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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 07/10/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
997 /2024
All'udienza del giorno 7 ottobre 2025, avanti al g.i. dott.ssa Filippetta Signorello,
sono comparsi:
per parte attrice l'Avv. SPANÒ FABIO Parte_1
per parte convenuta l'Avv. MARGHERITA MARANO, anche in sostituzione Controparte_1 dell'Avv. Bellafiore.
Entrambi i procuratori chiedono di discutere la causa.
Il giudice dispone in conformità.
L'Avv. Spanò si riporta alle note conclusionali già depositate in atti.
L'Avv. Marano contesta tutto quanto dedotto da controparte e si riporta a quanto già spiegato nei propri scritti difensivi e, più precisamente, nella memoria in prosecuzione del 30.11.2024 e nella memoria conclusionale depositata il 14.02.2025. insiste specificatamente nelle spiegate eccezioni in tema di parziale inesistenza della morosità e più in generale di quantum debeatur per le ragioni spiegate nelle proprie memorie. Ribadisce ancora una volta come la necessità di resistere nella presente azione giudiziaria nasce dall'esigenza di contestare l'ammontare della richiesta di pagamento compiutamente spiegata per la prima volta in occasione della redazione dell'atto di intimazione di sfratto., chiede pertanto che il g.i. voglia rigettare la domanda attorea rideterminando le somme dovute a titolo di canone di locazione, accordando alla conduttrice ogni beneficio di legge, con vittoria ovvero compensazione degli onorari di causa.
L'Avv. Spanò contesta quanto ex adverso dedotto e chiesto.
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio alle ore 16.44, nell'assenza delle parti frattanto allontanatesi, il giudice ha dato lettura della sentenza che, redatta in calce al presente verbale, viene depositata telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 997/2024 R.G.
OGGETTO: risoluzione contratto di locazione per inadempimento del conduttore vertente tra
, (cod.fisc. ) nata a [...] il [...]5, residente in Parte_2 C.F._1
Marsala nella via MA PI n.1, elettivamente domiciliata in Marsala presso lo studio dell'Avv.
AB Spanò che la rappresenta e difende, giusta procura speciale allegata alla memoria di costituzione,
-attrice opposta-
E
12 con sede in Marsala nella via MA PI n. 3, P. Controparte_2
IV , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore sig. P.IVA_1 Controparte_1
rappresentata e difesa in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione in opposizione, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Gianvito Bellafiore e Margherita Marano ed elettivamente domiciliata presso il Loro studio,
-convenuto-opposto , nato a [...] in data [...], codice fiscale , Controparte_3 C.F._2
residente in [...],
nato a [...] in data [...], codice fiscale residente Controparte_4 C.F._3
in Marsala nella via MA PI al civico 1,
, NATO A Erice in data 21.05.1990, codice fiscale , Controparte_5 C.F._4
residente in [...]nella Giuseppe Ripamonti al civico 13,
-litisconsorti necessari contumaci-
Conclusioni delle parti:
Attore: Voglia il Tribunale RITENERE E DICHIARARE la morosità della conduttrice nel pagamento dei canoni di locazione, di cui al contratto del 22.2.2016 - registrato il 26.2.2016 - dell'immobile sito in
Marsala nella via MA PI 3, per €.8.300,00, sino al rilascio avvenuto in data 24.10.2024;
RITENERE E DICHIARARE, per l'effetto, la risoluzione del contratto di locazione indicato per la morosità della conduttrice;
CONDANNARE, di conseguenza, in solido, Controparte_6
(cod fisc. - p.iva. ), in persona del legale rappresentante pro tempore e socio
[...] P.IVA_1
accomandatario , con sede in Marsala nella via MA PI n.3 (pec Controparte_1
nonché (cod.fisc. nato a [...] il [...], Email_1 Controparte_1 C.F._5
in qualità di socio accomandatario della " , residente in [...]Controparte_6
nella via Frisella n.74, al pagamento in favore della odierna comparente, nella sua qualità di erede di
[...]
della somma di €.8.300,00 a titolo di canoni maturati e non pagati, oltre gli Parte_1
interessi legali dalle singole scedenze al soddisfo;
CONDANNARE, per l'effetto,
[...]
e , in qualità di socio accomandatario al pagamento in favore Controparte_6 Controparte_1
dell'odierna comparente delle spese e competenze legali per la fase di convalida, per il precetto di rilascio, per la procedura di mediazione, e per la presente causa di merito;
CONDANNARE, per quanto esposto nel presente atto, e , in qualità di socio Controparte_6 Controparte_1
accomandatario al pagamento in favore dell'odierna comparente, ex art.96 c.p.c., la pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, dell'ulteriore somma di €.1.000,00, ovvero di quell'altro importo - maggiore o minore - che anche in via equitativa sarà ritenuto di giustizia;
vinte le spese.
