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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 26/11/2025, n. 1685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1685 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI nella persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1990/2024 R.G.
Promossa da
, nato a [...] il [...], ivi residente (c.f. Parte_1 C.F._1
), elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Salvatore
[...]
Stavolta, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata al ricorso
Ricorrente
Contro
l' Controparte_1 elettivamente domiciliato in Cagliari presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Cabiddu in virtù di procura generale alle liti
Convenuto
*******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19.6.2024 il signor ha richiesto a Parte_1 questo Tribunale di voler dichiarare tenuto l' a liquidare in suo favore CP_1
l'indennizzo dovuto per l'infortunio sul lavoro occorso in data 13.11.2018, siccome rapportato ad un danno biologico pari al 18%, ovvero alla diversa misura percentuale risultanda in corso di causa.
A fondamento del ricorso ha esposto quanto segue.
Il giorno 13.11.2018, dopo aver smontato dal lavoro, alle ore 17:40 circa, nella S.S. 131
(nei pressi dell'attività commerciale Amazon), mentre si trovava alla guida dell'autovettura UC UN (tg. FK663C), era stato violentemente tamponato dall'autovettura C1, tg. FR713 EP, condotta dal signor e di proprietà Persona_1 della Controparte_2
pagina 1 Sul luogo del sinistro era intervenuta la Polizia Municipale di Cagliari, effettuando i rilievi di legge.
Trasportato in ambulanza all'Ospedale San Michele di Cagliari, era stato sottoposto ad accertamenti clinici e radiografici, che avevano evidenziato una “cervicalgia post- traumatica, afasia temporanea su base ansiosa”, per cui gli erano stati prescritti terapia sintomatica e riposo funzionale per gg. 7.
Successivamente era stato sottoposto a nuove visite ortopediche, fisiatriche, neurochirurgiche e a EMG e a RMN della colonna cervicale, che avevano evidenziato una “sofferenza neurogena sui miotomi di pertinenza delle radici C5 – C6 sn di tipo recente, nonché da ultimo sofferenza radicolare C 5 – C6 di tipo recente”, nonché, in data 7.6.2019, ad una consulenza neurochirurgica, che aveva evidenziato quanto segue:
“nel Novembre 2018 distorsione rachide cervicale in tamponamento stradale. Da allora comparsa di cervico -brachialgia sn a carattere ingravescente con ipostenia arto superiore sn (tricipite e interossei)”, con indicazione di trattamento chirurgico decompressivo C5-C6 -C7 per via anteriore e artrodesi.
[.. In data 9.7.2019 era stato ricoverato presso l'Unità Operativa di Ortopedia del Policlinico San Marco di Bergamo con diagnosi di “ernia discale CP_3 cervicale con discopatia C5-C6 a sn”, e il giorno successivo era stato sottoposto ad intervento chirurgico di erniectomia, microdiscectomia e decompressione C5-C6 con impianto di cage per via cervicale antero laterale sn.
Era stato quindi dimesso il 13.7.2019 (con prescrizione di uso collare cervicale tipo
Philadelphia, terapia farmacologica, controllo radiografico e clinico fra 30 gg, desutura tra 15 gg, riposo lavorativo per 30 gg.).
In data 16.1.2020 l'EMG aveva evidenziato “segni di danno motorio di tipo assonale cronico, compatibili con interessamento radicolopatico e/o meielopatico cervicale sn”
e la consulenza neurologica aveva evidenziato “esiti di trauma della colonna cervicale trattato chirurgicamente”.
In data 14.2.2019 l' (pratica di infortunio n. 516573850) aveva comunicato al CP_1 ricorrente l'esito dell'accertamento dei postumi dell'infortunio sul lavoro, con riconoscimento di una menomazione dell'integrità psico fisica nella misura del 2% per
“esiti di distorsione rachide cervicale”.
Avverso tale valutazione il ricorrente, per il tramite del patronato aveva CP_4 presentato opposizione.
In data 13.6.2019 l' aveva comunicato il rigetto dell'opposizione. CP_1
pagina 2 Tanto premesso, il ricorrente ha quindi fatto riferimento alla perizia di parte prodotta agli atti di causa, in base alla quale gli doveva essere riconosciuto un danno biologico quantificabile globalmente nella misura del 18% diciotto per cento). CP_1
Ha quindi rappresentato che con note trasmesse via P.E.C. del 13.12.2023 e 13.5.2024 aveva richiesto all' di essere sottoposto a visita medico-legale per la CP_1 rivalutazione del danno esitato, allegando vari referti strumentali, varie certificazioni e la relazione medico – legale di parte, senza ricevere risposta da parte dell'Istituto.
2. L' si è costituita in giudizio ed ha resistito al ricorso. CP_1
In primo luogo, ha evidenziato che il ricorrente aveva già convenuto l' dinanzi a CP_1 questo Tribunale (causa R.G. n. 3718/2019) per il riconoscimento di un danno biologico maggiore per il medesimo infortunio e che la causa si era conclusa con una dichiarazione di cessazione della materia del contendere per avere il ricorrente rinunciato agli atti del giudizio, in quanto aveva dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione dello stesso (sentenza n. 1211/2020).
