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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 14/04/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Serao Giuseppe Presidente rel.
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 991/22 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
20/12/2023
d a
OGGETTO:
rappresentato e difeso dall'avv. MAGRI Parte_1
Appalto: altre ipotesi ex elettivamente domiciliato in VIA B. GRAZIOLI 10 46100 CP_1 art. 1655 e ss. cc (ivi MANTOVA presso il difensore avv. MAGRI CARL'ALBERTO, come da compresa l'azione ex procura allegata all'atto di citazione in riassunzione 1669cc)
ATTORE IN RIASSUNZIONE
c o n t r o pagina 1 di 11 titolare dell'omonima ditta rappresentato e difeso Controparte_2
dall'avv. SOARDO PAOLO elettivamente domiciliato in PIAZZA MARTIRI
DI BELFIORE 7 46100 MANTOVA presso il difensore avv. SOARDO
PAOLO, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in riassunzione
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
In punto: GIUDIZIO DI RINVIO
CONCLUSIONI
Dell'attore in riassunzione
“Rigettarsi la domanda ex art. 2041 c.c. proposta dalla ditta Controparte_2
nei confronti del conchiudente. II) Condannarsi la ditta a Controparte_2
restituire all'esponente la somma di € 51.088,33, oltre interessi maturati e
maturandi dal 15.5.2009 sino al saldo effettivo. III) Condannarsi la ditta
alle spese di 1° e 2° grado, del primo giudizio di legittimità, Controparte_2
del primo giudizio di rinvio, del secondo giudizio di legittimità e del presente
giudizio di rinvio”.
Del convenuto in riassunzione
“in via preliminare e pregiudiziale :respingersi e rigettarsi in toto le eccezioni
e domande svolte dal signor nei confronti della Parte_1 [...]
nell'atto di citazione ex art.389 c.p.c., in quanto Controparte_3
pagina 2 di 11 inammissibili e/o non più valutabili nella presente sede di rinvio, per i motivi
sopra esposti. In via principale e nel merito:- respingersi e rigettarsi in toto le
domande svolte dal signor nei confronti della Parte_1 [...]
nell'atto di citazione ex art.389 c.p.c., in quanto Controparte_3
completamente infondate in fatto e in diritto, per i motivi sopra esposti;
in
adempimento al decisum riportato nell'ordinanza della Suprema Corte di
Cassazione n.20102 emessa in data 24.3.2022 e depositata in data 22.6.2022,
quantificarsi e determinarsi l'ammontare dell'indennizzo ex art.2041 c.c.
spettante, nel caso di specie, alla impresa individuale , anche Controparte_2
in via equitativa, ovvero nella misura che risulterà in corso di causa, ovvero
che sarà ritenuta di legge e di giustizia, per i motivi sopra esposti;
conseguentemente, condannarsi e dichiararsi tenuto ii signor Parte_1
a pagare, a favore dell'impresa individuale , la somma a Controparte_2
titolo di indennizzo ex art.2041 c.c. che verrà determinata, quantificata ed
indicata dalla Corte di Appello adita, anche in via equitativa, ovvero nella
misura che risulterà in corso di causa, ovvero che sarà ritenuta di legge e di
giustizia, oltre interessi al saldo effettivo e la rivalutazione monetaria.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del primo giudizio di legittimità,
del primo giudizio di rinvio, del secondo giudizio di legittimità e del presente
giudizio di rinvio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 3 di 11 Nel 2001 conveniva dinnanzi al tribunale di Mantova – Sez. Parte_1
distaccata di Castiglione delle Stiviere – proponendo Controparte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti per il corrispettivo dovuto per la costruzione di una stalla.
Con la formulata opposizione, eccepiva la nullità del contratto perché Pt_1
l'opera era stata eseguita in assenza di concessione edilizia. Costituendosi,
l'opposto rappresentava che la mancanza di concessione era nota all'opponente e giustificata dall'urgenza della realizzazione dell'opera a causa di un'alluvione e, in via subordinata, spiegava domanda di indennizzo ex art. 2041 c.c.
