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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/08/2025, n. 4263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4263 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 9747/2021
TRIBUNALE DI CATANIA Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 9747/2021 promosso da
C.F. Parte_1 Parte_2
, in persona del curatore, rappresentato e difeso dall'AVV. GIORGIO BLANCO, C.F. P.IVA_1
, ed elettivamente domiciliato in LARGO ROSOLINO PILO, n. 39, C.F._1
CATANIA; attore contro
, C.F. , e , C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
, rappresentati e difesi dall'AVV. ROSSANA VACCARISI, C.F. C.F._3
, ed elettivamente domiciliati in VIALE V. VENETO, n. 97, CATANIA;
C.F._4
convenuti
e
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, NT P.IVA_2 rappresentanta e difesa dall'AVV. ALBERTO TOFFOLETTO, C.F. , C.F._5 dall'AVV. MARCO PESENTI, C.F. , dall'AVV. CHRISTIAN ROMEO, C.F._6
C.F. , dall'AVV. LUCIANA CIPOLLA, C.F. , C.F._7 C.F._8 dall'AVV. FLORA LETTENMAYER C.F. , e dall'AVV. SIMONA C.F._9
DAMINELLI C.F. , ed elettivamente domiciliata in VIA VECCHIA C.F._10
OGNINA, n. 80, CATANIA;
convenuto
e
Controparte_4 , C.F. , in persona dell'Assessore pro tempore,
[...] P.IVA_3 rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI CATANIA,
C.F. , e domiciliato ex lege in VIA VECCHIA OGNINA, n 149, CATANIA P.IVA_4
convenuto avente ad oggetto: azione per la dichiarazione di inefficacia – art. 44 l.f. – pagamento eseguito dal terzo pignorato dopo la dichiarazione di fallimento.
Le parti hanno precisato le conclusioni dinanzi al sottoscritto Giudice all'udienza di giorno
22.01.2025. Il procedimento è stato dunque posto in decisione, con l'assegnazione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La curatela del fallimento ha proposto Parte_3 azione ex art 44 co. I l.f. (R.D. n. 267/2942) chiedendo dichiararsi l'inefficacia dei pagamenti effettuati dall' , per il tramite Parte_4 di – quale tesoriere della – successivamente alla dichiarazione di NT Controparte_4 fallimento, in favore dalla convenuta per complessivi euro 38.882,59 (euro CP_5
24.841,98 ed euro 8.787,61) ed in favore del convenuto per complessivi euro Controparte_2
25.706,11, con conseguente condanna di questi ultimi, in solido con l'Assessorato suddetto e alla restituzione, in favore della curatela, delle somme ricevute, oltre interessi e NT rivalutazione.
In subordine, la curatela del fallimento ha chiesto condannarsi l' Pt_5 [...]
e in solido, alla Parte_4 NT restituzione dell'importo complessivo di euro 64.588,70 (euro 38.882,59 ed euro 25.706,11), in quanto indebitamente pagato ex art. 2033 c.c. ovvero, in ulteriore subordine, in quanto pagato con colpa grave ex art. 2043 c.c.
Secondo la propettazione della curatela, successivamente alla sentenza che ha dichiarato il fallimento di (sentenza n. 139/2017 del 25.09.2017), l'Assessorato suddetto, per il tramite Pt_5 di in esecuzione di tre ordinanze di assegnazione emesse nelle date 13.05.2017, NT
04.11.2017 e 23.07.2018 (rispettivamente dal Tribunale di Catania la prima e dal Tribunale di
Palermo le altre), ha corrisposto le somme pignorate in favore di versando alla CP_5 stessa in data 29.11.2017 euro 24.841,98, in data 06.11.2018 ulteriori euro 5.253,00 ed in data
08.08.2018 l'ulteriore somma di euro 8.787,61 (importi al lordo della ritenuta in acconto), per l'ammontare complessivo di euro 38.882,59.
Sempre in data successiva alla sentenza che ha dichiarato il fallimento di (25.09.2017), Pt_5
l'Assessorato, per il tramite di in esecuzione di ordinanza di assegnazione del NT 04.11.2017 emessa dal Tribunale di Palermo nella procedura esecutiva RG. Es. 5323/2017, ha eseguito il pagamento delle somme pignorate in favore di (quale terzo intervenuto), Controparte_2 versando allo stesso in data 29.11.2017 la somma di euro 25.706,00 (al lordo della ritenuta in acconto).
Detti pagamenti, in quanto effettuati con denaro del fallito, successivamente alla dichiarazione di fallimento, sarebbero inefficaci nei confronti della curatela ai sensi dell'art. 44 l. fall., con la conseguenza che i convenuti devono essere condannati, in solido tra loro, alla restituizione delle suddette somme in favore della curatela attrice.
In ulteriore subordine, secondo la prospettazione di parte attrice, i suddetti pagamenti, in quanto eseguiti dall' e da ai singoli creditori e nella Parte_4 NT CP_5 CP_2 consapevolezza dell'intervenuta dichiarazione di fallimento di sarebbero inopponibile alla Pt_5 curatela ai sensi dell'art. 51 l. fall. e andrebbero restituiti a titolo di ripetizione di indebito.
Infine, sempre con riferimento alla posizione dell' e di la curatela ha Parte_4 NT dedotto che i pagamenti sarebbero comunque stati eseguiti in violazione della regola generale del neminem leadere codificata dall'art. 2043 c.c., considerato che sia la che l'istituto di Controparte_4 credito erano consapevoli del fatto che tutte le somme pignorate erano, ormai, di pertinenza della massa dei creditori.
La curatela attrice ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Catania adito, contrariis reiectis, con sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge, dichiarare, per le causali sopra esposte in narrativa,
l'inefficacia ex art 44 e 51 L.F. dei pagamenti sopra menzionati, ricevuti rispettivamente dai sigg. per l'importo complessivo di € 38.882,59 (comprensivo ritenuta) e da CP_5 [...]
per l'importo complessivo di € 25.706,11 (comprensivo ritenuta), in data successiva al CP_2 fallimento.
Parimenti, per i motivi esposti in narrativa, dichiarare inefficaci i detti pagamenti eseguiti per complessive (€38882,59+€25706,11) € 64.588,70 anche per i solventes
[...]
ed quale tesoriere, in favore di Parte_6 NT
ed ai sensi dei medesimi articoli 44 L.F. e 51 L.F., ovvero in CP_5 Controparte_2 subordine, dichiarare, comunque, i detti pagamenti eseguiti dall' e da Parte_7
quale tesoriere, indebitamente effettuati in violazione degli artt. 2033 e segg. E 51 NT
L.F., o in via ancor più gradata, in violazione della norma generale del “neminem leadere”ex art.
2043 c.c., con diritto alla ripetizione delle citate somme di importo complessivo di € 64.588,70 in favore della Curatela.
Per l'effetto condannare l' Parte_8 ed in solido tra essi, al pagamento in favore della curatela, della
[...] NT complessiva somma di (€38.882,59+€25.706,11) € 64.588,70 e, ciò unitamente e in solido ai sigg.
limitatamente all'importo ricevuto di € 38.882,59 e per l'importo CP_5 Controparte_2 ricevuto di € 25.706,11. Il tutto oltre agli interessi legali maturati dalla data dei singoli pagamenti fino all'integrale soddisfo”.
