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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/07/2025, n. 3452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3452 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13131/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mariano Sciacca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 13131/2022 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in Indirizzo Telematico;
rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. ANZALONE ANTONINO GIACOMO giusta procura in atti.
ATTORE/I contro
(C.F. ), domiciliato in VIA G.D'ANNUNZIO,125 CATANIA;
CP_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. CALABRETTA PAOLO giusta procura in atti.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 14/04/2025 le parti hanno concluso come in verbale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
************
Con atto di citazione, notificato a mezzo P.E.C., in data 08 Ottobre 2022, la Parte_1 proponeva opposizione al suddetto Decreto Ingiuntivo n. 3500/2022, nel procedimento recante n. 9039/2022 rg, con cui veniva ingiunto alla di pagare la somma di € 7.878,72, Parte_1 oltre agli interessi legali al tasso secondo codice civile, alla data del 15-06-2022, nonché agli ulteriori interessi al medesimo tasso maturati e maturandi dal 16-06-2022 sino alla data della presente domanda giudiziale e, dalla domanda giudiziale al soddisfo, al saggio degli interessi legali di cui al Dlgs. 231/2002, come previsto dal comma IV dell'art. 1284 c. c., nonché le spese liquidate nel procedimento ingiunzionale, IVA e CPA, spese generali e successive occorrende;
tanto sul fondamento di nn. 14 fatture, appresso descritte:
Tipo Documento N.documento Data Importo Valuta Scadenza Importo Euro
FATTURA 24001992/SI 13.03.2018 € 565,83 EUR 13.04.2018 € 565,83
FATTURA 24008469/SI 07.12.2017 € 368,55 EUR 07.02.2018 € 368,55
FATTURA 24006927/SI 17.11.2017 € 34,16 EUR 17.12.2017 € 34,16
pagina 1 di 4 FATTURA 24006938/SI 17.11.2017 € 1.131,65 EUR 17.12.2017 € 1.131,65
FATTURA 24006928/SI 17.11.2017 € 34,16 EUR 17.12.2017 € 34,16
FATTURA 24006934/SI 17.11.2017 € 734,05 EUR 17.12.2017 € 734,05
FATTURA 24006926/SI 17.11.2017 € 34,16 EUR 17.12.2017 € 34,16
FATTURA 24006933/SI 17.11.2017 € 976,49 EUR 17.12.2017 € 976,49
FATTURA 24006925/SI 17.11.2017 € 34,16 EUR 17.12.2017 € 34,16
FATTURA 24006932/SI 17.11.2017 € 917,57 EUR 17.12.2017 € 917,57
FATTURA 24006929/SI 17.11.2017 € 34,16 EUR 17.12.2017 € 34,16
FATTURA 24008866/SI 20.12.2016 € 368,55 EUR 20.02.2017 € 368,55
FATTURA 24010802/SI 21.10.2015 € 368,55 EUR 21.10.2015 € 368,55
FATTURA 24012212/SI 03.11.2014 € 2.121,63 EUR 03.11.2014 € 2.121,63.
Eccepiva l'intervenuta prescrizione della fattura n. 24012212 del 03/11/2014, il cui importo è pari ad €. 2.121,63, con conseguente richiesta di decurtazione della sorte capitale.
Nel merito, parte opponente riconosceva il debito nei confronti di tanto che, al fine di CP_1 addivenire ad un bonario componimento, produceva nel presente giudizio una proposta transattiva, trasmessa a mezzo PEC, in data 01/10/2022, avente ad oggetto “Decreto ingiuntivo n 3500/2022 – Contestazione parziale e proposta transattiva”. Tale proposta Controparte_2 prevedeva il pagamento di €. 3.000,00 in tre tranches, oltre spese di procedura (con scadenza 30/10/2022, 30/11/2022 e 30/12/2022 – cfr. All_2 Contestazione proposta transattiva , Parte_1 produzione di Controparte e doc B, prod. opposta).