Convenuto: Voglia il Tribunale Ritenere e dichiarare non valido e/o non regolarmente esperito il procedimento di mediazione, con adozione dei conseguenti provvedimenti ritenuti di giustizia;
Nel
Merito, - Ritenere e dichiarare non dovuta la complessiva somma di €. 5.900,00 per le causali sopra esposte, e conseguentemente - Rigettare parzialmente la domanda attorea, riducendo le somme dovute a titolo di canoni di locazione, ammontanti a soli €. 2.400,00; - Rigettare perché infondata, in fatto e in diritto, la richiesta di condanna per lite temeraria ex art. 96 cpc;
- Accordare ogni altro beneficio di legge alla conduttrice;
- Con vittoria, ovvero compensazione, di spese ed onorari del presente procedimento.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con intimazione di sfratto per morosità, debitamente notifica all'odierno convenuto opponente,
[...]
lamentava la morosità in cui era incorsa la società conduttrice, rimasta Parte_1
inadempiente all'obbligazione del versamento del canone, per il complessivo importo di € 4.942,70
(comprensivo del canone idrico) maturato sino all'aprile del 2024.
A tal uopo richiamava il contenuto del contratto di locazione, inizialmente stipulato, in data 22.02.2016, tra sua dante causa, e la società “C'era una volta”, dante causa dell'odierna Persona_1
intimata.
Parte intimata si costituiva in data 27 maggio 2024, contestando la dedotta morosità e, in particolare, rilevando di aver provveduto al versamento dei canoni maturati dal luglio 2023 al marzo 2024.
Deduceva poi che, per accordi intercorsi, anche alla luce delle difficoltà collegate al periodo del lockdown, il canone era rimasto immutato, nonostante il contratto prevedesse il suo aumento.
Ad ogni modo, faceva prontezza di pagamento della differenza di canone, mai precedentemente richiesto.
Concludeva chiedendo il rigetto delle domande avversarie.
Emesso il chiesto ordine di rilascio e disposto il mutamento di rito alla luce dell'opposizione avanzata da parte intimata, si è costituita in giudizio in prosecuzione delle pretese avanzate Parte_2 dall'intimante, deceduta nelle more del passaggio dal rito ordinario a quello speciale, richiamando il tentativo obbligatorio di mediazione, con esito negativo, posto in essere da , marito Controparte_3
Pt_ della de cuius e padre dell'attrice, e rilevando l'infondatezza delle tesi avversarie e, soprattutto, della dedotta imputazione delle somme versate a titolo di canone di locazione.
Nello specifico, ha precisato che la conduttrice avrebbe omesso il pagamento di 4 mensilità nell'anno
2020 (periodo covid) per un ammontare di complessivi €.2.000,00; di una parte della mensilità di ottobre
2022 per €.100,00; del canone del mese di novembre 2022 per €.500,00; dell'aumento del canone, per
100,00 mensili, da dicembre 2022 a novembre 2023 per complessivi €.1.200,00; del canone mensile da dicembre 2023 fino al rilascio (ottobre 2024) per €.4.500,00 (al netto del pagamento dei due acconti di aprile 2024 per complessivi €.1.000,00).
Ha concluso sostenendo di vantare un credito, per canoni di locazione, apri complessivamente ad €
8.300,00, oltre interessi.
L'opponente intimato, richiamate le deduzioni precedentemente esposte, ha ribadito l'insussistenza della morosità, nonostante la modifica della domanda e della quantificazione della pretesa creditoria, richiamando la documentazione già prodotta e, rilevando poi l'erroneo calcolo del canone relativo ai mesi del 2020, così come ai mesi successivi, per non essere mai stato richiesto il pattuito aumento del canone e, inoltre, chiedendo l'abbattimento del canone per il periodo covid.
Ha infine eccepito l'improcedibilità del giudizio per mancato avveramento della condizione di procedibilità.
Il procedimento, disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri chiamati all'eredità
Pt_ della de cuius , è stato assunto in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti principali, stante la contumacia dei chiamati.
