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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 30/05/2025, n. 1410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1410 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - nelle persone dei magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Alessia Zucconi Giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16786 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa da
nato a [...] il [...] Parte_1
(cod. fisc. ), rappresentato e difeso CodiceFiscale_1
dall'avv. Lorenzo Casanova del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore - ricorrente contro nata a [...] il [...] (cod. fisc. CP_1 [...]
), rappresentata e difesa dall'avv. Elisabetta C.F._2
Pessina del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore - resistente e
1 nato a [...] l'[...] (cod. fisc. Controparte_2
), rappresentato e difeso dall'avv. CodiceFiscale_3
Elisabetta Pessina del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore - resistente con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: modifica delle condizioni del divorzio.
Conclusioni comuni del ricorrente e dei resistenti:
I difensori precisano congiuntamente le conclusioni come segue:
“1. dichiarare cessato, con decorrenza dal 01/02/2025, l'obbligo a carico del Dott. di corrispondere il Parte_1
mantenimento (ordinario e straordinario) per il figlio Dott.
divenuto economicamente autosufficiente;
2. Controparte_2
dare atto che per accordo delle parti i resistenti si obbligano a restituire al Dott. che ne ha fatto richiesta, la Parte_1
somma di € 2.000,00, pari a 50% dell'importo dal medesimo corrisposto a titolo di mantenimento per il figlio per le CP_2
mensilità di novembre, dicembre 2024, gennaio, febbraio e marzo
2025, restando nella disponibilità della Dott. le CP_1
residue somme versate a detto titolo nello stesso arco temporale;
3. dare atto che il ricorrente si obbliga a corrispondere ai resistenti la somma di € 1.249,15 -di cui il medesimo si riconosce debitore-
a titolo di arretrati per il mantenimento del figlio Dott. CP_2
2 per tasse universitarie anno accademico 2024/2025, Pt_1
esame specialità anno accademico 2024, iscrizione EMPAM 2024 meglio descritte alle pp 7,8 della memoria 473 bis.17 n. 1; 4. dare atto che per accordo delle parti il ricorrente si obbliga a corrispondere ai resistenti, a tacitazione di ogni pretesa per arretrati per il mantenimento del figlio Dott. Controparte_2
azionata nel presente giudizio (pari e € 15.324,89), la (minor) somma -complessiva- di € 7.000,00; 5. dare atto che sussistendo i presupposti previsti dall'art. 1243 c.c. le partite debitorie di cui ai capi 2, 3 e 4 vengono estinte per compensazione all'esito della quale Dott... dovrà corrispondere ai resistenti, Parte_1
mediante accredito sul conto corrente intestato alla Dott. CP_1
a lui noto in quanto utilizzato sino ad oggi per effettuare
[...]
il versamento del mantenimento, entro e non oltre il 30 aprile
2025, la somma di € 6.249,15 della quale i secondi risultano creditori, ottenuta dalla differenza tra il credito vantato nei confronti del Dott. pari ad € 8.249,15 Parte_1
(1.249,15 + 7.000,00 = 8.249,15) ed il debito nei suoi confronti di
€ 2.000,00; 6. non sussistendo più il rischio di inadempimento, ordinare la cancellazione -mediante annotamento- della ipoteca giudiziale iscritta presso l'Agenzia delle Entrate Territorio -
Servizi di Pubblicità immobiliare di Bologna il giorno 07/05/2018 all'articolo 3.364 (generale 20.222) a garanzia delle obbligazioni
3 di mantenimento portate nella Sentenza del Tribunale di Bologna
n. 653/2018 pubblicata il 18/01/2018 gravante l'immobile sito in
Bologna Via Masia 2 censito al Catasto FAcati del detto
Comune al foglio 191, Particella 592, Subalterno 18, Cat. A/3,
Piano S1-4, Vani 6,5, con esonero del Direttore della Direzione
Provinciale di Bologna - Ufficio Territorio - Servizi Pubblicità
Immobiliare di Bologna da ogni responsabilità, in via subordinata qualora il Tribunale ritenga di non poter ordinare la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria dare atto che la resistente CP_1
ha dichiarato di prestare il proprio consenso alla cancellazione della suddetta iscrizione ipotecaria e dare atto che la stessa si impegna a formalizzare il relativo consenso dinanzi al notaio entro trenta giorni dalla pronuncia della sentenza;
7. dare atto che le parti si sono accordate di conferire incarico al notaio Dott. Per_1
(con studio in Bologna Piazza Trento Trieste, 2) di porre in
[...]
essere tutti gli adempimenti necessari per provvedere alla prefata cancellazione entro 30 giorni dalla pronuncia della sentenza e a sottoscrivere tutti gli atti all'uopo necessari;
8. dare atto che per accordo delle parti le spese di cancellazione della succitata ipoteca, comprensive degli onorari, verranno sopportate nella misura del
75% dal Dott. e del 25% dalla Dott. Parte_1 CP_1
con pagamento diretto nelle mani del notaio.
9. spese
[...]
processuali interamente compensate tre le parti”.
