Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 15/01/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg.vg. 16022/2024
avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili promossa con ricorso congiunto da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. Parte_2 C.F._2
Rappresentati e difesi dall' Avv. CALIÒ FEDERICO e dall' Avv. PADOVAN SONIA come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 8
CONCLUSIONI:
“1)Pronunciare e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra il Sig. Parte_1
e contratto in data 08.07.2006 nel comune di Sommacampagna, trascritto nel Registro Parte_2
degli atti di matrimonio del Comune di Sommacampagna al n. 5, Parte II Serie C, anno 2006;
2)Ordinarsi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sommacampagna di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
3)Stabilirsi che il divorzio sarà regolato dalle seguenti condizioni:
a)La casa coniugale, sita a Sona – San Giorgio in Salici (VR), via Cherubina n. 3, identificata al
Catasto al:
-Foglio 10, Mappale 1430 sub. 3, piano S1-T-1 Cat.A/2 , Rendita 460,94,
-Mappale 1430 sub. 6, Piano s1 Cat. C/6RC 153,39
-Mappale 1430 sub 7 (comproprietà) – vialetto d'ingresso
-Mappale 1430 sub. 8 (corte, scivolo e corsia di manovra) ai sub. 1-2-3-4-5-6
di proprietà del sig. rimarrà assegnata alla Sig.ra che vi vivrà insieme al Pt_1 Parte_2
figlio unitamente ai beni che la arredano e la corredano sino all'autosufficienza economica del Per_1
figlio. In nessun caso la Sig.ra potrà vendere la mobilia della casa e gli elettrodomestici od Pt_2
ancora utensili;
b)I coniugi concordano che il Sig. avrà diritto ad effettuare sulla casa opere di tipo di Pt_1
efficientamento energetico, previo consenso della sig.ra Pt_2
c) Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ai genitori, con collocamento prevalente Per_1
presso la madre;
le decisioni più importanti nell'interesse del figlio relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto pagina 2 di 8 conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni del figlio. Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative al figlio. I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio;
d) Il Sig. avrà diritto di visita del figlio come segue: a weekend alterni (dal venerdì sera alla Pt_1
domenica sera, con pernotto); durante le vacanze natalizie, il figlio trascorrerà con il padre, ad anni alterni, la settimana di Natale o quella di Capodanno;
durante le festività pasquali, il figlio trascorrerà, ad anni alterni, una festività con il padre ed una con la madre, incluso il Lunedì
dell'Angelo; durante le ferie estive, il figlio trascorrerà con il padre due settimane, anche non consecutive, nel mese di luglio o nel mese di agosto, da concordare con la Sig.ra entro il 31 Pt_2
maggio di ogni anno. Ciò, salvo diversi accordi liberamente intrapresi tra i ricorrenti o diversa volontà del figlio I coniugi si impegnano a comunicare all'altro la sede dello svolgimento delle Per_1
ferie, in caso di spostamenti.
e)Il sig. corrisponderà alla sig.ra un contributo al mantenimento mensile per il figlio Pt_1 Pt_2
di euro 604,20, importo che dovrà essere versato, in via anticipata, mediante bonifico bancario Per_1
continuativo a valuta fissa, il giorno 5 di ogni mese e che sarà rivalutato annualmente in base agli indici Istat nazionali (a decorrere dall'anno successivo alla pubblicazione della sentenza di divorzio)
sino alla indipendenza economica del figlio;
f)I coniugi contribuiranno alle spese extra sostenute per il figlio di cui al Protocollo in uso al Per_1
Tribunale di Verona, nella misura del 70% il sig. e nella misura del 30% la sig.ra Pt_1 Pt_2
che di seguito si riportano:
pagina 3 di 8 I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante, esclusa l'ordinaria farmacia da banco;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati,
e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
nonché la retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo:
tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
V) spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo:
costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1000,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES).