La convenuta si è costituita ed ha eccepito, preliminarmente, la mancanza delle CP_5 condizioni richieste dall'art. 44 l. f. per l'esercizio della relativa azione d'inefficacia, in quanto nella specie non vi è stata alcuna lesione della par condicio creditorum, posto che il fallimento dispone di somme idonee al soddisfacimento della massa di creditori.
Nel merito, ha precisato che la mediante ha effettuato CP_5 Pt_4 NT il pagamento di cui si invoca l'inefficacia per estinguere un debito proprio e con fondi regionali.
In subordine, la convenuta ha formulato una proposta conciliativa del seguente tenore: “si chiede di voler accettare la proposta conciliativa tra il convenuto e l'attore così compensando le somme pretese in restituzione con quelle dovute a seguito di restituzione ed ammissione al passivo nell'importo pari alla quota oggi liquidata dal fallimento agli altri lavoratori 72% con restituzione della restante somma e riserva di ammissione al passivo”.
La convenuta ha dunque rassegnato le seguenti conclusioni: CP_5
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, in accoglimento delle superiori eccezioni e difese preliminarmente:
- Valutare la rilevanza processuale della formulata proposta transattiva e l'eventuale esito della negativo della stessa anche ai fini di condanna alle spese di lite;
- ritenere e dichiarare inammissibili, infondate, non provate e, comunque, con qualsiasi statuizione, rigettare le domande tutte proposte dalla Curatela del fallimento
[...]
con l'atto introduttivo del giudizio;
Controparte_6
- compensare le spese ed onorari di causa in ragione della mancata mediazione preprocessuale, della proposta conciliativa in atti”.
A seguito di rinnovazione della notifica dell'atto di citazione si è costituito anche il convenuto
, il quale ha formulato difese analoghe, prospettando la medesima proposta Controparte_2 conciliativa e rassegnando le medesime conclusioni.
L si è costituito contestando la Parte_4 Controparte_4 fondatezza delle domande avanzate dalla curatela ed argomentando in ordine alla propria estraneità ai fatti di causa.
In particolare, con riferimento all'azione di inefficacia ex art 44 l. fall., ha dedotto che il pagamento contestato è stato effettuato con fondi appartenenti alla Regione e non all' e Pt_5 che, in ogni caso, il pagamento eseguito dal terzo debitor debitoris in favore del creditore assegnatario, successivamente alla dichiarazione di fallimento, è inefficace ex art. 44 l.fall. solo nel rapporto tra fallito e l'accipiens, che, pertanto, è l'unico soggetto obbligato alla restituzione.
In ordine all'azione di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 l'Assessorato ne ha eccepito il carattere generico, evidenziando che i pagamenti in contestazione sono stati eseguiti da CP_3
quale cassiere e terzo pignorato, unico soggetto giuridico responsabile.
[...]
L'Assessorato ha dunque concluso chiedendo il rigtto della domanda nei suoi confronti. si è invece costituita eccependo la carenza di legittimazione passiva in capo alla NT banca e, di conseguenza, l'inammissibilità delle domande avanzate dalla curatela ed ha quindi concluso chiedendo al Tribunale:
“In via preliminare:
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di in relazione alle NT domande svolte dall'attrice, per le ragioni esposte in atti;
Nel merito:
- rigettare tutte le domande formulate dall'attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle pretese di parte attrice, dichiarare tenuti la sig.ra il sig (ciascuno per le somme di pertinenza) e a CP_5 CP_2 Parte_4 manlevare e tenere indenne a titolo di regresso e/o rivalsa per l'intero ovvero, a NT corrispondere a quanto venisse eventualmente versato da quest'ultima, a qualsiasi NT titolo, a parte attrice, per tutti i motivi esposti”.
Nel corso del giudizio il fallimento ha rinunciato agli atti ex art. 306 c.p.c. nei confronti Pt_5 della convenuta la quale ha accettato la rinuncia, convenendo la compensazione NT delle spese di lite (essendo intervenuta transazione tra le parti).
Tanto premesso, le domande della curatela attrice sono fondate nei termini seguenti.
Preliminarmente va dato atto della rinuncia della curatela nei confronti di NT
(documentazione depositata da parte attrice in data 16.11.2023 e da parte convenuta in data
30.10.2023, nonchè verbale dell'udienza del 22.01.2025); ai sensi dell'art. 306 c.p.c., va dunque dichiarata l'estinzione del giudizio tra le suddette parti, con compensazione delle spese ai sensi dell'art. 92 c.p.c. stante l'accordo tra le parti sul punto.
Nel merito, va innanzitutto esaminata la domanda di restituzione di euro 64.588,70 (euro
38.882,59 per il pagamento effettuto in favore di ed euro 25.706,11 per il pagamento CP_5 effettuato in favore di ) stante l'inefficacia del pagamento ex art. 44 l. fall., proposta dalla CP_2 curatela attrice nei confronti di e (ciascuno per la quota di CP_5 Controparte_2 spettanza), in solido con l' . Parte_4 Controparte_4
Sul punto va osservato che l'art. 44 l. f. testualmente prevede che “Tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichirazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori;
sono ugualmente inefficaci i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento. Fermo quanto previstodall'art. 42, secondo comma, sono acquisite al fallimento tutte le utilità che il fallito consegue nel corso della procedura per effetto degli atti di cui al primo comma”.
Secondo tale disposizione, ogni atto compiuto dal fallito, così come ogni pagamento dallo stesso eseguito dopo la dichiarazione di fallimento, è inefficace nei confronti della massa dei creditori.
La disposizione trova giustificazione nella perdita, coeva al fallimento, del diritto di disporre del proprio patrimonio da parte del debitore fallito e nella necessità di preservare l'integrità del patrimonio da destinare al soddisfacimento dei creditori, secondo il principio di par condicio (ex multis, Cass. civ., Sez. III, n. 7477/2020).
La ratio della norma e il carattere automatico degli effetti alla stessa correlati consentono di circoscrivere l'onere probatorio gravante sulla curatela attrice all'esistenza del pagamento ed alla sua collocazione temporale.
