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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 29/01/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Michele De Maria Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 67 R.G.A.2023 promossa in grado di appello D A
rappresentato e difeso dall'Avv.to Lavinia Cipollina presso il cui Parte_1 studio in Palermo via dei Nebrodi n.126 è elettivamente domiciliato appellante CONTRO
Controparte_1 appellato non costituito e CONTRO CP_2 appellato non costituito IN FATTO e IN DIRITTO Premesso che con ricorso depositato in data 25.1.2023, ha Parte_1 interposto appello avverso la sentenza n.38/2023 con la quale il Tribunale G.L. di Palermo ha così statuito:
“accerta che ha lavorato alle dipendenze di dal 12 settembre Controparte_1 Parte_1 2017 al 9 agosto 2 il mercoledì ed il venerdì dall il martedì ed il CP_ giovedì dalle 15 alle 20; condanna a regolarizzare il rapporto versando all' i Parte_1 corrispondenti contributi previdenzi condanna lvatore al pagam n Parte_2 favore di della somma di € 12.423,28 a titolo di differenze retributive, oltre accessori Controparte_1 nella mis ovuta da ciascun rateo fino al saldo;
dichiara inefficace il licenziamento orale intimato dal il 9 agosto 2019; condanna a reintegrare immediatamente Parte_1 Parte_1 osto di lavoro;
dichiara inesi o di fine rapporto;
condanna Controparte_1 al pagamento in favore di di un'indennità risarcitoria, commisurata Parte_1 Controparte_1 ne di riferimento per il ca ento di fine rapporto, dal 9 agosto 2019 CP_ fino all'effettiva reintegrazione, oltre al versamento in favore dell' dei connessi contributi previdenziali e assistenziali;
condanna al pagament favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 9.516,00, di cui € 259,00 per esborsi ed € 9.257,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge”; rilevato che le parti appellate non si sono costituite in giudizio;
ritenuto che
parte appellante non è comparsa né all'udienza di discussione del 16.1.2025, né a quella odierna successiva, di cui ha ricevuto rituale comunicazione dalla cancelleria, sicché ai sensi dell'art. 348 c.p.c. l'appello va dichiarato improcedibile.
Pag.1 che alcuna statuizione sulle spese di questo grado deve operarsi in ragione della mancata costituzione in giudizio delle parti appellate;
che, infine, deve darsi atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile l'appello avverso la sentenza n.38/2023 emessa dal Tribunale G.L. di Palermo. Nulla sulle spese di questo grado. Dà atto della sussistenza a carico di parte appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02. Palermo, 23 gennaio 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Maria G. Di Marco
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