Art. 39.
Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in congedo assoluto non ha obblighi di servizio: conserva pero' il grado e l'onore dell'uniforme ed e' soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.
Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in congedo assoluto non ha obblighi di servizio: conserva pero' il grado e l'onore dell'uniforme ed e' soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.