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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 27/06/2025, n. 894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 894 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3340/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio, nel proc. n. 3340/2024 R.G., trasformato in ricorso congiunto all'udienza del 25/06/2025, e promosso, con ricorso da
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in CASSINO Parte_1 alla P.zza Labriola n. 37, presso lo studio dell'Avv. ATREI GAROFALO LUIGI che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
nato in [...] il [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in CERVARO (FR) alla via Fionda n. 31, presso lo studio dell'Avv.
NATALE ANGELO, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da accordo depositato all'udienza del 25/06/2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/12/2024 , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio civile in data 23/11/2012 con deduceva che: dall'unione Controparte_1 erano nate le figlie e (il 21/08/2012); che i coniugi si erano separati, come da Per_1 Per_2 sentenza del Tribunale di Cassino n. 303/2024 del 22/02/2024.
Concludeva chiedendo di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile alle condizioni di cui alla separazione.
All'udienza del 25/06/2025 si costituiva e le parti dichiaravano Controparte_1 di aver raggiunto un accordo e chiedevano, previa trasformazione del giudizio da divorzio giudiziale in congiunto, l'accoglimento delle conclusioni congiunte di cui all'accordo depositato in udienza.
La domanda di scioglimento del matrimonio risulta fondata e deve essere accolta in quanto:
- i coniugi sono legalmente separati (come da sentenza di separazione n. 303/2024 pronunciata dal Tribunale di Cassino in data 22/02/2024);
- la separazione si è protratta ininterrottamente a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale e non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi;
- ricorrono pertanto le condizioni (ex artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) della l. n. 898/70, come modificati dalla l. n. 74/87) per pronunciare lo scioglimento del matrimonio;
I provvedimenti relativi alla prole appaiono rispondenti all'interesse della stessa .
Stante l'accordo intervenuto, le spese di lite sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino-Sezione Civile, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico
Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio del matrimonio celebrato il 23/11/2012 in CERVARO
(FR) tra e , come in epigrafe generalizzati, Parte_1 Controparte_2 matrimonio iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di CERVARO (FR) al n.7, parte I, dell'anno 2012, alle condizioni tutte di cui all'accordo congiunto depositato all'udienza del
25/06/2025, da intendersi integralmente trascritte nella presente sentenza;
2) manda la cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CERVARO (FR), al quale ordina le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 25/06/2025 Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Virgilio Notari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio, nel proc. n. 3340/2024 R.G., trasformato in ricorso congiunto all'udienza del 25/06/2025, e promosso, con ricorso da
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in CASSINO Parte_1 alla P.zza Labriola n. 37, presso lo studio dell'Avv. ATREI GAROFALO LUIGI che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
nato in [...] il [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in CERVARO (FR) alla via Fionda n. 31, presso lo studio dell'Avv.
NATALE ANGELO, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da accordo depositato all'udienza del 25/06/2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/12/2024 , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio civile in data 23/11/2012 con deduceva che: dall'unione Controparte_1 erano nate le figlie e (il 21/08/2012); che i coniugi si erano separati, come da Per_1 Per_2 sentenza del Tribunale di Cassino n. 303/2024 del 22/02/2024.
Concludeva chiedendo di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile alle condizioni di cui alla separazione.
All'udienza del 25/06/2025 si costituiva e le parti dichiaravano Controparte_1 di aver raggiunto un accordo e chiedevano, previa trasformazione del giudizio da divorzio giudiziale in congiunto, l'accoglimento delle conclusioni congiunte di cui all'accordo depositato in udienza.
La domanda di scioglimento del matrimonio risulta fondata e deve essere accolta in quanto:
- i coniugi sono legalmente separati (come da sentenza di separazione n. 303/2024 pronunciata dal Tribunale di Cassino in data 22/02/2024);
- la separazione si è protratta ininterrottamente a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale e non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi;
- ricorrono pertanto le condizioni (ex artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) della l. n. 898/70, come modificati dalla l. n. 74/87) per pronunciare lo scioglimento del matrimonio;
I provvedimenti relativi alla prole appaiono rispondenti all'interesse della stessa .
Stante l'accordo intervenuto, le spese di lite sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino-Sezione Civile, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico
Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio del matrimonio celebrato il 23/11/2012 in CERVARO
(FR) tra e , come in epigrafe generalizzati, Parte_1 Controparte_2 matrimonio iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di CERVARO (FR) al n.7, parte I, dell'anno 2012, alle condizioni tutte di cui all'accordo congiunto depositato all'udienza del
25/06/2025, da intendersi integralmente trascritte nella presente sentenza;
2) manda la cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CERVARO (FR), al quale ordina le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 25/06/2025 Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Virgilio Notari