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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 02/07/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 430/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 430/2025 R.G., avente ad oggetto “restituzione d'indebito”,
PROMOSSA DA
, con l'avv. Sebastiano Pizzardi;
Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con gli avv.ti Carmelo Russo e Stefano Dolce;
- resistente –
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che:
- con ricorso depositato il 25 marzo 2025, parte attrice ha promosso il presente giudizio formulando le seguenti domande giudiziali “- ritenere e dichiarare che CP_ l' non ha diritto alla restituzione della somma complessiva di € 3.767,40 per CP_ le causali indicate in narrativa;
- Ordinare all' di sospendere i pagamenti mensili a titolo di recupero sulla pensione cat. INVICIV n° 07017919, con immediata restituzione di quanto ha illegittimamente trattenuto;
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla ricorrente all' per nessun titolo o CP_1 ragione, per espressa violazione imputabile all resistente Controparte_2 dell'art. 37, comma 8 delle Legge n° 448/1998 e/o dell'art. 13 della L. 412 del 1991 e/o ai sensi della normativa vigente che il Giudice ritenga opportuno e legittimo applicarsi al caso de quo”;
- si è costituita in giudizio, tempestivamente, l' “…rappresentando che, dietro CP_1
CP_ richiesta di questa avvocatura, la sede di Caltanissetta ha comunicato di avere annullato l'indebito e di avere disposto anche il rimborso delle somme trattenute”, chiedendo, pertanto, l'emissione di una pronuncia di cessazione della materia del contendere;
- l'udienza del 2 luglio 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
- nelle proprie note cartolari, parte ricorrente ha dato atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, insistendo nella condanna alle spese della resistente;
- la cessazione della materia del contendere, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia;
- la Suprema Corte (cfr. SS.UU. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio;
ritenuto che:
- a seguito della documentato annullamento della richiesta di restituzione dell'indebito, è venuto meno l'interesse delle parti alla definizione del presente giudizio, come anche da espressa dichiarazione delle stesse;
- le spese di lite seguono la soccombenza in quanto appare evidente come parte ricorrente abbia dovuto affrontare il giudizio de quo, affrontando le relative spese, e che solo successivamente l' ha provveduto ad annullare in autotutela il CP_1
provvedimento di restituzione;
- le stesse sono liquidate tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate, del valore della controversia, della materia oggetto del contendere
(previdenziale) e delle fasi svolte (sole fasi di studio e introduttiva).
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' , al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese processuali, CP_1 che si liquidano in complessivi € 886,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Gela, 2 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Vincenzo Accardo
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 430/2025 R.G., avente ad oggetto “restituzione d'indebito”,
PROMOSSA DA
, con l'avv. Sebastiano Pizzardi;
Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con gli avv.ti Carmelo Russo e Stefano Dolce;
- resistente –
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che:
- con ricorso depositato il 25 marzo 2025, parte attrice ha promosso il presente giudizio formulando le seguenti domande giudiziali “- ritenere e dichiarare che CP_ l' non ha diritto alla restituzione della somma complessiva di € 3.767,40 per CP_ le causali indicate in narrativa;
- Ordinare all' di sospendere i pagamenti mensili a titolo di recupero sulla pensione cat. INVICIV n° 07017919, con immediata restituzione di quanto ha illegittimamente trattenuto;
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla ricorrente all' per nessun titolo o CP_1 ragione, per espressa violazione imputabile all resistente Controparte_2 dell'art. 37, comma 8 delle Legge n° 448/1998 e/o dell'art. 13 della L. 412 del 1991 e/o ai sensi della normativa vigente che il Giudice ritenga opportuno e legittimo applicarsi al caso de quo”;
- si è costituita in giudizio, tempestivamente, l' “…rappresentando che, dietro CP_1
CP_ richiesta di questa avvocatura, la sede di Caltanissetta ha comunicato di avere annullato l'indebito e di avere disposto anche il rimborso delle somme trattenute”, chiedendo, pertanto, l'emissione di una pronuncia di cessazione della materia del contendere;
- l'udienza del 2 luglio 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
- nelle proprie note cartolari, parte ricorrente ha dato atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, insistendo nella condanna alle spese della resistente;
- la cessazione della materia del contendere, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia;
- la Suprema Corte (cfr. SS.UU. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio;
ritenuto che:
- a seguito della documentato annullamento della richiesta di restituzione dell'indebito, è venuto meno l'interesse delle parti alla definizione del presente giudizio, come anche da espressa dichiarazione delle stesse;
- le spese di lite seguono la soccombenza in quanto appare evidente come parte ricorrente abbia dovuto affrontare il giudizio de quo, affrontando le relative spese, e che solo successivamente l' ha provveduto ad annullare in autotutela il CP_1
provvedimento di restituzione;
- le stesse sono liquidate tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate, del valore della controversia, della materia oggetto del contendere
(previdenziale) e delle fasi svolte (sole fasi di studio e introduttiva).
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' , al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese processuali, CP_1 che si liquidano in complessivi € 886,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Gela, 2 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Vincenzo Accardo
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