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Sentenza 3 maggio 2025
Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 03/05/2025, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nella persona dei Magistrati:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice relatore ed estensore
Dott. Gianluca Di Giovanni Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 2168/2024 R.G., avente ad oggetto “ricorso per la modifica delle condizioni di separazione”, vertente tra:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
Iaconetti;
- ricorrente -
contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Eugenio CP_1 C.F._2
Gioiella;
- resistente - nonché
MINISTERO presso il Tribunale di Castrovillari;
CP_2
- interveniente necessario -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato telematicamente in data 19.11.2024 ha adìto l'intestato Parte_1
Tribunale deducendo che: a) con pronuncia del 19/04/2023 il Tribunale di Castrovillari aveva reso sentenza di separazione giudiziale tra i coniugi odierni contendenti;
b) in quella sede, alcun contributo di mantenimento in proprio favore era stato posto a carico del marito;
c) successivamente al deposito della predetta sentenza, la propria situazione economico-patrimoniale era peggiorata alla luce dei fatti dedotti in ricorso. Tanto premesso, ha chiesto che “l'Ecc.mo Tribunale adito, tenuto conto delle mutate condizioni economiche di entrambi i coniugi, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, Voglia con decreto motivato, modificare le condizioni della separazione tra i IG.ri e Parte_1
come segue: - dichiararsi dovuto l'assegno mensile di mantenimento a favore della CP_1
IG.ra , in ragione del venir meno dei presupposti per cui il medesimo non era stato Parte_1 riconosciuto in sede di separazione, per un importo di €. 1.800,00 o nella minore o maggiore somma che verrà ritenuta congrua e di giustizia;
- assegnarsi in via esclusiva la casa coniugale, di cui la stessa è proprietaria al 50% con il - revocare la corresponsione del 50% delle Pt_1 CP_1
spese straordinarie della minore . Persona_1
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata telematicamente il 9.4.2025 si è costituito in giudizio il quale ha integralmente impugnato, in fatto ed in diritto, le avverse Persona_2
deduzioni e conclusioni di cui ha invocato l'integrale rigetto.
Espletato infruttuosamente il tentativo di conciliazione, all'udienza del 2.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, come in atti rassegnate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Come noto, costituisce ius receptum il principio secondo cui in sede di revisione delle statuizioni rese in punto di assegno di mantenimento non possono essere presi in considerazione i vizi del consenso che abbiano in ipotesi inciso sul contenuto degli accordi raggiunti dai coniugi, né tutti quei fatti - preesistenti o coevi alla determinazione dell'assegno medesimo - che avrebbero potuto e dovuto essere dedotti in tale sede, in ragione del fatto che la pronuncia sull'assegno di mantenimento è idonea a dar luogo ad un giudicato (seppur "rebus sic stantibus") sul quale non possono incidere tutte le circostanze preesistenti alla formazione del titolo, in base al noto principio per cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile, potendo - di converso - legittimare una modifica il sopravvenuto mutamento delle condizioni economiche dei coniugi che sia idoneo a determinare una significativa alterazione del complessivo assetto economico valutato dal primo giudice, e non già una nuova valutazione circa l'esistenza dei presupposti e l'entità dell'assegno medesimo.
2. Ciò posto, ritiene questo Collegio che la domanda con cui parte ricorrente ha invocato la modifica delle condizioni di separazione fissate dall'intestato Tribunale nella sentenza n. 522/2023, pubblicata il 19.4.2023 in seno al procedimento di separazione giudiziale rubricato al n. 1714/2018
R.G., sia infondata e debba, pertanto, essere rigettata per le ragioni di seguito illustrate.