Concludeva: “Piaccia al Tribunale previa sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, contrariis reiectis, accogliere la presente opposizione, e per l'effetto rettificare e modificare il decreto ingiuntivo n. 3500/2022 del 04/08/2022, decurtando l'importo della fattura n. 24012212/2014 dall'ingiunto, riconoscendo, all'esito, quello residuo quale sorte capitale effettiva del decreto ingiuntivo opposto. Assumere i provvedimenti relativi e conseguenti anche in punto alle spese del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore ai sensi dell'art. 93 del c.p.c.”.
Si costituiva l'opposta che concludeva, chiedendo il rigetto delle avverse domande.
Concessa la provvisoria esecuzione, la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.4.2025 è stata posta in decisione con i termini di legge.
In comparsa conclusionale l'opposta, dava atto che 2controparte, ha eseguito i versamenti parziali indicati nei verbali di causa, per € 4.625,55”.
************
Osserva il Giudicante che il credito azionato per via monitoria non riuslta essere stato contestato, essendo, di contro, il rapporto contrattuale stato ammesso e avendo l'opponente eccepito solo una parziale estinzione del credito per prescrizione.
Significativamente nessun riscontro è stato dato dalla ai solleciti di Parte_1 pagamento di parte ricorrente, di cui alle lettere racc. A/R del 24.11.2015, spedita con racc. A/R in data pagina 2 di 4 05.12.2015; del 29.11.2016, spedita con racc. A/R in data 07.12.2016; del 05.12.2017, spedita con racc. A/R in data 13.12.2017; del 12/11/2018, spedita con racc. A/R in data 15.11.2018 (doc. 20 e doc. C), con le quali si diffidava controparte al pagamento dell'intera somma poi richiesta in ricorso.
Inoltre, la proposta transattiva che l'odierna Opponente ha avanzato (30/09/2022) è successiva alla concessione del Decreto Ingiuntivo (04/08/2022).
Venendo all'eccepita prescrizione relativa “al pagamento della fattura n. 24012212 del 3/11/2014 per complessivi € 2.121,63”, si eccepisce “la prescrizione del credito per violazione dell'art. 2948 n. 4 del c.c. […]: conseguentemente, l'importo della sorte capitale ingiunta (€ 7.878,72) dovrà essere decurtato di quello della fattura n. 24012212/2014 (€ 2.121,63), residuando, all'esito, l'importo effettivo di € 5.757,09”.
Orbene, la regola generale dettata dall'art. 2946 cod. civ. prevede la prescrizione ordinaria decennale. Ed il suddetto termine decennale trova applicazione – per come controeccepito dall'opposta - nel caso di specie, poiché rispetto alle stesse non è dato ravvisare il carattere della periodicità dei canoni.
Ed infatti, trattandosi di concessioni assentite in via precaria, la concedente gode del diritto di revocare in qualunque momento alla Concessionaria le autorizzazioni.
Ragion per cui, in dette ipotesi, la Giurisprudenza ha inteso evidenziare che: “Il pagamento annuale, invero, va riferito a ciascuna specifica concessione, e queste si rilevano, nel contempo, pienamente autonome tra di loro, il che evidenzia che non risultano applicabili le regole sulla maturazione della prescrizione di cui all'art. 2948 c.c., assumendo rilevanza, più correttamente, le regole sulla prescrizione ordinaria di cui all'art. 2946 c.c.”.
Con l'Ordinanza 12482 del 19 aprile 2022, la Corte di Cassazione ha stabilito che il canone non soggiace al termine breve di prescrizione di 5 anni, ma a quello più ampio decennale: il canone di occupazione degli spazi e aree pubbliche "rappresenta il corrispettivo della concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici e, quindi, trovando titolo in diversi e specifici provvedimenti e non in un unico provvedimento fonte dell'obbligazione, non è assimilabile al canone locatizio, con la conseguenza che il relativo credito non soggiace alla prescrizione breve di cui all'art. 2948 c.c." (Corte di Cassazione Ordinanza 12482 del 19 aprile 2022).
