Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 31/01/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1386/2020
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Civile
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza cartolare del 4.12.2024, il giudice, Matteo De Nes, lette le note di trattazione scritta ritualmente depositate dalle parti ex art. 127-ter c.p.c., pone la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della motivazione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Civile in composizione monocratica nella persona del giudice, Matteo De Nes, visto l'art. 281-
sexies c.p.c., a seguito della discussione della causa, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta in data 5.6.2020 di opposizione al decreto ingiuntivo n. 150/2020
del 14.2.2020 (R.G. n. 2137/2019) e vertente t r a
(c.f. ), in persona del sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
con sede in nella via Fiorentino n. 89, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Maria Carmen Clotilde Stuto;
ATTORE - OPPONENTE
1
(p.i. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore , con sede in Siculiana nella via Guglielmo Controparte_1
Marconi n. 191, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Airò Farulla.
CONVENUTA - OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il (come da note conclusive autorizzate): Parte_1
“1) ritenere e dichiarare che nulla è dovuto dal alla ditta Parte_1
, nella persona del suo legale rappresentante pro - Controparte_1
tempore, GN , peri motivi di cui in narrativa;
Controparte_1
2) conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
3) in subordine, accertare e riconoscere dovuta in favore della Controparte_1
, nella persona del suo legale rappresentante pro -tempore, GN
[...] CP_1
, la residua somma di €. 1.395.66;
[...]
4) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Per (come da note conclusive autorizzate): Controparte_1
“Rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo notificata a mezzo pec dal difensore del
[...]
in data 26.05.2020, per tutti i motivi sopra spiegati, e per l'effetto, Parte_1
confermare in toto il decreto ingiuntivo n. 150/2020 dei 14/18.02.2020 emesso nell'ambito del procedimento monitorio rubricato al R.G. n. 2137/2019 del Tribunale di Agrigento, anche
relativamente alle spese e compensi legali ivi liquidati;
Condannare il al pagamento dei compensi professionali Parte_1
del presente giudizio;
In via secondaria e subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dei superiori
motivi, ritenere e dichiarare comunque dovuta dal in favore Parte_1
della ditta la somma di € 8.000,00, proposta Controparte_1
dall'ente debitore in sede di transazione stragiudiziale avanzata dallo stesso e non andata
2 a buon fine;
In via ancora del tutto subordinata, ritenere e dichiarare comunque dovuta dal
in favore della ditta Parte_1 Controparte_1
la somma di € 1.395,66 come indicata da controparte nell'atto di opposizione, sempre con
[...]
condanna alle spese di lite nei confronti del;
Parte_1
Salvo ogni altro diritto”.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha Parte_1
proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 150/2020 (R.G. n. 2137/2019) emesso dal
Tribunale di Agrigento in accoglimento del ricorso proposto da Controparte_1
per € 8.801.08, oltre interessi al saggio legale di mora dalla domanda sino
[...]
all'effettivo pagamento, oltre spese del procedimento monitorio ripartite in € 460,00 per onorari e € 149,50 per spese, oltre oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta.
A fondamento dell'atto di opposizione, il deduceva di Parte_1
avere affidato direttamente, nelle more dello svolgimento della gara di appalto, con determina n. 155 del 24.5.2018, il servizio di cattura, accalappiamento, trasporto, ricovero,
custodia e mantenimento dei cani randagi presenti nel territorio comunale al canile
“quattro zampe” di impegnando una somma fino a € 5.000,00 al bilancio CP_1
comunale. In relazione al servizio reso da parte opposta, il provvedeva al Pt_1
pagamento delle fatture FatPAM 19 del 19.6.2018 e FatPAM 23 del 3.8.2018, emesse dalla società. Con successiva determina n. 320 del 10.10.2018, parte opponente affidava nuovamente il medesimo servizio a impegnando € 10.300,00 al bilancio CP_1
comunale, fissando comunque un termine finale all'espletamento del servizio al
31.10.2018. Per il servizio reso, pagava alla società opposta € 9.082,00 giusta FATTPA
33_13 del 18.11.2018. Sosteneva pertanto che l'opposta avrebbe dovuto continuare a erogare il servizio fino ad € 1.395,66 stante che a fronte della complessiva somma impegnata al bilancio di € 15.300,00, il comune aveva già pagato € 13.904,34 e, in ogni
3 caso, che il termine finale dell'affidamento era il 31.10.2018. Concludeva affermando che,
poiché dopo il 31.10.2018 nessun rapporto giuridico, formale e sostanziale, di qualsiasi natura a qualsiasi titolo, risultava al 2019, in atto, o instaurato ex novo o in qualche modo continuato, aveva detenuto gli animali in custodia sine titolo, al fine di CP_1
avanzare diritti e pretese per il mantenimento degli stessi. In via principale, dunque, si opponeva al pagamento della fattura n. 9_19 del 28.3.2019 chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata chiedeva che il quantum dovuto fosse limitato alla residua somma iscritta al bilancio, di € 1.395,66.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'opposizione perché infondata e la conferma del decreto ingiuntivo n. 150/2020. A
fondamento delle proprie difese, affermava di avere erogato il servizio affidatogli dal fino al 30.5.2019; deduceva inoltre che lo sforamento del termine indicato nella Pt_1
determina n. 320 del 10.10.2018 era dipeso dai ritardi dell'ente nell'espletamento della procedura di affidamento del servizio, che si era conclusa con determinazione n. 140 del
29.3.2019, con la quale il comune opponente aveva individuato quale soggetto affidatario la struttura “La casa del cane” di Adriano a Nelle more, parte Controparte_2
opposta aveva dovuto continuare a mantenere i cani presso la propria struttura non potendo rilasciarli liberi nel territorio, in assenza dell'ordinanza sindacale di autorizzazione al rilascio in libertà, sopportandone i relativi costi di gestione.