2.1 In primo luogo, non colgono nel segno le deduzioni con cui la ricorrente ha invocato il riconoscimento, in proprio favore, di un assegno di mantenimento da porre a carico del coniuge resistente (e già negato in sentenza di separazione), ove si consideri che:
a) inidonea a fondare l'invocata modifica risulta la circostanza che il credito di € 90.000,00 dalla medesima vantato nei confronti del - e la cui esistenza, nella parte motiva della sopra CP_1
richiamata sentenza di separazione, risulta essere stata opportunamente valorizzata, unitamente ad ulteriori elementi reddituali e patrimoniali riconducibili ai contendenti, per addivenire alla statuizione di rigetto dell'assegno di mantenimento - sia stato oggetto di altrui contestazione, con conseguente instaurazione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, allo stato pendente innanzi all'intestato Tribunale e rubricato al n. 1048/2023 R.G.; la natura contestata del credito de quo non vale, infatti, ad integrare un fatto nuovo, nella accezione sopra illustrata, apparendo così inidoneo a fondare l'accoglimento della domanda attorea;
b) del pari inidonea a fondare l'invocata modifica risulta l'allegazione con cui la ricorrente ha dedotto che “la partecipazione per il 50% della società per mancanza di ripartizione CP_3 degli eventuali utili, non ha mai prodotto alcun reddito”; a tal riguardo, infatti, appare sufficiente registrare che, per come ammesso dalla stessa istante, per la partecipazione a detta società mai si è verificato alcun riparto di utili, sicché alcun fatto nuovo si è registrato rispetto al quadro complessivo tratteggiato nella sentenza di separazione, tanto più che la restante quota di partecipazione (pari al 50%) risulta nella titolarità proprio del resistente, il quale - evidentemente - non ha potuto anch'egli beneficiare di alcun utile rinveniente dalla partecipazione a siffatta compagine societaria;
c) quanto, poi, alla doglianza con cui la ricorrente ha lamentato il venir meno - rispetto alla complessiva situazione esistente al momento in cui fu resa la sentenza di separazione - della fonte reddituale costituita dai canoni dalla medesima percepiti per effetto della locazione a terzi degli immobili in atti individuati, in virtù degli atti di pignoramenti azionati ai propri danni proprio dall'odierno resistente, va osservato che anche siffatta argomentazione non coglie nel segno;
ed infatti, costituisce profilo documentalmente provato che il creditore procedente (odierno resistente) ha espressamente rinunciato ad ambo le relative procedure esecutive, come risulta dall'atto recante
“verbale di conciliazione”, redatto ed incontestatamente sottoscritto dalle parti e dai rispettivi procuratori il 2.12.2024; per completezza d'analisi, non appare ultroneo evidenziare che il credito azionato in executivis con uno dei pignoramenti de quibus rinviene la propria causa in una condotta inadempiente ascrivibile alla medesima, avendo costei omesso di corrispondere la propria Pt_1
quota (pari al 50%) delle spese straordinarie dovute in favore della prole;
d) né, infine, in epoca successiva alla sentenza di separazione si è registrato alcun significativo mutamento nel reddito percepito dal (i cui redditi ivi considerati ammontavano ad € 17.504,00 Per_2
nel 2015 ed € 15.095,00 nel 2016, a fronte di un reddito nel 2024 pari ad € 16.213,00).
2.2 Per le stesse ragioni va rigettata la domanda con cui la ricorrente ha richiesto la revoca della statuizione con la quale era stato posto a proprio carico l'obbligo di corresponsione del 50% delle spese straordinarie per la figlia minore tanto più che nulla è stato dedotto in ordine Persona_1
al sopravvenuto raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di quest'ultima, che continua a coabitare presso il padre (profilo, questo, che preclude ab imis l'accoglimento dell'ulteriore domanda con cui la ricorrente ha richiesto l'assegnazione in proprio favore della casa familiare).
3. Quanto, da ultimo, alla disciplina delle spese e competenze di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente prestata e del modesto livello di complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in ordine al procedimento n. 2168/2024 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Rigetta le domande azionate dalla ricorrente.
