Decreto cautelare 23 dicembre 2025
Sentenza breve 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza breve 16/01/2026, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00112/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02094/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2094 del 2025, proposto da -OMISSIS-, genitori del minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesca Rogazzo, Marianna Vinciguerra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Consoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ASL di VE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Abbondandolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
con adozione di idonee misure cautelari monocratiche e collegiali, ex artt. 55 e 56 c.p.a.
- del Progetto di vita personalizzato redatto dall'Asl di VE, prot. n. -OMISSIS-contenente l'indicazione di 8,50 ore di trattamento ABA, comprensivo di 1 ora mensile di parent training e 1 ora mensile di supervisione, per la durata di un anno, negando, così, di fatto l'erogazione di 25 ore settimanali di terapia ABA oltre 3 ore mensili di supervisione, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali ivi compresa la relazione dell’Asl datata -OMISSIS-;
- della delibera ASL di AV n. -OMISSIS- e successive modifiche ed integrazioni di cui non si conoscono gli estremi;
- della delibera ASL di AV n.-OMISSIS- in quanto atto presupposto ed in quanto lesivo degli interessi del minore;
- del PDTA approvato con DGRC n.131/21: Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) per la presa in carico globale integrata dei soggetti con disturbi dello spettro autistico in età evolutiva, se ed in quanto lesivo degli interessi del minore;
E PER L'ACCERTAMENTO
del diritto del minore a ricevere a carico del SSN, per il tramite dell'ASL di VE, il trattamento ABA per un numero di ore non inferiore a 25 a settimana, nonché il diritto a n. 3 ore mensili di supervisione da parte del BCBA e parent training fino al compimento del diciottesimo anno d'età;
nonché PER LA NA
della stessa Amministrazione intimata all'erogazione in modalità diretta o indiretta mediante il rimborso delle fatture di spesa il trattamento riabilitativo ABA in favore del minore per 25 ore settimanali, oltre 3 ore mensili di supervisione da parte del BCBA e parent training e tanto fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età della minore;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e dell’ASL di VE;
Visto il decreto cautelare presidenziale n.-OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 la dott.ssa ON NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Col ricorso in epigrafe, i Sigg. -OMISSIS- in qualità di genitori e tutori del minore -OMISSIS- (in appresso S.G., nato il -OMISSIS-), agivano per l’annullamento
- del Progetto di vita personalizzato del -OMISSIS- con cui l'ASL di VE nella parte in cui ha riconosciuto l'erogazione di 8,50 ore di trattamento ABA, comprensive di 1 ora mensile di parent training e 1 ora mensile di supervisione, per la durata di un anno, negando, così, di fatto l'erogazione di 25 ore settimanali di terapia ABA oltre 3 ore mensili di supervisione;
- della delibera ASL di AV n. -OMISSIS-;
- della delibera ASL di AV n.-OMISSIS- in quanto atto presupposto ed in quanto lesivo degli interessi del minore; - del PDTA approvato con DGRC n.131/21: Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) per la presa in carico globale integrata dei soggetti con disturbi dello spettro autistico in età evolutiva, se ed in quanto lesivo degli interessi del minore.
Chiedevano, poi, l’accertamento del diritto del minore e la condanna dell’ASL di VE all’erogazione di almeno n. 25 ore settimanali di trattamento ABA e n. 3 ore mensili di supervisione e parent training fino al compimento del diciottesimo anno di età, invocavano, altresì, l’adozione di idonee misure cautelari.