In particolare, sulla riconducibilità del pagamento alla fallita e sull'esatta collocazione temporale dello stesso, può richiamarsi la sentenza n. 5059/2022 emessa da questo Tribunale nel procedimento
RG 9230/2021 all'esito di controversia avente medesimo oggetto, secondo la quale: “(…) nel caso di specie, è pacifica l'esistenza di un pagamento effettuato in favore di un soggetto creditore della fallita, con denaro della stessa, successivamente alla dichiarazione di fallimento, all'esito di procedimenti espropriativi presso terzi intrapresi nei confronti della Regione Sicilia-Assessorato all'Istruzione e Formazione e di nella veste di terzi pignorati. Poiché nel NT procedimento di espropriazione presso il terzo debitore, l'effetto dell'ordinanza di assegnazione si configura come una cessione pro solvendo o una datio in solutum condizionata al pagamento della somma dovuta in favore del creditore procedente, l'effetto satisfattivo del diritto del creditore non coincide con il predetto provvedimento, che chiude il procedimento esecutivo e determina il trasferimento del credito pignorato, ma è rimesso alla successiva riscossione dell'importo assegnato. È a quest'ultimo momento, pertanto, che occorre fare riferimento, in caso di fallimento del debitore assoggettato ad esecuzione, ai fini della verifica in ordine alla dichiarazione
d'inefficacia dell'atto ai sensi dell'art. 44 L.F.”. La sentenza richiama Cass. civ., n. 1227/2016, di cui si riporta la massima, secondo cui: “In caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal debitor debitoris al creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato ex art. 553 c.p.c. è inefficace, ai sensi dell'art. 44 l.fall., se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo rilievo, a tal fine, l'anteriorità dell'assegnazione, che, disposta 'salvo esazione', non determina l'immediata estinzione del debito dell'insolvente, sicché l'effetto satisfattivo per il creditore procedente è rimesso alla riscossione del credito, ossia ad un pagamento che, perché eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, subisce la sanzione dell'inefficacia. Ed invero, fatta eccezione per l'ipotesi prevista dall'art. 56 l.fall., il principio della par condicio creditorum, la cui salvaguardia costituisce la ratio della sottrazione al fallito della disponibilità dei suoi beni, è violato non solo dai pagamenti eseguiti dal debitore successivamente alla dichiarazione di fallimento, ma da qualsiasi atto estintivo di un debito a lui riferibile, anche indirettamente, effettuato con suo denaro o per suo incarico o in suo luogo, dovendosi ricondurre a tale categoria il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del fallito destinatario dell'assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c., la cui valenza estintiva opera, oltre che per il suo debito nei confronti del creditore assegnatario, anche per quello del fallito, e lo fa con mezzi provenienti dal patrimonio di quest'ultimo”.
Analogamente, nel caso in esame, con riferimento alla posizione della convenuta CP_5
i pagamenti sono stati effettuati in data 29.11.2017 (euro 24.841,98), in data 08.08.2018
[...]
(euro 8.787,61) ed in data 06.11.2018 (euro 5.253,00) e, quindi tutti successivamente alla dichiarazione di fallimento (25.09.2017); detti pagamenti sono stati effettuati dal debitor debitoris
( ) a seguito delle suddette ordinanze Controparte_4 di assegnazione (13.05.2017, 4.11.2017, 23.07.2018 e 19.10.2018) con mezzi provenienti dal patrimonio dell'ente fallito, in violazione del principio della par condicio creditorum, la cui salvaguardia costituisce la ratio della sottrazione al fallito della disponibilità dei propri beni.
Con riferimento alla posizione del convenuto , il pagamento di euro 25.706,11 è Controparte_2 stato effettuato in data 29.11.2017 a seguito dell'ordinanza di assegnazione del 04.11.2017, dal debitor debitoris ( ) con mezzi Controparte_4 provenienti dal patrimonio dell'ente fallito, in violazione del principio della par condicio creditorum.
Sul punto, non risulta dirimente l'eccezione sollevata dai convenuti e CP_5 CP_2 relativamente alla mancanza del presupposto per l'esercizio dell'azione di inefficacia ex art. 44 l.f., ovvero la violazione della par condicio crediorum. Infatti, la violazione del predetto principio è insita nel pagamento e connaturata al momento della sua materiale esecuzione (non già, come sopra precisato, al momento dell'ordinanza di assegnazione), avvenuta successivamente alla dichiarazione di fallimento, e, pertanto, in una fase in cui la massa fallimentare (sia attiva che passiva) deve ritenersi cristallizzata. Infine, per completezza, va osservato che dalla documentazione in atti si evince che tutti i pagamenti (bonifici del 29.11.2017, 08.08.2018 e 06.11.2018) sono stati eseguti con denaro dell' e non della come eccepito dall' Pt_5 Pt_4 Parte_4
.
[...] Controparte_4
Infatti, per un verso, le ordinanze di assegnazione sia del Tribunale di Catania che del Tribunle di Palermo – in forza delle quali sono stati eseguiti i pagamenti – hanno accertato, a monte,
l'esistenza dell'obbligo del terzo pignorato ( Parte_4
) all'erogazione dei finanziamenti per l'attività di formazione erogata dall' Controparte_4 Pt_5 per altro verso la su cui incombeva il reltivo onere, non ha provato che il pagamento sia Pt_4 stato effettuato con fondi regionali.
In conclusione, deve ritenersi accertata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda principale e deve dunque dichiararsi l'inefficacia nei confronti del fallimento dei pagamenti ricevuti da nelle date 29.11.2017, 06.11.2018 e 08.08.2018, per CP_5
l'importo totale di euro 38.882,59, e del pagamento ricevuto da in data 29.11.2017, Controparte_2 per l'importo di euro 25.706,11. La decisione risulta in linea con quella adottata da codesto Giudice nel procedimento iscritto al n. RG 9231/2021 (sentenza n. 2630/2025 del 23.05.2025).
Quanto agli effetti restitutori, va osservato che, sebbene l'azione di inefficacia ex art. 44 l. fall. vada esperita nei confronti degli accipientes ( e ), nella fattispecie in esame l'obbligo CP_5 CP_2 va esteso anche al terzo debitore ( ). Parte_4 Controparte_4
Sul punto va richiamato ancora una volta il condiviso orientamento di questo Tribunale, espresso dalla sentenza n. 5059/2022 sopra citata, sull'obbligo restitutorio gravante in solido sull'accipiens ed il debitor debitoris, la cui motivazione (in linea con la giurisprudenza di legittimità), si riporta di seguito, per la parte di rilievo: “sebbene l'azione di inefficacia del pagamento ex art. 44 L.F. vada di norma esperita nei confronti dell'accipiens, in fattispecie come quella di cui all'odierno procedimento, l'obbligo restitutorio (deve) essere esteso anche al terzo pignorato (nel caso di specie, ). In tal senso anche la recente sentenza n. 10867 resa dalla di Cassazione Controparte_4
l'8 giugno 2020. La Suprema Corte individua quale presupposto della condanna anche del debitor debitoris, il fatto che lo stesso, pagando nelle mani dell'accipiens, laddove l'ordinanza di assegnazione sia successiva al fallimento - ed, in quanto tale, inidonea ad incidere sui rapporti tra la fallita e la sua debitrice - non comporterebbe il venir meno del suo debito nei confronti della fallita;
laddove invece fosse precedente (come accaduto nel caso de quo) l'atto sarebbe assimilabile ad un pagamento da parte del debitor debitoris nelle mani del fallito, in quanto in astratto idoneo ad estinguere il rapporto di provvista che li lega. 'In tema di espropriazione forzata presso terzi, l'attuazione delle ordinanze di assegnazione del giudice dell'esecuzione si compie non al momento della loro emissione, bensì quando il terzo, debitore del debitore, effettua il pagamento nei confronti del creditore assegnatario;
ne consegue che, se sopraggiunga la dichiarazione di fallimento del debitore esecutato, il terzo deve pagare quanto dovuto al curatore del fallimento, poiché il debitore, dopo tale dichiarazione, perde, ai sensi dell'art. 44 L.F. il diritto di disporre del proprio patrimonio e non può effettuare alcun pagamento' (Cassazione civile, Sez. I, sentenza n.