2) Condanna la ricorrente a rifondere, in favore di parte resistente, le spese di lite del presente giudizio che liquida in € 2.400,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Castrovillari, in data 2/5/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Matteo Prato Dott. Gaetano Laviola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nella persona dei Magistrati:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice relatore ed estensore
Dott. Gianluca Di Giovanni Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 2168/2024 R.G., avente ad oggetto “ricorso per la modifica delle condizioni di separazione”, vertente tra:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
Iaconetti;
- ricorrente -
contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Eugenio CP_1 C.F._2
Gioiella;
- resistente - nonché
MINISTERO presso il Tribunale di Castrovillari;
CP_2
- interveniente necessario -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato telematicamente in data 19.11.2024 ha adìto l'intestato Parte_1
Tribunale deducendo che: a) con pronuncia del 19/04/2023 il Tribunale di Castrovillari aveva reso sentenza di separazione giudiziale tra i coniugi odierni contendenti;
b) in quella sede, alcun contributo di mantenimento in proprio favore era stato posto a carico del marito;
c) successivamente al deposito della predetta sentenza, la propria situazione economico-patrimoniale era peggiorata alla luce dei fatti dedotti in ricorso. Tanto premesso, ha chiesto che “l'Ecc.mo Tribunale adito, tenuto conto delle mutate condizioni economiche di entrambi i coniugi, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, Voglia con decreto motivato, modificare le condizioni della separazione tra i IG.ri e Parte_1
come segue: - dichiararsi dovuto l'assegno mensile di mantenimento a favore della CP_1
IG.ra , in ragione del venir meno dei presupposti per cui il medesimo non era stato Parte_1 riconosciuto in sede di separazione, per un importo di €. 1.800,00 o nella minore o maggiore somma che verrà ritenuta congrua e di giustizia;
- assegnarsi in via esclusiva la casa coniugale, di cui la stessa è proprietaria al 50% con il - revocare la corresponsione del 50% delle Pt_1 CP_1
spese straordinarie della minore . Persona_1
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata telematicamente il 9.4.2025 si è costituito in giudizio il quale ha integralmente impugnato, in fatto ed in diritto, le avverse Persona_2
deduzioni e conclusioni di cui ha invocato l'integrale rigetto.
Espletato infruttuosamente il tentativo di conciliazione, all'udienza del 2.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, come in atti rassegnate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Come noto, costituisce ius receptum il principio secondo cui in sede di revisione delle statuizioni rese in punto di assegno di mantenimento non possono essere presi in considerazione i vizi del consenso che abbiano in ipotesi inciso sul contenuto degli accordi raggiunti dai coniugi, né tutti quei fatti - preesistenti o coevi alla determinazione dell'assegno medesimo - che avrebbero potuto e dovuto essere dedotti in tale sede, in ragione del fatto che la pronuncia sull'assegno di mantenimento è idonea a dar luogo ad un giudicato (seppur "rebus sic stantibus") sul quale non possono incidere tutte le circostanze preesistenti alla formazione del titolo, in base al noto principio per cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile, potendo - di converso - legittimare una modifica il sopravvenuto mutamento delle condizioni economiche dei coniugi che sia idoneo a determinare una significativa alterazione del complessivo assetto economico valutato dal primo giudice, e non già una nuova valutazione circa l'esistenza dei presupposti e l'entità dell'assegno medesimo.
2. Ciò posto, ritiene questo Collegio che la domanda con cui parte ricorrente ha invocato la modifica delle condizioni di separazione fissate dall'intestato Tribunale nella sentenza n. 522/2023, pubblicata il 19.4.2023 in seno al procedimento di separazione giudiziale rubricato al n. 1714/2018
R.G., sia infondata e debba, pertanto, essere rigettata per le ragioni di seguito illustrate.
