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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/12/2025, n. 5059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5059 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16032/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
Verbale della causa iscritta al n. r.g. 16032/2024
Oggi 15 dicembre 2025 è presente per la parte convenuta l'avv. CELESIA GASPARE che insiste nelle note conclusive depositate, a cui rinvia, e chiede che la causa venga decisa . Chiede la distrazione delle spese del giudizio , come già richiesto nelle note depositate .
Il got
Si ritira in Camera di Consiglio .
Alle ore 18,00, viene emessa sentenza ex art 281 sexies cpc
Il Got
dott. Maria Rosalia Grassadonia
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Rosalia Grassadonia, all'udienza del giorno 15
dicembre 2025 , ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16032/2024 promossa da:
, e , eredi e Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_1
, , e Persona_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, , e ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
e con il patrocinio dell'avv. BENCIVINNI MARZIA Parte_7 Parte_8
Ricorrenti
contro
, (C.F. ) n.q. di amministratrice del Controparte_5 C.F._1 [...]
, con il patrocinio dell'avv. CELESIA GASPARE Controparte_6
Resistente
Oggetto: Impugnazione delibera condominiale
P.Q.M.
pagina 2 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
1) Dichiara improcedibili le domande proposte dai ricorrenti , Parte_2 Pt_3
, eredi, , ,
[...] CP_1 Controparte_2 Controparte_4 Parte_4
, e , e
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
Parte_8
2) Rigetta le domande proposte dai ricorrenti , E Parte_1 Persona_1
Controparte_3
3) Condanna tutti i ricorrenti al pagamento, in favore della parte resistente, delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 4000,00 , oltre iva, cpa e spese forfettarie . Con distrazione delle spese in favore del procuratore della parte resistente che ha reso la prescritta dichiarazione di anticipo
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso, regolarmente notificato, gli odierni ricorrenti impugnavano la delibera assunta in data
14.10.2024 dal , nella parte in cui deliberava senza averne Controparte_6
il quorum, la necessità di intervenire mediante l'esecuzione di lavori urgenti di cui al punto 1
dell'ordine del giorno.
Chiedevano al Tribunale , previa sospensione inaudita altera parte della delibera assembleare stessa,
di “accertare e dichiarare nulla la deliberazione condominiale impugnata” concludendo altresì per la
“condanna dell'amministratrice – ad oggi in revoca – al pagamento delle spese, diritti ed onorari del
presente giudizio”.
Si costituiva nq di amministratrice del , Controparte_5 Controparte_6
che contestava tutto quanto dedotto dai ricorrenti e chiedeva di rigettare la domanda di sospensione pagina 3 di 6 degli effetti del verbale assembleare del 11.10.2024, per l'inesistenza di qualsivoglia deliberazione e comunque dei presupposti legittimanti il chiesto provvedimento cautelare;
- dichiarare improcedibile la domanda giudiziale per violazione dell'art. 8 del d.lgs. 28/2010;
- dichiarare improcedibile la domanda giudiziale per violazione dell'art. 4 d. lgs. 28/2010;
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva della dott.ssa in riferimento alla Controparte_5
domanda di spese formulata nei suoi confronti;
- nel merito, rigettare le domande formulate da parte ricorrente poiché del tutto infondate sia in fatto che in diritto.
Questo decidente , onerava le parti che non avevano proposto mediazione a proporla e, in seguito,
ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la decisione ex art 281 sexies cpc
All'udienza del giorno 15 dicembre 2025 viene emessa sentenza ex art 281 sexies cpc
Preliminarmente va dichiarata l'improcedibilità delle domande proposte dai ricorrenti Parte_2
, , eredi, ,
[...] Parte_3 CP_1 Controparte_2 CP_4
, , e ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Pt_7
e che non hanno proposto domanda di mediazione obbligatoria .
[...] Parte_8
La circostanza che la maggior parte dei ricorrenti non abbia proposto domanda di mediazione non impedisce a questo decidente di decidere nel merito la causa in quanto tre ricorrenti hanno proposto domanda di mediazione obbligatoria che si è conclusa negativamente .
Si evidenzia che basta l'impugnazione di un solo condomino di una delibera condominiale per dichiarare l'annullamento di una delibera e, in caso di accoglimento della domanda di annullamento, la relativa e conseguente pronuncia avrà natura costitutiva ed efficacia retroattiva ex tunc, ovvero dal momento della assunzione della decisione da parte della assemblea.
Infatti, la sentenza di annullamento resa ai sensi dell'art. 1137 c.c. ha effetto nei confronti di tutti i condomini, anche qualora non abbiano partecipato direttamente al giudizio di impugnativa promosso da uno o da alcuni di loro, ma con riguardo alla specifica deliberazione impugnata. pagina 4 di 6 Ciò premesso, la domanda proposta dai ricorrenti , e Parte_1 Persona_1 CP_3
, va rigettata per i motivi che seguono .