Il Tribunale respingeva l'opposizione; la sentenza di rigetto veniva confermata dalla Corte d'appello di Brescia;
a seguito di pignoramento presso terzi
[...]
versava a in data 15 Maggio 2009 la somma di euro Pt_1 Parte_2
51.088,33, comprensiva di sorte capitale, interessi e spese.
Avverso questa sentenza proponeva ricorso in cassazione che Parte_1
la Suprema Corte accoglieva, ritenendo sussistente la nullità del contratto di appalto dedotto in giudizio siccome relativo alla costruzione di un immobile in assenza di concessione edilizia, cassando la sentenza impugnata, con conseguente rinvio della causa ad altra sezione della Corte d'appello di
Brescia.
Riassunto il giudizio, la Corte d'appello di Brescia revocava il decreto pagina 4 di 11 ingiuntivo, dichiarava la nullità del contratto di appalto intercorso, condannava a restituire a l'importo da quest'ultimo Controparte_2 Parte_1
corrispostogli di euro 51.088, oltre interessi legali dal 15 maggio 2009 al soddisfo;
quindi, in accoglimento della domanda subordinata di indennizzo per arricchimento senza causa, formulata da condannava a pagare CP_2 Pt_1
in favore di quest'ultimo la somma di euro 27.702,75, oltre interessi legali sul capitale rivalutato di anno in anno, trattandosi di debito di valore a far data dal
15.12.200 per un totale pari, al 30.6.2016, di euro 47.003,47, oltre interessi sul capitale via via rivalutato fino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese.
La Corte di rinvio, in particolare, quantificava l'indennizzo commisurandolo all'importo delle due fatture azionate in via monitoria per ottenere il pagamento del corrispettivo nella misura pattuita, aventi ad oggetto la fornitura e la posa in opera della struttura di ricovero per bovini che Pt_1
aveva utilizzato e continuato ad utilizzare.
Argomentava, al riguardo, che la diminuzione patrimoniale sofferta dall'imprenditore non consisteva soltanto nell'importo delle spese affrontate per effettuare le forniture, ma anche “ nel mancato guadagno per utile
d'impresa connesso alle prestazioni erogate” e riteneva, di conseguenza, che tale diminuzione poteva “ presumersi coincidente” con il prezzo fatturato e non riscosso, mentre il vantaggio conseguito dall'accipiens era corrispondente al prezzo della costruzione.
pagina 5 di 11 Per la cassazione di tale sentenza ricorreva . Parte_1
Con sentenza n. 10102/22 la Corte di Cassazione riteneva fondato il secondo motivo con cui veniva censurata la quantificazione dell'indennizzo in misura pari al prezzo fatturato, includendo così il lucro cessante invece escluso dalla consolidata giurisprudenza di legittimità dalla nozione di diminuzione patrimoniale indennizzabile.
Riteneva la Suprema Corte che la Corte di Brescia, in sede di rinvio, aveva violato i principi enunciati dalla Suprema Corte secondo cui “ l'esecutore di
una prestazione in forza di un contratto invalido non può pretendere, per
compensare la diminuzione patrimoniale subita, di ottenere quanto avrebbe
percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido
ed efficace, perché l'esigenza restitutoria che fonda l'istituto comunque non
può neutralizzare sostanzialmente l'invalidità originaria o sopravvenuta di
quel rapporto”
Precisava, quindi, che “ tenuto conto della locupletazione conseguita dal
committente con l'impiego dell'opera e delle utilità economiche ricavatene,
nonostante la precarietà del suo diritto dominicale sull'immobile
abusivamente costruito” la quantificazione dell'indennizzo spettante all'appaltatore “ in riferimento alle utilità e valori già sussistenti nel suo
patrimonio alla conclusione del contratto e poi perduti in conseguenza della
realizzazione dell'opera” dovesse avvenire “in riferimento agli esborsi
pagina 6 di 11 sostenuti quali costi materiali, della manodopera e della progettazione, nei
limiti dell'arricchimento”.
provvedeva alla riassunzione del giudizio e deduceva che Parte_1
mai aveva allegato e/o provato circostanze atte a dimostrare Parte_3
l'entità del depauperamento, pur avendone agevole possibilità, non avendo fornito in giudizio la prova delle spese sostenute per la progettazione dell'opera, per l'acquisto dei materiali utilizzati e per la remunerazione della manodopera impiegata.