*******
La domanda di risoluzione del contratto di locazione ad uso commerciale, avanzata da parte ricorrente intimante è fondata e merita di essere accolta. Nonostante infatti gli importi relativi ai canoni rimasti impagati non possano ritenersi certi, è pacifico tra le parti che il conduttore non ha mai versato il canone nell'importo pattuito a far data dall'ottobre del
2022: più precisamente, come previsto al punto 2 del contratto,
Dunque, a far data dall'ottobre del 2022 il conduttore avrebbe dovuto versare un canone mensile pari ad € 500,00, piuttosto che quello precedente di € 400,00.
Tanto che, solo con i versamenti eseguiti nell'aprile del 2024 (ed imputati dal conduttore ai canoni di gennaio e febbraio dello stesso anno, è stato riconosciuto e versato l'importo di € 500,00 mensile).
Privi di pregio alcuno sono poi i motivi addotti a sostegno della sostenuta mancanza di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto da parte della locatrice, tale da legittimare il mancato versamento dell'aumento del canone, sol se si considera che il conduttore, ben consapevole delle pattuizioni contrattuali, riconoscendo la loro valenza, ha eseguito ben due versamenti relativi al canone aggiornato.
Dunque, sicuramente è incontestato il mancato versamento dell'aggiornamento del canone da ottobre
2022 in poi;
inoltre, incontestato è altresì il mancato versamento dei canoni relativi alle mensilità di marzo, aprile e maggio, maturate prima della notifica dell'intimazione di sfratto, così come non vi è prova dell'avvenuto pagamento del canone relativo all'utenza idrica. Medesima conclusione va rassegnata in relazione ai canoni maturati nell'anno 2020, da marzo a giugno: sul punto, l'intimato opponente non ha fornito alcuna prova dell'avvenuto pagamento, limitandosi a contestare l'importo preteso che, correttamente, per come evidenziato, ammonta ad € 1.600,00 e non, per come preteso, ad € 2.000,00.
Alla data della notifica dell'intimazione di sfratto il conduttore si era reso perciò moroso del complessivo importo di € 4.800,00 (compresa la mensilità di maggio 2024), oltre ad € 42,70 a titolo di canone dell'utenza idrica.
Concludendo, va accolta la domanda di risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore, avendo questi omesso di versare l'aumento stabilito in contratto ed il canone di locazione, nel suo intero ammontare, per n. 4 mensilità nell'anno 2020 e n. 3 mensilità nell'anno 2024 (antecedenti alla notifica dello sfratto).
Va altresì accolta la domanda di condanna al pagamento dei canoni, avanzata dall'intimante opposta.
La società opponente, in solido con il suo socio accomandatario, viene pertanto condannata al pagamento, nei confronti di , del complessivo importo di € 4.842,70 a titolo di canoni Parte_2
maturati e rimasti impagati sino al maggio 2024, compreso il canone dell'utenza idrica, oltre ai canoni maturati sino all'effettivo rilascio, oltre interessi da ogni singola scadenza all'effettivo soddisfo.
Va invece rigettata la domanda volta alla condanna di parte convenuta per lite temeraria, ai sensi dell'art. condanna (cod. fisc. - p.iva. ), in persona del legale Controparte_6 P.IVA_1
rappresentante pro tempore e socio accomandatario , con sede in Marsala nella via Controparte_1
MA PI n.3 (pec nonché (cod.fisc. Email_1 Controparte_1 C.F._5
nato a Marsala il [...], in [...] accomandatario della Controparte_6
residente in [...], al pagamento in favore della locatrice opposta
[...] Parte_2
, dell'importo di € 4.842,70 a titolo di canoni di locazione maturati sino al maggio 2024 compreso,
[...]
compreso il canone per l'utenza idrica, oltre i canoni maturati sino all'effettivo rilascio ed oltre gli interessi da ogni singola scadenza all'effettivo versamento;
rigetta le ulteriori domande;
condanna e , in qualità di socio accomandatario, Controparte_6 Controparte_1
a rifondere alla ricorrente , le spese di lite, liquidate in € 600,00 per esborsi ed € 3.500,00 Parte_2
per compensi di procuratore relativi all'intero procedimento, comprensivo della fase di sfratto, oltre spese forfettarie ed oneri di legge;
Così deciso in Marsala in data 07/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
96 c.p.c., poiché sfornita di prova.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 997 /2024 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: dichiara la risoluzione del contratto di locazione stipulato in data 22.02.2016 per grave inadempimento del conduttore, rimasto moroso nel pagamento del canone per il complessivo importo di € 4.800,00 maturato alla data di notifica dell'intimazione di sfratto,
SEZIONE CIVILE
997 /2024
All'udienza del giorno 7 ottobre 2025, avanti al g.i. dott.ssa Filippetta Signorello,
sono comparsi:
per parte attrice l'Avv. SPANÒ FABIO Parte_1
per parte convenuta l'Avv. MARGHERITA MARANO, anche in sostituzione Controparte_1 dell'Avv. Bellafiore.