4 Conclusioni del Pubblico Ministero:
“dichiara di intervenire e riserva le conclusioni”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 26 novembre 2024, Parte_1
chiedeva che fosse accertato e dichiarato che il figlio
[...]
FA dal 1° novembre 2024 è divenuto CP_2
economicamente indipendente e che conseguentemente fosse dichiarato cessato da tale data o, in subordine, dalla data di presentazione del ricorso, qualsiasi obbligo del ricorrente di versare alla madre ed al figlio quanto dal CP_1 CP_2
primo dovuto per il mantenimento del figlio stesso, obbligo sorto a seguito dell'emanazione, in data 19 novembre 2020, della sentenza n. 44/2021, che aveva sancito la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dal ricorrente con la resistente. chiedeva, in ogni caso, che “accertata e Parte_1
dichiarata la cessazione della convivenza quanto Parte_2
meno dal 1° novembre 2024”, fosse dichiarato del pari cessato da tale momento o, in subordine, dalla data di presentazione del ricorso, “qualsiasi obbligo del padre di versare alla madre quanto dovuto dal primo alla seconda per il mantenimento del figlio”. Il ricorrente chiedeva pure che, accertata e dichiarata l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria effettuata da e, comunque, CP_1
l'illegittimità del rifiuto della stessa di prestare il consenso CP_1
5 alla sua cancellazione, fosse di conseguenza: i) ordinato al
Conservatore dei Registri Immobiliari di Bologna “di provvedere alla cancellazione dell'iscrizione di ipoteca giudiziale derivante dalla sentenza di separazione personale n. 653/2018 del Tribunale di Bologna, iscritta a garanzia di un credito di € 120.000,00 con nota del 07/05/2018, Registro particolare n. 3364, Registro generale n. 20222, sull'immobile sito in Bologna, via Massenzio
Masia n. 2, distinti al Catasto FAcati del Comune di Bologna al Foglio 191, Part. 592, Sub. 18, Cat. A/3, Piano S1-4, Cat. A/3, consistenza vani 6,5”; ii) ordinato a “di procedere CP_1
alla presentazione al suddetto Conservatore dei Registri immobiliari di Bologna della domanda di annotamento di cancellazione della citata ipoteca giudiziale, a cura e spese della medesima” resistente;
iii) fissata “una somma di denaro”, con condanna di al pagamento, “ai sensi dell'art. 614 bis CP_1
c.p.c. per ogni giorno di ritardo nella presentazione al suddetto
Conservatore dei Registri immobiliari di Bologna della domanda di annotamento di cancellazione della citata ipoteca giudiziale” e con il favore delle spese processuali.
Con atto del 7 dicembre 2024, il Pubblico Ministero dichiarava di intervenire e si riservava di precisare le conclusioni.
Si costituiva in giudizio chiedendo: a) che CP_1
fosse dichiarato “cessato con decorrenza dal 01/02/2025 (mese
6 successivo a quello di sottoscrizione del contratto di formazione specialistica - 30/01/2025) o in subordine dal 01/12/2024 (mese successivo a quello di corresponsione del primo rateo della borsa di studio)”, l'obbligo a carico del ricorrente di corrispondere in favore della resistente “quanto dovuto per il mantenimento ordinario e straordinario per il figlio;
b) che fosse Controparte_2
accertato l'inadempimento di Parte_1
“dell'obbligazione di pagare il mantenimento straordinario del figlio ”, con condanna del medesimo al pagamento della CP_2
complessiva somma di € 15.324,89 o di quella diversa maggiore o minore che risultante di giustizia, oltre agli interessi nella misura legale dalle singole scadenze all'effettivo saldo;
c) che fosse accertata la sussistenza sia dei presupposti per l'iscrizione ipotecaria che di quelli per la sua permanenza sino alla pronuncia del provvedimento definitorio del giudizio e che “considerata l'adesione alla domanda di cancellazione della prefata iscrizione ipotecaria” da parte della resistente, il ricorrente fosse autorizzato
“a provvedere, a sua integrale cura e spese, alla cancellazione mediante annotamento della ipoteca giudiziale iscritta presso l'Agenzia delle Entrate Territorio - Servizi di Pubblicità immobiliare di Bologna il giorno 07/05/2018 all'articolo 3364
(generale 20.222) a garanzia delle obbligazioni di mantenimento portate nella Sentenza del Tribunale di Bologna n. 653/2018
7 pubblicata il 18/01/2018 gravante l'immobile sito in Bologna Via
Masia 2 censito al Catasto fabbricati del detto Comune al foglio
191, Particella 592, Subalterno 18, cat. A/3, Piano S1-4, vani 6,5 ordinando al Direttore della Direzione Provinciale di Bologna -
Ufficio Territorio - Servizi Pubblicità Immobiliare di Bologna di consentire la /provvedere alla suddetta cancellazione con esonero del medesimo da ogni responsabilità”, il tutto con vittoria di spese di lite.