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda svolta da e la sua Parte_1
condanna alla restituzione della somma di euro 51.088,33, versatagli in esecuzione della sentenza della Corte d'appello di Brescia il 15 maggio 2009
nonché alla rifusione di tutte i gradi del giudizio.
, costituitosi in giudizio, contestava che l' unico criterio Parte_3
utilizzabile per la quantificazione dell'indennizzo dovesse essere ravvisato nel costo della progettazione, dei materiali e della manodopera, dovendosi,
piuttosto, tenere conto della “ locupletazione conseguita dal committente con
l'impiego dell'opera e delle sue utilità economiche ricavatene, nonostante la
precarietà del suo diritto dominicale sull'immobile abusivamente costruito”.
In questo grado di giudizio veniva espletata consulenza tecnica d'ufficio al fine di quantificare i costi di manodopera e di progettazione relativi alla realizzazione della stalla;
indi, all'udienza del 20 dicembre 2023 la causa è
pagina 7 di 11 stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In osservanza del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione -
secondo cui l'indennizzo ex art. 2041 c.c. deve essere determinato in base ai costi di manodopera e di progettazione sostenuti da per la Parte_3
realizzazione della stalla commissionatagli da - in questo Parte_1
grado di giudizio è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio, fortemente avversata dalla difesa di che, a più riprese, ne ha sostenuto la Parte_1
natura meramente esplorativa, non avendo il convenuto in riassunzione mai allegato né provato in giudizio detti costi.
L'assunto non è condivisibile.
Il consulente nominato, al fine di quantificare e stimare i materiali impiegati,
per quantità e qualità, teneva conto della conferma d'ordine dell'11.11.2000,
prodotta in giudizio dalla difesa , mentre per i costi di progettazione si Pt_1
rifaceva al Testo Unico della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dell'ingegnere e dell'architetto e per quelli dell'opera al prezziario delle opere edili vigente all'epoca della realizzazione della costruzione.
I costi venivano stimati in complessivi euro 36.000 oltre IVA.
Come evidenziato nella relazione peritale, l'accertamento del Ctu si è basato sulla documentazione prodotta in giudizio – fatture, conferma d'ordine - e su pagina 8 di 11 tariffe e prezziari vigenti all'epoca del contratto concluso dalle parti e quindi il suo accertamento ha riguardato determinate situazioni di fatto che ha valutato con l'ausilio delle sue cognizioni tecniche.
Ciò premesso, si deve ritenere ormai coperta da giudicato la questione relativa al versamento da parte di della somma di euro 51.088 in Parte_1
quanto nella sentenza n. 756/2016, di definizione del primo giudizio di rinvio,
la Corte, richiamando i documenti 2-4 del fascicolo , dava atto a pag. 5 Pt_1
che in data 15/5/2009 aveva versato alla ditta la Parte_1 CP_2
somma di € 51.088,33, per sorte capitale, interessi e spese.
Ciò posto, ha diritto a ricevere, in moneta attuale, la somma Parte_3
di euro 48.529 +IVA, costituendo il suo credito un debito di valore.