[...]
L'art. 1135, comma II, c.c. espressamente recita "L'amministratore non può ordinare lavori di
manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne
nella prima assemblea".
L'assemblea, nella fattispecie, ha deliberato di eseguire lavori urgenti , come risulta dal verbale in cui i presenti avevano preso atto della necessità urgente ed indifferibile, accertata e dichiarata dal tecnico nominato dal , di eseguire le opere sul marciapiede al Controparte_7 Controparte_8 CP_9
fine di eliminare le cause delle infiltrazioni registrate sull'immobile di piano cantinato sottostante di proprietà e di conseguenza acconsentivano all'esecuzione di tali opere. Pt_9
Nell'ipotesi come quella in esame, in cui i lavori commissionati appaiono giustificati dall'indifferibilità
di procedere ad una pronta riparazione di parti comuni, da cui derivano infiltrazioni al fine di contenere i danni derivanti dalle stesse, l'amministratore aveva il potere di agire, anche in assenza di delibera assembleare, per la conservazione delle parti comuni, proprio perché l'esecuzione di lavori alle parti comuni era dettata dall'urgenza.
I lavori deliberati erano urgenti e ciò risulta confermato dalla circostanza che, nelle more del presente giudizio, è stata emessa ordinanza d'urgenza da questo Tribunale che ha accolto il ricorso dei condomìni e e ha ordinato al Parte_10 Controparte_10 Controparte_6
, l'esecuzione delle opere di messa in sicurezza indicate nei computi metrici estimativi
[...]
redatti dall'ing. , e all'esito di ciò, con all'assemblea del 12.06.2025 è stato deliberato CP_8
all'unanimità la costituzione di un fondo straordinario corrispondente alle somme di cui al computo metrico dell'Ing. . CP_8
Per tutti i motivi esposti, le domande dei ricorrenti , e Parte_11 Persona_1
vanno rigettate . Controparte_3
pagina 5 di 6 Tutti i ricorrenti vanno condannati al pagamento in favore della parte resistente delle spese del giudizio che si liquidano come da dispositivo . Con distrazione delle spese in favore del procuratore della parte resistente che ha reso la prescritta dichiarazione di anticipo.
Il Got
dott. Maria Rosalia Grassadonia
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
Verbale della causa iscritta al n. r.g. 16032/2024
Oggi 15 dicembre 2025 è presente per la parte convenuta l'avv. CELESIA GASPARE che insiste nelle note conclusive depositate, a cui rinvia, e chiede che la causa venga decisa . Chiede la distrazione delle spese del giudizio , come già richiesto nelle note depositate .
Il got
Si ritira in Camera di Consiglio .
Alle ore 18,00, viene emessa sentenza ex art 281 sexies cpc
Il Got
dott. Maria Rosalia Grassadonia
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Rosalia Grassadonia, all'udienza del giorno 15
dicembre 2025 , ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16032/2024 promossa da:
, e , eredi e Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_1
, , e Persona_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, , e ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
e con il patrocinio dell'avv. BENCIVINNI MARZIA Parte_7 Parte_8
Ricorrenti
contro
, (C.F. ) n.q. di amministratrice del Controparte_5 C.F._1 [...]
, con il patrocinio dell'avv. CELESIA GASPARE Controparte_6
Resistente
Oggetto: Impugnazione delibera condominiale
P.Q.M.
pagina 2 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
1) Dichiara improcedibili le domande proposte dai ricorrenti , Parte_2 Pt_3
, eredi, , ,
[...] CP_1 Controparte_2 Controparte_4 Parte_4
, e , e
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
Parte_8
2) Rigetta le domande proposte dai ricorrenti , E Parte_1 Persona_1
Controparte_3
3) Condanna tutti i ricorrenti al pagamento, in favore della parte resistente, delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 4000,00 , oltre iva, cpa e spese forfettarie . Con distrazione delle spese in favore del procuratore della parte resistente che ha reso la prescritta dichiarazione di anticipo
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso, regolarmente notificato, gli odierni ricorrenti impugnavano la delibera assunta in data
14.10.2024 dal , nella parte in cui deliberava senza averne Controparte_6
il quorum, la necessità di intervenire mediante l'esecuzione di lavori urgenti di cui al punto 1
dell'ordine del giorno.
Chiedevano al Tribunale , previa sospensione inaudita altera parte della delibera assembleare stessa,
di “accertare e dichiarare nulla la deliberazione condominiale impugnata” concludendo altresì per la
“condanna dell'amministratrice – ad oggi in revoca – al pagamento delle spese, diritti ed onorari del
presente giudizio”.
