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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XII, sentenza 16/02/2026, n. 2302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2302 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2302/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RU RO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5985/2025 depositato il 06/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 131 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 53241106895 CONTR. SOGG. 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1684/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.5985/2025, depositato telematicamente, la Ricorrente_1 srl, in persona el suo legale rapp.te p.t., Sig. Rappresentante_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'Avviso di accertamento esecutivo n. 53241106895 di € 1.058,54=, notificato da Roma Capitale in data 12/12/2024, richiedendone l'annullamento. A motivi deduce di aver regolarmente provveduto alle dichiarazioni trimestrali, come da documentazione che si allega, anche per il I trimestre 2023 pari a pernotti soggetti ad imposta 221, tuttavia, per mero errore materiale veniva effettuata una duplicazione della comunicazione dei contributi di soggiorno;
infatti con Iuv 349192300213600771 la Società ha corrisposto € 773,50 per 221 pernotti;
accortasi dell'errore solo a seguito del ricevimento dell'avviso di accertamento ha provveduto a richiedere la cancellazione della comunicazione erroneamente duplicata ed inviare istanza in autotutela per l'annullamento dell'accertamento. Eccepisce la illegittimità della pretesa tributaria;
nullità e/o annullabilità dell'avviso di accertamento;
la carenza di legittimazione passiva;
l'adempimento dell'obbligazione; la omessa e/o carente motivazione;
la illegittimità delle sanzioni.
Roma Capitale si è costituita in giudizio comunicando che, verificata la fondatezza di quanto eccepito dal ricorrente, ha emesso provvedimento di annullamento totale dell'Avviso di accertamento;
chiedeva pertanto che la Corte di Giustizia di I grado, dichiarasse estinto il giudizio per cessata materia del contendere, compensando le spese tra le parti.
Il Ricorrente ha confermato tale circostanza chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, tuttavia anche in considerazione della istanza in autotutela rimasta senza seguito e delle spese sostenute quindi per il ricorso, chiedeva liquidarsi le spese e gli onorari del giudizio da distrarsi.
All'udienza il ricorso è stato riservato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Roma Capitale ha riconosciuto le doglianze eccepite dal ricorrente ed ha emesso il relativo provvedimento di annullamento dell'atto impugnato, per cui va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese, considerando che la brevità dei tempi intercorsi tra la richiesta di autotutela e la comunicazione del provvedimento di sgravio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di I grado di Roma, in composizione monocratica, dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art.46 D.lgs.546/92. Spese compensate
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RU RO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5985/2025 depositato il 06/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 131 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 53241106895 CONTR. SOGG. 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1684/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.5985/2025, depositato telematicamente, la Ricorrente_1 srl, in persona el suo legale rapp.te p.t., Sig. Rappresentante_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'Avviso di accertamento esecutivo n. 53241106895 di € 1.058,54=, notificato da Roma Capitale in data 12/12/2024, richiedendone l'annullamento. A motivi deduce di aver regolarmente provveduto alle dichiarazioni trimestrali, come da documentazione che si allega, anche per il I trimestre 2023 pari a pernotti soggetti ad imposta 221, tuttavia, per mero errore materiale veniva effettuata una duplicazione della comunicazione dei contributi di soggiorno;
infatti con Iuv 349192300213600771 la Società ha corrisposto € 773,50 per 221 pernotti;
accortasi dell'errore solo a seguito del ricevimento dell'avviso di accertamento ha provveduto a richiedere la cancellazione della comunicazione erroneamente duplicata ed inviare istanza in autotutela per l'annullamento dell'accertamento. Eccepisce la illegittimità della pretesa tributaria;
nullità e/o annullabilità dell'avviso di accertamento;
la carenza di legittimazione passiva;
l'adempimento dell'obbligazione; la omessa e/o carente motivazione;
la illegittimità delle sanzioni.
Roma Capitale si è costituita in giudizio comunicando che, verificata la fondatezza di quanto eccepito dal ricorrente, ha emesso provvedimento di annullamento totale dell'Avviso di accertamento;
chiedeva pertanto che la Corte di Giustizia di I grado, dichiarasse estinto il giudizio per cessata materia del contendere, compensando le spese tra le parti.
Il Ricorrente ha confermato tale circostanza chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, tuttavia anche in considerazione della istanza in autotutela rimasta senza seguito e delle spese sostenute quindi per il ricorso, chiedeva liquidarsi le spese e gli onorari del giudizio da distrarsi.
All'udienza il ricorso è stato riservato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Roma Capitale ha riconosciuto le doglianze eccepite dal ricorrente ed ha emesso il relativo provvedimento di annullamento dell'atto impugnato, per cui va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese, considerando che la brevità dei tempi intercorsi tra la richiesta di autotutela e la comunicazione del provvedimento di sgravio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di I grado di Roma, in composizione monocratica, dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art.46 D.lgs.546/92. Spese compensate