Dà atto che ha versato la somma che, incrementata degli Parte_1
interessi legali dalla data della dazione ad oggi, è pari ad euro 62.113 e che, in ragione dell'esito complessivo del giudizio, l'attore in riassunzione va condannato a rifondere in favore di la metà delle spese di Parte_3
tutti gradi e fasi del giudizio, liquidate in base al criterio del decisum come di seguito:
per il primo grado, per l'intero, in complessivi euro 7.616 ( di cui euro 1.701
per la fase di studio, euro 1.204 per la fase introduttiva, euro 1.806 per la fase istruttoria e euro 2.905 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge;
per il secondo grado, per l'intero, in complessivi euro pagina 9 di 11 6.946 ( di cui euro 2.058 per la fase di studio, euro 1.418 per la fase introduttiva e euro 3.470 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15%
e accessori di legge;
per il primo giudizio avanti alla Corte di cassazione, per l'intero, in complessivi euro 5.513 ( di cui euro 2.336 per la fase di studio,
euro 1.969 per la fase introduttiva e euro 1.208 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge;
per il primo giudizio di rinvio,
per l'intero, in complessivi euro 6.946 ( di cui euro 2.058 per la fase di studio,
euro 1.418 per la fase introduttiva e euro 3.470 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge;
per il secondo giudizio avanti alla Corte di cassazione, per l'intero, in complessivi euro 5.513 ( di cui euro
2.336 per la fase di studio, euro 1.969 per la fase introduttiva e euro 1.208 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge;
per il secondo giudizio di rinvio, per l'intero, in complessivi euro 9.991 ( di cui euro
2.058 per la fase di studio, euro 1.418 per la fase introduttiva, euro 3.045 per la fase istruttoria e euro 3.470 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario
15% e accessori di legge,
operata la compensazione tra le rispettive partite di dare e avere, condanna a versare a la differenza. Parte_1 Controparte_2
Le spese della ctu espletata nel grado vengono poste, in via definitiva, a carico di . Parte_1
P.Q.M.
pagina 10 di 11 La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
accerta il diritto di di ricevere da , a titolo di Parte_3 Parte_1
indennizzo per ingiustificato arricchimento, la somma, all'attualità, di euro
48.529 +IVA ;
accerta che ha versato in favore di la Parte_1 Parte_3
somma che, incrementata degli interessi legali dalla data della dazione, è oggi pari a euro 62.113;
considerato che in ragione dell'esito complessivo del giudizio, l'attore in riassunzione va condannato a rifondere in favore di la metà Parte_3
delle spese di tutti gradi e fasi del giudizio, liquidate come in parte motiva,
operata la compensazione tra le rispettive partite di dare e avere, condanna a versare a la differenza;
Parte_1 Controparte_2
condanna a pagare le spese della CTU espletata nel grado. Parte_1
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 12 marzo
2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Giuseppe Serao
pagina 11 di 11
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Serao Giuseppe Presidente rel.
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 991/22 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
20/12/2023
d a
OGGETTO:
rappresentato e difeso dall'avv. MAGRI Parte_1
Appalto: altre ipotesi ex elettivamente domiciliato in VIA B. GRAZIOLI 10 46100 CP_1 art. 1655 e ss. cc (ivi MANTOVA presso il difensore avv. MAGRI CARL'ALBERTO, come da compresa l'azione ex procura allegata all'atto di citazione in riassunzione 1669cc)
ATTORE IN RIASSUNZIONE
c o n t r o pagina 1 di 11 titolare dell'omonima ditta rappresentato e difeso Controparte_2
dall'avv. SOARDO PAOLO elettivamente domiciliato in PIAZZA MARTIRI
DI BELFIORE 7 46100 MANTOVA presso il difensore avv. SOARDO
PAOLO, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in riassunzione
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
In punto: GIUDIZIO DI RINVIO
CONCLUSIONI
Dell'attore in riassunzione
“Rigettarsi la domanda ex art. 2041 c.c. proposta dalla ditta Controparte_2
nei confronti del conchiudente. II) Condannarsi la ditta a Controparte_2
restituire all'esponente la somma di € 51.088,33, oltre interessi maturati e
maturandi dal 15.5.2009 sino al saldo effettivo. III) Condannarsi la ditta
alle spese di 1° e 2° grado, del primo giudizio di legittimità, Controparte_2
del primo giudizio di rinvio, del secondo giudizio di legittimità e del presente
giudizio di rinvio”.
