TRIB
Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 16/05/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
RG. 3388/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico - Sezione Lavoro in persona della dott.ssa Maria Ida SCOTTO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da , rappresentata e difesa, in forza di procura Parte_1 depositata nel fascicolo informatico, dagli avv. Giovanni IN, Walter IC, Fabio
Ganci e Nicola IE ricorrente
CONTRO
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dal funzionario dott. (delegato CP_3
dal dirigente pro tempore dell' ) Controparte_4 convenuto dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 16 maggio 2025
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17 luglio 2024 la sig.ra , premesso Parte_2
di aver lavorato alle dipendenze del con contratto Controparte_1
a tempo determinato dal 1 settembre 2023 al 30 giugno 2024, ha convenuto in giudizio il per sentirlo condannare al pagamento in suo favore delle mensilità di CP_1
maggio e giugno 2024, non corrisposte.
Il convenuto si è costituito in giudizio affermando di provveduto al CP_1 pagamento delle due mensilità in data 23 agosto 2024, ovvero in tempi consoni al tipo di contratto della ricorrente (supplenza breva e saltuaria), e chiedendo la reiezione della domanda.
Essendo pacifico tra le parti che le due retribuzioni oggetto della domanda
(maggio e giugno 2024) siano state pagate in corso di causa dal , la domanda CP_1 non deve pertanto più essere esaminata e deve invece essere dichiarata la cessazione tra le parti della materia del contendere.
Quando, infatti, nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta venga spontaneamente soddisfatta dall'obbligato e su tale circostanza non vi sia controversia fra le parti, per il giudice investito della domanda viene meno il dovere di pronunziare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tale pronunzia;
il giudizio deve pertanto essere definito con una pronunzia di rito quale quella dichiarativa della cessazione della materia del contendere (Cass., 1 giugno 2004, n.
10478).
In punto spese deve rilevarsi:
- che è pacifico e documentato che la ricorrente abbia lavorato alle dipendenze del dal 1 settembre 2023 al 30 giugno 2024, ancorché non su supplenza fino al CP_1 termine delle attività didattiche;
- che è altrettanto pacifico che le retribuzioni di maggio e giugno 2024 (euro 2.133,43 per maggio 2024 ed euro 2.907,78 per giugno 2024, per complessivi euro 5.041,21) siano state pagate soltanto in corso di causa, in data 23 agosto 2024, certamente in ritardo non soltanto sul mese di maggio, ma anche sul mese di giugno, e ciò anche
2 volendo tener conto della modalità di pagamento prevista per tale tipo di supplenza,
a mese maturato, e dunque nel mese successivo a quello di maturazione della retribuzione;
- che, pur considerando la tipologia di supplenza, le problematiche interne all'amministrazione, connesse ai passaggi autorizzativi necessari per il pagamento delle supplenze brevi e temporanee, non possono essere poste a carico della lavoratrice.
Sulla base del criterio della soccombenza virtuale, le spese di lite devono pertanto essere poste a carico del convenuto e liquidate come in dispositivo (avuto riguardo al valore della causa, con riduzione ai limiti inferiori di detti parametri normativi, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate e della minima attività processuale svolta), con distrazione in favore dei difensori della ricorrente, antistatari.
P. Q. M
.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara cessata tra le parti la materia del contendere.
Condanna il , in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi euro
1.320,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore degli avv. Ganci, IC, IN e IE.
Genova, 16 maggio 2025
Il Giudice
Maria Ida Scotto
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico - Sezione Lavoro in persona della dott.ssa Maria Ida SCOTTO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da , rappresentata e difesa, in forza di procura Parte_1 depositata nel fascicolo informatico, dagli avv. Giovanni IN, Walter IC, Fabio
Ganci e Nicola IE ricorrente
CONTRO
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dal funzionario dott. (delegato CP_3
dal dirigente pro tempore dell' ) Controparte_4 convenuto dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 16 maggio 2025
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17 luglio 2024 la sig.ra , premesso Parte_2
di aver lavorato alle dipendenze del con contratto Controparte_1
a tempo determinato dal 1 settembre 2023 al 30 giugno 2024, ha convenuto in giudizio il per sentirlo condannare al pagamento in suo favore delle mensilità di CP_1
maggio e giugno 2024, non corrisposte.
Il convenuto si è costituito in giudizio affermando di provveduto al CP_1 pagamento delle due mensilità in data 23 agosto 2024, ovvero in tempi consoni al tipo di contratto della ricorrente (supplenza breva e saltuaria), e chiedendo la reiezione della domanda.
Essendo pacifico tra le parti che le due retribuzioni oggetto della domanda
(maggio e giugno 2024) siano state pagate in corso di causa dal , la domanda CP_1 non deve pertanto più essere esaminata e deve invece essere dichiarata la cessazione tra le parti della materia del contendere.
Quando, infatti, nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta venga spontaneamente soddisfatta dall'obbligato e su tale circostanza non vi sia controversia fra le parti, per il giudice investito della domanda viene meno il dovere di pronunziare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tale pronunzia;
il giudizio deve pertanto essere definito con una pronunzia di rito quale quella dichiarativa della cessazione della materia del contendere (Cass., 1 giugno 2004, n.
10478).
In punto spese deve rilevarsi:
- che è pacifico e documentato che la ricorrente abbia lavorato alle dipendenze del dal 1 settembre 2023 al 30 giugno 2024, ancorché non su supplenza fino al CP_1 termine delle attività didattiche;
- che è altrettanto pacifico che le retribuzioni di maggio e giugno 2024 (euro 2.133,43 per maggio 2024 ed euro 2.907,78 per giugno 2024, per complessivi euro 5.041,21) siano state pagate soltanto in corso di causa, in data 23 agosto 2024, certamente in ritardo non soltanto sul mese di maggio, ma anche sul mese di giugno, e ciò anche
2 volendo tener conto della modalità di pagamento prevista per tale tipo di supplenza,
a mese maturato, e dunque nel mese successivo a quello di maturazione della retribuzione;
- che, pur considerando la tipologia di supplenza, le problematiche interne all'amministrazione, connesse ai passaggi autorizzativi necessari per il pagamento delle supplenze brevi e temporanee, non possono essere poste a carico della lavoratrice.
Sulla base del criterio della soccombenza virtuale, le spese di lite devono pertanto essere poste a carico del convenuto e liquidate come in dispositivo (avuto riguardo al valore della causa, con riduzione ai limiti inferiori di detti parametri normativi, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate e della minima attività processuale svolta), con distrazione in favore dei difensori della ricorrente, antistatari.
P. Q. M
.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara cessata tra le parti la materia del contendere.
Condanna il , in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi euro
1.320,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore degli avv. Ganci, IC, IN e IE.
Genova, 16 maggio 2025
Il Giudice
Maria Ida Scotto
3