2.1 In primo luogo, non colgono nel segno le deduzioni con cui la ricorrente ha invocato il riconoscimento, in proprio favore, di un assegno di mantenimento da porre a carico del coniuge resistente (e già negato in sentenza di separazione), ove si consideri che:
a) inidonea a fondare l'invocata modifica risulta la circostanza che il credito di € 90.000,00 dalla medesima vantato nei confronti del - e la cui esistenza, nella parte motiva della sopra CP_1
richiamata sentenza di separazione, risulta essere stata opportunamente valorizzata, unitamente ad ulteriori elementi reddituali e patrimoniali riconducibili ai contendenti, per addivenire alla statuizione di rigetto dell'assegno di mantenimento - sia stato oggetto di altrui contestazione, con conseguente instaurazione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, allo stato pendente innanzi all'intestato Tribunale e rubricato al n. 1048/2023 R.G.; la natura contestata del credito de quo non vale, infatti, ad integrare un fatto nuovo, nella accezione sopra illustrata, apparendo così inidoneo a fondare l'accoglimento della domanda attorea;
b) del pari inidonea a fondare l'invocata modifica risulta l'allegazione con cui la ricorrente ha dedotto che “la partecipazione per il 50% della società per mancanza di ripartizione CP_3 degli eventuali utili, non ha mai prodotto alcun reddito”; a tal riguardo, infatti, appare sufficiente registrare che, per come ammesso dalla stessa istante, per la partecipazione a detta società mai si è verificato alcun riparto di utili, sicché alcun fatto nuovo si è registrato rispetto al quadro complessivo tratteggiato nella sentenza di separazione, tanto più che la restante quota di partecipazione (pari al 50%) risulta nella titolarità proprio del resistente, il quale - evidentemente - non ha potuto anch'egli beneficiare di alcun utile rinveniente dalla partecipazione a siffatta compagine societaria;
c) quanto, poi, alla doglianza con cui la ricorrente ha lamentato il venir meno - rispetto alla complessiva situazione esistente al momento in cui fu resa la sentenza di separazione - della fonte reddituale costituita dai canoni dalla medesima percepiti per effetto della locazione a terzi degli immobili in atti individuati, in virtù degli atti di pignoramenti azionati ai propri danni proprio dall'odierno resistente, va osservato che anche siffatta argomentazione non coglie nel segno;
ed infatti, costituisce profilo documentalmente provato che il creditore procedente (odierno resistente) ha espressamente rinunciato ad ambo le relative procedure esecutive, come risulta dall'atto recante
“verbale di conciliazione”, redatto ed incontestatamente sottoscritto dalle parti e dai rispettivi procuratori il 2.12.2024; per completezza d'analisi, non appare ultroneo evidenziare che il credito azionato in executivis con uno dei pignoramenti de quibus rinviene la propria causa in una condotta inadempiente ascrivibile alla medesima, avendo costei omesso di corrispondere la propria Pt_1
quota (pari al 50%) delle spese straordinarie dovute in favore della prole;
d) né, infine, in epoca successiva alla sentenza di separazione si è registrato alcun significativo mutamento nel reddito percepito dal (i cui redditi ivi considerati ammontavano ad € 17.504,00 Per_2
nel 2015 ed € 15.095,00 nel 2016, a fronte di un reddito nel 2024 pari ad € 16.213,00).
2.2 Per le stesse ragioni va rigettata la domanda con cui la ricorrente ha richiesto la revoca della statuizione con la quale era stato posto a proprio carico l'obbligo di corresponsione del 50% delle spese straordinarie per la figlia minore tanto più che nulla è stato dedotto in ordine Persona_1
al sopravvenuto raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di quest'ultima, che continua a coabitare presso il padre (profilo, questo, che preclude ab imis l'accoglimento dell'ulteriore domanda con cui la ricorrente ha richiesto l'assegnazione in proprio favore della casa familiare).
3. Quanto, da ultimo, alla disciplina delle spese e competenze di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente prestata e del modesto livello di complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in ordine al procedimento n. 2168/2024 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Rigetta le domande azionate dalla ricorrente.
2) Condanna la ricorrente a rifondere, in favore di parte resistente, le spese di lite del presente giudizio che liquida in € 2.400,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Castrovillari, in data 2/5/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Matteo Prato Dott. Gaetano Laviola