2. Alla stregua delle allegazioni attoree:
- la storia clinica di -OMISSIS- inizia all’età di 16 mesi, allorquando, a seguito delle prime preoccupazioni della famiglia, al piccolo, sottoposto ad appositi accertamenti presso il Servizio Territoriale di neuropsichiatria infantile, viene diagnosticato un disturbo dello spettro autistico;
- dopo alcuni mesi di logopedia e psicomotricità, senza benefici, nel mese di luglio 2016 il piccolo viene inserito nel Progetto ABA di 10 ore settimanali domiciliari dell’Asl di VE (ex progetto Vittozzi) fruendo però solo di 6 ore settimanali di psicomotricità “ad orientamento ABA” per mancanza di disponibilità di terapisti;
- nell’ottobre 2017, a seguito di rivalutazione presso l’ASL di VE, viene confermata la diagnosi di disturbo dello spettro autistico livello I, mantenendo le 6 ore settimanali complessive di trattamento, suddivise in 3 ore di logopedia e 3 ore di psicomotricità “con approccio ABA domiciliare”;
- nel mese di giugno 2018, vale a dire all’età di 4 anni e 3 mesi, viene eseguita presso il Centro A.I.A.S. di -OMISSIS- una valutazione delle abilità comunicative e di apprendimento attraverso lo strumento ABLLS-R (James W.Partington, Ph.D., BCBA-D), durante la quale vengono rilevati iniziali miglioramenti comportamentali dovuti alla terapia ABA, confermati all’età di 5 anni e 2 mesi a seguito di valutazione, e successiva relazione, del supervisore Dott.ssa Del Prete effettuata nel mese di ottobre 2019;
- dato il miglioramento clinico osservato, solo dopo diversi anni dalla diagnosi, viene ampliato il numero di ore di terapia ABA da 6 a 10 ore settimanali, come da obiettivo minimo del Progetto ABA dell’ASL di VE come certificato in data 27 febbraio 2020;
- in data-OMISSIS- il piccolo -OMISSIS- effettua il test ADOS 2 presso il centro AIAS di -OMISSIS- che conferma la diagnosi di disturbo dello spettro autistico di grado 1 e, conseguentemente, con pec del -OMISSIS- i familiari chiedono all’Asl di VE l’erogazione della terapia ABA nella misura di 25 ore settimanali oltre tre ore mensili di supervisioni, fino al compimento del 18mo anno di età;
- in seguito il minore viene convocato a visita dall’Asl di VE per il -OMISSIS- presso il distretto di Atripalda e sottoposto alla visita accompagnato dai genitori, a seguito della quale, tuttavia, non viene adottato alcun provvedimento;
- i genitori, a quel punto, insorgono avverso l’inerzia dell’amministrazione chiedendo l’accertamento e la condanna dell’ASL di VE a provvedere sulla predetta istanza;
- il ricorso, contrassegnato da RG n.-OMISSIS- viene assegnato a questa Sezione del TAR Salerno;
-l’ASL adotta poi un piano terapeutico individualizzato per il piccolo -OMISSIS-, consistente nell’erogazione di n. 10 ore di terapia ABA oltre due ore di supervisione ogni due mesi, della durata di mesi sei;
- detto piano viene impugnato con ricorso per motivi aggiunti in seno al medesimo procedimento n.-OMISSIS-;
- il giudizio viene indi istruito con la nomina di CTU, nella persona del Dr.-OMISSIS-, che sottoposto a visita il minore, conclude ritenendo che il PRI elaborato dall’Asl di VE non sia confacente alle reali esigenze del minore e ritiene idoneo un programma terapeutico fondato sui principi dell’ABA con l’erogazione di n. 25 ore settimanali oltre la supervisione.
All’esito del predetto giudizio, con sentenza n. -OMISSIS-questa Sezione, in accoglimento del ricorso per motivi aggiunti, ha ordinato all’A.S.L. intimata di garantire al minore l’erogazione del trattamento riabilitativo sanitario con le modalità A.B.A. nella misura di 25 ore a settimana e tre ore mensili di supervisione e un’ora a settimana di parent training , per il periodo di ulteriori dodici mesi a far data dalla comunicazione della sentenza;
- successivamente il minore è stato convocato a visita di rivalutazione da parte dell’Asl di VE a seguito della quale è stato elaborato un nuovo PRI (n. -OMISSIS-del -OMISSIS-) che prevede l’assegnazione di n. 8.50 ore di terapia, comprensive di supervisione e parent training .
Sostenendo che il suddetto PRI sia inadeguato e non confacente alle esigenze del minore, i ricorrenti lo hanno impugnato, infine, con il presente ricorso recante RG 2094/2025 chiedendone l’annullamento e domandando, inoltre, l’accertamento del diritto del minore ad ottenere un programma terapeutico fondato sui principi dell’ABA con l’erogazione di n. 25 ore settimanali nonché 3 ore mensili di supervisione da parte del BCBA oltre parent training fino al compimento del diciottesimo anno d’età.
3. Dopo aver illustrato la dianzi compendiata vicenda clinica e processuale relativa alla posizione del proprio figlio, nonché il quadro normativo e scientifico di riferimento, i ricorrenti hanno dedotto i seguenti motivi di diritto:
- VIOLAZIONE DI LEGGE (VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 32, 2, 3 COST.; CONVENZIONE ONU. SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ RESA ESECUTIVA IN ITALIA CON LA L.N. 18 /2009; D. LGS 502/92; LEGGE 134/2015; DPCM DEL 12 GENNAIO 2017; VIOLAZIONE DEL DLGS N. 117/2017. ECCESSO DI POTERE.
- ILLEGITTIMITÀ DEL PDTA REGIONALE;
- OMESSA, INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/1990. OMESSA ED INSUFFICIENTE ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI EFFICACIA E APPROPRIATEZZA DELLA TERAPIA - USO ARBITRARIO DELLA DISCREZIONALITA’ TECNICA;
- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUI LEA. ECCESSO DI POTERE;
- ILEGITTIMITA’ DEL PROGETTO DI VITA PER L’INCLUSIONE DI FIGURE NON SOCIO-SANITARIE E NON SPECIALIZZATE NELLA TERAPIA ABA.
In sintesi, con riferimento alla delibera del Direttore Generale dell’ASL VE n. -OMISSIS-e della DGRC n.131/21, i ricorrenti lamentano l’illegittimità dei suddetti atti, nella parte in cui prevedono, trattamenti generalizzati e precostituiti con suddivisione delle ore massime di trattamento in maniera lineare per fasce d’età; quanto al PRI impugnato, ne contestano la legittimità, ritenendolo inficiato da deficit istruttorio e motivazionale, nella parte in cui attribuisce solo 8,50 ore di trattamento ABA, comprensive di 1 ora mensile di parent training e 1 ora mensile di supervisione, per la durata di un anno, a fronte del quadro clinico del minore.
4. Costituitasi l’intimata ASL VE, ha eccepito l’infondatezza delle domande proposte ex adverso .
5. Si è altresì costituita la Regione Campania chiedendo la reiezione del ricorso.
6. Con decreto monocratico presidenziale n.-OMISSIS- è stata accordata tutela cautelare nei termini che seguono: “ Ritenuti sussistenti i presupposti dell’estrema gravità ed urgenza, tali da non consentire neppure la dilazione fino alla data della prima camera di consiglio utile – che può essere fissata in data 13 gennaio 2026, nel rispetto dei termini processuali, come da calendario – in quanto l’immediata riduzione del trattamento ABA in precedenza garantito al minore (da 25 ore settimanali a 10), alla stregua di quanto già rilevato da questa Sezione III con la sentenza n. -OMISSIS-, pubblicata il 25 luglio 2024 (su precedente ricorso R.G. n.-OMISSIS- dei medesimi ricorrenti), appare suscettibile di interrompere la continuità terapeutica e di menomare nell’immediatezza l’adeguatezza dei livelli prestazionali postulati dall’ordinamento per garantire la salute della persona interessata, tenuto conto dell’età e della rilevanza della patologia da cui la stessa è affetta;
Considerato, infatti, ad una prima sommaria delibazione, che il nuovo Progetto ABA formulato dall’ASL di VE in data -OMISSIS-:
- non contiene alcuna valida motivazione atta a superare il precedente accertamento compiuto con la CTU (a firma del dr. F.-OMISSIS-) recepita nella suindicata, recente sentenza di questa Sezione, ed a giustificare un così drastico ridimensionamento del piano terapeutico in precedenza garantito all’interessato;
- appare efficacemente contraddetto dalla ctp (a firma del neuropsichiatra infantile dott. A. -OMISSIS-), la quale evidenzia la necessità di proseguire il trattamento ABA con le stesse modalità in precedenza assicurate con elevato rischio, in caso contrario, di perdita dei progressi fin qui conseguiti;
Ritenuto, pertanto, di poter accogliere l'istanza di misure cautelari monocratiche, ordinando all’A.S.L. di VE di riattivare immediatamente il trattamento ABA con frequenza di almeno 25 ore settimanali e di garantire al minore di continuare ad avvalersi anche del supervisore BCBA e del parent training con le medesime modalità in precedenza assicurate ”.