5994 del 14 marzo 2011). Nel caso di specie, il pagamento oggetto di causa è stato eseguito in favore di un soggetto diverso dal curatore. 'In tema di pagamenti spettanti al fallito, l'inefficacia degli stessi, se effettuati dopo la dichiarazione di fallimento ed a soggetti diversi dalla curatela, è conseguenza automatica dell'indisponibilità del patrimonio del fallito, valevole erga omnes'
(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 19165 del 13 settembre 2007). Pertanto, il pagamento eseguito da parte del debitor debitoris (nel caso de quo, l'Assessorato) estinguendo il debito nei confronti del fallito, è assimilabile al pagamento eseguito direttamente dal fallito;
ne consegue
l'inefficacia ex art. 44, 2° comma del predetto pagamento, che deve essere oggetto di restituzione - in solido - da parte dell'accipiens e da parte del debitor debitoris”.
Pertanto, il pagamento eseguito da parte del debitor debitoris (nel caso in esame, l'Assessorato), estinguendo il debito nei confronti del fallito, è assimilabile al pagamento eseguito direttamente da quest'ultimo; ne consegue l'inefficacia, ex art. 44, co. II l.f., del predetto pagamento, che deve essere oggetto di restituzione da parte dell'accipiens e da parte del debitor debitoris, obbligati in solido.
Dalla ratio della norma e dall'interpretazione data dalla giurisprudenza di legittimità (“In tema di pagamenti spettanti al fallito, l'inefficacia degli stessi, se effettuati dopo la dichiarazione di fallimento ed a soggetti diversi dalla curatela, è consegunza automatica dell'indisponibilità del patrimonio del fallito, valevole erga omnes e senza rilevanza dello stato soggettivo del solvens”,
Cass. civ., Sez. I n. 19165/2007) deriva che non potrebbe trovare applicazione l'esenzione da revocatoria prevista dall'art 67 co. III l. f) l.f. In ogni caso, si rileva che nessuna tempestiva deduzione è stata svolta in ordine alla natura del rapporto sottostante i pagamenti in esame, rispetto ai quali i convenuti e hanno anzi eccepito, sino alla memoria ai sensi dell'art. 183 CP_5 CP_2 co. VI n. 3 c.p.c., come “(non) risulti provata l'esistenza dei pagamenti oggetto di doglianza né la relativa causale” e solo nella comparsa conclusionale hanno invocato la sussistenza dei presupposti per l'esenzione suddetta.
Resta, infine, assorbito l'esame delle domande subordinate avanzate dalla curatela attrice.
Quanto agli accessori, deve farsi applicazione dell'orientamento prevalente della Suprema Corte, secondo cui la sentenza che accoglie una domanda ai sensi dell'art. 67 l.f. ha natura costitutiva e ciò che ne deriva è un'obbligazione avente non già natura di debito di valore, bensì di debito di valuta (Cass. civ., Sez. un., 23.11.2018, n. 30416 e già, tra le altre, Cass. civ., Sez. I, 15.12.2011, n.
27084), dal momento che, a seguito dell'inefficacia relativa dell'atto dispositivo nei confronti del fallimento, deve essere ristorata la situazione esistente prima del compimento di un atto che, va rilevato, è in origine non solo valido ma anche efficace. In altri termini, la natura di obbligazione di valuta deriva proprio dalla natura costitutiva della sentenza, che, secondo quanto affermato dalle
Sezioni unite sopracitate, modifica ex post una situazione giuridica preesistente, privando di effetti, per effetto del'esercizio di un diritto potestativo, atti che avevano già conseguito piena efficacia e determinando la restituzione dei beni o delle somme oggetto di revoca alla funzione di generale garanzia patrimoniale ed alla soddisfazione dei creditori di una delle parti dell'atto dispositivo.
Dalla natura di debito di valuta dell'obbligazione in esame discende dunque la possibilità di riconoscere, sull'importo oggetto di restituzione, i soli interessi a decorrere dalla data della domanda giudiziale (secondo quanto affermato da Cass. civ., Sez. un., 23.11.2018, n. 30416, nonché Cass. civ., nn.12850/2018, 27084/2011, 12736/2011, 6991/2007 e 887/2006), nei termini meglio chiariti da Cass. civ., Sez. un., 18.03.2010, n. 6538, secondo lo schema seguente: a) gli interessi sulla somma da restituirsi da parte del soccombente decorrono dalla data della domanda giudiziale;
b) il risarcimento del maggior danno conseguente al ritardo con cui sia stata restituita la somma di denaro oggetto della domanda spetta solo ove l'attore alleghi specificamente tale danno e dimostri di averlo subito;
c) gli interessi possono attribuirsi solo su espressa domanda di parte
(infatti, come testualmente affermato dalla S.C., al di fuori dell'ipotesi di interessi su una somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, i quali ne integrano una componente nascente dal medesimo fatto generatore, gli interessi stessi, siano moratori, corrispettivi o compensativi, hanno un fondamento autonomo rispetto all'obbligazione pecuniaria cui accedono e, pertanto, possono essere attribuiti solo su espressa domanda della parte, che ne indichi la fonte e la misura, in applicazione dei principi previsti negli artt. 99 e 112 c.p.c., ed espressi da Cass. civ., n. 4423/2004).
Nel caso in esame, dunque, non può riconoscersi la chiesta rivalutazione, mentre sulla somma da restituire devono essere riconosciuti gli interessi legali a decorrere dalla data della domanda giudiziale, da individuarsi, separatamente, nel 16.07.2021, data del perfezionamento della notifica dell'atto di citazione nei confronti di e dell' CP_5 Parte_4
, e nel 18.02.2022, data del perfezionamento della notifica
[...] dell'atto di citazione nei confronti di . Controparte_2
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza previsto dall'art. 92 c.p.c., vengono infine poste a carico dei convenuti ed CP_5 Controparte_2 [...]
(tenuto conto della statuizione di compensazione Controparte_4 di cui sopra nei confronti della convenuta . La liquidazione viene operata nel NT dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, in misura pari ai parametri medi per le fasi di studio ed introduttiva e dei parametri minimi per le restanti fasi, tenuto conto del valore della domanda, della volontà conciliativa manifestata dai convenuti e delle questioni giuridiche CP_2 CP_5 esaminate, del carattere documentale del giudizio e della natura non innovativa delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 9747/2021, così decide:
- dichiara estinto il procedimento tra fallimento e Pt_5 NT
- dichiara compensate le spese di lite tra fallimento e Pt_5 NT
- dichiara l'inefficacia ex art. 44 l. f. nei confronti del fallimento dei pagamenti Pt_5 eseguiti nei confronti di nelle date 29.11.2017, 09.08.2018 e 07.11.2018 per CP_5
l'importo di euro 38.882,59 e nei confronti di in data 29.11.2017 per l'importo di Controparte_2 euro 25.706,11;
- condanna e l' CP_5 Parte_4 Controparte_4
, in solido tra loro, a corrispondere al fallimento la somma di euro Controparte_4 Pt_5
38.882,59, oltre interessi legali a decorrere 16.07.2021;
- condanna e l' Controparte_2 Parte_4 Controparte_4
, in solido tra loro, a corrispondere al fallimento la somma di euro
[...] Pt_5
25.706,11, oltre interessi legali a decorrere dal 18.02.2022 per e dal 16.07.2021 per Controparte_2
l'Assessorato;
- condanna e l' CP_5 Controparte_2 [...]
, in solido tra loro, a corrispondere al fallimento Controparte_4 Pt_5 le spese di lite, quantificate in euro 9.142,00 oltre spese generali pari al 15%, IVA e C.P.A se dovute per legge.
