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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 25/11/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Del Lavoro dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g. 375/2025 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 assistito dall'avv. GHIO STEFANO MASSIMILIANO;
elettivamente domiciliato in Civitanova RC, v.le S. Luigi Versiglia n. 4, presso il difensore;
nei confronti di
, C.F. ; CP_1 P.IVA_1 assistito e difeso dall'avv. MARIOTTI SILVANA;
elettivamente domiciliato in VIA DANTE 65 - MACERATA, presso sede;
CP_1
OGGETTO: reddito di cittadinanza
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da discussione alla udienza del 21.11.25 riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria integrativa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 – Fondata e quindi da accogliersi la opposizione proposta da Parte_1 avverso il provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza da lei goduto e della conseguente pagina 1 di 3 ripetizione di quanto asseritamente corrisposto indebitamente a titolo di Reddito di Cittadinanza nel periodo da dicembre 2021 a maggio 2023 per il complessivo importo di euro 9.000,00 di cui alla comunicazione Prot. INPS-RDC-2021-5008527 in data 20.8.2024.
2 – Il provvedimento di revoca è stato reso dall , per come dall'Istituto rappresentato, CP_1 per la “Accertata non veridicità del nucleo dichiarato in DSU ai sensi dell'art. 3 del DPCM
159/2013” in quanto all'epoca della domanda del reddito di cittadinanza (22.11.2021) risultava tra i componenti del nucleo familiare della richiedente presso la residenza di Via Verga n. 42 a
Civitanova RC la signora , della quale non era stata invece dichiarata la Persona_1 presenza;
seguiva quindi la intimazione di restituzione delle somme versate.
3 – La opponente ha tuttavia fornito la prova documentale che alla data della presentazione della domanda del reddito di cittadinanza non dimorava a più presso il suo nucleo Persona_1 familiare e di essersi attivata fin da epoca precedente per la cancellazione della di lei residenza anagrafica. In particolare:
– con atto protocollato in data 21.04.2021 ha dichiarato all'Ufficio Anagrafe che Per_2
non dimorava più presso l'abitazione di Via Verga 42 a Civitanova ed ha richiesto all'Ente
[...] di effettuare i conseguenti accertamenti anagrafici (doc. 4);
– in data 17.06.2021 l'Ufficio anagrafe del Comune di Civitanova incaricava gli agenti accertatori della polizia municipale di procedere alle relative verifiche (doc. 5);
– con comunicazione del 28.12.2021 l'agente accertatore Isp. dichiarava Persona_3 che sulla base delle informazioni acquisite da condomini dello stabile di via Verga, Persona_1 non risiedeva più presso l'abitazione di sin dal decesso in data 4.4.21 di Parte_1
, madre dell'opponente, in favore della quale svolgeva funzioni di badante (doc. 6); Persona_4
– l'isp. -con atto a prot. 26179 del 17.04.2025 (doc. 7)- su sollecitazione Persona_3 del legale dell'opponente, dopo aver effettuato un ulteriore sopralluogo ed aver sentito un condomino dello stabile, precisava che in realtà non dimorava più presso CP_2
l'abitazione sin dalla anteriore morte di , padre dell'opponente, in data 19.3.15; Persona_5
– i genitori dell'opponente sono così entrambi deceduti prima della proposizione della domanda del reddito di cittadinanza del 22.11.2021.
4 – Pertanto sebbene la cancellazione per irreperibilità di da parte dell'Ufficio Persona_1 anagrafe del Comune di Civitanova RC sia stata effettuata in data 25.09.2023, l'istruttoria del relativo procedimento ha accertato l'irreperibilità della stessa a data anteriore a quella della pagina 2 di 3 presentazione della domanda del reddito di cittadinanza: l'opponente aveva quindi a quell'epoca i requisiti per ottenere il beneficio in questione.
5 – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata G.d.L., definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, dichiara insussistenti i presupposti di revoca del reddito di cittadinanza goduto da
[...]
prot. Prot. INPS-RDC-2021-5008527 e per l'effetto annulla la ripetizione Parte_1 dell'indebito dell'importo corrisposto a tale titolo di cui alla comunicazione in data CP_1
28.08.2024; condanna il resistente a sostenere le spese del giudizio, che liquida in favore CP_3 della ricorrente in complessivi euro 1.200,00 per compensi professionali, oltre spese generali
15%, cap, iva e spese vive documentate.
Deposito della motivazione entro giorni dieci.