Entrambi i procuratori chiedono di discutere la causa.
Il giudice dispone in conformità.
L'Avv. Spanò si riporta alle note conclusionali già depositate in atti.
L'Avv. Marano contesta tutto quanto dedotto da controparte e si riporta a quanto già spiegato nei propri scritti difensivi e, più precisamente, nella memoria in prosecuzione del 30.11.2024 e nella memoria conclusionale depositata il 14.02.2025. insiste specificatamente nelle spiegate eccezioni in tema di parziale inesistenza della morosità e più in generale di quantum debeatur per le ragioni spiegate nelle proprie memorie. Ribadisce ancora una volta come la necessità di resistere nella presente azione giudiziaria nasce dall'esigenza di contestare l'ammontare della richiesta di pagamento compiutamente spiegata per la prima volta in occasione della redazione dell'atto di intimazione di sfratto., chiede pertanto che il g.i. voglia rigettare la domanda attorea rideterminando le somme dovute a titolo di canone di locazione, accordando alla conduttrice ogni beneficio di legge, con vittoria ovvero compensazione degli onorari di causa.
L'Avv. Spanò contesta quanto ex adverso dedotto e chiesto.
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio alle ore 16.44, nell'assenza delle parti frattanto allontanatesi, il giudice ha dato lettura della sentenza che, redatta in calce al presente verbale, viene depositata telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 997/2024 R.G.
OGGETTO: risoluzione contratto di locazione per inadempimento del conduttore vertente tra
, (cod.fisc. ) nata a [...] il [...]5, residente in Parte_2 C.F._1
Marsala nella via MA PI n.1, elettivamente domiciliata in Marsala presso lo studio dell'Avv.
AB Spanò che la rappresenta e difende, giusta procura speciale allegata alla memoria di costituzione,
-attrice opposta-
E
12 con sede in Marsala nella via MA PI n. 3, P. Controparte_2
IV , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore sig. P.IVA_1 Controparte_1
rappresentata e difesa in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione in opposizione, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Gianvito Bellafiore e Margherita Marano ed elettivamente domiciliata presso il Loro studio,
-convenuto-opposto , nato a [...] in data [...], codice fiscale , Controparte_3 C.F._2
residente in [...],
nato a [...] in data [...], codice fiscale residente Controparte_4 C.F._3
in Marsala nella via MA PI al civico 1,
, NATO A Erice in data 21.05.1990, codice fiscale , Controparte_5 C.F._4
residente in [...]nella Giuseppe Ripamonti al civico 13,
-litisconsorti necessari contumaci-
Conclusioni delle parti:
Attore: Voglia il Tribunale RITENERE E DICHIARARE la morosità della conduttrice nel pagamento dei canoni di locazione, di cui al contratto del 22.2.2016 - registrato il 26.2.2016 - dell'immobile sito in
Marsala nella via MA PI 3, per €.8.300,00, sino al rilascio avvenuto in data 24.10.2024;
RITENERE E DICHIARARE, per l'effetto, la risoluzione del contratto di locazione indicato per la morosità della conduttrice;
CONDANNARE, di conseguenza, in solido, Controparte_6
(cod fisc. - p.iva. ), in persona del legale rappresentante pro tempore e socio
[...] P.IVA_1
accomandatario , con sede in Marsala nella via MA PI n.3 (pec Controparte_1
nonché (cod.fisc. nato a [...] il [...], Email_1 Controparte_1 C.F._5
in qualità di socio accomandatario della " , residente in [...]Controparte_6
nella via Frisella n.74, al pagamento in favore della odierna comparente, nella sua qualità di erede di
[...]
della somma di €.8.300,00 a titolo di canoni maturati e non pagati, oltre gli Parte_1
interessi legali dalle singole scedenze al soddisfo;
CONDANNARE, per l'effetto,
[...]
e , in qualità di socio accomandatario al pagamento in favore Controparte_6 Controparte_1
dell'odierna comparente delle spese e competenze legali per la fase di convalida, per il precetto di rilascio, per la procedura di mediazione, e per la presente causa di merito;
CONDANNARE, per quanto esposto nel presente atto, e , in qualità di socio Controparte_6 Controparte_1
accomandatario al pagamento in favore dell'odierna comparente, ex art.96 c.p.c., la pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, dell'ulteriore somma di €.1.000,00, ovvero di quell'altro importo - maggiore o minore - che anche in via equitativa sarà ritenuto di giustizia;
vinte le spese.