Catania, 09/08/2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone
TRIBUNALE DI CATANIA Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 9747/2021 promosso da
C.F. Parte_1 Parte_2
, in persona del curatore, rappresentato e difeso dall'AVV. GIORGIO BLANCO, C.F. P.IVA_1
, ed elettivamente domiciliato in LARGO ROSOLINO PILO, n. 39, C.F._1
CATANIA; attore contro
, C.F. , e , C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
, rappresentati e difesi dall'AVV. ROSSANA VACCARISI, C.F. C.F._3
, ed elettivamente domiciliati in VIALE V. VENETO, n. 97, CATANIA;
C.F._4
convenuti
e
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, NT P.IVA_2 rappresentanta e difesa dall'AVV. ALBERTO TOFFOLETTO, C.F. , C.F._5 dall'AVV. MARCO PESENTI, C.F. , dall'AVV. CHRISTIAN ROMEO, C.F._6
C.F. , dall'AVV. LUCIANA CIPOLLA, C.F. , C.F._7 C.F._8 dall'AVV. FLORA LETTENMAYER C.F. , e dall'AVV. SIMONA C.F._9
DAMINELLI C.F. , ed elettivamente domiciliata in VIA VECCHIA C.F._10
OGNINA, n. 80, CATANIA;
convenuto
e
Controparte_4 , C.F. , in persona dell'Assessore pro tempore,
[...] P.IVA_3 rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI CATANIA,
C.F. , e domiciliato ex lege in VIA VECCHIA OGNINA, n 149, CATANIA P.IVA_4
convenuto avente ad oggetto: azione per la dichiarazione di inefficacia – art. 44 l.f. – pagamento eseguito dal terzo pignorato dopo la dichiarazione di fallimento.
Le parti hanno precisato le conclusioni dinanzi al sottoscritto Giudice all'udienza di giorno
22.01.2025. Il procedimento è stato dunque posto in decisione, con l'assegnazione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La curatela del fallimento ha proposto Parte_3 azione ex art 44 co. I l.f. (R.D. n. 267/2942) chiedendo dichiararsi l'inefficacia dei pagamenti effettuati dall' , per il tramite Parte_4 di – quale tesoriere della – successivamente alla dichiarazione di NT Controparte_4 fallimento, in favore dalla convenuta per complessivi euro 38.882,59 (euro CP_5
24.841,98 ed euro 8.787,61) ed in favore del convenuto per complessivi euro Controparte_2
25.706,11, con conseguente condanna di questi ultimi, in solido con l'Assessorato suddetto e alla restituzione, in favore della curatela, delle somme ricevute, oltre interessi e NT rivalutazione.
In subordine, la curatela del fallimento ha chiesto condannarsi l' Pt_5 [...]
e in solido, alla Parte_4 NT restituzione dell'importo complessivo di euro 64.588,70 (euro 38.882,59 ed euro 25.706,11), in quanto indebitamente pagato ex art. 2033 c.c. ovvero, in ulteriore subordine, in quanto pagato con colpa grave ex art. 2043 c.c.
Secondo la propettazione della curatela, successivamente alla sentenza che ha dichiarato il fallimento di (sentenza n. 139/2017 del 25.09.2017), l'Assessorato suddetto, per il tramite Pt_5 di in esecuzione di tre ordinanze di assegnazione emesse nelle date 13.05.2017, NT
04.11.2017 e 23.07.2018 (rispettivamente dal Tribunale di Catania la prima e dal Tribunale di
Palermo le altre), ha corrisposto le somme pignorate in favore di versando alla CP_5 stessa in data 29.11.2017 euro 24.841,98, in data 06.11.2018 ulteriori euro 5.253,00 ed in data
08.08.2018 l'ulteriore somma di euro 8.787,61 (importi al lordo della ritenuta in acconto), per l'ammontare complessivo di euro 38.882,59.
Sempre in data successiva alla sentenza che ha dichiarato il fallimento di (25.09.2017), Pt_5
l'Assessorato, per il tramite di in esecuzione di ordinanza di assegnazione del NT 04.11.2017 emessa dal Tribunale di Palermo nella procedura esecutiva RG. Es. 5323/2017, ha eseguito il pagamento delle somme pignorate in favore di (quale terzo intervenuto), Controparte_2 versando allo stesso in data 29.11.2017 la somma di euro 25.706,00 (al lordo della ritenuta in acconto).
Detti pagamenti, in quanto effettuati con denaro del fallito, successivamente alla dichiarazione di fallimento, sarebbero inefficaci nei confronti della curatela ai sensi dell'art. 44 l. fall., con la conseguenza che i convenuti devono essere condannati, in solido tra loro, alla restituizione delle suddette somme in favore della curatela attrice.
In ulteriore subordine, secondo la prospettazione di parte attrice, i suddetti pagamenti, in quanto eseguiti dall' e da ai singoli creditori e nella Parte_4 NT CP_5 CP_2 consapevolezza dell'intervenuta dichiarazione di fallimento di sarebbero inopponibile alla Pt_5 curatela ai sensi dell'art. 51 l. fall. e andrebbero restituiti a titolo di ripetizione di indebito.
Infine, sempre con riferimento alla posizione dell' e di la curatela ha Parte_4 NT dedotto che i pagamenti sarebbero comunque stati eseguiti in violazione della regola generale del neminem leadere codificata dall'art. 2043 c.c., considerato che sia la che l'istituto di Controparte_4 credito erano consapevoli del fatto che tutte le somme pignorate erano, ormai, di pertinenza della massa dei creditori.
La curatela attrice ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Catania adito, contrariis reiectis, con sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge, dichiarare, per le causali sopra esposte in narrativa,
l'inefficacia ex art 44 e 51 L.F. dei pagamenti sopra menzionati, ricevuti rispettivamente dai sigg. per l'importo complessivo di € 38.882,59 (comprensivo ritenuta) e da CP_5 [...]
per l'importo complessivo di € 25.706,11 (comprensivo ritenuta), in data successiva al CP_2 fallimento.
Parimenti, per i motivi esposti in narrativa, dichiarare inefficaci i detti pagamenti eseguiti per complessive (€38882,59+€25706,11) € 64.588,70 anche per i solventes
[...]
ed quale tesoriere, in favore di Parte_6 NT
ed ai sensi dei medesimi articoli 44 L.F. e 51 L.F., ovvero in CP_5 Controparte_2 subordine, dichiarare, comunque, i detti pagamenti eseguiti dall' e da Parte_7
quale tesoriere, indebitamente effettuati in violazione degli artt. 2033 e segg. E 51 NT
L.F., o in via ancor più gradata, in violazione della norma generale del “neminem leadere”ex art.
2043 c.c., con diritto alla ripetizione delle citate somme di importo complessivo di € 64.588,70 in favore della Curatela.
Per l'effetto condannare l' Parte_8 ed in solido tra essi, al pagamento in favore della curatela, della
[...] NT complessiva somma di (€38.882,59+€25.706,11) € 64.588,70 e, ciò unitamente e in solido ai sigg.
limitatamente all'importo ricevuto di € 38.882,59 e per l'importo CP_5 Controparte_2 ricevuto di € 25.706,11. Il tutto oltre agli interessi legali maturati dalla data dei singoli pagamenti fino all'integrale soddisfo”.