Macerata, 21 novembre 2025
Il Giudice d. L. dr. Luigi Reale
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Del Lavoro dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g. 375/2025 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 assistito dall'avv. GHIO STEFANO MASSIMILIANO;
elettivamente domiciliato in Civitanova RC, v.le S. Luigi Versiglia n. 4, presso il difensore;
nei confronti di
, C.F. ; CP_1 P.IVA_1 assistito e difeso dall'avv. MARIOTTI SILVANA;
elettivamente domiciliato in VIA DANTE 65 - MACERATA, presso sede;
CP_1
OGGETTO: reddito di cittadinanza
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da discussione alla udienza del 21.11.25 riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria integrativa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 – Fondata e quindi da accogliersi la opposizione proposta da Parte_1 avverso il provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza da lei goduto e della conseguente pagina 1 di 3 ripetizione di quanto asseritamente corrisposto indebitamente a titolo di Reddito di Cittadinanza nel periodo da dicembre 2021 a maggio 2023 per il complessivo importo di euro 9.000,00 di cui alla comunicazione Prot. INPS-RDC-2021-5008527 in data 20.8.2024.
2 – Il provvedimento di revoca è stato reso dall , per come dall'Istituto rappresentato, CP_1 per la “Accertata non veridicità del nucleo dichiarato in DSU ai sensi dell'art. 3 del DPCM
159/2013” in quanto all'epoca della domanda del reddito di cittadinanza (22.11.2021) risultava tra i componenti del nucleo familiare della richiedente presso la residenza di Via Verga n. 42 a
Civitanova RC la signora , della quale non era stata invece dichiarata la Persona_1 presenza;
seguiva quindi la intimazione di restituzione delle somme versate.
3 – La opponente ha tuttavia fornito la prova documentale che alla data della presentazione della domanda del reddito di cittadinanza non dimorava a più presso il suo nucleo Persona_1 familiare e di essersi attivata fin da epoca precedente per la cancellazione della di lei residenza anagrafica. In particolare:
– con atto protocollato in data 21.04.2021 ha dichiarato all'Ufficio Anagrafe che Per_2
non dimorava più presso l'abitazione di Via Verga 42 a Civitanova ed ha richiesto all'Ente
[...] di effettuare i conseguenti accertamenti anagrafici (doc. 4);
– in data 17.06.2021 l'Ufficio anagrafe del Comune di Civitanova incaricava gli agenti accertatori della polizia municipale di procedere alle relative verifiche (doc. 5);
– con comunicazione del 28.12.2021 l'agente accertatore Isp. dichiarava Persona_3 che sulla base delle informazioni acquisite da condomini dello stabile di via Verga, Persona_1 non risiedeva più presso l'abitazione di sin dal decesso in data 4.4.21 di Parte_1
, madre dell'opponente, in favore della quale svolgeva funzioni di badante (doc. 6); Persona_4
– l'isp. -con atto a prot. 26179 del 17.04.2025 (doc. 7)- su sollecitazione Persona_3 del legale dell'opponente, dopo aver effettuato un ulteriore sopralluogo ed aver sentito un condomino dello stabile, precisava che in realtà non dimorava più presso CP_2
l'abitazione sin dalla anteriore morte di , padre dell'opponente, in data 19.3.15; Persona_5
– i genitori dell'opponente sono così entrambi deceduti prima della proposizione della domanda del reddito di cittadinanza del 22.11.2021.
4 – Pertanto sebbene la cancellazione per irreperibilità di da parte dell'Ufficio Persona_1 anagrafe del Comune di Civitanova RC sia stata effettuata in data 25.09.2023, l'istruttoria del relativo procedimento ha accertato l'irreperibilità della stessa a data anteriore a quella della pagina 2 di 3 presentazione della domanda del reddito di cittadinanza: l'opponente aveva quindi a quell'epoca i requisiti per ottenere il beneficio in questione.
5 – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata G.d.L., definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, dichiara insussistenti i presupposti di revoca del reddito di cittadinanza goduto da
[...]
prot. Prot. INPS-RDC-2021-5008527 e per l'effetto annulla la ripetizione Parte_1 dell'indebito dell'importo corrisposto a tale titolo di cui alla comunicazione in data CP_1
28.08.2024; condanna il resistente a sostenere le spese del giudizio, che liquida in favore CP_3 della ricorrente in complessivi euro 1.200,00 per compensi professionali, oltre spese generali
15%, cap, iva e spese vive documentate.
Deposito della motivazione entro giorni dieci.
Macerata, 21 novembre 2025
Il Giudice d. L. dr. Luigi Reale
pagina 3 di 3