Si costituiva pure chiedendo che fosse Controparte_2
dichiarato “cessato con decorrenza dal 01/02/2025 (mese successivo a quello di sottoscrizione del contratto di formazione specialistica - 30/01/2025) o in subordine dal 01/12/2024 (mese successivo a quello di corresponsione del primo rateo della borsa lavoro)” l'obbligo a carico del padre “di corrispondere l'assegno di mantenimento per il figlio”, con il favore delle spese processuali in caso di opposizione.
Depositate le memorie di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c., le parti di persona venivano sentite liberamente dal Presidente di sezione relatore, che esperiva inoltre un tentativo di conciliazione.
Dopo ampia discussione, il ricorrente e i resistenti raggiungevano un accordo e alla successiva udienza i difensori rassegnavano le conclusioni comuni sopra riportate. Il Presidente relatore rimetteva infine la causa al Collegio per la decisione.
8 Osserva il Tribunale, quanto alle conclusioni congiunte formulate dal ricorrente e dai resistenti e sopra riportate, che le pattuizioni concordate non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
Quanto in particolare alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria, il Collegio, nel presente giudizio avente ad oggetto la modifica delle condizioni del divorzio, si limita a prendere atto, superati dalle parti i precedenti contrasti, che la creditrice ha manifestato il suo consenso alla cancellazione del vincolo.
Il Tribunale dispone quindi in conformità agli accordi intervenuti fra il ricorrente ed i resistenti, nei termini precisati in dispositivo.
Le spese processuali si compensano integralmente, così come richiesto concordemente dal ricorrente e dai resistenti.
P. Q. M.
il Tribunale di Bologna in composizione collegiale, decidendo definitivamente, così provvede:
a) a modifica delle condizioni del divorzio recepite dalla sentenza di questo Tribunale in data 19 novembre 2020, 1) dichiara
“cessato, con decorrenza dal 01/02/2025, l'obbligo a carico del
Dott. di corrispondere il mantenimento Parte_1
9 (ordinario e straordinario) per il figlio Dott. Controparte_2
divenuto economicamente autosufficiente”; 2) dà atto “che per accordo delle parti i resistenti si obbligano a restituire al Dott.
che ne ha fatto richiesta, la somma di € Parte_1
2.000,00, pari a 50% dell'importo dal medesimo corrisposto a titolo di mantenimento per il figlio per le mensilità di CP_2
novembre, dicembre 2024, gennaio, febbraio e marzo 2025, restando nella disponibilità della Dott. le residue CP_1
somme versate a detto titolo nello stesso arco temporale”; 3) dà atto “che il ricorrente si obbliga a corrispondere ai resistenti la somma di € 1.249,15 - di cui il medesimo si riconosce debitore - a titolo di arretrati per il mantenimento del figlio Dott. CP_2
per tasse universitarie anno accademico 2024/2025,
[...]
esame specialità anno accademico 2024, iscrizione EMPAM 2024 meglio descritte alle pp 7,8 della memoria 473 bis.17 n. 1”; 4) dà atto “che per accordo delle parti il ricorrente si obbliga a corrispondere ai resistenti, a tacitazione di ogni pretesa per arretrati per il mantenimento del figlio Dott. Controparte_2
azionata nel presente giudizio (pari e € 15.324,89), la (minor) somma – complessiva - di € 7.000,00”; 5) dà atto “che sussistendo i presupposti previsti dall'art. 1243 c.c. le partite debitorie di cui ai capi 2, 3 e 4 vengono estinte per compensazione all'esito della quale Dott... dovrà corrispondere ai resistenti, Parte_1
10 mediante accredito sul conto corrente intestato alla Dott. CP_1
a lui noto in quanto utilizzato sino ad oggi per effettuare
[...]
il versamento del mantenimento, entro e non oltre il 30 aprile
2025, la somma di € 6.249,15 della quale i secondi risultano creditori, ottenuta dalla differenza tra il credito vantato nei confronti del Dott. pari ad € 8.249,15 Parte_1
(1.249,15 + 7.000,00 = 8.249,15) ed il debito nei suoi confronti di
€ 2.000,00”; 6) dà atto che “la resistente ha CP_1
dichiarato di prestare il proprio consenso alla cancellazione della suddetta iscrizione ipotecaria” e che la stessa si è impegnata “a formalizzare il relativo consenso dinanzi al notaio entro trenta giorni dalla pronuncia della sentenza”; 7) dà atto “che le parti si sono accordate di conferire incarico al notaio Dott. Persona_1
(con studio in Bologna Piazza Trento Trieste, 2) di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per provvedere alla prefata cancellazione entro 30 giorni dalla pronuncia della sentenza e a sottoscrivere tutti gli atti all'uopo necessari”; 8) dà atto “che per accordo delle parti le spese di cancellazione della succitata ipoteca, comprensive degli onorari, verranno sopportate nella misura del
75% dal Dott. e del 25% dalla Dott. Parte_1 CP_1
con pagamento diretto nelle mani del notaio”;
[...]
b) compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio.
11 Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale, il 20 maggio 2025.
Il Presidente est. dott. Stefano Giusberti
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