La convenuta si è costituita ed ha eccepito, preliminarmente, la mancanza delle CP_5 condizioni richieste dall'art. 44 l. f. per l'esercizio della relativa azione d'inefficacia, in quanto nella specie non vi è stata alcuna lesione della par condicio creditorum, posto che il fallimento dispone di somme idonee al soddisfacimento della massa di creditori.
Nel merito, ha precisato che la mediante ha effettuato CP_5 Pt_4 NT il pagamento di cui si invoca l'inefficacia per estinguere un debito proprio e con fondi regionali.
In subordine, la convenuta ha formulato una proposta conciliativa del seguente tenore: “si chiede di voler accettare la proposta conciliativa tra il convenuto e l'attore così compensando le somme pretese in restituzione con quelle dovute a seguito di restituzione ed ammissione al passivo nell'importo pari alla quota oggi liquidata dal fallimento agli altri lavoratori 72% con restituzione della restante somma e riserva di ammissione al passivo”.
La convenuta ha dunque rassegnato le seguenti conclusioni: CP_5
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, in accoglimento delle superiori eccezioni e difese preliminarmente:
- Valutare la rilevanza processuale della formulata proposta transattiva e l'eventuale esito della negativo della stessa anche ai fini di condanna alle spese di lite;
- ritenere e dichiarare inammissibili, infondate, non provate e, comunque, con qualsiasi statuizione, rigettare le domande tutte proposte dalla Curatela del fallimento
[...]
con l'atto introduttivo del giudizio;
Controparte_6
- compensare le spese ed onorari di causa in ragione della mancata mediazione preprocessuale, della proposta conciliativa in atti”.
A seguito di rinnovazione della notifica dell'atto di citazione si è costituito anche il convenuto
, il quale ha formulato difese analoghe, prospettando la medesima proposta Controparte_2 conciliativa e rassegnando le medesime conclusioni.
L si è costituito contestando la Parte_4 Controparte_4 fondatezza delle domande avanzate dalla curatela ed argomentando in ordine alla propria estraneità ai fatti di causa.
In particolare, con riferimento all'azione di inefficacia ex art 44 l. fall., ha dedotto che il pagamento contestato è stato effettuato con fondi appartenenti alla Regione e non all' e Pt_5 che, in ogni caso, il pagamento eseguito dal terzo debitor debitoris in favore del creditore assegnatario, successivamente alla dichiarazione di fallimento, è inefficace ex art. 44 l.fall. solo nel rapporto tra fallito e l'accipiens, che, pertanto, è l'unico soggetto obbligato alla restituzione.
In ordine all'azione di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 l'Assessorato ne ha eccepito il carattere generico, evidenziando che i pagamenti in contestazione sono stati eseguiti da CP_3
quale cassiere e terzo pignorato, unico soggetto giuridico responsabile.
[...]
L'Assessorato ha dunque concluso chiedendo il rigtto della domanda nei suoi confronti. si è invece costituita eccependo la carenza di legittimazione passiva in capo alla NT banca e, di conseguenza, l'inammissibilità delle domande avanzate dalla curatela ed ha quindi concluso chiedendo al Tribunale:
“In via preliminare:
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di in relazione alle NT domande svolte dall'attrice, per le ragioni esposte in atti;
Nel merito:
- rigettare tutte le domande formulate dall'attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle pretese di parte attrice, dichiarare tenuti la sig.ra il sig (ciascuno per le somme di pertinenza) e a CP_5 CP_2 Parte_4 manlevare e tenere indenne a titolo di regresso e/o rivalsa per l'intero ovvero, a NT corrispondere a quanto venisse eventualmente versato da quest'ultima, a qualsiasi NT titolo, a parte attrice, per tutti i motivi esposti”.
Nel corso del giudizio il fallimento ha rinunciato agli atti ex art. 306 c.p.c. nei confronti Pt_5 della convenuta la quale ha accettato la rinuncia, convenendo la compensazione NT delle spese di lite (essendo intervenuta transazione tra le parti).
Tanto premesso, le domande della curatela attrice sono fondate nei termini seguenti.
Preliminarmente va dato atto della rinuncia della curatela nei confronti di NT
(documentazione depositata da parte attrice in data 16.11.2023 e da parte convenuta in data
30.10.2023, nonchè verbale dell'udienza del 22.01.2025); ai sensi dell'art. 306 c.p.c., va dunque dichiarata l'estinzione del giudizio tra le suddette parti, con compensazione delle spese ai sensi dell'art. 92 c.p.c. stante l'accordo tra le parti sul punto.
Nel merito, va innanzitutto esaminata la domanda di restituzione di euro 64.588,70 (euro
38.882,59 per il pagamento effettuto in favore di ed euro 25.706,11 per il pagamento CP_5 effettuato in favore di ) stante l'inefficacia del pagamento ex art. 44 l. fall., proposta dalla CP_2 curatela attrice nei confronti di e (ciascuno per la quota di CP_5 Controparte_2 spettanza), in solido con l' . Parte_4 Controparte_4
Sul punto va osservato che l'art. 44 l. f. testualmente prevede che “Tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichirazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori;
sono ugualmente inefficaci i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento. Fermo quanto previstodall'art. 42, secondo comma, sono acquisite al fallimento tutte le utilità che il fallito consegue nel corso della procedura per effetto degli atti di cui al primo comma”.
Secondo tale disposizione, ogni atto compiuto dal fallito, così come ogni pagamento dallo stesso eseguito dopo la dichiarazione di fallimento, è inefficace nei confronti della massa dei creditori.
La disposizione trova giustificazione nella perdita, coeva al fallimento, del diritto di disporre del proprio patrimonio da parte del debitore fallito e nella necessità di preservare l'integrità del patrimonio da destinare al soddisfacimento dei creditori, secondo il principio di par condicio (ex multis, Cass. civ., Sez. III, n. 7477/2020).
La ratio della norma e il carattere automatico degli effetti alla stessa correlati consentono di circoscrivere l'onere probatorio gravante sulla curatela attrice all'esistenza del pagamento ed alla sua collocazione temporale.