Del convenuto in riassunzione
“in via preliminare e pregiudiziale :respingersi e rigettarsi in toto le eccezioni
e domande svolte dal signor nei confronti della Parte_1 [...]
nell'atto di citazione ex art.389 c.p.c., in quanto Controparte_3
pagina 2 di 11 inammissibili e/o non più valutabili nella presente sede di rinvio, per i motivi
sopra esposti. In via principale e nel merito:- respingersi e rigettarsi in toto le
domande svolte dal signor nei confronti della Parte_1 [...]
nell'atto di citazione ex art.389 c.p.c., in quanto Controparte_3
completamente infondate in fatto e in diritto, per i motivi sopra esposti;
in
adempimento al decisum riportato nell'ordinanza della Suprema Corte di
Cassazione n.20102 emessa in data 24.3.2022 e depositata in data 22.6.2022,
quantificarsi e determinarsi l'ammontare dell'indennizzo ex art.2041 c.c.
spettante, nel caso di specie, alla impresa individuale , anche Controparte_2
in via equitativa, ovvero nella misura che risulterà in corso di causa, ovvero
che sarà ritenuta di legge e di giustizia, per i motivi sopra esposti;
conseguentemente, condannarsi e dichiararsi tenuto ii signor Parte_1
a pagare, a favore dell'impresa individuale , la somma a Controparte_2
titolo di indennizzo ex art.2041 c.c. che verrà determinata, quantificata ed
indicata dalla Corte di Appello adita, anche in via equitativa, ovvero nella
misura che risulterà in corso di causa, ovvero che sarà ritenuta di legge e di
giustizia, oltre interessi al saldo effettivo e la rivalutazione monetaria.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del primo giudizio di legittimità,
del primo giudizio di rinvio, del secondo giudizio di legittimità e del presente
giudizio di rinvio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 3 di 11 Nel 2001 conveniva dinnanzi al tribunale di Mantova – Sez. Parte_1
distaccata di Castiglione delle Stiviere – proponendo Controparte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti per il corrispettivo dovuto per la costruzione di una stalla.
Con la formulata opposizione, eccepiva la nullità del contratto perché Pt_1
l'opera era stata eseguita in assenza di concessione edilizia. Costituendosi,
l'opposto rappresentava che la mancanza di concessione era nota all'opponente e giustificata dall'urgenza della realizzazione dell'opera a causa di un'alluvione e, in via subordinata, spiegava domanda di indennizzo ex art. 2041 c.c.
Il Tribunale respingeva l'opposizione; la sentenza di rigetto veniva confermata dalla Corte d'appello di Brescia;
a seguito di pignoramento presso terzi
[...]
versava a in data 15 Maggio 2009 la somma di euro Pt_1 Parte_2
51.088,33, comprensiva di sorte capitale, interessi e spese.
Avverso questa sentenza proponeva ricorso in cassazione che Parte_1
la Suprema Corte accoglieva, ritenendo sussistente la nullità del contratto di appalto dedotto in giudizio siccome relativo alla costruzione di un immobile in assenza di concessione edilizia, cassando la sentenza impugnata, con conseguente rinvio della causa ad altra sezione della Corte d'appello di
Brescia.
Riassunto il giudizio, la Corte d'appello di Brescia revocava il decreto pagina 4 di 11 ingiuntivo, dichiarava la nullità del contratto di appalto intercorso, condannava a restituire a l'importo da quest'ultimo Controparte_2 Parte_1
corrispostogli di euro 51.088, oltre interessi legali dal 15 maggio 2009 al soddisfo;
quindi, in accoglimento della domanda subordinata di indennizzo per arricchimento senza causa, formulata da condannava a pagare CP_2 Pt_1
in favore di quest'ultimo la somma di euro 27.702,75, oltre interessi legali sul capitale rivalutato di anno in anno, trattandosi di debito di valore a far data dal
15.12.200 per un totale pari, al 30.6.2016, di euro 47.003,47, oltre interessi sul capitale via via rivalutato fino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese.
La Corte di rinvio, in particolare, quantificava l'indennizzo commisurandolo all'importo delle due fatture azionate in via monitoria per ottenere il pagamento del corrispettivo nella misura pattuita, aventi ad oggetto la fornitura e la posa in opera della struttura di ricovero per bovini che Pt_1
aveva utilizzato e continuato ad utilizzare.
