CASS
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/07/2025, n. 25933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25933 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IN NA OB nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di IN udita la relazione svolta dal Presidente FRANCESCO MARIA CIAMPI;
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 25933 Anno 2025 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA Data Udienza: 18/03/2025 RITENUTO IN FATTO 1. IN AT RO a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di Appello di IN con cui era stata rigettata la sua istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione subita in regime di custodia cautelare domiciliare dal 20 novembre 2020 al 17 febbraio 2021 per i delitti di cui agli artt. 110 c.p. e 73 comma 4 DPR n. 309/1990, reati dai quali era stata assolto con sentenza del Tribunale di IN in data 19 aprile 2021. 2. La Corte territoriale ha ravvisato la circostanza escludente del diritto alla riparazione di cui all'art. 314, 1° comma, c.p.p., e cioè di avere concorso a dare causa all'emissione del provvedimento restrittivo della libertà personale per colpa grave. 3. Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata per motivazione illogica e contraddittoria, "financo travisante i fatti", censurando l'interpretazione data dal giudice di merito che non aveva valutato le circostanze, emergenti dagli atti, che deponevano per la sua estraneità ai fatti. 4. Si è costituito il Ministero resistendo alla domanda di cui ha chiesto il rigetto. CONSIDERATO IN DIRITTO 5. Il ricorso è infondato e va rigettato. Si osserva che la giurisprudenza di legittimità è costantemente orientata nel senso tracciato dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 34559 del 15.10.2002, secondo la quale "in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità". E' quindi determinante stabilire se la Corte di merito abbia motivato in modo congruo e logico in ordine alla idoneità della condotta posta in essere dalla istante ad ingenerare nel giudice che emise il provvedimento restrittivo della libertà personale il convincimento di un probabile coinvolgimento dell'odierno ricorrente nell'episodio criminoso di cui è causa 6. Nella specie, non vi è dubbio che la Corte territoriale, con motivazione logica ed ampia, ha spiegato che le condotte ascritte al, pur non costituendo illecito penale, sono state 1 idonee a determinare l'applicazione della misura cautelare. In particolare, il giudice della riparazione ha valorizzato la circostanza che il IN si era accompagnato, quanto meno con estrema superficialità, allo UD ed a IU IN nel trasporto di droga. Siffatta condotta senz'altro consentono di configurare la colpa grave, così come individuata dalle SS.UU.. 7. Pertanto, correttamente il giudice di merito, senza effettuare alcuna illegittima rivalutazione della sentenza penale di assoluzione ( Sezioni unite 23.12.1995 n. 43), ma rilevando solo la sussistenza di elementi che hanno dato causa all'emissione della misura cautelare, e configuranti la colpa grave a norma del primo comma dell'art. 314 c.p.p., ha escluso il diritto della istante alla riparazione, essendo indubbiamente le circostanze succitate idonee a far ritenere - anche se limitatamente all'emissione di una misura cautelare - il coinvolgimento di. nella fattispecie criminosa contestata. 8. Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. La genericità della costituzione dell'Avvocatura dello Stato che non ha dato alcun contributo concreto alla decisione della controversia giustifica l'omissione di ogni condanna alle spese in favore del Ministero resistente.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese in favore del Ministero resistente Così deciso il 18 marzo 2025 IL PRESIDENTE STENSORE
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 25933 Anno 2025 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA Data Udienza: 18/03/2025 RITENUTO IN FATTO 1. IN AT RO a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di Appello di IN con cui era stata rigettata la sua istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione subita in regime di custodia cautelare domiciliare dal 20 novembre 2020 al 17 febbraio 2021 per i delitti di cui agli artt. 110 c.p. e 73 comma 4 DPR n. 309/1990, reati dai quali era stata assolto con sentenza del Tribunale di IN in data 19 aprile 2021. 2. La Corte territoriale ha ravvisato la circostanza escludente del diritto alla riparazione di cui all'art. 314, 1° comma, c.p.p., e cioè di avere concorso a dare causa all'emissione del provvedimento restrittivo della libertà personale per colpa grave. 3. Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata per motivazione illogica e contraddittoria, "financo travisante i fatti", censurando l'interpretazione data dal giudice di merito che non aveva valutato le circostanze, emergenti dagli atti, che deponevano per la sua estraneità ai fatti. 4. Si è costituito il Ministero resistendo alla domanda di cui ha chiesto il rigetto. CONSIDERATO IN DIRITTO 5. Il ricorso è infondato e va rigettato. Si osserva che la giurisprudenza di legittimità è costantemente orientata nel senso tracciato dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 34559 del 15.10.2002, secondo la quale "in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità". E' quindi determinante stabilire se la Corte di merito abbia motivato in modo congruo e logico in ordine alla idoneità della condotta posta in essere dalla istante ad ingenerare nel giudice che emise il provvedimento restrittivo della libertà personale il convincimento di un probabile coinvolgimento dell'odierno ricorrente nell'episodio criminoso di cui è causa 6. Nella specie, non vi è dubbio che la Corte territoriale, con motivazione logica ed ampia, ha spiegato che le condotte ascritte al, pur non costituendo illecito penale, sono state 1 idonee a determinare l'applicazione della misura cautelare. In particolare, il giudice della riparazione ha valorizzato la circostanza che il IN si era accompagnato, quanto meno con estrema superficialità, allo UD ed a IU IN nel trasporto di droga. Siffatta condotta senz'altro consentono di configurare la colpa grave, così come individuata dalle SS.UU.. 7. Pertanto, correttamente il giudice di merito, senza effettuare alcuna illegittima rivalutazione della sentenza penale di assoluzione ( Sezioni unite 23.12.1995 n. 43), ma rilevando solo la sussistenza di elementi che hanno dato causa all'emissione della misura cautelare, e configuranti la colpa grave a norma del primo comma dell'art. 314 c.p.p., ha escluso il diritto della istante alla riparazione, essendo indubbiamente le circostanze succitate idonee a far ritenere - anche se limitatamente all'emissione di una misura cautelare - il coinvolgimento di. nella fattispecie criminosa contestata. 8. Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. La genericità della costituzione dell'Avvocatura dello Stato che non ha dato alcun contributo concreto alla decisione della controversia giustifica l'omissione di ogni condanna alle spese in favore del Ministero resistente.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese in favore del Ministero resistente Così deciso il 18 marzo 2025 IL PRESIDENTE STENSORE