Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. VII, sentenza 28/01/2026, n. 58
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Sentenza 28 gennaio 2026

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  • Accolto
    Legittimità dell'operato dell'Ufficio nell'emissione dell'intimazione di pagamento

    La Corte ritiene che le sentenze delle Commissioni Tributarie siano provvisoriamente esecutive e che l'articolo 68 del D.Lgs. 546/1992 consenta all'Erario di agire anche in pendenza di giudizio e prima del passaggio in giudicato. La dichiarazione di inammissibilità di un gravame determina la definitività del sottostante atto, rendendo l'intimazione legittima.

  • Rigettato
    Inesecutività della sanzione in pendenza di giudizio

    La Corte ha ritenuto errata l'interpretazione del primo giudice secondo cui una sentenza meramente processuale non potesse essere oggetto di esecuzione provvisoria. La Corte ha affermato che le sentenze tributarie sono provvisoriamente esecutive e che l'articolo 68 del D.Lgs. 546/1992 consente l'azione dell'Erario anche prima del passaggio in giudicato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. VII, sentenza 28/01/2026, n. 58
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
    Numero : 58
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

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