Convenuto: Voglia il Tribunale Ritenere e dichiarare non valido e/o non regolarmente esperito il procedimento di mediazione, con adozione dei conseguenti provvedimenti ritenuti di giustizia;
Nel
Merito, - Ritenere e dichiarare non dovuta la complessiva somma di €. 5.900,00 per le causali sopra esposte, e conseguentemente - Rigettare parzialmente la domanda attorea, riducendo le somme dovute a titolo di canoni di locazione, ammontanti a soli €. 2.400,00; - Rigettare perché infondata, in fatto e in diritto, la richiesta di condanna per lite temeraria ex art. 96 cpc;
- Accordare ogni altro beneficio di legge alla conduttrice;
- Con vittoria, ovvero compensazione, di spese ed onorari del presente procedimento.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con intimazione di sfratto per morosità, debitamente notifica all'odierno convenuto opponente,
[...]
lamentava la morosità in cui era incorsa la società conduttrice, rimasta Parte_1
inadempiente all'obbligazione del versamento del canone, per il complessivo importo di € 4.942,70
(comprensivo del canone idrico) maturato sino all'aprile del 2024.
A tal uopo richiamava il contenuto del contratto di locazione, inizialmente stipulato, in data 22.02.2016, tra sua dante causa, e la società “C'era una volta”, dante causa dell'odierna Persona_1
intimata.
Parte intimata si costituiva in data 27 maggio 2024, contestando la dedotta morosità e, in particolare, rilevando di aver provveduto al versamento dei canoni maturati dal luglio 2023 al marzo 2024.
Deduceva poi che, per accordi intercorsi, anche alla luce delle difficoltà collegate al periodo del lockdown, il canone era rimasto immutato, nonostante il contratto prevedesse il suo aumento.
Ad ogni modo, faceva prontezza di pagamento della differenza di canone, mai precedentemente richiesto.
Concludeva chiedendo il rigetto delle domande avversarie.
Emesso il chiesto ordine di rilascio e disposto il mutamento di rito alla luce dell'opposizione avanzata da parte intimata, si è costituita in giudizio in prosecuzione delle pretese avanzate Parte_2 dall'intimante, deceduta nelle more del passaggio dal rito ordinario a quello speciale, richiamando il tentativo obbligatorio di mediazione, con esito negativo, posto in essere da , marito Controparte_3
Pt_ della de cuius e padre dell'attrice, e rilevando l'infondatezza delle tesi avversarie e, soprattutto, della dedotta imputazione delle somme versate a titolo di canone di locazione.
Nello specifico, ha precisato che la conduttrice avrebbe omesso il pagamento di 4 mensilità nell'anno
2020 (periodo covid) per un ammontare di complessivi €.2.000,00; di una parte della mensilità di ottobre
2022 per €.100,00; del canone del mese di novembre 2022 per €.500,00; dell'aumento del canone, per
100,00 mensili, da dicembre 2022 a novembre 2023 per complessivi €.1.200,00; del canone mensile da dicembre 2023 fino al rilascio (ottobre 2024) per €.4.500,00 (al netto del pagamento dei due acconti di aprile 2024 per complessivi €.1.000,00).
Ha concluso sostenendo di vantare un credito, per canoni di locazione, apri complessivamente ad €
8.300,00, oltre interessi.
L'opponente intimato, richiamate le deduzioni precedentemente esposte, ha ribadito l'insussistenza della morosità, nonostante la modifica della domanda e della quantificazione della pretesa creditoria, richiamando la documentazione già prodotta e, rilevando poi l'erroneo calcolo del canone relativo ai mesi del 2020, così come ai mesi successivi, per non essere mai stato richiesto il pattuito aumento del canone e, inoltre, chiedendo l'abbattimento del canone per il periodo covid.
Ha infine eccepito l'improcedibilità del giudizio per mancato avveramento della condizione di procedibilità.
Il procedimento, disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri chiamati all'eredità
Pt_ della de cuius , è stato assunto in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti principali, stante la contumacia dei chiamati.