In particolare, sulla riconducibilità del pagamento alla fallita e sull'esatta collocazione temporale dello stesso, può richiamarsi la sentenza n. 5059/2022 emessa da questo Tribunale nel procedimento
RG 9230/2021 all'esito di controversia avente medesimo oggetto, secondo la quale: “(…) nel caso di specie, è pacifica l'esistenza di un pagamento effettuato in favore di un soggetto creditore della fallita, con denaro della stessa, successivamente alla dichiarazione di fallimento, all'esito di procedimenti espropriativi presso terzi intrapresi nei confronti della Regione Sicilia-Assessorato all'Istruzione e Formazione e di nella veste di terzi pignorati. Poiché nel NT procedimento di espropriazione presso il terzo debitore, l'effetto dell'ordinanza di assegnazione si configura come una cessione pro solvendo o una datio in solutum condizionata al pagamento della somma dovuta in favore del creditore procedente, l'effetto satisfattivo del diritto del creditore non coincide con il predetto provvedimento, che chiude il procedimento esecutivo e determina il trasferimento del credito pignorato, ma è rimesso alla successiva riscossione dell'importo assegnato. È a quest'ultimo momento, pertanto, che occorre fare riferimento, in caso di fallimento del debitore assoggettato ad esecuzione, ai fini della verifica in ordine alla dichiarazione
d'inefficacia dell'atto ai sensi dell'art. 44 L.F.”. La sentenza richiama Cass. civ., n. 1227/2016, di cui si riporta la massima, secondo cui: “In caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal debitor debitoris al creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato ex art. 553 c.p.c. è inefficace, ai sensi dell'art. 44 l.fall., se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo rilievo, a tal fine, l'anteriorità dell'assegnazione, che, disposta 'salvo esazione', non determina l'immediata estinzione del debito dell'insolvente, sicché l'effetto satisfattivo per il creditore procedente è rimesso alla riscossione del credito, ossia ad un pagamento che, perché eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, subisce la sanzione dell'inefficacia. Ed invero, fatta eccezione per l'ipotesi prevista dall'art. 56 l.fall., il principio della par condicio creditorum, la cui salvaguardia costituisce la ratio della sottrazione al fallito della disponibilità dei suoi beni, è violato non solo dai pagamenti eseguiti dal debitore successivamente alla dichiarazione di fallimento, ma da qualsiasi atto estintivo di un debito a lui riferibile, anche indirettamente, effettuato con suo denaro o per suo incarico o in suo luogo, dovendosi ricondurre a tale categoria il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del fallito destinatario dell'assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c., la cui valenza estintiva opera, oltre che per il suo debito nei confronti del creditore assegnatario, anche per quello del fallito, e lo fa con mezzi provenienti dal patrimonio di quest'ultimo”.
Analogamente, nel caso in esame, con riferimento alla posizione della convenuta CP_5
i pagamenti sono stati effettuati in data 29.11.2017 (euro 24.841,98), in data 08.08.2018
[...]
(euro 8.787,61) ed in data 06.11.2018 (euro 5.253,00) e, quindi tutti successivamente alla dichiarazione di fallimento (25.09.2017); detti pagamenti sono stati effettuati dal debitor debitoris
( ) a seguito delle suddette ordinanze Controparte_4 di assegnazione (13.05.2017, 4.11.2017, 23.07.2018 e 19.10.2018) con mezzi provenienti dal patrimonio dell'ente fallito, in violazione del principio della par condicio creditorum, la cui salvaguardia costituisce la ratio della sottrazione al fallito della disponibilità dei propri beni.
Con riferimento alla posizione del convenuto , il pagamento di euro 25.706,11 è Controparte_2 stato effettuato in data 29.11.2017 a seguito dell'ordinanza di assegnazione del 04.11.2017, dal debitor debitoris ( ) con mezzi Controparte_4 provenienti dal patrimonio dell'ente fallito, in violazione del principio della par condicio creditorum.
Sul punto, non risulta dirimente l'eccezione sollevata dai convenuti e CP_5 CP_2 relativamente alla mancanza del presupposto per l'esercizio dell'azione di inefficacia ex art. 44 l.f., ovvero la violazione della par condicio crediorum. Infatti, la violazione del predetto principio è insita nel pagamento e connaturata al momento della sua materiale esecuzione (non già, come sopra precisato, al momento dell'ordinanza di assegnazione), avvenuta successivamente alla dichiarazione di fallimento, e, pertanto, in una fase in cui la massa fallimentare (sia attiva che passiva) deve ritenersi cristallizzata. Infine, per completezza, va osservato che dalla documentazione in atti si evince che tutti i pagamenti (bonifici del 29.11.2017, 08.08.2018 e 06.11.2018) sono stati eseguti con denaro dell' e non della come eccepito dall' Pt_5 Pt_4 Parte_4
.
[...] Controparte_4
Infatti, per un verso, le ordinanze di assegnazione sia del Tribunale di Catania che del Tribunle di Palermo – in forza delle quali sono stati eseguiti i pagamenti – hanno accertato, a monte,
l'esistenza dell'obbligo del terzo pignorato ( Parte_4
) all'erogazione dei finanziamenti per l'attività di formazione erogata dall' Controparte_4 Pt_5 per altro verso la su cui incombeva il reltivo onere, non ha provato che il pagamento sia Pt_4 stato effettuato con fondi regionali.
In conclusione, deve ritenersi accertata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda principale e deve dunque dichiararsi l'inefficacia nei confronti del fallimento dei pagamenti ricevuti da nelle date 29.11.2017, 06.11.2018 e 08.08.2018, per CP_5
l'importo totale di euro 38.882,59, e del pagamento ricevuto da in data 29.11.2017, Controparte_2 per l'importo di euro 25.706,11. La decisione risulta in linea con quella adottata da codesto Giudice nel procedimento iscritto al n. RG 9231/2021 (sentenza n. 2630/2025 del 23.05.2025).
Quanto agli effetti restitutori, va osservato che, sebbene l'azione di inefficacia ex art. 44 l. fall. vada esperita nei confronti degli accipientes ( e ), nella fattispecie in esame l'obbligo CP_5 CP_2 va esteso anche al terzo debitore ( ). Parte_4 Controparte_4
Sul punto va richiamato ancora una volta il condiviso orientamento di questo Tribunale, espresso dalla sentenza n. 5059/2022 sopra citata, sull'obbligo restitutorio gravante in solido sull'accipiens ed il debitor debitoris, la cui motivazione (in linea con la giurisprudenza di legittimità), si riporta di seguito, per la parte di rilievo: “sebbene l'azione di inefficacia del pagamento ex art. 44 L.F. vada di norma esperita nei confronti dell'accipiens, in fattispecie come quella di cui all'odierno procedimento, l'obbligo restitutorio (deve) essere esteso anche al terzo pignorato (nel caso di specie, ). In tal senso anche la recente sentenza n. 10867 resa dalla di Cassazione Controparte_4
l'8 giugno 2020. La Suprema Corte individua quale presupposto della condanna anche del debitor debitoris, il fatto che lo stesso, pagando nelle mani dell'accipiens, laddove l'ordinanza di assegnazione sia successiva al fallimento - ed, in quanto tale, inidonea ad incidere sui rapporti tra la fallita e la sua debitrice - non comporterebbe il venir meno del suo debito nei confronti della fallita;
laddove invece fosse precedente (come accaduto nel caso de quo) l'atto sarebbe assimilabile ad un pagamento da parte del debitor debitoris nelle mani del fallito, in quanto in astratto idoneo ad estinguere il rapporto di provvista che li lega. 'In tema di espropriazione forzata presso terzi, l'attuazione delle ordinanze di assegnazione del giudice dell'esecuzione si compie non al momento della loro emissione, bensì quando il terzo, debitore del debitore, effettua il pagamento nei confronti del creditore assegnatario;
ne consegue che, se sopraggiunga la dichiarazione di fallimento del debitore esecutato, il terzo deve pagare quanto dovuto al curatore del fallimento, poiché il debitore, dopo tale dichiarazione, perde, ai sensi dell'art. 44 L.F. il diritto di disporre del proprio patrimonio e non può effettuare alcun pagamento' (Cassazione civile, Sez. I, sentenza n.
