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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/11/2025, n. 1891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1891 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 15826/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa NZ ET Presidente Relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 15826/2025
R.G. instaurato da nato a [...] il [...] (CF: ) con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. D'AMARIO SONIA
e
, nata a [...] il [...], (CF: con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. D'AMARIO SONIA
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti, con note ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 23.10.2025, hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
ciascuno di loro esclude la sussistenza del diritto a qualsiasi forma di mantenimento e/o di contribuzione a carico oppure a favore della persona dell'altro.
2) Si dà atto che l'ex casa coniugale, oggi di proprietà esclusiva del Sig. in forza di atto di Pt_1 trasferimento patrimoniale a seguito di separazione dei coniugi del 23.10.2024, continuerà ad essere
1 affidata allo stesso con tutti i mobili che l'arredano; la Signora a far data da marzo 2025 CP_1 si è trasferita altrove in un immobile di sua esclusiva proprietà.
3) Si dà atto inoltre che il Sig. in ottemperanza a quanto stabilito in sede di separazione dei Pt_1 coniugi, ha provveduto a rimborsare alla signora la somma di € 50.000,00 a titolo di CP_1 contribuzione all'acquisto dei mobili che sono rimasti all'interno dell'ex casa coniugale.
4) Si dà atto infine che il Sig. in ottemperanza a quanto stabilito in sede di separazione dei Pt_1 coniugi, ha chiuso il fido di cassa presso la banca di Brescia. CP_2
5) Spese di giudizio integralmente compensate tra le parti.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 10/06/2017, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di RODENGO SAIANO (atto n. 2 parte I anno 2017) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13.11.2025.
Il Presidente Estensore
NZ ET
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa NZ ET Presidente Relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 15826/2025
R.G. instaurato da nato a [...] il [...] (CF: ) con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. D'AMARIO SONIA
e
, nata a [...] il [...], (CF: con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. D'AMARIO SONIA
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti, con note ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 23.10.2025, hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
ciascuno di loro esclude la sussistenza del diritto a qualsiasi forma di mantenimento e/o di contribuzione a carico oppure a favore della persona dell'altro.
2) Si dà atto che l'ex casa coniugale, oggi di proprietà esclusiva del Sig. in forza di atto di Pt_1 trasferimento patrimoniale a seguito di separazione dei coniugi del 23.10.2024, continuerà ad essere
1 affidata allo stesso con tutti i mobili che l'arredano; la Signora a far data da marzo 2025 CP_1 si è trasferita altrove in un immobile di sua esclusiva proprietà.
3) Si dà atto inoltre che il Sig. in ottemperanza a quanto stabilito in sede di separazione dei Pt_1 coniugi, ha provveduto a rimborsare alla signora la somma di € 50.000,00 a titolo di CP_1 contribuzione all'acquisto dei mobili che sono rimasti all'interno dell'ex casa coniugale.
4) Si dà atto infine che il Sig. in ottemperanza a quanto stabilito in sede di separazione dei Pt_1 coniugi, ha chiuso il fido di cassa presso la banca di Brescia. CP_2
5) Spese di giudizio integralmente compensate tra le parti.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 10/06/2017, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di RODENGO SAIANO (atto n. 2 parte I anno 2017) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13.11.2025.
Il Presidente Estensore
NZ ET
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