Tanto, non senza richiamare che comunque l'opposta ha dato prova di avere effettuato diversi atti interruttivi del termine di prescrizione. E segnatamente: - lettera racc. a.r. del 24.11.2015, spedita con racc. A/R in data 05.12.2015 (doc. 20 del fascicolo della fase monitoria); - lettera del 29.11.2016, spedita con racc. A/R in data 07.12.2016 (doc. 20 del fascicolo della fase monitoria); - lettera racc. a.r. del 05.12.2017, spedita con racc. A/R in data 13.12.2017 (doc. 20 del fascicolo della fase monitoria); - lettera racc. a.r. del 12.11.2018, spedita con racc. A/R in data 15.11.2018 (doc. 20 del fascicolo della fase monitoria); ed ancora, la suindicata lettera di sollecito di pagamento, trasmessa a mezzo PEC, del 09/04/2018, ivi prodotta quale doc. D., che interrompe la prescrizione anche della contestata fattura n. 24012212 del 03/11/2014 (€. 2.121,63).
Segue il rigetto dell'opposizione.
Considerando
- che in comparsa conclusionale l'opposta ha dato atto che controparte, ha eseguito i versamenti parziali indicati nei verbali di causa, per € 4.625,55
- e che la somma ingiunta era pari a € 7.878,72,
pagina 3 di 4 segue che l'opponente va condannata al pagamento della residua somma di euro 3253, 15, oltre interessi come richiesti e liquidati. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- revoca l'opposto decreto n. 3500/2022;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della residua somma di euro 3253, 15, oltre interessi come da domanda;
- condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 2000,00 per compenso di avvocato, oltre i.v.a., c.p.a. e per spese generali come per legge.
Così deciso in Catania, il 6 luglio 2025.
Il Presidente di sezione
dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mariano Sciacca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 13131/2022 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in Indirizzo Telematico;
rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. ANZALONE ANTONINO GIACOMO giusta procura in atti.
ATTORE/I contro
(C.F. ), domiciliato in VIA G.D'ANNUNZIO,125 CATANIA;
CP_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. CALABRETTA PAOLO giusta procura in atti.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 14/04/2025 le parti hanno concluso come in verbale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
************
Con atto di citazione, notificato a mezzo P.E.C., in data 08 Ottobre 2022, la Parte_1 proponeva opposizione al suddetto Decreto Ingiuntivo n. 3500/2022, nel procedimento recante n. 9039/2022 rg, con cui veniva ingiunto alla di pagare la somma di € 7.878,72, Parte_1 oltre agli interessi legali al tasso secondo codice civile, alla data del 15-06-2022, nonché agli ulteriori interessi al medesimo tasso maturati e maturandi dal 16-06-2022 sino alla data della presente domanda giudiziale e, dalla domanda giudiziale al soddisfo, al saggio degli interessi legali di cui al Dlgs. 231/2002, come previsto dal comma IV dell'art. 1284 c. c., nonché le spese liquidate nel procedimento ingiunzionale, IVA e CPA, spese generali e successive occorrende;
tanto sul fondamento di nn. 14 fatture, appresso descritte:
Tipo Documento N.documento Data Importo Valuta Scadenza Importo Euro
FATTURA 24001992/SI 13.03.2018 € 565,83 EUR 13.04.2018 € 565,83
FATTURA 24008469/SI 07.12.2017 € 368,55 EUR 07.02.2018 € 368,55
FATTURA 24006927/SI 17.11.2017 € 34,16 EUR 17.12.2017 € 34,16
pagina 1 di 4 FATTURA 24006938/SI 17.11.2017 € 1.131,65 EUR 17.12.2017 € 1.131,65
FATTURA 24006928/SI 17.11.2017 € 34,16 EUR 17.12.2017 € 34,16
FATTURA 24006934/SI 17.11.2017 € 734,05 EUR 17.12.2017 € 734,05
FATTURA 24006926/SI 17.11.2017 € 34,16 EUR 17.12.2017 € 34,16
FATTURA 24006933/SI 17.11.2017 € 976,49 EUR 17.12.2017 € 976,49
FATTURA 24006925/SI 17.11.2017 € 34,16 EUR 17.12.2017 € 34,16
FATTURA 24006932/SI 17.11.2017 € 917,57 EUR 17.12.2017 € 917,57
FATTURA 24006929/SI 17.11.2017 € 34,16 EUR 17.12.2017 € 34,16
FATTURA 24008866/SI 20.12.2016 € 368,55 EUR 20.02.2017 € 368,55
FATTURA 24010802/SI 21.10.2015 € 368,55 EUR 21.10.2015 € 368,55
FATTURA 24012212/SI 03.11.2014 € 2.121,63 EUR 03.11.2014 € 2.121,63.
