… eventuale ed ulteriore violenza fisica e psicologica …”, quasi si trattasse di trasformare “… la richiesta nomina di Ads in un Trattamento Sanitario Obbligatorio disposto al di fuori delle ipotesi tassativamente elencate dalla legge e per una durata non normativamente consentita, (così da far - N.d.R.) entrare dalla finestra quanto
(era) già stato fatto uscire dalla porta, ovvero i molteplici tentativi di sottoporre al TSO, tutti con esiti negativi.” (v. in tal senso, alle CP_1 pagg. 9 e 11 della comparsa conclusionale del resistente). Semmai, quello che occorrerà richiedere sin d'ora al resistente, dopo 16 anni spesi senza costrutto alcuno a scaricare la propria violenta frustrazione contro genitori “definiti come spregevoli, inaffidabili e codardi”, salvo dirigere nei loro confronti “… pretese inesauribili di denaro e arroganza sterminata …” (v., in tal senso, la relazione del dott. responsabile del Dipartimento Dipendenze e Salute Persona_7
Mentale dell' , in atti), è una seria riflessione sulla necessità di essere Pt_5
pagina 19 di 22 fattivamente aiutato e sulla conseguente disponibilità a ricevere questo aiuto;
ben altro, quindi, dal fuorviante “posso farcela da solo” o dall'inesigibile
“dovresti impegnarti di più”, anche e soprattutto al fine di emanciparsi in via definitiva da quel legame genitoriale fonte di così dolorosa insoddisfazione, per non essere stato -a suo dire- “… aiutato, considerato, stimato …” (ibidem).
Si chiarisce, così, il senso della prospettiva di intervento suggerita dal CTU per il caso di specie, nella parte in cui l'idoneità di detto intervento è stata motivata dal dott. “… perché -come sancito dal Tribunale di Modena con ER
decreto 26/01/2009- «all'amministratore di sostegno possono essere demandati i poteri-doveri di compiere, in nome e per conto della persona beneficiaria, l'operazione di individuazione e scelta delle terapie ritenute più idonee per la tutela e la cura della salute, sia fisica che psichica, della persona, tenendone edotto il Giudice Tutelare»” (v. pag. 33 dell'elaborato peritale). In realtà, alla luce di quanto sopra evidenziato, tali poteri, non potranno prescindere dalla costante ricerca del coinvolgimento del sig. CP_1
. Condivisibile, in tal senso, è la necessità che il nominando
[...]
A.d.S. si occupi, così, nell'ordine ed in regime di assistenza necessaria:
a) della individuazione delle terapie ritenute più idonee per la tutela e la cura della salute, sia fisica che psichica, del beneficiando, anche valutando, per le cure psichiatriche, la possibilità di ricorrere alla presa in carico di un servizio territoriale diverso dal CSM 24/h di PALMANOVA;
b) della attivazione
-attraverso la sollecitazione dell'indispensabile intervento del predetto servizio territoriale specialistico- di un percorso comunitario che permetta ad di perseguire e raggiungere i seguenti obbiettivi: Controparte_1
1. impostazione e stabilizzazione di adeguata terapia farmacologica;
2. inizio di una presa di consapevolezza delle proprie problematiche;
3. avvio di un progetto lavorativo che assicuri al resistente medesimo adeguate autonomie e stabili competenze tali da consentirgli una progressiva emancipazione dalla sua famiglia, anche sotto il profilo abitativo.
pagina 20 di 22 Ai sensi dell'art. 418 comma 3 cod. civ., nell'accertata insussistenza dei presupposti per la richiesta interdizione, va quindi disposta -per tutte le ragioni sopra indicate- la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare di questo Tribunale perché proceda ad aprire l'Amministrazione di Sostegno nei confronti di
. Sussistono, tuttavia, gli estremi per procedere sin Controparte_1
d'ora alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio, proprio al fine di garantire al più presto l'avvio della presa in carico del beneficiando ed il perseguimento degli obbiettivi di cura e di progressiva autonomia del beneficiando medesimo dalla sua famiglia, come dianzi esposti.
La scelta dell'A.d.S., per il momento, deve ricadere su uno dei professionisti noti all'Ufficio che usualmente svolgono la relativa funzione.
Le spese di lite vanno interamente compensate, tenuto conto della natura del procedimento e dei rapporti di parentela tra le parti. Le spese di CTU vanno poste a carico delle parti come da separato decreto di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
▪ ACCERTA E DICHIARA che non esistono i presupposti per l'interdizione di
, nato a [...] il [...]; Controparte_1
▪ NOMINA l'avv. Nicola D'ANDREA amministratore di sostegno provvisorio del predetto , statuendo che, nell'immediato, Controparte_1
l'Amministratore di Sostegno ha il potere/dovere di assistere necessariamente il beneficiario -previa sua costante informativa- nel compimento dei seguenti atti, che sin d'ora il Collegio autorizza:
a) individuazione delle terapie ritenute più idonee per la tutela e la cura della salute, sia fisica che psichica, del beneficiario, anche valutando, per le cure psichiatriche, la possibilità di ricorrere alla presa in carico di un servizio territoriale diverso dal CSM 24/h di PALMANOVA;
pagina 21 di 22 b) attivazione -attraverso la sollecitazione dell'indispensabile intervento del predetto servizio territoriale specialistico- di un percorso comunitario che permetta ad di perseguire e raggiungere Controparte_1
gli obbiettivi di:
1. impostazione e stabilizzazione di adeguata terapia farmacologica;
2. inizio di una presa di consapevolezza delle proprie problematiche;
3. avvio di un progetto lavorativo che assicuri al resistente medesimo adeguate autonomie e stabili competenze tali da consentirgli una progressiva emancipazione dalla sua famiglia, anche sotto il profilo abitativo;
DISPONE che, in questo senso, l'Amministratore di Sostegno, nell'interesse del beneficiato, comunque: 1) verifichi l'esatta consistenza del patrimonio mobiliare ed immobiliare di quest'ultimo, assumendo le iniziative del caso;
2) verifichi il diritto del medesimo beneficiato alla percezione di trattamenti e/o sussidi pensionistico-assistenziali;
3) partecipi alla realizzazione dei programmi in corso in favore del
Beneficiato o ne favorisca l'avvio; 4) valuti ogni altra necessità dell'Amministrato e suggerisca le eventuali ed opportune modifiche ed integrazioni al programma di intervento;
▪ TRASMETTE gli atti al Giudice Tutelare del Tribunale in intestazione affinché provveda all'apertura di un'amministrazione di sostegno in favore di , a ricevere il giuramento dell'AdS provvisorio Controparte_1
già nominato ed ai successivi atti di competenza;
▪ COMPENSA le spese di lite e pone quelle di CTU a carico delle parti come da separato decreto.
Così deciso in Udine nella Camera di Consiglio del 3.9.2025
Il PRESIDENTE
dott.ssa Annamaria ANTONINI IL GIUDICE ESTENSORE
dott. Fabio LUONGO
pagina 22 di 22 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In risposta alle domande del giudice, il sig. ha dichiarato: Controparte_1
“Sono al corrente della procedura civile intentata nei miei confronti unicamente per il fatto di aver ricevuto il verbale dell'udienza dell'11 gennaio 2024. Tengo a precisare che i miei genitori, che da ora in poi intendo appellare come queste «due persone», mi pagina 5 di 22