7. Il ricorso è stato chiamato all’udienza del 13 gennaio 2026 per la trattazione dell’incidente cautelare.
Nell’udienza camerale è emerso che la causa era matura per la definizione immediata nel merito, essendo integro il contraddittorio, completa l’istruttoria e sussistendo gli altri presupposti di legge.
Le parti sono state sentite, oltre che sulla domanda cautelare, sulla possibilità di definizione del ricorso nel merito e su tutte le questioni di fatto e di diritto che la definizione nel merito pone.
8. Venendo ora a scrutinare il ricorso, esso si rivela fondato nei sensi di cui in appresso.
9. Il Collegio intende in questa sede richiamare e ribadire le considerazioni di ordine generale già svolte da questa Sezione e più volte ripetute nella giurisprudenza della stessa (v. tra le tante la sentenza n. 627/2024) in ordine al complesso quadro normativo in materia di assistenza sanitaria e socio-sanitaria delle persone affette dalla sindrome dello spettro autistico ed alle raccomandazioni delle linee guida sulla diagnosi e sul trattamento del disturbo dello spettro autistico in bambini e adolescenti pubblicate nell’ottobre 2023 dall’Istituto Superiore di Sanità.
9.1. Vista la sua rilevanza va poi dato atto che in materia è altresì di recente intervenuto il Consiglio di Stato con la pronuncia della III Sez. del 6 ottobre 2023, n. 8708, il quale (per quanto di interesse in questa sede) ha osservato quanto segue: “la Corte costituzionale, con sentenza n. 5 del 31 gennaio 2018, ha avuto modo di chiarire che l’ambito in cui si inscrivono gli interventi previsti dalla legge regionale …. “è appunto quello dei livelli essenziali di assistenza, poiché il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), nell’aggiornare i livelli essenziali di assistenza, ha ricompreso in essi l’assistenza sociosanitaria, tra l’altro, alle persone con disturbi mentali e disabilità”. 3.1. Analogamente, il menzionato d.P.C.M., agli artt. 25, 26, 27 e 32, ricomprende, in particolare, tra i LEA, rispettivamente, l’assistenza sociosanitaria ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo, l’assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali, l’assistenza sociosanitaria alle persone con disabilità, l’assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo. … Non risulta, dunque, ragionevole - specie sotto il profilo di una tutela “piena ed effettiva” delle ragioni invocate dal minore - quanto sostenuto dal primo giudice, là dove, confermando la tesi dell’Asur Marche riguardo al trattamento Aba, ritenuto non ricompreso nei Lea, ha escluso l’erogazione per il tramite del SSN. Nello specifico, il TAR ha ritenuto che l’ASUR Marche avesse correttamente applicato le norme regionali di riferimento richiamate nell’odierno giudizio che, a dire del primo giudice, non prevedono l’erogazione diretta del trattamento ABA da parte dell’amministrazione sanitaria. E ciò, si deve qui ribadire, in quanto questo Consiglio di Stato ha più volte affermato, sulla scorta della giurisprudenza costituzionale, che il trattamento ABA … rientra certamente tra i livelli essenziali di assistenza (LEA) a norma dell’articolo 60 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017 e delle conseguenti Linee di indirizzo dell’Istituto superiore di sanità, da ultimo approvate in Conferenza unificata in data 10 maggio 20178, in attuazione della legge 18 agosto 2015, n. 134 (cfr. sent. n. 2129/2022). Del resto, non risulta ragionevole opporsi alla necessità - per vero irrinunciabile - di assicurare l’effettivo trattamento ABI - nella misura sufficiente prevista dalle Linee di indirizzo dell’Istituto superiore di sanità - dovendosi ritenere che tali prestazioni, anche attraverso l’erogazione indiretta e, dunque, strumentale, N. 01838/2024 REG.RIC. debbano concorrere a realizzare quella “prestazione di risultato” rappresentata dal visto riconoscimento del trattamento Aba nei Lea”
10. Ciò posto, va prima di tutto respinto il ricorso nella parte in cui per mezzo dello stesso è stata impugnata la DGRC n. 131/2021 ed il PDTA allo stesso allegato. Al riguardo, è di rilievo sottolineare che la Regione Campania con la DGRC n. 42 del 31.1.2024 ha approvato la seguente modifica del PDTA allegato alla DGRC n. 131/2021 “relativamente all’allegato documento “Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (P.T.D.A.) per la presa in carico globale ed integrata dei soggetti con disturbi dello spettro autistico in età evolutiva”, in esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato, nn. 10491/23, 10488/23 e 10478/23”:
“1.1. a pag.22 del Percorso Diagnostico terapeutico Assistenziale (P.T.D.A.) per la presa in carico globale ed integrata dei soggetti con disturbi dello spettro autistico in età evolutiva, modificare il quinto capoverso nel seguente modo: “Nell’ambito di tali parametri, che rivestono carattere orientativo e derogabile, il numero specifico di ore di intervento, le caratteristiche ed i luoghi di attuazione delle stesse sono definiti in sede di valutazione clinica caso-specifica dal competente Nucleo Operativo Territoriale per i Disturbi del neurosviluppo e neuropsichiatrici dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’ASL di residenza, fornendo adeguata motivazione da parte dello stesso Nucleo, in caso di scostamento dal monte ore di riferimento, anche sulla base del trattamento individualizzato, nonché della appropriatezza della prescrizione terapeutica nel contesto del P.A.I. del paziente”.