Eccepiva l'intervenuta prescrizione della fattura n. 24012212 del 03/11/2014, il cui importo è pari ad €. 2.121,63, con conseguente richiesta di decurtazione della sorte capitale.
Nel merito, parte opponente riconosceva il debito nei confronti di tanto che, al fine di CP_1 addivenire ad un bonario componimento, produceva nel presente giudizio una proposta transattiva, trasmessa a mezzo PEC, in data 01/10/2022, avente ad oggetto “Decreto ingiuntivo n 3500/2022 – Contestazione parziale e proposta transattiva”. Tale proposta Controparte_2 prevedeva il pagamento di €. 3.000,00 in tre tranches, oltre spese di procedura (con scadenza 30/10/2022, 30/11/2022 e 30/12/2022 – cfr. All_2 Contestazione proposta transattiva , Parte_1 produzione di Controparte e doc B, prod. opposta).
Concludeva: “Piaccia al Tribunale previa sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, contrariis reiectis, accogliere la presente opposizione, e per l'effetto rettificare e modificare il decreto ingiuntivo n. 3500/2022 del 04/08/2022, decurtando l'importo della fattura n. 24012212/2014 dall'ingiunto, riconoscendo, all'esito, quello residuo quale sorte capitale effettiva del decreto ingiuntivo opposto. Assumere i provvedimenti relativi e conseguenti anche in punto alle spese del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore ai sensi dell'art. 93 del c.p.c.”.
Si costituiva l'opposta che concludeva, chiedendo il rigetto delle avverse domande.
Concessa la provvisoria esecuzione, la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.4.2025 è stata posta in decisione con i termini di legge.
In comparsa conclusionale l'opposta, dava atto che 2controparte, ha eseguito i versamenti parziali indicati nei verbali di causa, per € 4.625,55”.
************
Osserva il Giudicante che il credito azionato per via monitoria non riuslta essere stato contestato, essendo, di contro, il rapporto contrattuale stato ammesso e avendo l'opponente eccepito solo una parziale estinzione del credito per prescrizione.
Significativamente nessun riscontro è stato dato dalla ai solleciti di Parte_1 pagamento di parte ricorrente, di cui alle lettere racc. A/R del 24.11.2015, spedita con racc. A/R in data pagina 2 di 4 05.12.2015; del 29.11.2016, spedita con racc. A/R in data 07.12.2016; del 05.12.2017, spedita con racc. A/R in data 13.12.2017; del 12/11/2018, spedita con racc. A/R in data 15.11.2018 (doc. 20 e doc. C), con le quali si diffidava controparte al pagamento dell'intera somma poi richiesta in ricorso.
Inoltre, la proposta transattiva che l'odierna Opponente ha avanzato (30/09/2022) è successiva alla concessione del Decreto Ingiuntivo (04/08/2022).