Argomentava, al riguardo, che la diminuzione patrimoniale sofferta dall'imprenditore non consisteva soltanto nell'importo delle spese affrontate per effettuare le forniture, ma anche “ nel mancato guadagno per utile
d'impresa connesso alle prestazioni erogate” e riteneva, di conseguenza, che tale diminuzione poteva “ presumersi coincidente” con il prezzo fatturato e non riscosso, mentre il vantaggio conseguito dall'accipiens era corrispondente al prezzo della costruzione.
pagina 5 di 11 Per la cassazione di tale sentenza ricorreva . Parte_1
Con sentenza n. 10102/22 la Corte di Cassazione riteneva fondato il secondo motivo con cui veniva censurata la quantificazione dell'indennizzo in misura pari al prezzo fatturato, includendo così il lucro cessante invece escluso dalla consolidata giurisprudenza di legittimità dalla nozione di diminuzione patrimoniale indennizzabile.
Riteneva la Suprema Corte che la Corte di Brescia, in sede di rinvio, aveva violato i principi enunciati dalla Suprema Corte secondo cui “ l'esecutore di
una prestazione in forza di un contratto invalido non può pretendere, per
compensare la diminuzione patrimoniale subita, di ottenere quanto avrebbe
percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido
ed efficace, perché l'esigenza restitutoria che fonda l'istituto comunque non
può neutralizzare sostanzialmente l'invalidità originaria o sopravvenuta di
quel rapporto”
Precisava, quindi, che “ tenuto conto della locupletazione conseguita dal
committente con l'impiego dell'opera e delle utilità economiche ricavatene,
nonostante la precarietà del suo diritto dominicale sull'immobile
abusivamente costruito” la quantificazione dell'indennizzo spettante all'appaltatore “ in riferimento alle utilità e valori già sussistenti nel suo
patrimonio alla conclusione del contratto e poi perduti in conseguenza della
realizzazione dell'opera” dovesse avvenire “in riferimento agli esborsi
pagina 6 di 11 sostenuti quali costi materiali, della manodopera e della progettazione, nei
limiti dell'arricchimento”.
provvedeva alla riassunzione del giudizio e deduceva che Parte_1
mai aveva allegato e/o provato circostanze atte a dimostrare Parte_3
l'entità del depauperamento, pur avendone agevole possibilità, non avendo fornito in giudizio la prova delle spese sostenute per la progettazione dell'opera, per l'acquisto dei materiali utilizzati e per la remunerazione della manodopera impiegata.
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda svolta da e la sua Parte_1
condanna alla restituzione della somma di euro 51.088,33, versatagli in esecuzione della sentenza della Corte d'appello di Brescia il 15 maggio 2009
nonché alla rifusione di tutte i gradi del giudizio.
, costituitosi in giudizio, contestava che l' unico criterio Parte_3
utilizzabile per la quantificazione dell'indennizzo dovesse essere ravvisato nel costo della progettazione, dei materiali e della manodopera, dovendosi,
piuttosto, tenere conto della “ locupletazione conseguita dal committente con
l'impiego dell'opera e delle sue utilità economiche ricavatene, nonostante la
precarietà del suo diritto dominicale sull'immobile abusivamente costruito”.
In questo grado di giudizio veniva espletata consulenza tecnica d'ufficio al fine di quantificare i costi di manodopera e di progettazione relativi alla realizzazione della stalla;
indi, all'udienza del 20 dicembre 2023 la causa è
pagina 7 di 11 stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In osservanza del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione -
secondo cui l'indennizzo ex art. 2041 c.c. deve essere determinato in base ai costi di manodopera e di progettazione sostenuti da per la Parte_3
realizzazione della stalla commissionatagli da - in questo Parte_1
grado di giudizio è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio, fortemente avversata dalla difesa di che, a più riprese, ne ha sostenuto la Parte_1
natura meramente esplorativa, non avendo il convenuto in riassunzione mai allegato né provato in giudizio detti costi.
L'assunto non è condivisibile.
Il consulente nominato, al fine di quantificare e stimare i materiali impiegati,
per quantità e qualità, teneva conto della conferma d'ordine dell'11.11.2000,
prodotta in giudizio dalla difesa , mentre per i costi di progettazione si Pt_1
rifaceva al Testo Unico della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dell'ingegnere e dell'architetto e per quelli dell'opera al prezziario delle opere edili vigente all'epoca della realizzazione della costruzione.