Nel merito, l' ha contestato la fondatezza dell'avversa domanda, osservando CP_1 come fosse congrua la valutazione operata dal proprio personale sanitario.
3. La causa è stata istruita con produzioni documentali e mediante c.t.u..
******
4. Preliminarmente si osserva che la rinuncia agli atti del giudizio R.G. n. 3718/2019 citata dall' non spiega alcun effetto con riguardo al presente giudizio, poiché in CP_1 caso di rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c. l'attore mantiene la facoltà di agire nuovamente in un successivo giudizio per la tutela dello stesso diritto.
Come si evince dal tenore letterale dell'istanza di rinuncia (denominata “ATTO DI
RINUNCIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO -EX ART. 306 C.P.C.-”, ove si afferma che “il ricorrente non ha più interesse alla prosecuzione del presente giudizio avverso
l' ”), l'odierno ricorrente non ha inteso rinunciare all'azione, bensì soltanto agli CP_1 atti di quel giudizio.
5. Ciò posto, la domanda è fondata, per quanto di ragione, per i motivi di seguito esposti.
Al fine procedere all'accertamento richiesto dal ricorrente, onde verificare la corretta quantificazione del danno biologico in relazione all'infortunio subito, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio, che qui si richiama integralmente.
L'ausiliario ha accertato che parte ricorrente è affetta dagli esiti dell'infortunio sul lavoro avvenuto in data in data 13.11.2018, che ha determinato un trauma distorsivo del rachide cervicale con discopatia C5-C6 associata a sofferenza radicolare a sinistra, condizione clinica per la quale si è reso necessario l'intervento di erniectomia,
pagina 3 microdiscectomia e decompressione C5-C6 con impianto di cage per via cervicale anteriore sinistra.
Secondo il c.t.u., l'evento infortunistico ha rappresentato, verosimilmente, “la causa scatenate di una situazione preesistente che esplode, in dipendenza del trauma, pur non essendo lo stesso, da solo, sufficiente a provocare le condizioni per l'estrinsecazione del danno anatomico (erniazione endocanalare diffusa). È plausibile che violente sollecitazioni della colonna, quali quelle che possono conseguire ad un violento trauma distorsivo del rachide cervicale, possono in soggetti predisposti, rappresentare la noxa scatenante di dolorosi e fastidiosi quadri clinici;
ciò si verifica per il superamento della soglia critica di adattabilità ad un evento fisico di tipo traumatico”.
Il c.t.u. ha quindi rilevato che, sulla base delle tabelle di cui al D.M.12 luglio CP_1
2000, il danno biologico complessivo relativo all'esito dell'infortunio sul lavoro riportato il 13.11.2018 corrisponde, adottando il sistema della semisomma e tenendo conto delle menomazioni coesistenti e di quelle concorrenti, al 16% (sedici per cento), secondo la dettagliata specificazione indicata nella relazione (v. pagg. 22 e 23), con decorrenza dal giorno successivo alla conclusione del periodo di I.T.A. (inabilità temporanea assoluta), ossia dal 13.8.2019.
Sul punto il c.t.u. ha precisato che l'I.T.A. di pertinenza era giustificata sino al CP_1
12.8.2019, ossia fino al termine della prognosi assegnata in seguito all'intervento di erniectomia, microdiscectomia e decompressione C5-C6 con impianto di cage per via cervicale anteriore sinistra eseguito presso il Policlinico San Marco di Osio Sotto (BG).
Le argomentate conclusioni del consulente, come rassegnate nella richiamata relazione cui si rinvia, debbono condividersi, siccome adeguatamente motivate.
Ritiene pertanto il giudicante che parte ricorrente abbia diritto al riconoscimento di un indennizzo in rendita, derivante dalle menomazioni legate all'infortunio del
13.11.2018, siccome rapportato a un danno biologico nella misura del 16%, con decorrenza dal 12.8.2019.
L' deve essere perciò condannato alla corresponsione dell'indennizzo così CP_1 determinato, oltre interessi legali di mora o rivalutazione monetaria se maggiore, con le decorrenze di legge.
6. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve CP_1 essere condannato alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, tenendo conto del valore della causa e della tabella per la materia previdenziale.
pagina 4 Il valore della causa, ai sensi dell'art. 13 secondo comma c.p.c., è da ritenersi compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00, tenuto conto del valore dell'indennizzo riconosciuto.
7. Devono essere definitivamente poste a carico dell' resistente le spese di CP_1 consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) accerta e dichiara che il ricorrente ha diritto di percepire l'indennizzo in rendita, commisurato ad un danno biologico del 16%, con decorrenza dal 12.8.2019;
2) per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore del ricorrente CP_1 dell'indennizzo in rendita, commisurato ad un danno biologico del 16%, con decorrenza dal 12.8.2019, oltre interessi legali di mora o rivalutazione monetaria se maggiore, con le decorrenze di legge;
3) condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, che CP_1 liquida in euro 4.638,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali al 15%, I.V.A.
e C.P.A. come per legge;
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, CP_1 liquidate con separato decreto.
Cagliari, 26.11.2025.
Il Giudice dott. Andrea Bernardino
pagina 5