Venendo all'eccepita prescrizione relativa “al pagamento della fattura n. 24012212 del 3/11/2014 per complessivi € 2.121,63”, si eccepisce “la prescrizione del credito per violazione dell'art. 2948 n. 4 del c.c. […]: conseguentemente, l'importo della sorte capitale ingiunta (€ 7.878,72) dovrà essere decurtato di quello della fattura n. 24012212/2014 (€ 2.121,63), residuando, all'esito, l'importo effettivo di € 5.757,09”.
Orbene, la regola generale dettata dall'art. 2946 cod. civ. prevede la prescrizione ordinaria decennale. Ed il suddetto termine decennale trova applicazione – per come controeccepito dall'opposta - nel caso di specie, poiché rispetto alle stesse non è dato ravvisare il carattere della periodicità dei canoni.
Ed infatti, trattandosi di concessioni assentite in via precaria, la concedente gode del diritto di revocare in qualunque momento alla Concessionaria le autorizzazioni.
Ragion per cui, in dette ipotesi, la Giurisprudenza ha inteso evidenziare che: “Il pagamento annuale, invero, va riferito a ciascuna specifica concessione, e queste si rilevano, nel contempo, pienamente autonome tra di loro, il che evidenzia che non risultano applicabili le regole sulla maturazione della prescrizione di cui all'art. 2948 c.c., assumendo rilevanza, più correttamente, le regole sulla prescrizione ordinaria di cui all'art. 2946 c.c.”.
Con l'Ordinanza 12482 del 19 aprile 2022, la Corte di Cassazione ha stabilito che il canone non soggiace al termine breve di prescrizione di 5 anni, ma a quello più ampio decennale: il canone di occupazione degli spazi e aree pubbliche "rappresenta il corrispettivo della concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici e, quindi, trovando titolo in diversi e specifici provvedimenti e non in un unico provvedimento fonte dell'obbligazione, non è assimilabile al canone locatizio, con la conseguenza che il relativo credito non soggiace alla prescrizione breve di cui all'art. 2948 c.c." (Corte di Cassazione Ordinanza 12482 del 19 aprile 2022).
Tanto, non senza richiamare che comunque l'opposta ha dato prova di avere effettuato diversi atti interruttivi del termine di prescrizione. E segnatamente: - lettera racc. a.r. del 24.11.2015, spedita con racc. A/R in data 05.12.2015 (doc. 20 del fascicolo della fase monitoria); - lettera del 29.11.2016, spedita con racc. A/R in data 07.12.2016 (doc. 20 del fascicolo della fase monitoria); - lettera racc. a.r. del 05.12.2017, spedita con racc. A/R in data 13.12.2017 (doc. 20 del fascicolo della fase monitoria); - lettera racc. a.r. del 12.11.2018, spedita con racc. A/R in data 15.11.2018 (doc. 20 del fascicolo della fase monitoria); ed ancora, la suindicata lettera di sollecito di pagamento, trasmessa a mezzo PEC, del 09/04/2018, ivi prodotta quale doc. D., che interrompe la prescrizione anche della contestata fattura n. 24012212 del 03/11/2014 (€. 2.121,63).
Segue il rigetto dell'opposizione.
Considerando
- che in comparsa conclusionale l'opposta ha dato atto che controparte, ha eseguito i versamenti parziali indicati nei verbali di causa, per € 4.625,55
- e che la somma ingiunta era pari a € 7.878,72,
pagina 3 di 4 segue che l'opponente va condannata al pagamento della residua somma di euro 3253, 15, oltre interessi come richiesti e liquidati. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- revoca l'opposto decreto n. 3500/2022;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della residua somma di euro 3253, 15, oltre interessi come da domanda;
- condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 2000,00 per compenso di avvocato, oltre i.v.a., c.p.a. e per spese generali come per legge.
Così deciso in Catania, il 6 luglio 2025.
Il Presidente di sezione
dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4