5994 del 14 marzo 2011). Nel caso di specie, il pagamento oggetto di causa è stato eseguito in favore di un soggetto diverso dal curatore. 'In tema di pagamenti spettanti al fallito, l'inefficacia degli stessi, se effettuati dopo la dichiarazione di fallimento ed a soggetti diversi dalla curatela, è conseguenza automatica dell'indisponibilità del patrimonio del fallito, valevole erga omnes'
(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 19165 del 13 settembre 2007). Pertanto, il pagamento eseguito da parte del debitor debitoris (nel caso de quo, l'Assessorato) estinguendo il debito nei confronti del fallito, è assimilabile al pagamento eseguito direttamente dal fallito;
ne consegue
l'inefficacia ex art. 44, 2° comma del predetto pagamento, che deve essere oggetto di restituzione - in solido - da parte dell'accipiens e da parte del debitor debitoris”.
Pertanto, il pagamento eseguito da parte del debitor debitoris (nel caso in esame, l'Assessorato), estinguendo il debito nei confronti del fallito, è assimilabile al pagamento eseguito direttamente da quest'ultimo; ne consegue l'inefficacia, ex art. 44, co. II l.f., del predetto pagamento, che deve essere oggetto di restituzione da parte dell'accipiens e da parte del debitor debitoris, obbligati in solido.
Dalla ratio della norma e dall'interpretazione data dalla giurisprudenza di legittimità (“In tema di pagamenti spettanti al fallito, l'inefficacia degli stessi, se effettuati dopo la dichiarazione di fallimento ed a soggetti diversi dalla curatela, è consegunza automatica dell'indisponibilità del patrimonio del fallito, valevole erga omnes e senza rilevanza dello stato soggettivo del solvens”,
Cass. civ., Sez. I n. 19165/2007) deriva che non potrebbe trovare applicazione l'esenzione da revocatoria prevista dall'art 67 co. III l. f) l.f. In ogni caso, si rileva che nessuna tempestiva deduzione è stata svolta in ordine alla natura del rapporto sottostante i pagamenti in esame, rispetto ai quali i convenuti e hanno anzi eccepito, sino alla memoria ai sensi dell'art. 183 CP_5 CP_2 co. VI n. 3 c.p.c., come “(non) risulti provata l'esistenza dei pagamenti oggetto di doglianza né la relativa causale” e solo nella comparsa conclusionale hanno invocato la sussistenza dei presupposti per l'esenzione suddetta.
Resta, infine, assorbito l'esame delle domande subordinate avanzate dalla curatela attrice.
Quanto agli accessori, deve farsi applicazione dell'orientamento prevalente della Suprema Corte, secondo cui la sentenza che accoglie una domanda ai sensi dell'art. 67 l.f. ha natura costitutiva e ciò che ne deriva è un'obbligazione avente non già natura di debito di valore, bensì di debito di valuta (Cass. civ., Sez. un., 23.11.2018, n. 30416 e già, tra le altre, Cass. civ., Sez. I, 15.12.2011, n.
27084), dal momento che, a seguito dell'inefficacia relativa dell'atto dispositivo nei confronti del fallimento, deve essere ristorata la situazione esistente prima del compimento di un atto che, va rilevato, è in origine non solo valido ma anche efficace. In altri termini, la natura di obbligazione di valuta deriva proprio dalla natura costitutiva della sentenza, che, secondo quanto affermato dalle
Sezioni unite sopracitate, modifica ex post una situazione giuridica preesistente, privando di effetti, per effetto del'esercizio di un diritto potestativo, atti che avevano già conseguito piena efficacia e determinando la restituzione dei beni o delle somme oggetto di revoca alla funzione di generale garanzia patrimoniale ed alla soddisfazione dei creditori di una delle parti dell'atto dispositivo.
Dalla natura di debito di valuta dell'obbligazione in esame discende dunque la possibilità di riconoscere, sull'importo oggetto di restituzione, i soli interessi a decorrere dalla data della domanda giudiziale (secondo quanto affermato da Cass. civ., Sez. un., 23.11.2018, n. 30416, nonché Cass. civ., nn.12850/2018, 27084/2011, 12736/2011, 6991/2007 e 887/2006), nei termini meglio chiariti da Cass. civ., Sez. un., 18.03.2010, n. 6538, secondo lo schema seguente: a) gli interessi sulla somma da restituirsi da parte del soccombente decorrono dalla data della domanda giudiziale;
b) il risarcimento del maggior danno conseguente al ritardo con cui sia stata restituita la somma di denaro oggetto della domanda spetta solo ove l'attore alleghi specificamente tale danno e dimostri di averlo subito;
c) gli interessi possono attribuirsi solo su espressa domanda di parte
(infatti, come testualmente affermato dalla S.C., al di fuori dell'ipotesi di interessi su una somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, i quali ne integrano una componente nascente dal medesimo fatto generatore, gli interessi stessi, siano moratori, corrispettivi o compensativi, hanno un fondamento autonomo rispetto all'obbligazione pecuniaria cui accedono e, pertanto, possono essere attribuiti solo su espressa domanda della parte, che ne indichi la fonte e la misura, in applicazione dei principi previsti negli artt. 99 e 112 c.p.c., ed espressi da Cass. civ., n. 4423/2004).
Nel caso in esame, dunque, non può riconoscersi la chiesta rivalutazione, mentre sulla somma da restituire devono essere riconosciuti gli interessi legali a decorrere dalla data della domanda giudiziale, da individuarsi, separatamente, nel 16.07.2021, data del perfezionamento della notifica dell'atto di citazione nei confronti di e dell' CP_5 Parte_4
, e nel 18.02.2022, data del perfezionamento della notifica
[...] dell'atto di citazione nei confronti di . Controparte_2
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza previsto dall'art. 92 c.p.c., vengono infine poste a carico dei convenuti ed CP_5 Controparte_2 [...]
(tenuto conto della statuizione di compensazione Controparte_4 di cui sopra nei confronti della convenuta . La liquidazione viene operata nel NT dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, in misura pari ai parametri medi per le fasi di studio ed introduttiva e dei parametri minimi per le restanti fasi, tenuto conto del valore della domanda, della volontà conciliativa manifestata dai convenuti e delle questioni giuridiche CP_2 CP_5 esaminate, del carattere documentale del giudizio e della natura non innovativa delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 9747/2021, così decide:
- dichiara estinto il procedimento tra fallimento e Pt_5 NT
- dichiara compensate le spese di lite tra fallimento e Pt_5 NT
- dichiara l'inefficacia ex art. 44 l. f. nei confronti del fallimento dei pagamenti Pt_5 eseguiti nei confronti di nelle date 29.11.2017, 09.08.2018 e 07.11.2018 per CP_5
l'importo di euro 38.882,59 e nei confronti di in data 29.11.2017 per l'importo di Controparte_2 euro 25.706,11;
- condanna e l' CP_5 Parte_4 Controparte_4
, in solido tra loro, a corrispondere al fallimento la somma di euro Controparte_4 Pt_5
38.882,59, oltre interessi legali a decorrere 16.07.2021;
- condanna e l' Controparte_2 Parte_4 Controparte_4
, in solido tra loro, a corrispondere al fallimento la somma di euro
[...] Pt_5
25.706,11, oltre interessi legali a decorrere dal 18.02.2022 per e dal 16.07.2021 per Controparte_2
l'Assessorato;
- condanna e l' CP_5 Controparte_2 [...]
, in solido tra loro, a corrispondere al fallimento Controparte_4 Pt_5 le spese di lite, quantificate in euro 9.142,00 oltre spese generali pari al 15%, IVA e C.P.A se dovute per legge.
Catania, 09/08/2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone