Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo federale militare della Repubblica federale di Nigeria ed il Governo della Repubblica italiana per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea o marittima, con scambio di note, firmato a Lagos il 22 febbraio 1977.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo federale militare della Repubblica federale di Nigeria ed il Governo della Repubblica italiana per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea o marittima, con scambio di note, firmato a Lagos il 22 febbraio 1977.