Per mezzo di tale novella è venuto meno il meccanismo del monte ore massimo vincolante, ben potendo le AA.SS.LL. discostarsi dalle ore ivi previste mediante adeguata motivazione.
Del resto, parte ricorrente non ha proposto censure ulteriori autenticamente autonome con riferimento a tale previsione per come modificata nel 2024.
11. Va del pari rigettato il ricorso nella parte in cui impugna la delibera n. 1757/2019 in quanto l’ASL di VE, nel prendere atto della delibera di Giunta Regionale n. 42 del 31.1.2024 e delle modifiche adottate al PDTA con detto provvedimento, ha provveduto a redigere la delibera n. 214 del 10.2.2025, in tal modo superando la delibera oggetto dell’odierna impugnazione.
12. Si arriva quindi al gravato PRI n. -OMISSIS-del -OMISSIS-.
13. Il ricorso risulta fondato anche nella misura in cui è stato chiesto l’annullamento di tale atto.
13.1. Il Collegio, in primo luogo, ritiene di dover disattendere la richiesta di CTU formulata dall’ASL VE nella propria memoria difensiva, per le seguenti ragioni in fatto e in diritto:
- la vicenda clinica del minore è stata scrutinata nel giudizio svoltosi in tempi recenti dinanzi a questa Sezione;
- nel corso di tale giudizio, è stata utilizzata la CTU disposta dalla Sezione, le cui risultanze possono essere valutate ancora valide, data la non risalenza nel tempo;
- più in particolare, nel caso di specie con la relazione scritta di C.T.U. prodotta in atti a firma del Dr.-OMISSIS-, espletata nell’ambito del precedente giudizio n. RG-OMISSIS- e depositata in data -OMISSIS-l’ausiliario:
- ha affermato la presenza di Disturbo dello Spettro dell’Autismo che si colloca al Livello 2, che richiede, dunque, un supporto clinico-riabilitativo assistenziale sostanziale;
- ha ritenuto l’insufficienza del trattamento allora erogato (pari a 10 ore di terapia aba, oltre due ore di supervisione ogni due mesi, della durata di mesi sei) e pertanto “non idoneo all’ attuale fabbisogno inclusivo ed autonomizzante di -OMISSIS-, suscettibile di importanti miglioramenti con un trattamento intensivo, almeno per i prossimi due anni, dopo i quali andrebbe rivalutata la sua condizione alla luce dei trattamenti consigliati nel punto successivo;”
- ha concluso nel senso di riconoscere al minore la necessità di 25 ore di terapia ABA (suddivise in 20 ore a carico dell’ASL VE e 5 a carico del Comune di competenza; nella versione definitiva della relazione peritale le 5 ore vengono indicate come ore destinate all’inclusione sociale. Nella sentenza n. 1587/2024 questa Sezione ha infine specificato, in parziale disaccordo con le conclusioni del CTU, che tutte le ore vanno intese integralmente come ore di trattamento ABA).
13.2. In altri termini, la sentenza n. 1587/2024 del 25 luglio 2024, resa all’esito di accertamento di merito per il quale ci si è avvalsi di CTU, ha concluso nei sensi sopra indicati, riconoscendo la necessità di somministrare n. 25 ore settimanali di trattamento ABA.