All'udienza del 2.11.2020, rilevato il mancato esperimento della negoziazione assistita, veniva dato termine alle parti di 15 giorni per iniziarla. Stante l'esito negativo, il giudizio proseguiva e, all'udienza del 4.12.2024, la causa veniva posta in decisione con la concessione dei termini per le note conclusive.
L'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi di seguito illustrati.
Con l'emanazione della legge quadro n. 281/1991, il legislatore è intervenuto in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo, demandando alle regioni l'adozione di leggi regionali per la disciplina di dettaglio avente ad oggetto: l'istituzione dell'anagrafe
4 canina presso i comuni o le unità sanitarie locali;
i criteri per il risanamento dei canili comunali e la costruzione dei rifugi per cani;
criteri e modalità per il riparto tra i comuni dei contributi per la realizzazione degli interventi di loro competenza. Ai comuni, viene invece demandata l'attuazione di piani di controllo delle nascite mediante sterilizzazione.
La regione Sicilia ha adottato la disciplina di dettaglio con la l. reg. 15/2000, prevedendo all'art. 14 che i comuni devono provvedere alla cattura dei cani vaganti o direttamente o mediante convenzioni con enti privati o associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'albo regionale;
non è consentita la cattura dei cani randagi a soggetti diversi dagli addetti a tale servizio. I cani vaganti catturati e quelli ritrovati sono affidati ai rifugi sanitari pubblici o a quelli convenzionati e sottoposti a controllo sanitario.
Nel caso in esame, il con determina n. 155 del Parte_1
24.5.2018 affidava in modalità diretta a il servizio di cattura, CP_1
accalappiamento, trasporto, ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi presenti sul territorio comunale alla società opposta, nelle more dello svolgimento della gara di appalto, fino a concorrenza di € 5.000,00. Con ordinanza n. 40 del 4.10.2018, il Sindaco
ordinava la reimmissione in libertà dei 12 cani presenti all'interno della struttura opposta;
tuttavia, subito dopo il comune rinnovava, con determinazione n. 320 del 10.10.2018,
l'affidamento diretto nei confronti dell'opposta per un importo fino a € 10.300,00
individuando quale termine finale del servizio il 31.10.2018. In ogni caso, la determina precisava che il rilascio sarebbe potuto avvenire solo in presenza di ordinanza sindacale e che il servizio erogato da avrebbe dovuto essere assicurato “per il tempo CP_1
necessario all'espletamento per la procedura di gara per la scelta del nuovo affidatario”.
In relazione al servizio svolto, parte opposta emetteva le fatture n. 9 del Pt_2
19.6.2018 di € 1.834,88, n. 23 del 3.8.2018 di € 2.986,56 e n. 33_18 del Pt_2 Pt_3
16.11.2018 di € 9.082,90 che il pagava regolarmente. Parte_1
Tuttavia, nonostante la scadenza del termine fissato al 31.10.2018, parte opponente non provvedeva a emanare l'ordinanza di rilascio dei cani presenti in struttura e, poiché
5 la reimmissione in libertà poteva avvenire soltanto su autorizzazione del Sindaco, l'opposta continuava a mantenere i cani presso la propria struttura fino al mese di maggio 2019. Il
infatti, emanava l'ordinanza di rilascio dei 7 cani presenti presso il canile di Pt_1
solo il 9.5.2019, a seguito dell'aggiudicazione del nuovo affidatario del servizio CP_1
“La casa del cane” di Adriano e Conseguentemente, dopo il controllo Controparte_2
sanitario dell'ASP avvenuto il 27.5.2019, in data 30.5.2019 consegnava al CP_1
nuovo affidatario i 6 cani di proprietà del Comune di , stante che nel Parte_1
frattempo un cane era deceduto. Indi emetteva la fattura FATTPA n. 9_19 del 28.3.2019 per il periodo di servizio reso nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018 per €
8.801,88.
È incontestato che la ha continuato a detenere i cani di proprietà del CP_1
comune anche dopo la scadenza del termine di affidamento diretto e che pertanto ha continuato a erogare il servizio in favore dell'opponente, il quale non ha adottato la necessaria ordinanza autorizzatoria al rilascio in libertà dei cani. In assenza di tale provvedimento, il servizio reso da parte opposta deve considerarsi pienamente legittimo dal momento che la determina n. 320 del 10.10.2018, pur fissando un termine finale,
conteneva una previsione di proroga del servizio anche oltre il termine e, in particolare,
fino a che non si fosse conclusa la gara di appalto nonché subordinava il rilascio in libertà
dei cani all'ordinanza sindacale di autorizzazione. In mancanza di tale provvedimento, dunque, non può dirsi risolto il vincolo contrattuale stante che parte opposta ha continuato ad essere obbligata al mantenimento dei cani presso la propria struttura sino a che non ha ricevuto l'autorizzazione al rilascio.
L'opposizione va pertanto rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo il pertinente scaglione di valore di cui al d.m. 55/2014 (così come aggiornato dal d.m.
147/2022) per le fasi I, II e IV (con esclusione della fase III stante l'assenza di attività
6 istruttoria diversa dalla produzione documentale), con applicazione dei valori minimi,
stante la non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 150/2020 del 18.02.2020 (R.G. n. 2137/2019) dichiarandolo esecutivo;
2) condanna l'opponente a rifondere all'opposta Parte_4 [...]
le spese di lite del presente giudizio di opposizione, che Controparte_3
si liquidano in 1.700,00 euro per onorari, oltre al rimborso spese generali 15%, CPA
e IVA come per legge.
Così deciso in Agrigento, il 31.1.2025
Il giudice
Matteo De Nes
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