I costi venivano stimati in complessivi euro 36.000 oltre IVA.
Come evidenziato nella relazione peritale, l'accertamento del Ctu si è basato sulla documentazione prodotta in giudizio – fatture, conferma d'ordine - e su pagina 8 di 11 tariffe e prezziari vigenti all'epoca del contratto concluso dalle parti e quindi il suo accertamento ha riguardato determinate situazioni di fatto che ha valutato con l'ausilio delle sue cognizioni tecniche.
Ciò premesso, si deve ritenere ormai coperta da giudicato la questione relativa al versamento da parte di della somma di euro 51.088 in Parte_1
quanto nella sentenza n. 756/2016, di definizione del primo giudizio di rinvio,
la Corte, richiamando i documenti 2-4 del fascicolo , dava atto a pag. 5 Pt_1
che in data 15/5/2009 aveva versato alla ditta la Parte_1 CP_2
somma di € 51.088,33, per sorte capitale, interessi e spese.
Ciò posto, ha diritto a ricevere, in moneta attuale, la somma Parte_3
di euro 48.529 +IVA, costituendo il suo credito un debito di valore.
Dà atto che ha versato la somma che, incrementata degli Parte_1
interessi legali dalla data della dazione ad oggi, è pari ad euro 62.113 e che, in ragione dell'esito complessivo del giudizio, l'attore in riassunzione va condannato a rifondere in favore di la metà delle spese di Parte_3
tutti gradi e fasi del giudizio, liquidate in base al criterio del decisum come di seguito:
per il primo grado, per l'intero, in complessivi euro 7.616 ( di cui euro 1.701
per la fase di studio, euro 1.204 per la fase introduttiva, euro 1.806 per la fase istruttoria e euro 2.905 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge;
per il secondo grado, per l'intero, in complessivi euro pagina 9 di 11 6.946 ( di cui euro 2.058 per la fase di studio, euro 1.418 per la fase introduttiva e euro 3.470 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15%
e accessori di legge;
per il primo giudizio avanti alla Corte di cassazione, per l'intero, in complessivi euro 5.513 ( di cui euro 2.336 per la fase di studio,
euro 1.969 per la fase introduttiva e euro 1.208 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge;
per il primo giudizio di rinvio,
per l'intero, in complessivi euro 6.946 ( di cui euro 2.058 per la fase di studio,
euro 1.418 per la fase introduttiva e euro 3.470 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge;
per il secondo giudizio avanti alla Corte di cassazione, per l'intero, in complessivi euro 5.513 ( di cui euro
2.336 per la fase di studio, euro 1.969 per la fase introduttiva e euro 1.208 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge;
per il secondo giudizio di rinvio, per l'intero, in complessivi euro 9.991 ( di cui euro
2.058 per la fase di studio, euro 1.418 per la fase introduttiva, euro 3.045 per la fase istruttoria e euro 3.470 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario
15% e accessori di legge,
operata la compensazione tra le rispettive partite di dare e avere, condanna a versare a la differenza. Parte_1 Controparte_2
Le spese della ctu espletata nel grado vengono poste, in via definitiva, a carico di . Parte_1
P.Q.M.
pagina 10 di 11 La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
accerta il diritto di di ricevere da , a titolo di Parte_3 Parte_1
indennizzo per ingiustificato arricchimento, la somma, all'attualità, di euro
48.529 +IVA ;
accerta che ha versato in favore di la Parte_1 Parte_3
somma che, incrementata degli interessi legali dalla data della dazione, è oggi pari a euro 62.113;
considerato che in ragione dell'esito complessivo del giudizio, l'attore in riassunzione va condannato a rifondere in favore di la metà Parte_3
delle spese di tutti gradi e fasi del giudizio, liquidate come in parte motiva,
operata la compensazione tra le rispettive partite di dare e avere, condanna a versare a la differenza;
Parte_1 Controparte_2
condanna a pagare le spese della CTU espletata nel grado. Parte_1
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 12 marzo
2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Giuseppe Serao
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