*******
La domanda di risoluzione del contratto di locazione ad uso commerciale, avanzata da parte ricorrente intimante è fondata e merita di essere accolta. Nonostante infatti gli importi relativi ai canoni rimasti impagati non possano ritenersi certi, è pacifico tra le parti che il conduttore non ha mai versato il canone nell'importo pattuito a far data dall'ottobre del
2022: più precisamente, come previsto al punto 2 del contratto,
Dunque, a far data dall'ottobre del 2022 il conduttore avrebbe dovuto versare un canone mensile pari ad € 500,00, piuttosto che quello precedente di € 400,00.
Tanto che, solo con i versamenti eseguiti nell'aprile del 2024 (ed imputati dal conduttore ai canoni di gennaio e febbraio dello stesso anno, è stato riconosciuto e versato l'importo di € 500,00 mensile).
Privi di pregio alcuno sono poi i motivi addotti a sostegno della sostenuta mancanza di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto da parte della locatrice, tale da legittimare il mancato versamento dell'aumento del canone, sol se si considera che il conduttore, ben consapevole delle pattuizioni contrattuali, riconoscendo la loro valenza, ha eseguito ben due versamenti relativi al canone aggiornato.
Dunque, sicuramente è incontestato il mancato versamento dell'aggiornamento del canone da ottobre
2022 in poi;
inoltre, incontestato è altresì il mancato versamento dei canoni relativi alle mensilità di marzo, aprile e maggio, maturate prima della notifica dell'intimazione di sfratto, così come non vi è prova dell'avvenuto pagamento del canone relativo all'utenza idrica. Medesima conclusione va rassegnata in relazione ai canoni maturati nell'anno 2020, da marzo a giugno: sul punto, l'intimato opponente non ha fornito alcuna prova dell'avvenuto pagamento, limitandosi a contestare l'importo preteso che, correttamente, per come evidenziato, ammonta ad € 1.600,00 e non, per come preteso, ad € 2.000,00.
Alla data della notifica dell'intimazione di sfratto il conduttore si era reso perciò moroso del complessivo importo di € 4.800,00 (compresa la mensilità di maggio 2024), oltre ad € 42,70 a titolo di canone dell'utenza idrica.
Concludendo, va accolta la domanda di risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore, avendo questi omesso di versare l'aumento stabilito in contratto ed il canone di locazione, nel suo intero ammontare, per n. 4 mensilità nell'anno 2020 e n. 3 mensilità nell'anno 2024 (antecedenti alla notifica dello sfratto).
Va altresì accolta la domanda di condanna al pagamento dei canoni, avanzata dall'intimante opposta.
La società opponente, in solido con il suo socio accomandatario, viene pertanto condannata al pagamento, nei confronti di , del complessivo importo di € 4.842,70 a titolo di canoni Parte_2
maturati e rimasti impagati sino al maggio 2024, compreso il canone dell'utenza idrica, oltre ai canoni maturati sino all'effettivo rilascio, oltre interessi da ogni singola scadenza all'effettivo soddisfo.
Va invece rigettata la domanda volta alla condanna di parte convenuta per lite temeraria, ai sensi dell'art. condanna (cod. fisc. - p.iva. ), in persona del legale Controparte_6 P.IVA_1
rappresentante pro tempore e socio accomandatario , con sede in Marsala nella via Controparte_1
MA PI n.3 (pec nonché (cod.fisc. Email_1 Controparte_1 C.F._5
nato a Marsala il [...], in [...] accomandatario della Controparte_6
residente in [...], al pagamento in favore della locatrice opposta
[...] Parte_2
, dell'importo di € 4.842,70 a titolo di canoni di locazione maturati sino al maggio 2024 compreso,
[...]
compreso il canone per l'utenza idrica, oltre i canoni maturati sino all'effettivo rilascio ed oltre gli interessi da ogni singola scadenza all'effettivo versamento;
rigetta le ulteriori domande;
condanna e , in qualità di socio accomandatario, Controparte_6 Controparte_1
a rifondere alla ricorrente , le spese di lite, liquidate in € 600,00 per esborsi ed € 3.500,00 Parte_2
per compensi di procuratore relativi all'intero procedimento, comprensivo della fase di sfratto, oltre spese forfettarie ed oneri di legge;
Così deciso in Marsala in data 07/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.
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96 c.p.c., poiché sfornita di prova.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 997 /2024 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: dichiara la risoluzione del contratto di locazione stipulato in data 22.02.2016 per grave inadempimento del conduttore, rimasto moroso nel pagamento del canone per il complessivo importo di € 4.800,00 maturato alla data di notifica dell'intimazione di sfratto,