Si costituiva nq di amministratrice del , Controparte_5 Controparte_6
che contestava tutto quanto dedotto dai ricorrenti e chiedeva di rigettare la domanda di sospensione pagina 3 di 6 degli effetti del verbale assembleare del 11.10.2024, per l'inesistenza di qualsivoglia deliberazione e comunque dei presupposti legittimanti il chiesto provvedimento cautelare;
- dichiarare improcedibile la domanda giudiziale per violazione dell'art. 8 del d.lgs. 28/2010;
- dichiarare improcedibile la domanda giudiziale per violazione dell'art. 4 d. lgs. 28/2010;
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva della dott.ssa in riferimento alla Controparte_5
domanda di spese formulata nei suoi confronti;
- nel merito, rigettare le domande formulate da parte ricorrente poiché del tutto infondate sia in fatto che in diritto.
Questo decidente , onerava le parti che non avevano proposto mediazione a proporla e, in seguito,
ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la decisione ex art 281 sexies cpc
All'udienza del giorno 15 dicembre 2025 viene emessa sentenza ex art 281 sexies cpc
Preliminarmente va dichiarata l'improcedibilità delle domande proposte dai ricorrenti Parte_2
, , eredi, ,
[...] Parte_3 CP_1 Controparte_2 CP_4
, , e ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Pt_7
e che non hanno proposto domanda di mediazione obbligatoria .
[...] Parte_8
La circostanza che la maggior parte dei ricorrenti non abbia proposto domanda di mediazione non impedisce a questo decidente di decidere nel merito la causa in quanto tre ricorrenti hanno proposto domanda di mediazione obbligatoria che si è conclusa negativamente .
Si evidenzia che basta l'impugnazione di un solo condomino di una delibera condominiale per dichiarare l'annullamento di una delibera e, in caso di accoglimento della domanda di annullamento, la relativa e conseguente pronuncia avrà natura costitutiva ed efficacia retroattiva ex tunc, ovvero dal momento della assunzione della decisione da parte della assemblea.
Infatti, la sentenza di annullamento resa ai sensi dell'art. 1137 c.c. ha effetto nei confronti di tutti i condomini, anche qualora non abbiano partecipato direttamente al giudizio di impugnativa promosso da uno o da alcuni di loro, ma con riguardo alla specifica deliberazione impugnata. pagina 4 di 6 Ciò premesso, la domanda proposta dai ricorrenti , e Parte_1 Persona_1 CP_3
, va rigettata per i motivi che seguono .
[...]
L'art. 1135, comma II, c.c. espressamente recita "L'amministratore non può ordinare lavori di
manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne
nella prima assemblea".
L'assemblea, nella fattispecie, ha deliberato di eseguire lavori urgenti , come risulta dal verbale in cui i presenti avevano preso atto della necessità urgente ed indifferibile, accertata e dichiarata dal tecnico nominato dal , di eseguire le opere sul marciapiede al Controparte_7 Controparte_8 CP_9
fine di eliminare le cause delle infiltrazioni registrate sull'immobile di piano cantinato sottostante di proprietà e di conseguenza acconsentivano all'esecuzione di tali opere. Pt_9
Nell'ipotesi come quella in esame, in cui i lavori commissionati appaiono giustificati dall'indifferibilità
di procedere ad una pronta riparazione di parti comuni, da cui derivano infiltrazioni al fine di contenere i danni derivanti dalle stesse, l'amministratore aveva il potere di agire, anche in assenza di delibera assembleare, per la conservazione delle parti comuni, proprio perché l'esecuzione di lavori alle parti comuni era dettata dall'urgenza.
I lavori deliberati erano urgenti e ciò risulta confermato dalla circostanza che, nelle more del presente giudizio, è stata emessa ordinanza d'urgenza da questo Tribunale che ha accolto il ricorso dei condomìni e e ha ordinato al Parte_10 Controparte_10 Controparte_6
, l'esecuzione delle opere di messa in sicurezza indicate nei computi metrici estimativi
[...]
redatti dall'ing. , e all'esito di ciò, con all'assemblea del 12.06.2025 è stato deliberato CP_8
all'unanimità la costituzione di un fondo straordinario corrispondente alle somme di cui al computo metrico dell'Ing. . CP_8
Per tutti i motivi esposti, le domande dei ricorrenti , e Parte_11 Persona_1
vanno rigettate . Controparte_3
pagina 5 di 6 Tutti i ricorrenti vanno condannati al pagamento in favore della parte resistente delle spese del giudizio che si liquidano come da dispositivo . Con distrazione delle spese in favore del procuratore della parte resistente che ha reso la prescritta dichiarazione di anticipo.
Il Got
dott. Maria Rosalia Grassadonia
pagina 6 di 6