Peraltro, emerge ex actis la necessità di proseguire il trattamento ABA con le stesse modalità in precedenza assicurate, stante l’elevato rischio, in caso contrario, di perdita dei progressi fin qui conseguiti (vd. Relazione del CTP a firma del neuropsichiatra infantile dott. A. -OMISSIS-).
13.3. Orbene, alla luce della non risalenza della C.T.U., della mancata specifica deduzione di significative sopravvenienze rispetto alla situazione allora accertata dall’ausiliario, tali da giustificare la sensibile riduzione del numero di ore posta in essere da parte dell’A.S.L., nonchè degli esiti della Relazione di C.T.P. del 10.12.2025, questo Collegio ritiene di poter tutt’ora condividere e fare proprie le conclusioni alle quali è pervenuto il C.T.U. alla luce delle indagini espletate (esame documentazione medica, osservazione del minore e valutazione della storia clinica dello stesso), del quadro scientifico illustrato e delle considerazioni svolte nell’elaborato peritale (alla cui lettura si fa rinvio per ragioni di snellezza motivazionale) e senza la necessità di disporre nuova C.T.U..
14. Rimane, a questo punto, da accertare se possa o meno riscuotere favorevole apprezzamento la pretesa attorea di prolungare la quantificazione del trattamento ABA in n. 25 ore settimanali fino al compimento del diciottesimo anno di età.
14.1. Al riguardo, il Collegio non ritiene, in via di principio, di doversi discostare dall’indirizzo già accreditato dalla Sezione, incentrato sulla necessità di una rivalutazione periodica del profilo funzionale (tenuto conto della sua mutevolezza), ai fini della rimodulazione nel tempo dell’intervento assistenziale in rapporto alla risposta del minore al trattamento somministratogli ed all’evoluzione della sua condizione clinica (cfr. sent. n. 1810/2024; n. 1850/2024; n. 2082/2024; n. 2084/2024; n. 2130/2024; n. 2234/2024; n. 2235/2024).
14.2. La peculiare vicenda del minore, la quale ha, da un lato, registrato progressivi, ma pur sempre moderati miglioramenti ed ha, d’altro lato, subito una inopinata e repentina discontinuità terapeutica, suggerisce, in ogni caso, di fissare in un anno – a far data dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza – la durata del trattamento ABA nella misura di n. 25 ore settimanali, oltre a 3 ore mensili di supervisione, salvo che, dopo il primo semestre, l’ASL VE non addivenga a determinazioni differenti (in aumento o in diminuzione), anche su richiesta degli stessi interessati, sulla base di specifica e concreta istruttoria, e cioè, oltre che sulla scorta dell’analisi dei resoconti di supervisione, previa sottoposizione del minore a visite specialistiche e previa somministrazione allo stesso di appositi test valutativi.
15. In conclusione, alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso in epigrafe va accolto e, per l’effetto va annullato il PRI gravato; va, inoltre, ordinato all’ASL VE di garantire al minore l’erogazione del trattamento riabilitativo sanitario con le modalità ABA nella misura di 25 ore settimanali, oltre 3 ore mensili di supervisione, per la durata di un anno a far data dalla comunicazione (o, se anteriore, dalla notificazione) della presente sentenza, salvo diversa e debitamente motivata determinazione dell’amministrazione dopo il primo semestre di somministrazione del trattamento socio-sanitario.
16. Nei confronti dell’ASL VE le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo. Si ravvisano congrue ragioni per disporne la compensazione nei confronti della Regione Campania.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto:
- annulla l’impugnato PRI;
- ordina all’ASL VE di garantire al minore l’erogazione del trattamento riabilitativo sanitario con le modalità ABA nella misura di 25 ore settimanali, oltre 3 ore mensili di supervisione, per la durata di un anno a far data dalla comunicazione (o, se anteriore, dalla notificazione) della presente sentenza, salvo diversa e debitamente motivata determinazione dell’amministrazione dopo il primo semestre di somministrazione del trattamento socio-sanitario;
- condanna l’ASL VE al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.000,00, oltre oneri accessori, se dovuti; - dispone l’integrale compensazione delle spese di lite tra i ricorrenti e la Regione Campania.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IE RU, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
ON NO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ON NO | IE RU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.