VI) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo:
tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori.
pagina 4 di 8 Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI (spese con accordo)
quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro;
questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta,
entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice;
Nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché
urgenti, permanga il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
Il conteggio delle spese straordinarie e la presentazione della documentazione ai fini della richiesta di rimborso avverranno a cadenza trimestrale (fine marzo/ fine giugno / fine settembre/ fine dicembre),
mediante comunicazione e-mail, con termine di 10 giorni per il pagamento (da parte di chi deve effettuare il rimborso);
g)L'assegno unico verrà incassato al 100% dalla Sig.ra con espressa rinuncia del sig. Parte_2
alla quota di sua spettanza, come già dichiarato in sede di separazione;
Pt_1
h)I ricorrenti prestano fin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e carta di identità, per sé e per il figlio minore, e per l'inserimento del figlio su Per_1
entrambi i loro passaporti;
i) Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra la somma mensile di euro 402,80 a titolo di Pt_1 Pt_2
mantenimento, importo che dovrà essere versato, in via anticipata, mediante bonifico bancario continuativo a valuta fissa, il giorno 5 di ogni mese e che sarà rivalutato annualmente in base agli indici Istat nazionali (a decorrere dall'anno successivo alla pubblicazione della sentenza di divorzio).
Tale corresponsione verrà meno in caso di nuova convivenza o nuovo matrimonio della Sig.ra
Pt_2
pagina 5 di 8 l)Inoltre, il Sig. si farà carico diretto del pagamento delle bollette per le utenze dell'abitazione Pt_1
(telefoniche del figlio e di casa, collegamento internet, acqua, luce e gas) e delle spese condominiali;
m) Le spese di manutenzione ordinaria della ex casa coniugale saranno a carico della Sig.ra Pt_2
(a titolo di esempio, piccole riparazioni mobilia o di elettrodomestici, etc.), mentre quelle straordinarie saranno a carico del Sig. Pt_1
n)I coniugi concordano che Il Sig. previe date ed orari da concordare con la sig.ra Pt_1 Pt_2
potrà accedere al box auto e alla palestra della casa coniugale, ove tra l'altro sono presenti alcuni suoi effetti personali;
o)I coniugi dichiarano sin da ora di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza;
p)Ogni parte provvederà al pagamento del proprio procuratore;
fra gli Avv.ti Caliò e Padovan non sussiste la solidarietà professionale alla quale espressamente rinunciano;
”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis 51 cpc comma 2 si sono avvalse delle facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte depositate in data 02/01/2025 dichiarando altresì di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all' art. 473 – bis 12, come da ricorso introduttivo.
Alla data di deposito del ricorso , risulta in atti la presenza di un figlio minorenne – Per_2
nato il [...] - e per egli i ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle condizioni
[...]
patrimoniali, morali ed educative che viene trasfusa nella presente sentenza atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse morale e materiale del minore. pagina 6 di 8 Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario , ai sensi dell' art. 473-bis. 4 c.p.c., non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto del minore in quanto manifestamente superfluo.
In merito alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa in quanto risulta equa e non in contrasto a norme imperative.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di SOMMACAMPAGNA (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente),
atteso che, come risulta dagli atti di causa, la separazione consensuale è stata omologata il 20/07/2023
(v. allegato in atti) e all'introduzione del presente giudizio sono decorsi i termini di legge, le parti vivono separate senza che tale condizione si sia mai interrotta ed inoltre, come emerge dalle allegazioni e dalla condotta delle parti, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
Le condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alla nota di deposito del
02/01/2025 e richiamate all'udienza del 07/01/2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime, tenuto anche conto che garantiscono al minore il suo diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva ed il sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o pagina 7 di 8 assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in SOMMACAMPAGNA
il 08/07/2006 tra e regolarmente trascritto nei Parte_1 Parte_2
registri di stato civile del Comune di SOMMACAMPAGNA (n. 4, Parte II Serie C, anno
2006), prendendo atto delle condizioni di cui alla nota di deposito del 02/01/2025, da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'ufficiale dello stato civile del Comune di
SOMMACAMPAGNA perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al
DPR n. 396/00;
3) Spese compensate.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 14/01/2025
La Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 8 di 8